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SOCIETA' E COMUNIONE - SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI

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SOCIETA' E COMUNIONE

La comunione è quando + persone sono titolar di 1 diritto reale su un bene. Nella società sono soggetti di diritto o pienamente o parzialmente a seconda della personalità giuridica. Si differenziano comunione e società nei modi di utilizzazione delle cose: nella società l'intento dei soci è di fare uso dei mezzi di produzione, quali strumenti per l'esercizio, collettivo, di una impresa. Nella comunione manca, invece, questo specifico intento e c'è il solo scopo di godimento di una o + cose. La comunione = beni con scopo statico: godimento coi contitolari della cosa comune. Società = beni con scopo dinamico: x produrre nuova ricchezza. La condizione giuridica dei beni sociali e quelli in comunione è profondamente diversa. Quest'ultimi non hanno alcuna specifica destinazione (ciascuna parte può utilizzarli come vuole) mentre nella società il socio può utilizzare i beni solo x svolgere l'attività sociale (vincolo di destinazione). Ogni partecipante alla comunione può in qualsiasi momento chiedere la divisone delle cose comuni (diritto potestativo), invece la società si può divedere solo: se si è raggiunto l'oggetto sociale, quando sia scaduto il contratto o quando tutti i soci sono d'accordo.




SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI

Le società di persone indicano 3 tipi di società: società semplice, società a nome collettivo, società in accomandita semplice. le società di capitali indicano: società x azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.

La responsabilità x le obbligazioni sociali sono: di tutti i soci x la soc in nome collettivo; di tutti i soci, con possibilità di patto contrario x alcuni di essi, nella società semplice; di una categoria di soci (accomandanti) nella soc in accomandita semplice. Questo vuol dire che il socio che ha la responsabilità x le obbligazioni sociali, rischia, nell'impresa, l'intero suo patrimonio (resp illimitata). La responsabilità dei soci è anche solidale: il creditore sociale può scegliere a quale socio far adempiere anche la totalità dell'obbligazione. Ciascun socio è anche x il solo fatto di essere socio amministratore della società, cioè ciascun socio concorre nella direzione dell'impresa sociale. Una altra caratteristica è anche l'intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri soci e degli eredi stessi (in caso di morte). La società semplice è la meno utilizzata. Nelle società di capitali l'organizzazione del capitale è prevalente su quella personale e le qualità personali sono solo in ragione della quota di capitale da essi sottoscritta. Non è richiesto il nome del socio (partecipazione anonima del socio). In queste società i soci rischiano nell'impresa solo i beni che hanno conferito in società (resp limitata). In questi tipi di società c'è l'autonomia patrimoniale perfetta cioè che il patrimonio dei soci è separato da quello della persona giuridica.

Di questo godono: tutti i soci della soc x azioni; tutti i soci della soc a resp. Limitata; i soci accomandanti della soc in accomandita x azioni, ad esclusione dei soci accomandatari. Il socio di questo tipo di società non è amministratore di essa, può concorrere con il proprio voto alla nomina degl'amministratori. La qualità di socio è liberamente trasferibile (indipendentemente dagl'altri soci): per questo può essere formata da persone diverse da quelle che la hanno fondata. Nella società x azioni e accomandita x azioni la qualità di socio è rappresentata da un documento, l'azione che ha natura di titolo di credito e che è trasferibile (è un bene mobile).


SOCIETA' DI PERSONE

Una società semplice, x il codice civile, è una società regolata dalle norme x la società in genere; soprattutto xchè non ha x oggetto l'esercizio di una attività commerciale. Possiede una serie illimitata di utilizzazioni (attività agricola) tranne appunto l'attività commerciale. Le norme del codice civile che regolano la società semplice, regolano anche la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali: x esso vale il principio generale della libertà di forma, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (beni immobili ed altri diritti immobiliari che necessitano la forma scritta). Il contratto di società normalmente può formarsi oralmente o tacitamente (ricavato secondo il comportamento delle parti). Quest'ultimo è il caso della società di fatto: 2 o + persone si comportano, di fatto, come soci senza che tra esse sia intervenuto alcun esplicito contratto di società. La società occulta è un contratto stipulato x iscritto che però l'esistenza del contratto non viene esteriorizzata. La società apparente ricorre quando 2 o + persone non sono legate a nessun contatto di società, ma si comportano in modo tale da far credere ai clienti che esse agiscano come soci. In questo caso il creditore si può soddisfare come se esistesse un vero contratto di società semplice, potendo soddisfarsi su l'intero patrimonio dei soci. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci (unanimità dei consensi). Le modifiche possono essere soggettive (aggiunta o sostituzione di un socio) o oggettive (riguardanti l'attività sociale). Le modifiche non incidono sulla identità della società xchè non devono creare un altro contratto ma solo modificarlo. In alcuni casi può essere modificato in base alla maggioranza dei soci. L'amministrazione è l'attività di esecuzione del contratto sociale (attività di gestione dell'impresa). Essa spetta a ciascun socio (disgiuntamente dall'altro). Essa non vale per i soci della società semplice che godono del patto di limitazione della responsabilità. Si può pattuire una forma di amministrazione congiuntiva (è necessario il consenso di tutti i soci x il compimento di operazioni sociali). In certi casi possono essere nominati 1 o più amministratori che operano disgiuntamente (amministrazione riservata). Ciascun socio al diritto di informazione (può consultare i documenti della società). Ogni socio ha il diritto al rendiconto (può conoscere alla fine di ogni anno l'esito sociale trascorso). Dopo l'approvazione del rendiconto ciascun socio ha il diritto di percepire la sua parte di utili. Le parti spettanti ai soci (guadagni e perdite) solitamente sono proporzionali ai conferimenti. Le parti possono però pattuire diversamente (divisione uguale) evitando però il patto leonino (un certo numero di soci esclusi alle perdite o utili).

