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LE INDAGINI SELETTIVE DEGLI UFFICI

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LE INDAGINI SELETTIVE DEGLI UFFICI   


Controlli a carattere selettivo con funzione di indurre i contribuenti ad autodeterminare correttamente i contributi:

I regimi basati sull'autodeterminazione dei tributi raramente comportano controlli su gran parte dei contribuenti: il controllo fiscale assume carattere molto selettivo, con l'obiettivo di dissuadere dall'evasione, facendola apparire rischiosa e poco conveniente; perciò i controlli servono più che altro ad indurre i contribuenti all'adempimento volontario.

I controlli si fanno al passato, ma servono a tutelare la credibilità del sistema agli occhi di chi dovrà dichiarare domani.

Questa funzione dissuasiva (cioè stimolo all'adempimento volontario) può essere raggiunta anche se i controlli riguardano una parte modesta dei contribuenti, purché la possibilità di essere controllati sia abbastanza apprezzabile, considerando le sanzioni, da indurre all'adempimento volontario.

NB: adempimento volontario = autodeterminazione corretta dei tributi.

L'importanza nella fiscalità di massa degli archivi informatici dei dati dichiarati:



L'organizzazione finanziaria organizza e classifica i dati riguardanti milioni di contribuenti (esempio l'IRPEF riguarda oltre 20 milioni di persone).A tale fine sono essenziali gli archivi informatici della anagrafe tributaria, in cui sono immagazzinati i principali dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

Attraverso il codice fiscale o la partita IVA è possibile quindi conoscere i redditi dichiarati da un determinato contribuente, e altri dati circa la sua capacità economica.

Limiti di applicabilità e modalità di svolgimento del controllo formale:

Il controllo più facile riguarda le informazioni riportate nella dichiarazione del contribuente e la documentazione allegata; in tale procedura possono essere fatti adempimenti collaterali come il rimborso dei crediti di imposta o la richiesta di are l'imposta dichiarata e non versata.

Queste operazioni si chiamano "liquidazioni della dichiarazione", procedura prima con l'art. 36 bis del DPR 600/1973 prevista solo per le imposte dirette, ora dall'art. 54 bis del DPR 633/1972 anche ai fini dell'IVA.

E' un controllo effettuato dall'ufficio distrettuale imposte dirette o dal centro di servizio (ufficio dell'amministrazione finanziaria che si occupa di controllo su base regionale per alleggerire gli uffici da adempimenti di routine).

Questo controllo si svolge sui dati delle dichiarazioni immessi nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria, dove si verifica la correttezza numerica dei calcoli e si controllano deduzioni e detrazioni.

Quindi la procedura può riguardare sia errori materiali sia irregolarità facilmente accertabili come la mancata documentazione.

Tuttavia, non si può ricorrere a tale procedura per disconoscere una esenzione che il contribuente si era attribuito o per includere nell'imponibile un provento indicabile dal contribuente come non tassabile; in tali casi è necessario un avviso di accertamento.

Se dalla liquidazione in base all'art. 36 bis risulta una maggiore imposta, questa viene iscritta a ruolo con le relative sanzioni. (iscrizione a ruolo cf.parag. 67).

La selezione per i controlli sostanziali:

Nella scelta di chi controllare esistono vari parametri:

indizi disponibili su alcuni contribuenti

presumibile entità dell'evasione

ma soprattutto l'interesse a ripartire i controlli su tutte le categorie di contribuenti, in modo che nessuno si senta al riparo dai controlli per la convinzione che all'amministrazione non conviene procedere per importi modesti.

Se si diffondesse la convinzione che il fisco non controllerà mai i redditi di operai o pensionati, la perdita di getto sarebbe notevole; se l'importante non è recuperare gettito, ma evitare nei contribuenti una sensazione di totale impunità, può essere opportuno dedicare qualche controllo anche a contribuenti con redditi modesti.

Necessità di abuso di potere perché il controllo sia considerato illegittimo:

I decreti di programma, per scegliere i contribuenti da controllare, hanno la funzione di controllo interno, per impedire favoritismi o corruzioni; questa è una garanzia per il contribuente, ma è comunque eccessivo dire credere che la semplice violazione dei criteri selettivi sia sufficiente per invalidare il controllo e quindi il successivo atto di accertamento.

Per questa invalidità occorre esempio un accanimento dell'ufficio nel selezionare sempre lo stesso contribuente con intenti persecutori o ricattatori.

Potere d'indagine degli uffici e principio di legalità di questo potere:

Non esiste un potere generalizzato dell'amministrazione finanziaria di chiedere qualsiasi informazione a qualsiasi soggetto, imponendo sanzioni in caso di inadempimento.

Accanto all'esercizio dei poteri autoritativi, è legittimo che l'amministrazione chieda bonariamente ulteriori informazioni, purché venga fatto appello alla spontanea collaborazione del destinatario della richiesta, senza minacciare sanzioni o altre conseguenze non previste dall'ordinamento.

Differenza tra richiesta di chiarimenti da esibire presso l'ufficio e indagini presso il contribuente, con possibilità di ispezionare luoghi e documenti:

Si distingue fra due tipologie di indagine:

poteri istruttori da esercitare presso l'ufficio, con richieste di informazioni e documenti al contribuente o terzi (inviti a ire, questionari, libri contabili)

poteri istruttori da esercitare presso il domicilio del contribuente o terzi (esercitati dalla guardai di finanza).

Necessità di autorizzazione del giudice per lesioni alla sfera personale di riservatezza:

Per gli atti che maggiormente comprimono i diritti della riservatezza come inviolabilità del domicilio, segreto professionale, la legge prevede autorizzazioni preventive, per la tutela del contribuente contro il cattivo esercizio dei poteri investigativi.

Esempio per accedere in abitazioni serve una autorizzazione rilasciata dal procuratore della repubblica, purché sussistano gravi indizi di violazioni tributarie

Invece è sufficiente l'autorizzazione del capo d'ufficio per accedere in locali diversi da abitazioni, come attività d'impresa.

Discrezionalità degli uffici nell'indirizzo dell'indagine:

Al privato possono interessare le modalità di esercizio dei poteri istruttori qualora questi pregiudichino interessi diversi dalla corretta determinazione dell'imposta, come inviolabilità del domicilio segreto professionale o più in generale il diritto alla riservatezza.

Inoltre se le richieste dell'ufficio sono malformulate o generiche, potrebbe venire ostacolata l'attività economica del privato, che viene distolto dalle attività istituzionali della sua azienda.

Lo statuto del contribuente art. 12 Legge 212/2000 prescrive che le indagini presso il contribuente non possono durare più di 30 giorni, e devono svolgersi turbando il meno possibile l'attività professionale o commerciale dell'indagato.

Nel caso in cui i poteri istruttori possono ledere i diritti alla riservatezza e al domicilio del contribuente, le indagini vanno autorizzate dall'attività giudiziaria.

Vediamo ora i mezzi di tutela a disposizione del privato qualora i poteri istruttori siano esercitati travalicando i limiti di tali autorizzazioni o addirittura senza richiesta di queste: TUTELA DIFFERITA, cioè le informazioni acquisite in violazione delle norme che regolano i poteri istruttori sono ritenute inutilizzabili come elementi probatori del successivo atto di accertamento, che potrà essere annullato se non autonomamente giustificato anche da altre informazioni legittimamente ottenute.



Procedimento amministrativo e indagini fiscali:

A proposito della tutela contro le indagini illegittime si è utilizzato il concetto di procedimento amministrativo per collegare gli atti istruttori con l'atto finale di accertamento.

Tuttavia in alcuni casi tale nesso procedimentale è indebolito: esempio quando manca l'atto conclusivo perché nessuna contestazione è imputabile al contribuente, oppure è rivolto a soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali è espletata l'indagine.

Il procedimento istruttorio tributario non è finalizzato al bilanciamento di interessi, ma all'acquisizione di informazioni da utilizzare per una manifestazione di giudizio, non di volontà.

Quindi prima di trasferire in materia tributaria i principi del procedimento amministrativo (atti finalizzati a un procedimento conclusivo) occorrono alcuni adattamenti, oggi nella Legge 241 del 1990: poiché è un procedimento finalizzato all'acquisizione di informazioni di cui bisogna curare completezza e genuinità, il diritto di accesso agli atti deve unirsi all'interesse a non pregiudicare lo svolgimento ulteriore delle indagini.

Infine, anche se gli atti istruttori e il provvedimento di imposizione possono essere collegati con un nesso procedimentale, restano comunque delle carenze rispetto alle tipiche garanzie procedimentali: esempio la legislazione non prevede che il contribuente debba in ogni caso essere ascoltato, né devono essergli mosse contestazioni specifiche con invito a giustificarsi.

Il processo verbale:

Al termine di atti istruttori svolti presso il contribuente come accessi, ispezioni e verifiche, si redige un "processo verbale di contestazione", che descrive indagini compiute e rilievi formulati.

I processi verbali sono la sintesi del lavoro compiuto dai verificatori, e non vanno confusi con gli "avvisi di accertamento", invece emessi sulla base dei verbali medesimi.

Il contribuente ha diritto a:

avere copia del verbale

apporvi una serie di deduzioni difensive in calce.

L'art. 12 co.7 della legge 212/1990 (statuto del contribuente) prevede che gli uffici debbano dare conto, nei successivi atti impositivi, delle osservazioni formulate dal contribuente entro 60 giorni dalla consegna del verbale.

Valore probatorio del processo verbale:

L'attitudine del verbale a fare "prova fino a querela di falso" riguarda solo la parte del verbale in cui il pubblico ufficiale descrive operazioni materiali accadute in sua presenza o da lui compiute.

La parte logico- critica del verbale non ha nessuno speciale valore probatorio, parte in cui il verbalizzante utilizza i dati osservati per formulare deduzioni ulteriori (quindi argomenti presuntivi). Benché non vincolante, anche questa parte del verbale potrà essere apprezzata dal giudice in un successivo contenzioso.

Limitata rilevanza esterna e non impugnabilità del verbale:

Il verbale non è un atto impugnabile di fronte alle commissioni tributarie; di solito la maggior parte dei verbali viene recepita negli avvisi di accertamento, ma comunque sono solo questi ad essere impugnabili davanti alle commissioni.

(Quindi non impugnabilità del verbale e sua rilevanza esterna ai fini di provvedimenti di sequestro cautelare, teso a prevenire occultamenti patrimoniali in attesa dell'atto di accertamento.






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