ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

Tipologia della pena

ricerca 1
ricerca 2

Tipologia della pena

Le pene previste dal nostro ordinamento si distinguono in pene principali, accessorie e sostitutive:

Le pene principali sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna, le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna (come effetti di essa art. 20 c.p.),  le pene sostitutive possono essere inflitte al posto delle pene detentive brevi.

LE PENE PRINCIPALI.

Le pene principali si suddividono in pene detentive e sono la pena di morte, l'ergastolo, la reclusione e l'arresto e in pene principali pecuniarie quali la multa e l'ammenda. Naturalmente quelle previste per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda. Bisogna anche ricordare che con l'entrata in vigore nello scorso gennaio del D.Lgs. 28.8.2000 n. alcuni reati sono stati devoluti alla competenza del giudice di pace, che ha disposto per essi la sostituzione delle pene privative della libertà personale con sanzioni alternative o pecuniarie; tali misure sono l'obbligo di permanenza domiciliare e la prestazione di lavoro di pubblica utilità.



a) la pena di morte. L'art. 27 ultimo comma della Costituzione, stabilisce: "non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra". La legge ordinaria 3 ottobre 1994 n. 589, ha poi abolito la pena di morte anche rispetto al codice penale militare di guerra e alle altre leggi militari di guerra emanate in precedenza. Nello stesso senso la ratifica del secondo protocollo facoltativo del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, avvenuta con la legge 9 dicembre 1994, n. 734. Nei casi per i quali le norme preesistenti prevedevano la pena di morte, si applica l'ergastolo (d.l. 10.8.1944, n. 224).

b)    L'ergastolo Consiste nella privazione della libertà personale per tutta la durata della vita. La legge 10 ottobre 1986, n. 663, art, 8, ammette tuttavia in certi casi la liberazione condizionale, dopo che siano stati scontati effettivamente almeno ventisei anni di pena.

c) La reclusione. E' la privazione della libertà personale per un tempo che può estendersi da quindici giorni a ventiquattro anni, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno (art. 23 c.p.).

d)    La multa. Questa pena consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5,16, né superiore a euro 5.160,00. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 5,16 a euro 2065,00.

e) L'arresto. E' la pena detentiva prevista per le contravvenzioni Si estende da cinque giorni a tre anni, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno (art. 25 c.p.);

f)  L'ammenda. E' la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni. Consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 2,65, né superiore a euro 1032,00. Come per la multa, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche del reo:perciò, può anche triplicare la misura dell'ammenda, o, al contrario, ridurla a un terzo e/o disporre il pagamento in rate mensili (artt. 133-bis e 133 ter c.p.). Anche la ammenda può essere proporzionale al danno arrecato (art. 27 c.p.).

LE PENE ACCESSORIE. A differenza delle pene principali, che devono essere esplicitamente inflitte dal giudice, le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna e, salvo diversa disposizione, hanno durata eguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi per insolvibilità del condannato. Questo termini comincia a decorrere dal momento in cui il condannato ha cessato di scontare la pena detentiva o di essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva (art. 37, 139 c.p.). Attualmente, le pene accessorie sono le seguenti:

L'interdizione dai pubblici uffici. Priva il condannato di ogni diritto politico; di ogni pubblico ufficio o incarico non obbligatorio di pubblico servizio; di ogni ufficio attinente alla tutela o alla cura; dei gradi e delle dignità accademiche, delle decorazioni e altre pubbliche insegne onorifiche; degli stipendi, delle pensioni e degli assegni (non derivanti da rapporti di lavoro) a carico dello stato o di altro ente pubblico. L'interdizione può essere perpetua o temporanea. In questo ultimo caso essa non può essere avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque. La interdizione temporanea per la durata di cinque anni consegue alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni (art. 28 s. c.p.)) Queste disposizioni non si applicano alle condanne per  delitto colposo.

La interdizione da una professione o da un'arte. Consiste nella perdita della idoneità ad essere titolare di un permesso, abilitazione, autorizzazione o licenza richiesti per esercitare una professione, un'arte, un'industria, un commercio o un mestiere. Perciò i permessi etc. posseduti decadono in modo definitivo, salva la possibilità di riottenerli trascorso il periodo della pena. Consegue alla condanna per delitti (consumati o anche solo tentati) commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte (art. 30 s. c.p.). Non può avere durata inferiore a un mese né superiore a cinque anni.

La sospensione dall'esercizio di una professione o arte. A differenza della interdizione, non comporta la decadenza de permesso ecc., ma solo il divieto di esercitare l'attività. Scaduto il termine di sospensione (da quindici gg. a due anni), l'esercizio della professione o arte può essere può essere ripreso senza ulteriori formalità. Consegue alle condanne per contravvenzioni commesse con abuso della professione o arte (at. 35 c.p.).

La interdizione Legale. Segue alla condanna  all'ergastolo e alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Si applicano le norme stabilite dalla legge civile per la interdizione giudiziale (art. 32 c.p.).

La interdizione temporanea degli Uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Priva il condannato della capacità di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio (art. 32-bis c.p.).

la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere la prestazione di un pubblico servizio. Non può avere durata inferiore a un anno, né superiore a tre anni (art. 32- ter c.p.). Segue alla condanna per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione o a suo danno, quando siano stati commessi a causa o nell'occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale (art. 32-quater c.p.).

La decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà di genitore. Si ha negli stesi casi per cui è prevista la interdizione legale e in altri casi determinati dalla legge. La condanna per delitti commessi con l'abuso della potestà di genitore importa la sospensione dall'esercizio di essa per un tempo pari al doppio della pena inflitta (art. 34 c.p.).

La pubblicazione della sentenza di condanna. Si effettua, di regola per estratto, mediante affissione nel Comune dove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello dove il condannato aveva l'ultima residenza. Consegue alla condanna alla pena dell'ergastolo. La sentenza viene inoltre pubblica, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e a spese del condannato. Questa forma di pubblicazione si applica anche in alcuni casi particolari, come l'adulterazione di sostanze alimentari o la frode di commercio (art. 36c.p.).

La sospensione degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Priva il condannato della capacità di esercitare l'ufficio di amministrare,sindaco, liquidatore e direttore generale,, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni connesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio (art. 35-bis c.p.).[1]






A. liaro Principi di Diritto Penale Parte Generale Sesta edizione Giuffrè Editore1998.




Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta