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LA MAGISTRATURA - La giurisdizione amministrativa - L'indipendenza della magistratura ordinaria- La corte di cassazione



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LA MAGISTRATURA è un organo costituzionale che garantisce la tutela della legge.

La giurisdizione civile: Consiste nel giudizio sulle controversie che insorgono tra soggetti privati in merito alla pretesa violazione di un diritto soggettivo. Il processo inizia per iniziativa di un soggetto privato (attore) il quale chiama in giudizio un altro soggetto (il convenuto), in quanto lo ritiene responsabile di comportamenti lesivi di un suo diritto soggettivo. Il giudice, dopo aver valutato le sue ragioni esposte dalle parti, dichiara con sentenza se vi è stata effettivamente lesione di un diritto e in tal caso impone le misure necessarie (sanzioni). Se per la parte che ha subito la condanna non ottempera alla decisione del giudice, l'altra parte può richiedere l'esecuzione forzata della sentenza, che può giungere, se necessario, fino all'impiego della forza pubblica.


La giurisdizione penale: consiste nel giudizio sul giudizio di una persona che è accusata di aver commesso un reato. La legge considera come reati quei fatti, che per la loro particolare gravità, non si rivolgono soltanto contro i diritti dei singoli soggetti, ma vengono ritenuti lesivi di interessi generali dell'intera società. Per esempio, l'omicidio è considerato reato perché esso non lede soltanto la persona direttamente colpita, ma colpisce un interesse il diritto alla vita. La sanzione specifica che la legge prevede per chi commette un reato è la pena: essa può essere pecuniaria (multa o ammenda) o detentiva ( ergastolo, reclusione o arresto). In questo caso il giudizio si presenta come una controversia tra due parti: da un lato sta l'accusa che è sostenuta, in nome dello stato, dal pubblico ministero, dall'altra la difesa, cioè l'imputato.




La giurisdizione amministrativa: consiste nel giudizio sul ricorso di un soggetto privato contro un atto della pubblica amministrazione che egli ritenga lesivo di un suo interesse legittimo (esempio contro un esproprio, una licenza non concessa). La controversia si svolge in questo caso tra il cittadino (la parte ricorrente) e la pubblica amministrazione (la parte resistente). A seconda della natura delle controversie che sono oggetto del giudizio, avremo di conseguenza tre tipi diversi di processo: il processo civile, penale e amministrativo). Esistono però alcuni principi generali, stabiliti dalla Costituzione, che sono comuni a tutti e tre i tipi di giurisdizione.


Il giudice naturale: L'art. 25 della Cost. stabilisce che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Questo significa che il giudice deve essere individuato con criteri oggettivi stabiliti dalla legge, prima che il fatto stesso si sia verificato. Con questo si vuole evitare che il giudice possa essere scelto da una delle parti in causa o da chiunque vi abbia interesse, con eventuali conseguenze di pregiudizio del principio di imparzialità nell'amministrazione della giustizia. Per lo stesso motivo la Costituzione art. 102 vieta l'istituzione di giudici straordinari, ossia di giudici creati al di fuori della magistratura ordinaria appositamente per giudicare determinati fatti. Giudici di questo tipo non garantiscono alcuna imparzialità e sono spesso usati da regimi dittatoriali per combattere i propri oppositori.


Il diritto alla difesa: L'art. 24 della Cost. stabilisce che "la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado di processo". Ciò determina che ciascuna delle parti del processo deve avere la possibilità di far valere liberamente le proprie ragioni, in modo tale che il giudice abbia più elementi per il suo giudizio. La legge non ammette l'autodifesa, infatti tutti coloro che agiscono in giudizio, devono essere assistiti da un avvocato. La Costituzione però stabilisce che la legge debba assicurare ai non abbienti i mezzi per agire in giudizio, così pone a carico dello stato le spese della difesa, dei soggetti che hanno un reddito inferiore a un certo limite (gratuito patrocinio).


L'obbligo della motivazione: secondo l'art. 111 della Cost. il giudice è obbligato a esporre con precisione i motivi che lo hanno indotto ad assumere qualsiasi decisione, in modo che il destinatario del provvedimento abbia la possibilità di difendersi.

