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LO STATUS GIURIDICO DEI MAGISTRATI ORDINARI

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LO STATUS GIURIDICO DEI MAGISTRATI ORDINARI


L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA


La Costituzione all'Art. 106.1 stabilisce che la nomina a magistrato debbe avvenire per concorso. In linea di massima, colui che aspira a diventare un magistrato, deve superare un concorso a cui consegue la nomina ad uditore giudiziario. La carriera dei magistrati ordinari si svolge automaticamente ed è possibile prevedere che, dopo circa 28 anni di servizio, colui il quale ha superato il concorso per uditore giudiziario avrà certamente raggiunto, almento da un punto di vista economico, i più alti gradi della magistratura ordinaria.

I magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni. Art.107.3



INDIPENDENZA, AUTONOMIA E INAMOVIBILITA' DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA


L'ART. 104  della Costituzione italiana afferma che la magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere.

L'autonomia dell'ordine giudiziario è una garanzia che spiega i suoi effetti all'interno dell'ordine giudiziario stesso  e fa si che ciascun magistrato possa decidere autonomamente senza ricevere nessun condizionamento da altri magistrati.



L'indipendenza dell'ordine giudiziario è riferita al potere giudiziario nel suo complesse, che spiega i suoi effetti in riferimento all'esercizio concreto della funzione giurisdizionale, in quanto tutela ogni singolo magistrato da tutti quei condizionamenti che possono provenire dagli altri poteri.


L'ART. 107 afferma che i magistrati sono inamovibili, ciò significa che senza il loro consenso non possono essere trasferiti da una sede diversa da quella che occupano. L'ordinamento prevede che un magistrato può essere trasferito ad altra sede solo con un provvedimento del CSM nei casi di incompatibilità previsti dall'ordinamento giudiziario e, qualora non sia in grado di amministrare la giustizia nella sua sede e nell condizioni richieste.


IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA


Per garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, la Costituzione ha previsto che tutti i provvedimenti riguardanti la carriera e lo status dei magistrati ordinari devono essere presi da un organo sganciato dal Governo, il Consiglio Superiore della Magistratura. Se non esistesse il CSM non si sarebbe potuto impedire che, essendo i magistrati funzionari pubblici, il Governo usasse i propri poteri amministrativi relativi alla carriera e allo statu di tali funzionari per condizionare il singolo magistrato e la sua autonomia. Il CSM è composto:


Da tre membri di diritto:

Il Presidente della Repubblica, che lo presiede;

Il primo Presidente della Cassazione;

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione;


Da membri eletti dai magistrati ordinari che devono rappresentare i due terzi del collegio (c.d.MEMBRI TOGATI);

Dai cosiddetti MEMBRI LAICI che, costituiscono il restante terzo e, che sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

Professori ordinari d Università in materie giuridiche

Avvocati che esercitano la professione da almeno 15 anni.

Pertanto, se si escludono i tre membri di diritto, la Costituzione non stabilisce il numero esatto dei componenti del CSM, ma si limita a stabilire il rapporto.

Bisogna precisare che la presidenza del Capo dello Stato ha, prevalentemente, carattere formale e simbolico, visto che il CSM elegge al suo interno un vicepresidente che svolge concretamente tutti i compiti connessi alla presidenza del collegio.


Il CSM si occupa dell'adozione di tutti i provvedimenti che riguardano la carriera e lo status dei magistrati ordinari, secondo l'art. 105 che, elenca le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari.

Riguardo a questi ultimi, la decisione spetta, comunque, all'apposita sezione disciplinare istituita in seno al CSM e, tale decisione, viene poi sottoposta all'intero plenum.

La responsabilità disciplinare opera in caso di violazione di doveri connessi al corretto esercizio della funzione giurisdizionale e, in particolare i magistrati ordinari rispondono di ogni comportamento, assunto in ufficio o fuori, in violazione dei propri doveri.

Oltre alla responsabilità disciplinare, i magistrati ordinari sono sottoposti, alla responsabilità penale che opera nel catodi reati commessi nell'esercizio delle funzioni, e la responsabilità civile che opera in regime speciale per magistrati ordinari, speciali, contabili e militari.

Gli atti del CSM sono sottoposti al sindacato del giudice amministrativo ove vengano impugnati con ricorso giurisdizionale. Il Giudice competente è il TAR del Lazio mentre , in appello il Consiglio di Stato. I provvedimenti disciplinari, invece, sono impugnabilidavani alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Gli organi collegiali del CSM sono:

il Consiglio di presidenza della giurisdizione amministrativa

il Consiglio di presidenza della Corte dei conti

il Consiglio di presidenza della magistratura militare

il Consiglio della magistratura militare.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


I compiti del ministro della giustizia sono:


curare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia art. 110;

promuovere l'azione disciplinare davanti all'apposita sezione disciplinare del CSM;

partecipare al procedimento di conferimento degli UFFICI DIRETTIVI (cioè degli incarichi di maggior rilievo come quelli di presidente di Tribunale e di Corte d'Appello). In particolare tali inarischi sono attribuiti con deliberazione del CSM.

Esercitare i poteri di sorveglianza ed eventuali attività ispettive nei confronti degli uffici giudiziari.





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