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LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA COMUNITA’ E STATI MEMBRI



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LA VIOLAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI E LE SUE CONSEGUENZE


XLII)IL FATTO ILLECITO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI:

L'ELEMENTO SOGGETTIVO


a)Problema: quali sono gli elementi costitutivi dell'illecito internazionale, e quali conseguenze ne scaturiscono


( b)Esiste un diffuso scetticismo circa la capacità del diritto internazionale di imporsi per forza propria ai singoli Stati)




c)Opera in materia (la cui seconda parte è ancora in corso), la Commissione di diritto internazionale dell'ONU:

1980:Progetto di articoli  sull'origine della responsabilità


d)Comunque, fino ad ora, l'unica prassi consolidata è quella circa la responsabilità dello Stato per danni arrecati agli stranieri


e)Elemento soggettivo: sono solo gli Organi statali, coi quali lo Stato si identifica, i possibili autori delle violazioni del diritto internazionale:(il problema dell'importanza di individuare l'Organo dello Stato autore dell'illecito riveste importanza solo per illecito commissivo, quindi non per gli atti omissivi)allo Stato andranno attribuite non solo le azioni illecite commesse dagli Organi del potere ,ma anche quelle commesse dagli Organi ai quali è attribuita la potestà di Governo(Enti pubblici territoriali)


f)Problema:la responsabilità dello Stato sorge anche quando l'organo ha commesso un azione illecita,agendo però al di fuori dei limiti della sua competenza?

E' preferibile l'equiparazione all'atto del privato(=> NO!)


g)In generale comunque resta esclusa la responsabilità dello Stato per atti di privati che arrechino danni ad individui, organi o Stati stranieri


h)Lo Stato risponde solo quando non ha messo in essere le misure atte a prevenire l'azione o a punire l'autore(diversi sono i casi tipo la responsabilità per danni causati da oggetti spaziali)


XLIII) B) L'ELEMENTO OGGETTIVO


a)Elemento oggettivo dell'illecito: si ha violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato quando un fatto di tale Stato non è conforme a ciò che gli è imposto dal predetto obbligo


b)Cause di esclusione dell'illiceità:


1-Consenso dello Stato leso(fuorchè per una violazione dei una norma di jus cogens)

- ha natura consuetudinaria ed è come un vero e proprio accordo tra i due Stati, con efficacia limitata al singolo caso

-è sempre un atto unilaterale


2-Autotutela ,cioè azioni che sono dirette a reprimere l'illecito altrui


3-Forza maggiore e caso fortuito


4-Stato di necessità, cioè l'aver commesso un fatto per evitare un pericolo grave, imminente e non volontariamente causato

- sicuramente ammissibile nel caso in cui sia in pericolo la vita dell'individuo-organo(caso 'distess')

- lo stato di necessità è generalmente escluso, salvo che:

a)il fatto non abbia costituito l'unico mezzo per proteggere un interesse essenziale di detto Stato contro un pericolo grave ed imminente

b)il fatto non abbia gravemente leso un interesse essenziale dello Stato nei confronti del quale l'obbligo sussisteva

- in ogni caso lo stato di necessità non può essere invocato:

a)se l'obbligo internazionale, al quale il comportamento dello Stato non è conforme, discende da una norma imperativa di diritto internazionale

b)se lo Stato in questione ha contribuito al verificarsi dello stato di necessità


5-Se esistono raccomandazioni di organi internazionali


6-Se l'osservanza di una norma internazionale urta contro i principi fondamentali della Costituzione dello Stato(salvo jus cogens)


XLIV) C)GLI ELEMENTI CONTROVERSI:

LA COLPA E IL DANNO


a)Problema: deve sussistere la colpa dell'Organo statale autore della violazione, o questa non è necessaria?


Soluzione :esistono tre tipi di responsabilità

1-per colpa(non si sono prese misure necessarie per impedire il fatto)


2-oggettiva relativa(si può invocare una causa di giustificazione consistente in un evento esterno che ha condotto all'impossibilità di rispettare la norma)


3-oggettiva assoluta(non esistono assolutamente attenuanti)


Quindi, a parte i regimi specifici, sia consuetudinari che convenzionali, improntati all'uno o all'altro tipo di responsabilità, la regola generale è favorevole alla responsabilità oggettiva relativa

==>Lo Stato risponde di qualsiasi violazione del diritto internazionale da parte dei suoi organi, purché non si dimostri l'impossibilità assoluta, ossia da lui non provocata, dell'osservanza dell'obbligo

b)Non è necessario il DANNO


XLV) LE CONSEGUENZE DEL FATTO ILLECITO INTERNAZIONALE:

