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LE FONTI DEL LAVORO - FONTI INTERNAZIONALI O SOVRANAZIONALI, FONTI STATUALI, LE FONTI SINDACALI

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LE FONTI DEL LAVORO


Il rapporto di lavoro trova la sua regolamentazione in una molteplicità di fonti che si sono storicamente ampliate ed evolute.

L'evoluzione della disciplina del rapporto individuale di lavoro ha seguito le grandi fasi della storia sociale e politica dell'ordinamento giuridico italiano, riflettendone i mutamenti d'impostazione e riconoscendo via via le nuove esigenze da tutelare.

Le fonti che concorrono alla produzione del diritto del lavoro possono essere suddivise in tre gruppi:


ñ Fonti internazionali o sovranazionali;

ñ Fonti statuali;



ñ Fonti contrattuali e/o sindacali.


FONTI INTERNAZIONALI O SOVRANAZIONALI


Va in primo luogo osservato che il carattere di fonte del diritto rispetto a tali atti è da intendere in senso del tutto particolare, in quanto la forza normativa dei relativi atti deriva pur sempre dallo Stato italiano che recepisce o dà diretta attuazione alle norme emanate dagli organi internazionali.

Occorre precisare che tale ambito ha assunto negli ultimi anni significativa rilevanza, soprattutto con riferimento al diritto comunitario.

L'art. 35 della Costituzione ha provveduto a dare rilevanza internazionale alla tutela del lavoro disponendo, al comma 3, che la Repubblica "promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro".

Tra i più importanti trattati internazionali, sottoscritti anche dall'Italia ricordiamo: la Carta Internazionale del Lavoro, aggiornata dalla Dichiarazione di Filadelfia, la Carta sociale europea e Codice europeo di sicurezza sociale; non va dimenticato il Patto delle Nazioni Unite. Tra le convenzioni più rilevanti vi sono quelle stipulate dall'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro).

Il diritto comunitario europeo è costituito dal complesso di norme contenute nei trattati istitutivi delle tre Comunità Europee (CECA, Trattato di Parigi, Trattato di Roma) e dalle norme che sono emanate dagli organi comunitari.

Il diritto comunitario fissa, in materia di lavoro, una serie di principi fondamentali che si possono riassumere in:


ñ Libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della CE e scambio di giovani lavoratori tra i Paesi membri;

ñ Parità retributiva tra i due sessi;

ñ Sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.


FONTI STATUALI


L'intervento legislativo, s'impone con carattere di inderogabilità, sulle determinazioni volontarie delle parti del rapporto di lavoro, perché ha lo scopo di tutelare il soggetto più debole e di salvaguardare i valori di libertà, di dignità e di sicurezza dell'individuo.

Con la Costituzione repubblicana al diritto del lavoro viene riconosciuta una rilevanza nettamente superiore rispetto alle altre branche privatistiche e il rapporto di lavoro, quale tipico rapporto di produzione, viene ad essere il rapporto interprivato di maggior rilievo sul piano costituzionale.

Il lavoro nel nostro Paese costituisce il più importante fenomeno della vita sociale per il quale la Carta costituzionale repubblicana ha inteso fissare solenni principi fondamentali, cui deve adeguarsi la legislazione ordinaria.

Il carattere preminente del lavoro è immediatamente ravvisabile nell'articolo col quale si apre la Costituzione: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" (art.1).

La concreta attuazione alla scelta di valore compiuta dai Costituenti con la formula che apre la Costituzione, viene resa più concreta e incisiva dagli altri principi fondamentali che costituiscono appunto altrettante direttive per la tutela del lavoro.

Viene posto in rilievo il diritto al lavoro, che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini, promovendo "le condizioni che rendano effettivo questo diritto" (art. 4).

Viene anche in rilievo il principio dell'uguaglianza in senso sostanziale (art. 3) e stabilisce quale compito fondamentale della Repubblica, l'eliminazione degli ostacoli alla libertà e all'eguaglianza, che impediscono "l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Il comma 2 dell'art. 4 della Costituzione fa riferimento al dovere di ogni cittadino " di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Le norme costituzionali che concernono la materia del lavoro sono quelle contenute negli articoli dal 35 al 40 della Costituzione: la loro finalità non è soltanto quella di tutelare il soggetto più debole, il lavoratore, ma anche quella di conferire concretezza all'affermato impegno dello Stato alla promozione di tutti gli strumenti di emancipazione delle classi subalterne.


ñ L'art. 35 riguarda la tutela del lavoro, la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo alle condizioni del mercato del lavoro, interno ed internazionale;

ñ L'art. 36 sui criteri di determinazione della retribuzione. Lo stesso articolo contiene una disposizione programmatica sulla durata massima della giornata lavorativa, nonché del riposo settimanale e delle ferie annuali;

ñ L'art. 37 che garantisce alla donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Il principio della parità è poi riproposto, null'ultimo comma anche per il lavoro dei minori.

ñ L'art. 38 che, sancendo il diritto del lavoratore a adeguate forme di previdenza ed assistenza sociale, ha inteso garantire, nell'ambito del lavoro, il rispetto della persona mettendo al sicuro il lavoratore stesso da quei rischi che possono incidere sulla sua capacità lavorativa e sui bisogni del nucleo familiare;  

ñ Gli artt. 39-40 tutelano l'attività sindacale stabilendo, in particolare:

_ il principio della libertà di organizzazione sindacale;

_ il principio della capacità, dei sindacati registrati, di stipulare contratti collettivi di lavoro, vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alle categorie che essi rappresentano, anche se non iscritti;

_ il riconoscimento del diritto di sciopero, anche se non illimitato, ma esercitatile " nell'ambito delle leggi che lo regolano".


LE FONTI SINDACALI

La disciplina del rapporto di lavoro risulta da un intreccio di fonti: oltre alla legge, infatti, concorrono a determinare la concreta regolamentazione anche la contrattazione collettiva e naturalmente il contratto individuale di lavoro. La determinazione delle condizioni di lavoro avviene:


ñ Mediante la contrattazione individuale, nella quale l'accordo viene raggiunto tra il singolo datore e il singolo prestatore di lavoro;

ñ Mediante la contrattazione collettiva, nella quale i lavoratori e gli imprenditori sono rappresentati dalle rispettive associazioni di categoria;


Con specifico riferimento alla funzione della contrattazione collettiva quale fonte del diritto del lavoro è da considerare:


ñ Il diverso livello della contrattazione collettiva;

ñ E il rapporto esistente tra la legge e la contrattazione sindacale.


Per quanto riguarda il diverso livello della contrattazione collettiva si osserva che indubbiamente il ruolo centrale è assunto dal contratto collettivo nazionale di categoria, che disciplina il rapporto di lavoro di una determinate categoria di lavoratori.

In relazione al tema dei rapporti tra legge e contrattazione collettiva, si sottolineano tre forme di relazione funzionale tra le predette fonti:


ñ Una prima ordinaria funzione ausiliaria del contratto collettivo applicativa e specifica dei principi posti dalla legge;

ñ Una funzione di disciplina del contratto collettivo per esplicita previsione legislativa;

ñ Una derogatoria della disciplina legislativa, sempre in virtù di specifiche disposizioni di legge, per mezzo della quale la fonte sindacale è abilitata a dettare una disciplina difforme da quella legislativa.





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