TUTELA
GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
La tutela del
diritto soggettivo è affidata al titolare solo in rari casi che vengono
denominati autotutela(es. il diritto di ritenzione,eccezione di
inadempimento,la diffida ad adempiere) e
la legittima difesa. Di regola il soggetto che vuole, far valere un proprio
diritto da altri contestatogli ha il diritto di rivolgersi al giudice;questo
diritto si chiama azione. Chi
esercita l’azione proponendo la domanda giudiziale è detto attore; colui contro il quale l’azione
si propone è detto convenuto. Il diritto di agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti o interessi legittimi è oggetto di una
specifica garanzia costituzionale e quindi non può essere soppresso o
limitato verso nessuno e per nessun motivo, dal pari è un diritto
inviolabile anche la possibilità di difendersi in giudizio. Attraverso il processo di
cognizione il giudice può verificare la sussistenza del diritto
soggettivo, individuare il comando contenuto della norma di diritto sostanziale applicabile al caso
concreto e costituire,modificare o estinguere i rapporti giuridici(es.la
sentenza che modifica un negozio giuridico contratto risolto). Il processo
esecutivo ha la finalità di dettare le disposizioni per l’esecuzione
del comando contenuto nella sentenza. Tale processo inizia se non viene adempiuto
il comando contenuto nella sentenza. Solo in alcuni casi questo processo
può coattivamente obbligare al rispetto del comando(c.d. esecuzione
forzata in forma specifica) e più specificatamente quando:
- si ha un obbligo a consegnare una cosa
determinata,mobile o immobile ha una precisa scadenza(es.riconsegnare
l’immobile al proprietario al termine della locazione)
- si ha un obbligo che ha per oggetto un
“facere” fungibile(appaltatore ha l’obbligo di ultimare l’edificio)se il
“facere” è infungibile il detentore del diritto avrà un
risarcimento danni
- si ha un obbligo avente ad oggetto quel
particolare “facere” che consiste nella conclusione del contratto
- si ha un obbligo avente per oggetto un
“non facere”(es.obbligo di non sopraelevazione di un muro).
La forma
più importante di processo esecutivo è però il pignoramento ossia l’espropriazione dei
beni del debitore. Tali beni verranno poi venduti ai pubblici incanti
e la somma ricavata ripartita tra i creditori. L’art 2913 stabilisce che non
hanno efficacia, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento.
Tale inefficacia dipende non dalla incapacità del debitore ,non dalla
perdita della proprietà dei beni,che non è ancora avvenuta,ma
bensì dalla destinazione che essi hanno alla espropriazione. Inoltre
questa inefficacia è relativa perché può essere fatta valere solo
dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti nell’esecuzione. Tuttavia
la legge tutela la situazione dei terzi che hanno acquistato in buona fede
ignorando il pignoramento.
Il processo cautelare la sua
finalità è cautelare lo stato di fatto esistente per rendere
possibile l’esecuzione della sentenza o, eventualmente l’accertamento che si
è richiesto al giudice.
Per meglio
assicurare la conformità della sentenza a giustizia è concesso
alle parti di promuovere il riesame della lite,impugnando la decisione.
Tuttavia,questo riesame non può andare all’infinito e non può
essere consentito senza limiti,ossia verificatesi certe condizioni il comando
contenuto nella sentenza non può essere più modificato da
alcunaltro giudice;ossia la sentenza è
passata in giudicato. Ma la sentenza in giudicato ha anche un valore
sostanziale:non soltanto non può più essere impugnata,ma in se
stessa il diritto soggettivo oggetto della controversia non può
più formare oggetto di discussione o di riesame tra le stesse parti in
futuri processi.