Al socio d'opera spetta una posizione particolare: la parte spettante al socio che ha conferito la propria parte, se non determinato contrattualmente, è fissata dal giudice secondo equità.

La società acquista diritti ed assume obbligazioni x mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. Questa spetta disgiuntamente a ciascun socio amministratore, ossia ha il potere di decidere le operazioni sociali e concludere le operazioni sociali coi terzi. Nel caso in cui il contratto sociale abbia inserito l'amministrazione congiuntiva, ne deriva che anche il potere di rappresentanza debba essere esercitato con le stesse modalità ossia con la partecipazione di tutti i soci amministratori. La rappresentanza si estende a tutti gli atti riguardanti l'oggetto sociale.

I creditori possono agire sul patrimonio sociale , formato dai conferimenti + gli incrementi. Delle obbligazioni sociali risponde per prima la società, ovvero i creditori aggrediranno x primo il patrimonio sociale ed in secondo luogo quello dei soci in quanto è presente la responsabilità illimitata dei soci. C'è inoltre la responsabilità illimitate e solidale dei soci x le obbligazioni sociali (caratteristica della soc di persone), la quale si articola secondo queste regole:

  1. Tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili x le obbligazioni sociali. Il patto contrario che si può redimere serve ad escludere la responsabilità illimitata e solidale dei soci che non agiscono. La preventiva escussione è una responsabilità diretta: il creditore sociale può direttamente agire nei confronti dei soci, senza doversi rivolgere preventivamente alla società e senza l'onere di dimostrare l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le sue ragioni. Il socio gode, tuttavia, di un limitato beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale: il socio debitore, può domandare anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore si può agevolmente soddisfare.
  2. E' ammesso il patto sociale  di limitazione della responsabilità (esclusione della solidarietà)
  3. il patti di limitazione della responsabilità o esclusione della solidarietà non vale x i soci che hanno agito in nome e x conto della società.

Nel caso in cui vi sia un creditore di un singolo socio egli potrà far valere i suoi diritti su gli utili spettanti al socio debitore o sennò sulla liquidazione della quota che possedeva nella società entro tre mesi. Alla morte del socio la società continuerà ad esistere tranne il fatto che la quota del defunto sarà liquidata agli eredi sottoforma di amento in denaro o a seconda della volontà degli eredi, l'acquisto di nuovi soci. I soci possono recedere dal contratto di società in qualsiasi momento se la società sia a tempo indeterminato, mentre dovrà presentare una giusta causa se la società è a tempo determinato. Il socio può essere estromesso dalla società, ma solo se vengono presentate cause di esclusione che possono essere di 3 tipi.

  1. gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale
  2. caso in cui un socio sia interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici
  3. la sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l'opera conferita (lavoro).

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci (e non x quote di interessi) tranne il socio in questione. Il socio può fare opposizione davanti al giudice il quale può sospendere l'esecuzione.

Liquidazione della quota: In tutti i casi nei quali il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, ossia nei casi di morte, recesso o esclusione del socio, questi o i suoi eredi hanno il diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota e che è determinata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. l socio uscente o gli eredi non hanno, perciò, diritto alla restituzione in natura dei beni conferiti ( se avrà conferito un immobile, egli lo perderà definitivamente). Nella liquidazione si deve tener conto del valore di avviamento.

Le cause di scioglimento della società sono: Il decorso del termine (sempre che i soci non abbiano deliberato una proroga della società);  il conseguimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità di conseguirlo dal conseguimento di eventi esterni o interni alla società, morte, o inesorabile discordia; la volontà di tutti i soci; il venire a mancare della pluralità dei soci (se nel termine dei 6 mesi non è ricostituita); altre cause previste dal contratto sociale.

Il verificarsi di una causa di scioglimento, pone in modo automatico la società in liquidazione. I soci restano legati dal contratto di società, ma il vincolo contrattuale non ha ad oggetto l'esercizio, in comune fra i soci, de quella data attività economica. Gli amministratori non possono + utilizzarlo all'attività di impresa, possono solo conservare il patrimonio sociale. A questo punto il socio ha il diritto al rimborso dei conferimenti e alla ripartizione del residuo attivo. La liquidità può svolgersi in base a modalità concordate dai soci. Solo quando tutti i creditori sociali siano stati soddisfatti la società potrà dirsi estinta. I soci se vorranno potranno restare comproprietari del patrimonio sociali (comunione), oppure potranno dividerseli in base alla divisione delle cose comuni.





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