GIUDICE DI MERITO & DI DIRITTO = GIUDICE DI 1° E 2° GRADO

GIUDICE DI DIRITTO = CORTE COSTITUZIONALE

I gradi del processo: Una volta terminato un primo processo su una determinata causa, la parte processuale che non si ritiene soddisfatta della conclusione del processo può proporre appello contro la sentenza. In questo caso, sul medesimo fatto o sulla medesima controversia, si svolge un secondo giudizio ( detto giudizio di appello o di secondo grado) davanti a un altro giudice, il quale terrà conto dei nuovi argomenti sollevati dalle parti e potrà concludere il processo con una sentenza diversa da quella del processo di primo grado. Il diritto di avere un doppio giudizio su ogni causa costituisce una fondamentale garanzia per le parti del processo e nello stesso tempo costituisce una garanzia per il funzionamento della giustizia: tale controllo ha infatti lo scopo di diminuire la probabilità di errori giudiziari. Contro la sentenza di appello le parti che ne hanno interesse possono ricorrere alla corte di cassazione ove si instaura pertanto un giudizio di terzo grado. Quando le possibilità di appello e di ricorso per cassazione si sono esaurite, o quando le parti non propongono appello o ricorso, la sentenza diventa definitiva o, si può anche dire, passa in giudicato.


Il  principio di imparzialità: Dal momento che i giudici devono svolgere la loro funzione in condizioni di totale imparzialità, secondo l'art. 101 della Cost. i giudici devono essere vincolati solo dalle norme di legge, ma che allo stesso tempo devono essere indipendenti, liberi di poter giudicare secondo la loro coscienza.


La magistratura ordinaria e quella speciale: Esiste un unico tipo di magistratura quello a cui compete il giudizio su ogni tipo di causa, vietando espressamente di istituire giudici speciali (art. 102). La magistratura ordinaria ha una competenza generale, sentenzia materie nell'ambito della giurisdizione civile e penale. Giudice di diritti soggettivi. Mentre i giudici speciali hanno una competenza specifica in una determinata materia. Sono giudici amministrativi, quindi di interessi legittimi.

Secondo l'art. 103 della cost. i giudici speciali sono:

T.A.R. il quale è competente in materia di giustizia amministrativa (giudice di 1° grado)

CONSIGLIO DI STATO ha due funzioni : giudice amministrativo ma di 2° grado e inoltre è l'organo ausiliario del Governo.

CORTE DEI CONTI giudica controversie relative a pubblici dipendenti che maneggiano pubblico denaro. È l'organo ausiliario del Governo, quando deve verificare i conti dello Stato, dandone il visto. Il controllo può essere preventivo se quanto ha adottato è conforme alla legge. Controllo successivo



Quando verifica quello che si era deciso, per vedere se è stato effettivamente rispettato.

TRIBUNALI MILITARI giudicano sui reati militari

COMMISSIONI TRIBUTARIE a cui compete il giudizio in materia di tributi

TRIBUTALI DELLE ACQUE giudicano in materia di demanio pubblico.


L'indipendenza della magistratura ordinaria: Per quanto riguarda i giudici  speciali la Costituzione si limita a stabilire che la legge ne assicura l'indipendenza rinviando così la questione al legislatore ordinario. Al contrario l'indipendenza della magistratura ordinaria è garantita dalla stessa Costituzione in modo ampio e circostanziato. Essa è stabilita su due piani:

È garantita l'indipendenza della magistratura nel suo complesso rispetto agli altri poteri dello Stato (indipendenza esterna)

È garantita l'indipendenza dei singoli giudici nell'ambito della magistratura stessa (indipendenza interna)

Dal punto di vista esterno la magistratura è un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere (principio della tripartizione dei poteri) per evitare che il potere esecutivo interferisca sul potere giudiziario la Costituzione ha previsto uno strumento di autogoverno dei giudici. La Costituzione ha istituito un nuovo organismo, il consiglio superiore della magistratura a cui è affidato il compito di garantire l'indipendenza esterna della magistratura rispetto agli latri poteri dello Stato.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Il Consiglio superiore della magistratura è composto da 33 membri di cui 3 membri di diritto e 30 membri elettivi.

Sono membri di diritto:

Il presidente della repubblica

Il primo presidente della corte di cassazione

Il procuratore generale presso la corte di cassazione

I  30 membri elettivi sono ripartiti in due gruppi:

20 membri eletti della rappresentanza democratica dell'insieme dei giudici

10 membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio

I membri eletti durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio è presieduto dal PDR ed elegge al suo interno un vicepresidente. La composizione del Consiglio superiore della magistratura è stata studiata in modo da assicurare un equilibrio tra esigenze diverse: i rappresentanti dei giudici sono in maggioranza (20 su 33) in modo da permettere un parziale autogoverno dei giudici stessi, ma sono affiancati da altri membri di provenienza parlamentare allo scopo di impedire una gestione troppo chiusa e corporativa dell'ordinamento giudiziario.

Funzioni. Il consiglio superiore della magistratura non è un organo giurisdizionale (non emana sentenze), ma si occupa di tutte le questioni amministrative che riguardano l'impiego e la carriera dei giudici. Spetta infatti ad esso:

provvedere alle assunzioni dei magistrati



assegnare i giudici ai vari uffici

adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei giudici che commettono illeciti amministrativi.