A)L'AUTOTUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA


a)Conseguenze dell'illecito:(teoria a cui si ispirano i lavori della Commissione di diritto internazionale dell'ONU):dal fatto illecito discenderebbe per lo Stato offeso sia il diritto di richiedere la riparazione, sia il diritto di ricorrere a contromisure coercitive aventi il precipuo ed autonomo scopo di infliggere una vera e propria punizione allo Stato offensore


b)MA:nella realtà le reazioni, le misure di autotutela, non hanno come scopo caratteristico quello di punire ;esse sono fondamentalmente dirette ad integrare l'ordine giuridico violato, ossia a far cessare l'illecito e a cancellarne, ove possibile, gli effetti; quindi lo Stato offensore ha l'obbligo di porre fine all'illecito e di cancellarne gli effetti, e lo Stato offeso ha il diritto di ricorrere all'autotutela per costringervelo


c)La normale reazione contro l'illecito è quindi l'AUTOTUTELA,farsi giustizia da sè

-l'autotutela non può consistere nella minaccia o nell'uso della forza(->unica eccezione è costituita da quanto recita l'art.51 della Carta:quello di risposta ad un attacco armato)

(-è da escludersi la liceità di attacchi armati contro Stati che alimentano il terrorismo)


d)La più importante forma di autotutela: CONTROMISURA (o rappresaglia):comportamento dello Stato leso, che in sè sarebbe illecito(il comportamento),ma che diviene lecito in quanto costituisce reazione ad un illecito altrui; lo Stato leso può,per reagire contro lo Stato offensore, violare ,a sua volta, ovviamente nei confronti di quest'ultimo, gli obblighi che gli derivano da norme consuetudinarie(per es. in materia di trattamento degli stranieri, di norme convenzionali)


e)Limiti della rappresaglia:


PROPORZIONALITÀ'


DIRITTO COGENTE


DIGNITÀ' UMANA


f)(regola non rigida)Alla rappresaglia non si può far ricorso se non si sono esperiti prima tutti i mezzi per arrivare ad una soluzione concordata (e pacifica)della controversia


g)RITORSIONE(è una forma di autotutela):consiste in un comportamento inamichevole, come l'attenuazione o la rottura dei rapporti diplomatici ,oppure l'attenuazione o la rottura della collaborazione economica e commerciale.

E' difficile separare le motivazioni politiche da quelle giuridiche.

Anche le sanzioni economiche sono ritorsioni


h)Può ammettersi l'autotutela collettiva?

Non si può dare una risposta in termini teorici o formalisti; tuttavia è innegabile che la possibilità per Stati terzi di intervenire sia prevista, con specifiche modalità, da singole norme internazionali.

Anche convenzioni multilaterali lo possono prevedere;

è comunque inesistente un regime generale di autotutela collettiva.

Non c'è invece limite ai comportamenti inamichevoli (ritorsioni)


i)Normalmente è da intendersi che non esiste l'autotutela tra Stati membri di una Organizzazione; comunque può darsi che norme limitative dell'autotutela siano espressamente previste


l)Il legislatore interno deve chiedersi se una legge o un atto contrario al diritto internazionale non si giustifichino verso quest'ultimo in quanto contromisure


m)Condizione di RECIPROCITA': meccanismi di carattere generale che rendono automaticamente praticabile la violazione di norme internazionali, a titolo di contromisura, da parte di Organi statali(se concessa per motivi di cortesia può portare solo a comportamenti inamichevoli, quindi tale casistica è regolata dalla materia sulle ritorsioni)


XLVI) B)LA RIPARAZIONE


a)Si ritiene che forme di riparazione siano:

il ristabilimento della situazione di fatto e di diritto esistente prima del compimento dell'illecito

la soddisfazione: prestare scuse a titolo simbolico che, se accettate, dovrebbero far venir meno qualsiasi altra conseguenza dal fatto illecito(non è però un obbligo).

MAIn definitiva l'unica forma di riparazione è il RISARCIMENTO del danno; tale riparazione è sicuramente dovuta a seguito di una azione violenta (non la guerra)come un danneggiamento

I soli danni risarcibili sono comunque quelli materiali


XLVII) LA COSIDDETTA RESPONSABILITÀ' DA FATTI LECITI


a) (soprattutto per inquinamento) A parte il regime convenzionale, il diritto internazionale attuale non riconosce responsabilità da fatto lecito.

Quindi l'unico modo per creare un risarcimento di danni da attività pericolose è l'accordo


XLVIII) IL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA PREVISTO DALLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE


a) (Carta delle Nazioni Unite) E' il Consiglio di sicurezza che ha la competenza a compiere le azioni necessarie per il mantenimento dell'ordine e della pace tra gli Stati, ed in particolare l'uso della forza ai fini di polizia internazionale.

ART.39:se il CdS accerta l'esistenza di una minaccia per la pace ,può sia decretare contro uno Stato misure sanzionatorie (ma non implicanti l'uso della forza),sia intraprendere azioni armate


b)Il CdS gode comunque di un larghissimo potere discrezionale nell'accertare una minaccia o violazione della pace o un atto di aggressione


c)Ci sono tre fasi attraverso le quali,a termini della Carta,può passare l'azione del Consiglio:


LE MISURE PROVVISORIE: la provvisorietà si ricollega sia allo scopo che siffatte misure possono perseguire (=> al più l'aggravarsi della situazione)sia ai limiti posti al loro contenuto (non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate)

- Consistono in raccomandazioni


II- LE MISURE NON IMPLICANTI L'USO DELLA FORZA: il CdS può vincolare gli Stati membri dell'ONU a prendere tutte una serie di misure contro uno Stato che minacci o abbia violato la pace.

-Di fatto è riuscito solo a raccomandare


III- LE MISURE IMPLICANTI L'USO DELLA FORZA: si tratta di una azione di polizia internazionale presa con delibera operativa; ha il potere di decidere e di dirigere(per garantire l'imparzialità).

=>E' diverso il caso in cui il CdS autorizzi all'uso della forza: con tale atto si spoglia della responsabilità(è il caso di legittima difesa collettiva)


d)Il CdS non potrà mai obbligare gli Stati a prestazioni armate non previste da accordi speciali; essendo mancata l'intesa su tali accordi, l'obbligo stesso di contrarre tali accordi è andato in desuetudine


e)Il CdS utilizza gli accordi e le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione;è necessaria per tali Organizzazioni l'autorizzazione del CdS

comunque inesistente un regime generale di autotutela



Convenzione di Bruxlless

CONVENZIONE - concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(firmata il 27 settembre 1968)(1)

(72/454/CEE)

PREAMBOLO

LE ALTRE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

desiderose di applicare l'articolo 220 del trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, sollecite di poter nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio, considerando che a tal fine è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie, hanno deciso di stipulare la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: Sig. Pierre Harmel, Ministro degli esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Sig. Willy Brandt, Vicecancelliere, Ministro degli esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Sig. Michel Debré, Ministro degli esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Sig. Giuseppe Medici, Ministro degli esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Sig. Pierre Gregoire, Ministro degli esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: Sig. J.M.A.H. Luns, Ministro degli esteri;

I QUALI, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione:

1. lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

2. i fallimenti, in concordati ed altre procedure affini;



3. la sicurezza sociale;

4. l'arbitrato.


TITOLO II

DELLA COMPETENZA

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 2

Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Articolo 3

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni 2-6 del presente titolo.

Nei loro confronti non possono venir invocati, in particolare:

- nel Belgio: l'articolo 15 del codice civile; le disposizioni degli articoli 52, 52 bis e 53 della legge 25 marzo 1876 sulla competenza;

- nella Repubblica federale di Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile;

- in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile;

- in Italia: gli articoli 2 e 4, nn. 1 e 2 del codice di procedura civile;

- nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codicie civile;

- nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma e l'articolo 127 del codice di procedura civile.

Articolo 4

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.

Sezione 2

Competenze speciali

Articolo 5

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

2. in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale;

3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;

4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;

5. qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.

Articolo 6

Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:

1. in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi;

2. qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;

3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale.

Sezione 3

Competenza in materia d'assicurazioni

Articolo 7

In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5 .

Articolo 8

L'assicuratore che abbia il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente può essere convenuto, sia davanti ai giudici di detto Stato sia in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il contraente dell'assicurazione, sia, se più assicuratori sono convenuti, davanti ai giudici dello Stato contraente, in cui uno di essi ha il proprio domicilio.

Se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l'assicuratore può inoltre essere convenuto, in uno Stato contraente diverso da quello in cui ha il proprio domicilio, davanti al giudice nella cui circoscrizione il mediatore, che è intervenuto per la conclusione del contratto d'assicurazione, ha il proprio domicilio, a condizione che tale domicilio sia menzionato sulla polizza o nella proposta di assicurazione.

L'assicuratore che senza avere il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente possiede una succursale o l'agenzia in uno di tali Stati, è considerato, per le contestazioni relative all'esercizio di tale succursale o agenzia, come avente il proprio domicilio nel territorio di tale Stato.

