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IL FALLIMENTO LE PROCEDURE CONCORSUALI E LA RIABILITAZIONE CIVILE DEL FALLITO

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IL FALLIMENTO LE PROCEDURE CONCORSUALI E LA RIABILITAZIONE CIVILE DEL FALLITO




Quando l'azienda commerciale è in crisi l'imprenditore, le autorità o i creditori possono a seconda dell'intensità, della durata e della frequenza prendere diverse decisioni. ricorrendo a



Amministrazione controllata


per difficoltà temporanee;



si basa su un accordo con i creditori che autorizzano amenti dilazionati;

l'esercizio dell'impresa è conservato dal debitore;

l'amministrazione dei beni è controllata da un commissario giudiziale o dal comitato dei creditori




Concordato preventivo


l'imprenditore chiede al Tribunale la suddetta procedura impegnandosi ad offrire ai creditori una percentuale non inferiore al 40% dell'ammontare dei crediti. Può in questo modo evitare il fallimento.




Liquidazione coatta amministrativa


Si applica solo alle imprese sottoposte al controllo dello Stato.



Se l'incapacità dell'imprenditore non è temporanea ci può essere la dichiarazione di fallimento.

La dichiarazione di fallimento è effettuata dal Tribunale del luogo dove ha sede l'impresa su richiesta:

dell'imprenditore insolvente;

di uno o più creditori;

del Pubblico Ministero che ha verificato lo stato di insolvenza nel corso di un processo penale;

del Tribunale quando lo stato di insolvenza emerge nel corso di un processo civile.

Il Tribunale:

nomina il giudice delegato (organo direttivo e di controllo) ed il curatore (che assisterà il fallito amministrando il patrimonio fallimentare);

ordina al fallito di depositare tutti i libri contabili ed i bilanci;

invita i creditori a presentare entro un breve termine una domanda contenente l'indicazione delle somme dovute dal fallito e relativi documenti giustificativi;

stabilisce la data dell'adunanza per la verificazione dello stato passivo del fallimento.



Gli effetti del fallimento per il fallito e per i creditori


Il fallito viene iscritto nel pubblico registro dei falliti ciò comporta per lui l'assoggettamento ad alcune incapacità e a determinate limitazioni della libertà personale quali:


non può essere amministratore né sindaco di società commerciali;

non può iscriversi nel registro degli esercenti il commercio;

non può cambiare residenza senza il permesso del giudice delegato;

deve permettere al curatore di verificare tutta la sua corrispondenza;

deve rimanere a disposizione.


Perde l'amministrazione e la disponibilità dei beni compresi quelli acquisiti durante la procedura fallimentare.


I creditori non possono iniziare o continuare, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive nei confronti del fallito.




Reati commessi dal fallito



Il fallimento di per sé non è un reato ma se lo stato di insolvenza dipende da colpe o da luogo a fatti dolosi possono sorgere diverse ure di reato:


bancarotta semplice quando l'imprenditore non ha tenuto o ha tenuto in modo irregolare i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge;

bancarotta fraudolenta quando l'imprenditore ha distrutto o sottratto o falsificato i libri e le altre scritture contabili allo scopo di procurare a se stesso o ad altri un profitto ingiusto recando danno ai creditori; oppure ha distrutto, nascosto o dissipato i suoi beni.

Chiusura del fallimento e riabilitazione del fallito



Essa viene dichiarata con decreto motivato del Tribunale. I fatti che danno luogo alla chiusura del fallimento sono:


la liquidazione dell'attivo;

l'avvenuta estinzione di tutti i debiti;

la mancata presentazione di domande da parte dei creditori;

l'insufficienza dell'attivo.


Il fallito ha la possibilità di proporre ai creditori un concordato con il quale propone di are integralmente i creditori privilegiati e una percentuale di quelli chirografari. Se la maggioranza dei creditori accetta la proposta il Tribunale procede alla omologazione del concordato.


Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio ma non quelli relativi alle capacità personali che vengono eliminate solo con la sentenza di riabilitazione civile che il Tribunale, su domanda del fallito, può pronunciare quando il fallito:


abbia soddisfatto tutti i creditori ammessi al fallimento;

abbia mantenuto gli impegni presi con il concordato;

abbia dato prova di buona condotta per un periodo di almeno 5 anni dalla chiusura del fallimento.




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