L'indipendenza dei singoli giudici: I giudici sono nominati per concorso tra i laureati in giurisprudenza (giudici di carriera). Accanto ai magistrati di carriera scelti mediante concorso, la Costituzione ammette la presenza di giudici onorari che svolgono tale attività in modo non professionale: tali sono per esempio i giudici di pace che sono nominati per un periodo di tempo determinato e ricevono un'indennità rapportata alle udienze effettivamente tenute.

L'inamovibilità: ai giudici onorari è garantita l'inamovibilità, la quale ha lo scopo di rendere il giudice non sottomesso a situazioni di potere, se il Consiglio sup. della mag. Lo approva è possibile un eventuale trasferimento del giudice in particolari situazioni

La magistratura: potere senza vertice: L'ordinamento giudiziario non è organizzato  in modo gerarchico: esistono giudici di rango superiore (esempio giudici di corte d'appello) e giudici di rango inferiore (esempio i pretori); i primi possono esclusivamente rivedere o cambiare le sentenze dei secondi in sede di processo di appello, ma non possono dare loro ordini o direttive. La stessa corte di cassazione, che è il massimo organo giudicante, non ha alcun potere nei confronti dei giudici inferiori: le sue decisioni sono efficaci soltanto per il singolo caso preso in esame, ma non vincolano gli altri giudici.

L'organizzazione della magistratura ordinaria: secondo la legislatura attuale l'ordinamento giudiziario è formato dai seguenti organi.


Il giudice di pace è un giudice singolo di tipo onorario, giudica in materia civile( sulle cause di minor valore) e penale (per i reati di minore gravità). È nominato tra i laureati in giurisprudenza che hanno superato i 50 anni di età e dura in carica 4 anni. Ha sede nei maggiori comuni della provincia, è entrato in funzione per i processi civili, ma non ancora per quelli penali.

Il pretore è un giudice singolo, di carriera, giudica in primo grado sia in materia civile che penale. È presente nei maggiori comuni di ogni provincia; la sua competenza abbraccia una circoscrizione territoriale che è formata da più comuni.

Il tribunale è un collegio formato da 3 giudici di carriera, giudica sia in materia civile che penale e comprende il territorio della provincia. In ogni capoluogo di regione il tribunale ha una sede specializzata, il tribunale per i minorenni, il quale è composto da 2 giudici ordinari e da 2 esperti (un uomo e una donna) in scienze pedagogiche.

La corte d'appello è un collegio formato da 3 giudici di carriera ed è esclusivamente giudice di secondo grado sia in materia civile che penale. ½ è una corte d'appello in ogni capoluogo di regione e in alcune altre città importanti. Il territorio di sua competenza è regionale.

La corte d'assise è un collegio formato da 2 giudici di carriera e da 6 giudici popolari, scelti per sorteggio tra i cittadini che hanno la licenza media. È un giudice in materia penale per reati di particolare gravità. Ha competenza regionale.

La corte d'assise d'appello è un collegio formato da 2 giudici di carriera e da 6 giudici popolari estratti a sorte tra i cittadini che hanno la licenza di scuola secondaria superiore. È giudice di secondo grado rispetto alle sentenze della corte d'assise. Ha competenza regionale.

La corte di cassazione è unica e ha sede a Roma. Essa può riunirsi a sezioni singole (5 magistrati) o sezioni riunite (9 magistrati). Giudica sia in materia civile che penale su ricorso contro le sentenze di appello.

Il pubblico ministero  svolge la funzione di avvocato difensore quando è chiamato in causa lo Stato. Nei processi penali.


La corte di cassazione: Contro le sentenze di appello, sia in materia civile che penale, le parti interessate possono ricorrere alla corte di cassazione, dove si instaura, un giudice di terzo grado. La corte di cassazione può esaminare se il giudice d'appello ha interpretato in modo corretto la legge. Compete quindi a giudicare se il processo d'appello si è svolto regolarmente( secondo le leggi) e se nella sentenza finale la legge è stata applicata correttamente. Se la corte di cassazione ritiene che il giudice d'appello ha interpretato la legge in modo non corretto, provvede a cassare la sentenza d'appello cioè ad annullarla, stabilendo nel contempo l' interpretazione che va considerata corretta. In tal caso, poiché la cassazione non può esaminare le cause nel merito, essa rinvia il processo a un nuovo giudice (detto giudice di rinvio) il quale dovrà attenersi all'interpretazione della legge stabilita dalla corte.

La decisione della corte di cassazione vincola soltanto le parti in causa e l'eventuale giudice di rinvio. La cassazione svolge quindi un ruolo di grande importanza: quello di assicurare un'interpretazione uniforme delle leggi all'interno dell'ordinamento giudiziario.






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