Articolo 9

Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 10

In materia di assicurazione di responsaiblità civile, l'assicuratore può altresì esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

Le disposizioni di cui agli articoli 7-9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreché essa sia possibile.

Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicuratore, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.

Articolo 11

Salve le disposizioni dell'articolo 10, tezro comma, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 12

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:

1. posteriori al sorgere della controversia o

2. che consentano al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o

3. che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio nel medesimo Stato contraente, hanno per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si producesse all'estero, di attribuire la competenza ai guidici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Sezione 4

Competenza in materia di vendita rateale e prestito con rimborso rateizzato

Articolo 13

In materia di vendita a rate dei beni mobili materiali o di prestito con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5

Articolo 14

Il venditore ed il mutuante domiciliati nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenuti, sia davanti ai giudici di tale Stato, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio sono domiciliati l'acquirente o il mutuatario.

L'azione del venditore contro l'acquirente e quella del mutuante contro il mutuatario possono essere proposte solo davanti ai guidici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio.

Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 15

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:

1. posteriori al sorgere della controversia o

2. che consentano all'acquirente o al mutuatario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o

3. che, concluse tra l'acquirente e il venditore o tra il mutuante e il mutuatario aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.



Sezione 5

Competenze esclusive

Articolo 16

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1. in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova;

2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;

3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;

4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;

5. in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

Sezione 6

Proroga di competenza

Articolo 17

Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente.

Le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.

Se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione.

Articolo 18

Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente Convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è so è competente. Tale norma non è applicabile se la izione avviene solo per eccepire la incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.

Sezione 7

Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione

Articolo 19

Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.



Articolo 20

Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non isce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale competenza.

Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che il convenuto è stato tempestivamente citato al fine di proporre le proprie difese ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione.

Sezione 8

Litispendenza e connessione

Articolo 21

Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria, incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.

Articolo 22

Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 23

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.

Sezione 9

Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 24

I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della Presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.


TITOLO III



DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

Articolo 25

Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

Sezione 1

Del riconoscimento

Articolo 26

Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far costatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.

Se il riconiscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.

Articolo 27

Le decisioni non sono riconosciute:

1. se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;

2. se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentate le proprie difese;

3. se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;

4. se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate.

Articolo 28

Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 59.

Nell'accertameno delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta, è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.

Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27,1 .

Articolo 29

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 30

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.

Sezione 2

Dell'esecuzione

Articolo 31

Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esser state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva.

Articolo 32

L'istanza deve essere proposta:

- in Belgio, al 'tribunal de première instance' o 'rechtbank van eerste aanleg';

- nella Repubblica federale di Germania, al Presidente di una sezione del 'Landgericht';

- in Francia, al Presidente del 'Tribunal de grande instance';

- in Italia, alla corte d'appello;

- nel Lussemburgo, al Presidente del 'Tribunal d'arrondissement';

- nei Paesi Bassi, al Presidente dell''Arrondissementsrechtbank'.

Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 33

Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.

L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.

Articolo 34

Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.

L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 35

La decisione resa su instanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.

Articolo 36

Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione. Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine è di mesi due a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.


Articolo 37

L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contradditorio,

- in Belgio, davanti al 'Tribunal de première instance' o 'rechtbank van eerste aanleg';

- nella Repubblica federale di Germania, davanti allo 'Oberlandesgericht'

- in Francia, davanti alla 'Cour d'appel';

- in Italia, davanti alla corte d'appelllo;

- nel Lussemburgo, davanti alla 'Cour supérieure de justice' giudicante in appello in materia civile;

- nei Paesi Bassi, davanti all''Arrondissementsrechtbank'.

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, di una 'Rechtsbeschwerde'.

Articolo 38

Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione, di una garanzia che provvede a determinare.

Articolo 39

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.

Articolo 40

Se l'instanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione:

- in Belgio, davanti alla 'Cour d'appel' o 'Hof van Beroep';

- nella Repubblica federale di Germania, dvanti allo 'Oberlandesgericht';

- in Francia, davanti alla 'Cour d'appel';

- in Italia, davanti alla corte d'appello;

- nel Lussemburgo, davanti alla 'Cour supérieure de justice' giudicante in materia civile;

- nei Paesi Bassi, davanti alla 'Gerechtshof'.

La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere è chiamatra a ire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.

Articolo 41

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, di una 'Rechtsbeschwerde'.

Articolo 42

Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'escuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'escuzione solo per uno o più di essi.

