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MODELLI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

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Modelli di Amministrazione e Controllo

Modello tradizionale

questo modello prevede la presenza di 3 organi che sono l'assemblea, l'organo amministrativo e l'organo di controllo, quest'ultimo è chiamato collegio sindacale. Qualora il controllo contabile sia affidato ad un organo esterno, questo può essere un revisore contabile o una società di revisione.

Se nulla viene stabilito nello statuto, si applica il modello tradizionale, quindi se si vogliono adottare i modelli alternativi, cioè il modello monistico o il modello dualistico, è necessario che siano espressamente previsti nello statuto. Qualora nel corso della vita della società, ed in particolare nel corso di un esercizio si modifichi il modello di amministrazione e controllo, la modificazione ha effetto a partire dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.



A)    Organo Amministrativo Sugli amministratori grava l'esclusiva responsabilità per la gestione della società. Gli amministratori in particolare, possono compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'amministrazione può essere affidata a soci o a non soci. Devono essere persone fisiche; infatti, se fossero persone giuridiche, la società verrebbe amministrata dagli amministratori della società amministrante, ossia da soggetti scelti da terzi e revocabili da terzi (si toglierebbe potere all'assemblea).

Se l'amministrazione è affidata a due o più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione; se invece è affidata ad un'unica persona, questa assume la qualificazione di amministratore unico. Nel caso in cui vi sia un consiglio di amministrazione, al suo interno deve essere designato un presidente, questi viene nominato dall'assemblea, o in mancanza di deliberazione viene scelto dal consiglio. I poteri e i compiti del presidente sono stabiliti dallo statuto.

B)    Organi Delegati: Se lo statuto o l'assemblea ordinaria lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati. I componenti del comitato esecutivo e gli amministratori delegati devono essere scelti tra gli amministratori. I limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché il suo contenuto, sono determinati dal consiglio di amministrazione; inoltre pur in presenza di delega, il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e compiere operazioni rientranti nella delega. Il consiglio di amministrazione in presenza di organi delegati svolge, in ogni caso, le seguenti funzioni:

Valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;

Esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società quando questi siano stati elaborati;

Valuta il generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli organi delegati.

Non tutte le attribuzioni del consiglio di amministrazione possono essere delegate al comitato esecutivo o agli amministratori delegati in particolare tra le altre non può essere delegata la predisposizione del progetto di bilancio.

Gli organi delegati devono, in ogni caso, svolgere le seguenti funzioni:

Devono fare in modo che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sia adeguato alla natura e alle dimensioni della società;

Devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto (e in ogni caso almeno ogni 180 goirni), sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può inoltre chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.


Cause di ineleggibilità (Mod. Tradizionale)

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, i seguenti soggetti:

a)    l'interdetto;

b)  l'inabilitato;

c)    il fallito.

Inoltre non può essere eletto chi sia stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.


Nomina e revoca degli Amministratori (Mod. Tradizionale)

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria ad eccezione dei primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto.

Gli amministratori sono poi revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche in assenza di giusta causa. In quest'ultimo caso l'amministratore revocato ha tuttavia diritto al risarcimento dei danni.

Gli amministratori devono provvedere all'iscrizione della loro nomina presso il registro delle imprese entro 30 gg. e devono indicare gli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza della società, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.


Cessazione e Sostituzione degli Amministratori (Mod. Tradizionale)

Le cause di cessazione degli amministratori sono 3:

Rinuncia: in questo caso l'amministratore deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato soltanto se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, in caso contrario, essa ha effetto dal momento in cui la maggioranza del consiglio è stata ricostituita con l'accettazione dei nuovi amministratori;

Scadenza del termine: in questo caso la cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito;

Altre Cause.

La cessazione per qualunque causa deve essere iscritta nel registro delle imprese entro 30 gg. a cura del collegio sindacale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori occorre seguire una procedura particolare a seconda dei casi:

a)  Se viene a mancare un amministratore o anche più amministratori ma rimane in carica la maggioranza, gli amministratori rimasti integrano il consiglio di amministrazione con nomina approvata dal collegio sindacale, tale nomina viene detta cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea;

b)  Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti;

c)  Se cessano tutti gli amministratori o l'amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina degli amministratori, nel frattempo al collegio sindacale competono i poteri di ordinaria amministrazione.

Nello statuto potrebbe essere prevista una clausola, in base alla quale, a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, tale clausola viene detta "Simul Stabunt, Simul Cadent". In tale caso l'assemblea è convocata d'urgenza, dagli amministratori rimasti in carica, per la nomina del nuovo consiglio.


Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (Mod. Tradizionale)

Il quorum costitutivo per le deliberazioni del C.d.A. è dato dalla maggioranza degli amministratori in carica, salvo che lo statuto richieda un maggior numero di presenti. Il quorum deliberativo, sempre salvo diversa disposizione dello statuto, è dato dalla maggioranza dei presenti.

Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio, avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione, quindi anche ad es. tramite videoconferenza.

Il voto dei consiglieri non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio che siano contrarie alla legge o allo statuto, possono essere impugnate dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale entro 90 gg.

Le deliberazioni che ledano i diritti dei soci, possono anche essere impugnate dai soci stessi; sono in ogni caso fatti salvi, i diritti acquistati in buona fede dai terzi.

