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LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO

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LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO


Riscossione dei tributi:

Esiste una rigida formalizzazione delle modalità di amento, perché nella riscossione vengono coinvolti milioni di soggetti e miliardi di documenti; quindi tempi, luoghi e modalità di amento sono stabiliti in maniera molto rigida.

Ruolo centrale nella riscossione delle imposte autoliquidate dai contribuenti è svolto dalle aziende di credito o dagli uffici postali, mediante versamenti in conto corrente.

Il quadro generale delle modalità di amento di ciascun tributo è fissato per legge, mentre le caratteristiche dei documenti con cui comprovare il amento sono previste con decreto ministeriale.

Nei versamenti è prevista la compilazione di una distinta di versamento in più copie, una delle quali rimane la contribuente e costituisce la prova del amento.

Dichiarazione e versamento. Versamenti in acconto e a saldo:

Per i tributi più complessi, come imposte sui redditi e IVA, la riscossione si intreccia alle varie fasi di determinazione dell'imposta: si hanno versamenti in acconto, a saldo e versamenti delle maggiori imposte accertate dagli uffici.



La riscossione quindi non va vista come un blocco collocato prima o dopo la fase della dichiarazione e dei controlli, ma come un procedimento che si raccorda con le varie fasi di applicazione dell'imposta.

Le ritenute d'acconto, praticate dal sostituto d'imposta, sono una forma di riscossione anteriore al verificarsi del presupposto tipica delle imposte sui redditi; sono anteriori anche gli acconti d'imposta, che il contribuente deve versare durante l'anno, entro maggio e novembre: tali acconti vanno commisurati all'imposta dovuta per l'anno precedente, oppure alla minore imposta che si ritiene dovuta per l'anno in corso.

Queste riscossioni anticipate devono essere conguagliate con l'imposta determinata in base alla dichiarazione, e a seconda dei casi il contribuente dovrà versare la differenza o avrà diritto al rimborso della somma versata in più.

I termini di versamento dei tributi e contributi più importanti relativi alle imprese (come l'IVA, le ritenute alla fonte ai fini delle imposte sui redditi, gli acconti e i saldi IRPEF i IRPEG, l'IRAP e i contributi sociali INPS e INAIL) sono stati unificati per consentire al contribuente un versamento unico mensile da effettuarsi entro il giorno 16 del mese in banca.

La somma da versare rappresenta il saldo algebrico tra crediti e debiti, fiscali e previdenziali, indicati sopra (prima c'era un periodo in cui i contribuenti attendevano rimborsi e allo stesso tempo dovevano are tributi e contribuiti per i quali erano in debito).

Succo del paragrafo: molte imposte, come quelle sui redditi e l'IVA vengono anticipate prima di determinare definitivamente l'ammontare dovuto; principali esempi di anticipazioni sono ritenute e versamenti d'acconto).

Ruolo e concessionario:

Le somme accertate dagli uffici vengono riscosse attraverso l'iscrizione a ruolo.

Il ruolo viene formato periodicamente dall'ufficio finanziario competente, che indica:

per nome una pluralità di contribuenti

le somme che ciascuno deve versare

relative causali.

Dopo vari controllo formali, il ruolo viene trasmesso al concessionario, che ne cura la riscossione.

Il concessionario notificherà poi la "sectiunella di amento", cioè quella parte del ruolo che riguarda direttamente il singolo contribuente.

Questo sistema di riscossione, nato nelle imposte dirette, è stato esteso con il DPR n.43 del 1988 alla riscossione coattiva della maggior parte degli altri tributi.

I concessionari per la riscossione sono soggetti privati investiti di pubbliche funzioni in base alla concessione amministrativa prevista dal decreto, che curano la riscossione delle imposte nel territorio di loro competenza.


La riscossione coattiva e le procedure espropriative:

Se il contribuente iscritto a ruolo non adempie, il concessionario deve procedere ad esecuzione forzata attraverso la procedura esecutiva esattoriale, che serve ad aggredire il patrimonio del debitore per ricavare il denaro sufficiente a are il debito per cui si procede.

Il titolo esecutivo, che occorre in ogni riscossione coattiva, qui è l'iscrizione a ruolo.

Dopo la scadenza del termine per il amento del ruolo, non sono previsti atti di intimidazione, e il concessionario può procedere direttamente con l'esecuzione coattiva.

Se il debitore continua a non adempiere, l'esecuzione coattiva va avanti, individuando beni e diritti da convertire in denaro per ricavare le somme per soddisfare il credito.

I beni devono essere individuati, pignorati e venduti e col ricavato si deve soddisfare il concessionario e altri eventuali creditori purché muniti di titolo esecutivo; l'eventuale somma residua anche se molto rara sarà restituita al debitore.

Il pignoramento invece opera come nell'esecuzione ordinaria: l'ufficiale esattoriale si reca nella casa del debitore o dove questo ha proprietà, e intima di astenersi dal compiere atti di disposizione su tali beni.