L'istante può richiedere un'escuzione parziale.

Articolo 43

Le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

Articolo 44

L'istante ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nello Stato in cui la decisione à stata resa, gode di tale beneficio nella procedura di cui agli articoli 32 - 35 senza che sia necessario un esame in proposito.

Articolo 45

Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 46

La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:

1. una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;

2. se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace.

Articolo 47

La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:

1. qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata;

2. eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

Articolo 48

Qualora i documenti di cui agli articoli 46, 2 , e 47, 2 , non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, dispone la dispensa.

Qualora l'autorità giudiziaria lo richieda è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

Articolo 49

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

TITOLO IV

ATTI AUTENTICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 50

Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, muniti della formula esecutiva in un altro Stato contraente, conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine.

Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

Articolo 51

Le transazioni conlcuse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esentiva nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 52

Per determinare se parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.

Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato.

Tuttavia, per determinare il domicilio di una parte si applica la legge nazionale di quest'ultima se, a mente di detta legge ,il domicilio della parte è dipendente da quello di un'altra persona o dalla sede di un'autorità.

Articolo 53

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 54

Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici rivenuti posteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente convenzione a seguito di azioni proposte prima, di tale data, sono riconosciute ed eseguite, conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

TITOLO VII

RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo 55

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma, e dall'articolo 56, la presente convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè:

- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;

- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;

- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;

- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;

- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;



- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;

- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 30 agosto 1962.

e, nella misura in cui sia in vigore

- il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.

Articolo 56

Il trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non è applicabile.

Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto concerne alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 57

La presente convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

Articolo 58

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione conclusa il 15 giugno 1869 tra la Francia e la Confederazione elvetica sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile.

Articolo 59

La presente convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato membro qualora, in un caso previsto all'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.


TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

La presente convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonché ai territori francesi d'oltremare.

Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ovvero successivamente, dichiarare mediante notifica al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, che la presente convenzione si applicherà al Suriname e alle Antille olandesi. In mancanza di tale dichiarazione per quanto riguarda le Antille olandesi, i procedimenti in atto nel territorio europeo del Regno in seguito all'introduzione di un ricorso in cassazione avverso le decisioni dei tribunali delle Antille olandesi, sono considerati procedimenti in atto davanti a questi ultimi tribunali.

Articolo 61

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 62

La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 63

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ha l'obbligo di accettare che la presente convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità economica europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato.

Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.

Articolo 64

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il desposito di ogni di ratifica;

b) la data di entrata in vigore della presente convenzione;

c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 60, secondo comma;

d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del protocollo;

e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del protocollo.

Articolo 65

Il protocollo che, per comune accordo degli Stati contraenti è allegato alla presente convenzione, ne fa parte integrante.

Articolo 66

La presente convenzione è conclusa per una durata illimitata.



Articolo 67

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 68

La presente convenzione, redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter dieses UEbereinkommen gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Geschehen zu Bruessel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto

Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderd acht en zestig

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre Harmel

Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Willy Brandt

Pour le Président de la République française,

Michel Debré

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Giuseppe Medici

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Pierre Gregoire

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J. M. A. H. Luns

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Geschehen zu Bruessel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto

Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderd acht en zestig

Pour sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre Harmel

Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Willy Brandt

Pour le Président de la République française,

Michel Debré

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Giuseppe Medici

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Pierre Gregoire

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J. M. A. H. Luns

DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, al momento della firma della convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta convenzione,

(1) In seguito alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri e conformemente all'articolo 62, la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché il protocollo e la dichiarazione comune ad essa relativi, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, entreranno in vigore il 1 febbraio 1973.

PROTOCOLLO

Le alte parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla convenzione:

Articolo I

Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo 5, 1 , può eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non e, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.

Articolo II

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.

Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la izione personale; se la izione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti.

Articolo III

Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.

Articolo IV

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

Sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.

Articolo V

La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, 2 , e all'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania. In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a ire davanti ai giudici, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del Codice di procedura civile concernenti la litis denunciatio.

Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, 2 , e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania, conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione degli aricoli 68 e da 72 a 74 del Codice di procedura civile, dalle sentenze rese in tale Stato sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

Articolo VI

Gli Stati contraenti comunicheranno al segratario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella Convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2, della convenzione.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Geschehen zu Bruessel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto

Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderd achtenzestig

Pour sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre Harmel

Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Willy Brandt

Pour le Président de la République française,

Michel Debré

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Giuseppe Medici

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Pierre Grégoire

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J. M. A. H. Luns

DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, al momento della firma della convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta convenzione








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