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L'ADEMPIMENTO E L'INADEMPIMENTO

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L'ADEMPIMENTO E L'INADEMPIMENTO


L'adempimento è l'esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione. Ad esso consegue l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore. L'esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri:

  1. le modalità di esecuzione della prestazione: nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, cioè la diligenza dell'uomo medio (art.1176);
  2. il tempo di esecuzione della prestazione: la prestazione deve essere eseguita dal debitore a richiesta del creditore o alla scadenza del termine. Nel primo caso, il creditore può in qualsiasi momento a sua scelta esigere la prestazione (art.1183); nel secondo caso, il termine fissato si presume a favore del debitore (art.1184);
  3. il luogo di esecuzione della prestazione: l'obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quand'è sorta l'obbligazione; l'obbligazione di are una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo dell'adempimento; ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell'adempimento (art.1182);
  4. la persona che esegue la prestazione: tenuto ad eseguire la prestazione è il debitore oppure da un terzo nel caso si tratti di consegnare una somma di denaro o cose fungibili. Il creditore può rifiutare l'adempimento del terzo solo se ha un obiettivo interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione o se il debitore abbia manifestato al creditore la sua opposizione all'adempimento altrui (art.1180);
  5. il destinatario dell'adempimento: chi a nelle mani del creditore incapace non è liberato, a meno che non provi che quanto ha ato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (art.1190);
  6. l'identità della prestazione: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta;



Il danaro è esso stesso un bene che assolve la funzione di mezzo di scambio; sono obbligazioni pecuniarie o debiti di valuta quelle che hanno per oggetto la consegna di una data quantità di danaro; esse si adempiono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del amento (art.1277).

I debiti di valore ricorrono quando una somma di danaro è dovuta non come bene a sé, ma come valore di un altro bene (are il prezzo).

Il danaro è un bene produttivo: esso produce frutti civili, gli interessi; l'obbligazione di are una somma di danaro è sempre accomnata da un'obbligazione accessoria, quella corrispondente agli interessi (art.1282). Gli interessi compensativi sono quelli dovuti sui debiti di danaro non sottoposti a termine; gli interessi moratori sono quelli che il debitore deve corrispondere a seguito della sua costituzione in mora da parte del creditore.


L'inadempimento consiste in ogni discordanza tra il dovuto e ciò che è effettivamente prestato.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art.1218).



Mora del debitore: quando non esegue la prestazione o la esegue in ritardo (art.1219).

La mora scatta con la costituzione in mora quindi un atto del creditore ma è automatica:

quando il debito deriva da fatto illecito;

quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione;

quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.


Effetti della mora:

obbligo di risarcire il danno del ritardo;

il rischio della prestazione passa dal creditore al debitore (art.1221 CC).


Gli elementi del danno risarcibile sono quelli generali cioè:

perdita subita (danno emergente);

mancato guadagno (lucro cessante).

Il giudice, se non è stato provato un danno preciso nell'ammontare, fa una valutazione equitativa (art.1226).


Mora del creditore: il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il amento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (art.1206).

La costituzione in mora del creditore si effettua con l'offerta della prestazione al creditore (art.1209); gli effetti sono:

l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa a lui non imputabile, è a carico del creditore;

non sono più dovuti dal debitore interessi sulle somme di danaro;

sono dovuti dal creditore il rimborso per le spese di custodia della cosa e il risarcimento dei danni che il debitore abbia subito a causa della mora;

Il debitore può, inoltre, conseguire l'ulteriore effetto della propria liberazione dal debito con il deposito della somma dovuta in una banca o nei luoghi indicati dal giudice (art.1210).


novazione: sostituire una obbligazione esistente con una nuova diversa dalla precedente per oggetto o per titolo. Può essere soggettiva se cambia uno dei due soggetti (debitore o creditore) od oggettiva se cambia l'oggetto dell'obbligazione. Deve quindi essere caratterizzata dalla volontà di novare e dalla cosa nuova(art.1230-l235);

remissione: il creditore può rimettere il debito estinguendo così l'obbligazione (art.1236-l240);

compensazione: quando due soggetti sono legati da più rapporti di debito-credito (art.1241-l252):

compensazione legale (art.1243 CC)opera automaticamente se i debiti sono liquidi ed esigibili;

compensazione giudiziale (art.1243 CC) se il debito è di facile liquidazione il giudice può dichiarare la compensazione;

volontaria (art.1252 CC) se c'è volontà tra le parti anche si debiti non sono liquidi ed esigibili;

confusione: debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona e così i rapporti di debito-credito si esauriscono(art.1253-l255);





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