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La pena secondo la Costituzione

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La pena secondo la Costituzione

La nostra Carta Costituzionale detta all'art. 27, alcune disposizioni in materia di pena: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. La responsabilità penale è personale. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra." La Costituzione fonda pertanto il nostro diritto penale sul principio di responsabilità individuale, il contenuto affittivo della pena non può essere diretto verso soggetti diversi dal reo (ad es. verso i suoi familiari o verso il suo gruppo sociale), in modo da riversarsi solo mediamente verso quest'ultimo soggetto; sull'umanizzazione della pena e la consequenziale inammissibilità della pena di morte (fatta eccezione per i reati previsti dalle leggi militari di guerra) e sul principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione.

Il problema relativo al fondamento e alla funzione della pena viene a collocarsi in una prospettiva in seguito all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. Il Legislatore Costituzionale, infatti prende esplicita posizione al riguardo, affermando all'art. 27, comma 3°:"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"[1]

E'evidente in tutto questo lo sforzo del Legislatore nel passare dalla considerazione del solo valore retributivo della pena e - quindi - da una funzione punitiva custodialistica degli istituti di pena, ad una visione finalistica e appunto alla rieducazione ed al reinserimento sociale.



Tale evoluzione di pensiero trae la sua origine già nel Beccaria, il quale affermava che nel carcere non importa il crimine commesso  ma la pena : "entra l'uomo e il reato resta alla porta".

Anche il nostro Ordinamento penitenziario, naturalmente, ha recepito e fatto propri i principi che hanno segnato l'evoluzione della scienza penitenzialistica nonché quelli sanciti a tutela dei diritti fondamentali della persona basandosi principalmente sulle disposizioni contenute del sopracitato articolo della Costituzione. Esso trae le sue origini da alcune leggi fondamentali dello Stato quali ad esempio la Legge 354/75, la legge 663/86, la legge 395/90 e da ultimo il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, si fonda sulla rieducazione e sul recupero de condannato o internato, con il pieno rispetto della sua dignità, attraverso il trattamento quale obbligo dell'Amministrazione. Per trattamento si deve intendere quel complesso di attività eseguite a favore dei detenuti svolte a regolare ed assistere la privazione personale durante l'esecuzione di una sanzione penale.




G.Fiandaca - E. Musco "Diritto Penale Parte generale" quarta edizione Zanichelli Editore 2002

Beccarla C. "dei delitti e delle pene" g. 33 e ss




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