Compensi Degli amministratori (Mod. Tradizionale)

Il compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione e degli eventuali componenti del comitato esecutivo, se non è stabilito nell'atto costitutivo, è determinato dall'assemblea.

Se l'assemblea ha omesso di determinarlo, è fissato dal giudice su azione degli amministratori stessi.

Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una quota di partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione (Stock Options).

Il compenso degli amministratori delegati è stabilito dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.


Divieto di concorrenza (Mod. Tradizionale)

I componenti dell'organo amministrativo non possono svolgere attività in concorrenza con quella della società salvo autorizzazione dell'assemblea. In particolare gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ne esercitare un'attività di impresa concorrente, ne essere amministratori o direttori generali in società concorrenti. L'amministratore che violi tale divieto può essere revocato e risponde dei danni.


Interesse concorrente degli amministratori (Mod. Tradizionale)

Quando un amministratore si trovi ad avere un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, deve darne notizia agli altri amministratori, nonché al collegio sindacale. Egli deve inoltre precisare la natura, i termini, l'origine e la portata.

Qualora poi si tratti di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione e deve investire dell'operazione stessa il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, in tale caso, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, che siano adottate con il voto determinante dell'amministratore con interesse concorrente o che siano adottate senza l'osservanza della procedura sopra esposta, possono essere impugnate entro 90 giorni qualora possano recare danno alla società. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

Sono legittimati all'impugnazione i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. L'amministratore con interesse concorrente, che non abbia osservato la procedura vista, risponde dei danni cagionati alla società.


Responsabilità degli amministratori (Mod. Tradizionale)

Sugli amministratori grava una responsabilità civile e penale. Per quanto riguarda la responsabilità CIVILE si conurano tre ipotesi:

Responsabilità verso la società

Responsabilità verso i creditori sociali

Responsabilità verso i singoli soci o i terzi


RESPONSABILITA' VERSO LA SOCIETA'

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, con un grado di diligenza professionale. Gli amministratori incorrono in responsabilità verso la società al verificarsi delle seguenti condizioni:

in caso di violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto;

nell'ipotesi in cui dall'inosservanza di tali doveri sia derivato un danno alla società.

La responsabilità degli amministratori verso la società è solidale, tuttavia gli amministratori non rispondono in relazione alle attribuzioni proprie del comitato esecutivo o degli amministratori delegati. Infatti la responsabilità investe ciascun amministratore in ragione del fatto di avere personalmente partecipato all'atto.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili qualora, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto in loro potere per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità non si estende agli amministratori immuni da colpa a condizione che abbiano fatto annotare, senza ritardo, il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e a condizione che ne diano immediata notizia scritta al presidente del collegio sindacale.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori viene deliberata dall'assemblea.

La deliberazione può essere assunta nell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, anche se l'azione sociale di responsabilità non è posta all'ordine del giorno. È necessario però che la responsabilità riguardi fatti di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.

La deliberazione comporta la revoca d'ufficio degli amministratori quando sia assunta col voto favorevole di almeno il 20% del capitale sociale. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione o transigere a condizione che la rinuncia o la transazione siano approvate dall'assemblea e a condizione che non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.

L'azione sociale di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione dell'amministratore.

L'azione sociale di responsabilità oltre che essere deliberata dall'assemblea può anche essere promossa da una minoranza di soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale, o la diversa percentuale prevista dallo statuto (però non maggiore ad un terzo). I soci che intendono promuovere l'azione devono nominare a maggioranza del capitale posseduto uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione.

Anche in questo caso l'azione può formare oggetto di rinunzia o transazione da parte dei soci che l'hanno promossa.

Si discute se la responsabilità investa oltre agli amministratori regolarmente nominati dall'assemblea, anche gli amministratori di fatto (cioè coloro che senza titolo gestiscono o concorrono a gestire la società con un potere di fatto corrispondente a quello che la società riconosce agli amministratori regolarmente nominati). La soluzione è affermativa per quanto riguarda la responsabilità penale; per quanto riguarda la responsabilità civile il problema è dibattuto.



RESPONSABILITA' VERSO I CREDITORI SOCIALI

La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ricorre nel caso in cui gli amministratori stessi non abbiano osservato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. In particolare i creditori possono promuovere l'azione quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, l'azione di responsabilità ora vista e l'azione sociale di responsabilità sono promosse dal curatore o dal commissario.


RESPONSABILITA' VERSO SOCI O TERZI

I singoli soci o i terzi possono promuovere azioni di responsabilità verso gli amministratori quando abbiano subito un danno nella loro sfera personale, in conseguenza di atti colposi o dolosi degli amministratori.

L'esempio tipico è rappresentato dalla divulgazione di un prospetto falso in occasione di un aumento di capitale sociale o della quotazione in borsa della società.

L'azione si prescrive in 5 anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.


Direttori generali (Mod. Tradizionale)

I direttori generali sono soggetti a responsabilità secondo le stesse norme previste per gli amministratori. La responsabilità riguarda soltanto i compiti loro affidati e si applica solo ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione statutaria.

I direttori generali sono coloro che sono posti al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell'impresa ed operano in rapporto diretto con gli amministratori. Normalmente esplicano funzioni che li pongono in contatto con i terzi e possono essere assimilati agli institori.





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