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RAPPORTO TRA GIURISDIZIONE NAZIONALE E GIURISDIZIONE COMUNITARIA

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RAPPORTO TRA GIURISDIZIONE NAZIONALE E GIURISDIZIONE COMUNITARIA

Nei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario vi è la prevalenza del secondo sul primo, tanto che il giudice nazionale deve disapplicare il diritto interno quando lo ritiene in contrasto con il diritto comunitario. Questa disapplicazione non è sempre facile, perché la norma comunitaria non sempre è chiara e dà luogo a problemi interpretativi. In questi casi sorge l'esigenza per il giudice nazionale di adire la Corte di giustizia delle comunità europee attraverso il rinvio pregiudiziale affinché la Corte (o il Tribunale, con una nuova riforma) passa risolvere il dubbio interpretativo (questo procedimento ha consentito l'integrazione del diritto comunitario e l'uniforme applicazione dello stesso diritto comunitario in tutti gli stati membri). Una delle caratteristiche del rinvio pregiudiziale è la sua natura incidentale, quindi si può adire la Corte solo se vi è un processo (qui viene in evidenza la cooperazione tra gli organi di giustizia interna e quelli di giustizia comunitaria). La prima norma che ha previsto il rinvio pregiudiziale fu l'art.41 del Trattato CECA. Inoltre l'art.234 del Trattato istitutivo della Comunità europea, insieme ad altre fonti comunitarie (come ad esempio il Trattato Euratom), prevedono la competenza della Corte a pronunciarsi sull'interpretazione delle norme comunitarie ed il rinvio pregiudiziale. Il primo problema da esaminare è vedere chi è il soggetto legittimato a rinviare alla Corte; a questo proposito bisogna dire che sicuramente il soggetto legittimato ad effettuare il rinvio è un'autorità giurisdizionale (teniamo presente però che al termine giurisdizione deve essere data  l'interpretazione comunitaria e non quella nazionale per impedire che lo stato possa limiti i rinvii alla Corte). L'autorità giurisdizionale deve essere (secondo la sentenza del 1960) un organo che:



è previsto dalla legge,

ha carattere permanente (quindi si esclude che  ad alcuni ricorsi di tipo facoltativo e temporaneo come l'arbitrato si possa fare rinvio alla Corte),

svolge in maniera obbligatoria una funzione di tutela giurisdizionale,

applica le norme di diritto (quindi si esclude il pubblico ministero, la Corte dei conti perché non attuano norme di diritto),

non decide secondo equità,

svolge la sua attività in contraddittorio,

è indipendente.

Il giudizio della Corte precede quello del giudice nazionale affinché questo possa far propria l'interpretazione della Corte di giustizia. L'art.234 del trattato ist.Com.eur. opera una distinzione tre giudici le cui decisioni possono essere impugnate (giudici di merito: il giudice di pace, il tribunale, il TAR per la giustizia amministrativa, la corte d'appello) e giudici le cui decisioni non possono essere impugnate (la cassazione, il consiglio di stato per la giustizia amministrativa, la Corte dei conti, le commissioni regionali). Se i giudici le cui decisioni possono essere impugnate hanno la facoltà di rinviare alla Corte, i giudici di ultima istanza (quelli le cui decisioni non possono impugnate) hanno l'obbligo di rinviare alla Corte. I giudici di merito devono decidere se il rinvio è necessario o meno perché il rinvio sospende il processo.



Nel caso in cui il giudice non sospende il processo e quindi non rinvia la questione, interpretando lui la norma, la parte soccombente può impugnare la sentenza direttamente in appello chiedendo di rinviare la questione alla Corte di giustizia; se il giudice d'appello non rinvia la questione, la parte soccombente può ricorrere in cassazione, quest'ultima in quanto giudice di ultima istanza è obbligata a rinviare alla Corte di giustizia. In ogni caso anche la cassazione deve la rilevanza della norma ai fini del rinvio; vi sono infatti alcune ipotesi in cui la cassazione non è obbligata a rinviare e questi sono: il caso in cui vi è già stato una precedente decisione della Corte di giustizia (l'obbligo della cassazione si trasforma in facoltà) ed il caso in cui la norma è chiara e quindi non fa sorgere dubbi interpretativi. La violazione dell'obbligo di rinviare da parte della cassazione non prevede una sanzione a livello processuale. Il rinvio alla Corte di giustizia può essere fatto o d'ufficio o su istanza di parte. Il giudizio di rilevanza di regola è fatto dal giudice della causa ma a volte anche dalla Corte di giustizia quando questa non vuole decidere. Il rinvio viene effettuato con un provvedimento, l'ordinanza di rinvio, che determina la sospensione obbligatoria del processo fino a quando la Corte di giustizia non decide. La sentenza della Corte di giustizia ha efficacia non solo sul processo nel quale si è fatto il rinvio ma anche sugli altri. Infatti i giudici  ad una decisione della Corte di giustizia devono o recepirla o sollevare un rinvio, non possono disapplicare direttamente tale decisione. Quando la Corte ha deciso il processo deve essere rimesso in moto dalla parte con un atto detto riassunzione.





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