I beni pignorati saranno quindi venduti all'asta, con modalità per rendere la vendita più vantaggiosa per i creditori ma anche per non sacrificare eccessivamente la posizione del debitore.

Riscossione in pendenza di giudizio:

Ci si chiede se il contribuente che ricorre contro l'atto impositivo (avviso d'accertamento o iscrizione al ruolo) nell'attesa di giudizio debba are o meno le somme richieste.

Casi di riscossione integrale nonostante il giudizio: le imposte corrispondenti alle dichiarazioni dei contribuenti sono riscosse nonostante il ricorso del contribuente; ciò vale nelle imposte indirette e per le imposte principali, cioè corrispondenti agli atti registrati o alle dichiarazioni presentate.

Nelle imposte sui redditi vengono riscosse subito anche le maggiori somme derivanti dal controllo formale, richieste al contribuente con una diretta iscrizione al ruolo (si applicano allora anche interessi e sanzioni per omesso o ritardato adempimento).

In questi casi l'impugnazione non sospende la riscossione, e il contribuente dovrà are in attesa di un rimborso a seguito di eventuale sentenza a lui favorevole della commissione tributaria.

In caso di imposta dovuta in base ad avvisi d'accertamento il ricorso del contribuente limita la riscossione in attesa della sentenza della commissione tributaria provinciale; viene riscossa solo metà dell'imposta, ai fini dei tributi diretti e dell'IVA, assieme agli interessi, mentre la riscossione delle sanzioni è rinviata alla sentenza di primo grado.

  • Se la commissione accoglie il ricorso: quanto versato provvisoriamente in base all'avviso di accertamento viene restituito al contribuente.
  • Se la commissione respinge il ricorso: viene riscosso il resto dell'imposta accertata sempre con gli interessi.
  • Se il ricorso viene accolto parzialmente: l'imposta stabilita dalla sentenza viene posta integralmente in riscossione, ma nei limiti dei 2/3 della maggiore imposta accertata dall'ufficio.
  • Le somme dovute in base alla sentenza della commissione regionale sono poste integralmente in riscossione.
  • Qualora la cassazione modifichi l'esito della controversia, la somma dovuta dovrà essere ricalcolata.

Le sanzioni sono riscosse dopo la sentenza di primo grado, nello stesso ammontare previsto per la riscossione del tributo.

Il amento provvisorio in pendenza di ricorso espone il contribuente ad anticipare imposte che al termine del processo potrebbero rivelarsi non dovute: allora tali somme verranno restituite con gli interessi.

Nel caso in cui il danno della anticipazione forzosa sia maggiore, le commissioni tributarie provinciali hanno il potere di sospendere la riscossione prima di decidere la causa, se esistono presupposti come:

pericolo grave ed irreparabile per il contribuente, cd periculum in mora

esame di fondatezza del ricorso, cd fumus boni iuris.

Il potere del giudice o dell'ufficio di sospendere la riscossione dell'imposta è un potere cautelare dispositivo, bisogna infatti ponderare fumus boni iuris e periculum in mora.

Sia la sospensione stabilita dal giudice che quella dell'autorità amministrativa operano fino alla sentenza di primo grado: dopo l'unico rimedio è il potere amministrativo di sospendere la riscossione.

Infine, è prevista la rateazione sia per somme definitivamente dovute che per quelle in contestazione, per le quali la sospensione è stata negata o non può essere concessa; tuttavia anche qui occorre mediare tra l'interesse a una veloce riscossione e l'interesse del privato a evitare un pregiudizio finanziario per un atto magari infondato.

Rimborsi da eccessi di acconti e da versamenti indebiti all'origine:

Esistono molteplici cause generatrici di rimborsi, riconducibili in due tipologie di fondo:

i rimborsi derivanti dall'eccedenza di acconti, e altri versamenti provvisori, rispetto all'imposta definitivamente dovuta

i rimborsi di amenti che il contribuente assume indebiti fin dall'origine, effettuati per errori di fatto, di diritto o per consapevole comportamento ad evitare sanzioni.

Nella prima ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso quando le somme corrisposte in via provvisoria sono superiori a quelle definitivamente dovute; quindi il rimborso deriva da versamenti dovuti nel momento in cui furono effettuati, ma che a posteriori si sono rivelati indebiti, dopo una migliore determinazione dell'imposta.

Il rimborso di versamenti già dall'origine non dovuti: termini di decadenza per la richiesta di rimborso:

E' sempre ammessa la richiesta di rimborso di versamenti che secondo il contribuente erano già dall'origine non dovuti; tutti i tributi contengono norme per attribuire al contribuente azione giurisdizionale, previa istanza amministrativa, per richiedere la restituzione dei tributi considerati del tutto o in parte non dovuti.

In diritto civile la richiesta di restituzione di una somma indebitamente ata può essere proposta nel lunghi termini prescrizionali; in diritto tributario invece l'interesse a una più celere definizione dei rapporti tra fisco e contribuente porta a termini di decadenza più brevi.







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