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PUBBLICO E PRIVATO NEI MERCATI DEL LAVORO

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PUBBLICO E PRIVATO NEI MERCATI DEL LAVORO


NEL 96 viene introdotta la regola dell’assunzione diretta con l’eliminazione per il collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo del vincoliamo nelle modalità di assunzione. Nel pacchetto Treu viene poi inserita la regolamentazione del lavoro temporaneo. Questa riforma introduce il lavoro interinale che introduce il soggetto privato nel mondo del lavoro. Questo mette in discussione un principio dell’ordinamento tradizionale come il divieto di intermediazione della manodopera.

Viene introdotto il decentramento amministrativo di funzioni e compiti dallo stato alle regioni e l’applicazione del principio di sussidiarietà verticale e la liberalizzazione controllata dell’attività di mediazione tra domanda e offerta del lavoro in un’ottica di sussidiarietà orizzontale. Tutto ciò sullo spunto della legge Bassanini con cui il pubblico si concentra sulla politica del lavoro.

Con la riforma del 2003 si stabilisce la riorganizzazione dei mercati del lavoro incentrata sul ruolo dei soggetti privati. L’intervento pubblico nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro ancora oggi resta importante e diventa un servizio. Ancora oggi il collocamento inteso come servizio pubblico implica l’esercizio da parte di organismi pubblici.



In occasione della Borsa Nazionale del Lavoro confluiscono informazioni di chi offre e di chi cerca lavoro.

BORSA NAZIONALE DEL LAVORO: introdotta dalla legge Biagi, è basata su una rete di nodi regionali facilmente consultabili sia dai lavoratori che dalle imprese attraverso accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici o privati autorizzati ad erogare servizi per l’impiego. A tal fine tutti gli operatori devono conferire al sistema i dati attinenti alle attitudini professionali dei lavoratori. La conduzione ella BNL è elle mani dello stato mentre la sua gestione è demandata alle regioni.

Il ministero del lavoro istituisce un albo diviso in 5 sezioni in cui vengono iscritti i soggetti autorizzati a svolgere attività di somministrazione e intermediazione tra domanda e offerta; ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione professionale. Le nuove agenzie per il lavoro per ottenere l’autorizzazione devono essere in possesso di requisiti di garanzia di un minimo di solidità economica e finanziaria. Questi uffici interagiscono con la borsa nazionale del lavoro. Le 5 sezioni corrispondono a 5 tipi di agenzie:

agenzie di somministrazione

agenzie di somministrazione specialistiche

agenzie di intermediazione

agenzie di ricerca e selezione

agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

Vengono creati anche particolari regimi di autorizzazione per lo svolgimento solo dell’attività di intermediazione, a favore di università, fondazioni, camere di commercio. L’esercizio non autorizzato porta a sanzioni di natura penale.

Nel 2003 viene prevista l’abrogazione di gran parte delle liste di collocamento, del libretto di lavoro e della riserva per le fasce deboli. La preferenza può cadere su qualunque lavoratore, con la massima discrezionalità quindi per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, purchè ciò avvenga nel rispett delle precedenze previste dalla legge, delle norme antidiscriminatorie nonché quelle sulla riservatezza.

A favore dei lavoratori licenziali vengono introdotte le liste di mobilità. I CCNL prevedono un dirito di precedenza sulle assunzioni per i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori a tempo parziale.

Ci sono anche liste speciali di collocamento previste per la gente di mare, i lavoratori dello spettacolo. Restano in vigore la chiamata nominatica, il nulla – osta per l’assunzione, l’obbligo di iscrizione nella lista di collocamento per gli italiani che si rendono disponibili a svolgere lavori all’estero in paesi extracomunitari.

Il COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO è quello dei disabili, che resta caratterizzato da una disciplina vincolistica consistente nell’obbligo imposto a certi datori di lavoro di assumere lavoratori considerati deboli sul mercato del lavoro come i disabili. La sua ratio consiste nella promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Il collocamento obbligatorio è rivolo:

a)  alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%

b)  alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superopre al 33%

c)  alle persone non vedenti o sordomute

d)  alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

Sono inclusi inoltre orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio.

I datori sono obbligati ad assumere:

il 7% dei lavoratori occupati, se occupano + di 50 dipendenti

2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti

Un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti

L’obbligo scatta solo quando viene effettuata + di una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto all’organico dell’impresa.

Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, viene limitato l’ingresso agli stranieri per motivi di ordine pubblico, una volta ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, si riconosce parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Una procedura burocratica lunga e complessa si ha quando un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornanre in italia intende istaurare un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all’estero.

L’intervento pubblico sul mercato del lavoro deve promuovere e sostenere l’occupazione mediante una politica attiva che stimoli e incrementi la domanda di lavoro al fine di agevolare le assunzioni. Anche le agenzie private per il lavoro possono svolgere atività di politica attiva con attività di supporto alla ricollocazione. Si innestano inoltre i contratti di solidarietà ovvero quei contratti collettivi aziendali stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi che realizzano forme di solidarietà fra lavoratori tramite riduzione di orario a loro carico. Tali contratti sono stati introdotti dalla legge 836/84 e successivamente novellano nel 93 e nel 96. nel contratto di solidarietà di tipo difensivo comporta una riduzione d’orario giornaliera, settimanale o mensile, lo stato interviene con la CIGS. Nel contratto di solidarietà di tipo espansivo, comportante una riduzione d’orario con perdita della retribuzione per permettere la contestuale assunzione di altra manodopera, lo stato interviene con agevolazioni economiche.

Con il contratto di reinserimento il datore di lavoro può ottenere agevolazioni contributive e normative assumendo solo lavoratori che beneficiano del trattamento speciale di disoccupazione da almeno 12 mesi, in pratica da quelli del settore edile e affini. Questo strumento prevede una consistente riduzione sulla contribuzione previdenziale e assistenziale x il datore.

Tra gli strumenti legislativi volti a combattere la disoccupazione ci sono i LAVORI SOCIALMENTE UTILI che sono serviti a tamponare emergenze occupazionali, ma senza innescare un circolo virtuoso di espansione dell’occuazione determinando effetti perversi e nutrendo aspettative di lavoratori socialmente utili di entrare nel pubblico impiego. Sono previsti benefici economici per datori di lavoro privati. Ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili viene erogato da parte dell’INPS un assegno mensile. Il legislatore prevede incentivi sottoforma di sostegno diretto con finanziamenti, misure creditizie, formazione .


La SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Le leggi n. 264/49 e 1369/60 vietavano le attività che continuano o cominciano al di la del collocamento in quanto agli intermediari privati non si limitano a porre in contatto gli apiranti datori e lavoratori, ma assumono formalmente i lavoratori per farli operare alle reali dipendenze altrui. Questa è un’antica prassi datoriale, volta a liberare i datori dalla propria responsabilità giuridica ed economica nei confronti dei lavoratori direttamente occupati, scaricandola su altri soggetti, intermediari o interposti, si da poteresi assicurare manodopera aggiuntiva in maniera meno costosa e + flessibile. Questo è detto divieto di fornitura di mere pretazioni di lavoro o meglio divieto di MERCHANDAGE DU TRAVAIL o INTERPOSIZIONE.

Nel 97 il pacchetto Treu deroga al generale divieto di interpretazione e di intermediazione. Viene quindi introdotto il lavoro temporaneo tramite agenzia, comunemente detto INTERINALE. È un istituto intermedio tra servizi all’impiego, avviamento e selezione del personale, tipologia di lavoro alternativa al contratto a termine, ricca di divieti, vincoli e formalismi che denotano il timore comune a molti legislatori europei, di abusi o frodi a danno dei lavoratori. I lavoratori sindacali sono poco sindacalizzati. I questo tipo di rapporti i soggetti sono 3:

  1. agenzia fornitrice
  2. utilizzatore
  3. lavoratore

i contratti sono 2:

a) contratto di fornitura stipulato dall’agenzia con l’utilizzatore

b) contratto di lavoro subordinato stipulato dall’agenzia con il lavoratore.

Con la riforma Biagi il legislatore rimette mano a tutta la materia disciplinando in via generale la somministrazione di lavoro e prevedendo l’abrogazione sia della legge del 60 sia della legge del 97.

Il lavoro interinale dev’essere limitato ale categorie previste dal CCNL. Gli articoli dal 20 al 27 della riforma Biagi si occupa di questo.

I fenomeni interpositori sono la TRIANGOLAZIONE (vedi tabella) e il CONTRATTO D’APPALTO: si realizza quando l’appaltante chiede all’appaltatore il compimento di un’opera o di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Perché vi sia un contratto d’appalto l’appaltatore sia un imprenditore genuino, cioè dotato di sufficiente autonomia organizzativa e gestionale. Nella riforma del 2003 si fa chiarezza tra i 2 fenomeni affini: la somministrazione e l’appalto, in particolare di servizi (LABOUR INTENSIVE) cioè quegli appalti in cui risulta prevalente l’apporto del fattore lavoro piuttosto che del fattore capitale. Sono un esempio i servizi di facchinaggio e pulizia e i servizi di programmazione o manutenzione di computers. In caso di appalti labour intensive si ricava la natura genuinamente imprenditoriale dell’attività anche solo dall’esercizio da parte dell’appaltatore dei poteri direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori assunti dal medesimo ma inviati a lavorare presso il committente.

L’appalto ritenuto non genuino cioè privo ei requisiti di cui all’art 29 è punico con la stess sanzione penale della somministrazione non autorizzata.

Un altro strumento di uso lecito nello schema della triangolazione è il distacco: il dipendente di un datore viene dislocato presso un altro, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest’ultimo. Occorre il consenso del lavoratore se la sede del distacco è a + di 50 km o quando nel distacco si modificano cambi di mansioni ma non in senso peggiorativo. Il distacco è quella somministrazione posta in esere temporaneamente da un datore di lavoro qualunque per soddisfare un proprio interesse. L’interese non dev’essere per forsa economico può esere ad esempio di formazione. I requisiti quindi sono la temporaneità e la non economicità dell’interesse.

La legge 196/97 prevede la fornitura di manodopera di cui può avvenire sia per mezzo di un contratto di somministrazione a tempo determinato, sia per mezzo di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato che non è ancora molto praticata. La tecnica utilizzata è quella della CASISTICA TASSATIVA della somministrazione a tempo indeterminato dove c’è un rinvio alla contrattazione collettiva. Le legge determina le ragioni giustificative, ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, per la somministrazione a termine riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. Questo è il cd CLAUSOLONE.

Per il contratto di somministrazione sono previsti requisiti di FORMA per cui l’atto dev’essere scritto ab substantiam e di CONTENUTO, i c.d. elementi obbligatori: estremi dell’autorizzazione dell’agenzia, numero dei lavoratori da somministrare, rischi per la salute dei lavoratori data di inizio della somministrazione edurata. È possibile inserire delle clausole. Tutte le informazioni inerenti il contratto devono essere fornite dall’agenzia al lavoratore a pena di sanzioni amministrative. La somministrazione di lavoro è vietata in 3 casi:

  1. la sostituzione di lavoratori in sciopero
  2. per le unità produttive e le mansioni interessate, nei 6 mesi precedenti, da licenziamenti collettivi o da integrazioni salariali.
  3. da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Accanto al contratto di somministrazione c’è il contratto di lavoro subordinato tra agenzia e lavoratore, privo di un necessario collegamento negoziale con il primo, può essere a tempo parziale o pieno, a tempo determinato e derogabile per atto scritto a tempo indeterminato con diritto del lavoratore per i periodi di non lavoro. Il lavoratore rientra nell’organico con un indennità di disponibilità di 350 €. I lavoratori somministrati guadagnano di + di un lavoratore normale.

I lavoratori somministrati risultano alle dirette dipendenze dell’agenzia, titolare del contratto dilavoro, essi svolgono la propria concreta attività lavorativa nell’interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore. Sull’agenzia gravavano in favore dei lavoratori gli obblighi retributivi e contributivi, previdenziali e assistenziali. Le imprese ricorrono al lavoro interinale per un risparmio gestionale. I poteri tipici del datore quello direttivo e di controllo sono in capo all’agenzia. L’agenzia di somministrazione deve provvedere ad addestare i lavoratori e informarli sui rischi generali per la loro sicurezz e salute. Gravavano senz’altro sull’utilizzatore gli obblighi di sicurezza e protezione individuati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. In definitiva si riscontra una maggiore libertà dell’utilizzatore di scegliere se avvalersi dei lavoratori somministrati da un’agenzia autorizzata o se procedere direttamente ad assunzioni.

Sono vietate le clausole di esclusiva dei lavoratori verso l’agenzia.

Le agenzie interinali devono avere forma di SPA e hanno a garanzia fideiussioni bancarie, occorre una certa dislocazione sul territorio. Gli amministratori non devono avere precedenti penali.

SANZIONI

SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE: mancanza di forma scritta o vizio nel contratto di somministrazione. Viene convertito il rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.

SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA: art28 rinvia all’art18 legge Biagi con sanzioni di tipo penale. Vengono rimborsati 50€ x lavoratore x ogni giorno di lavoro. Si aggirano norme inviolabili di legge ad esempio il soggetto che non è abilitato a gestire l’agenzia.





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