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IL LEASING

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IL LEASING


Gli investimenti in beni strumentali sono spesso finanziati con l'accensione di prestiti a medio/ lungo termine. La disponibilità dei beni strumentali può però essere ottenuta, anche senza acquistarli, attraverso la stipula di contratti di locazione che consentono di utilizzare beni giuridicamente di proprietà di terzi.

La locazione è il contratto col quale una parte, detta locatore, si obbliga a far godere all'altra, detta conduttore o locatario, una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, vale a dire il canone di locazione o affitto.

Il contratto di locazione può essere a tempo determinato o indeterminato; in questo secondo caso ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone disdetta con un preavviso, si ha rinnovazione tacita del contratto se, scaduto il termine previsto, nessuna delle parti chiede la cessazione del rapporto. L'alienazione del bene locato non determina lo scioglimento del contratto, purché la locazione abbia data certa anteriore al trasferimento. Il locatore deve consegnare il bene locato in buono stato di manutenzione e deve mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto. Il conduttore ha l'obbligo di servirsi della cosa secondo l'uso pattuito e con diligenza del buon padre di famiglia. Le spese di conservazione e di manutenzione, salvo patto contrario, sono a carico del conduttore. Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare il bene, in tutto o in parte, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore. I canoni di locazione, generalmente anticipati rispetto al periodo a cui si riferiscono, sono regolati nei termini convenuti dal contratto, in genere mensilmente o trimestralmente.




Gli obbiettivi della locazione possono essere:

   Evitare un esborso finanziario notevole;

   Non assumere il rischio di obsolescenza dei beni locati;

   Usufruire di una maggiore elasticità di gestione.


Il contratto di locazione è noto come contratto di leasing. Il contratto di leasing è un contratto atipico, in quanto non disciplinato dal codice civile, ma è stato regolato legislativamente solo ai fini dell'agevolazione fiscale. Il leasing presenta caratteri tipici del mutuo, della locazione e del patto di riservato dominio, ma si distingue da ognuno di essi, e costituisce una ura contrattuale a sé. Per operazioni di leasing si intendono le operazioni di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta o indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione dietro versamento di un prezzo stabilito. I beni dell'operazione di leasing devono rispondere al requisito della strumentalità. Pertanto, per potere acceder all'operazione, è necessario che i beni entrino nel ciclo produttivo dell'azienda in modo durevole.


Nel leasing troviamo tre soggetti:

il produttore del bene strumentale;

la società di leasing che lo acquista dal produttore e lo dà in locazione all'utilizzatore;

l'utilizzatore del bene, che è la persona o l'azienda che usufruisce del bene ando i relativi canoni con possibilità di riscattare il bene al termine della locazione al prezzo convenuto.


Con la stipulazione di un contratto di leasing, l'azienda utilizzatrice del bene evita l'esborso finanziario, che è richiesto in caso di acquisto con amento immediato, e di fatto si fa finanziare dalla società di leasing. Formalmente il leasing è un contratto di locazione, ma sostanzialmente si tratta di una vera e propria operazione di finanziamento.

L'operazione di leasing si inquadra nell'ambito di problemi di scelta economica. In effetti, l''impresa che abbisogna di un bene strumentale può scegliere tra l'acquisto e il leasing. La scelta si attua esaminando le possibilità alternative di finanziamento unitamente ai costi delle due soluzioni, tenendo conto che:

   l'acquisto di beni strumentali comporta il costo per gli interessi sul capitale investito e il costo per ammortamento dei beni;

   la locazione finanziaria di beni strumentali comporta il costo per i canoni di locazione e, alla scadenza del contratto, il costo per l'eventuale riscatto.


Il leasing presenta alcune caratteristiche:

   consente l'utilizzo dei beni strumentali necessari all'impresa, senza l'immediato esborso del loro prezzo;

   non modifica l'indice del ricorso a capitali di terzi in quanto non fa sorgere un debito;

   non richiede garanzie reali, in quanto il bene resta di proprietà della società di leasing fino al momento del riscatto;

   è un'operazione semplice, rapida, ottenibile senza particolari difficoltà;

   consente agli effetti fiscali di dedurre i canoni di competenza purché il contratto sia stipulato nel rispetto delle norme tributarie per quanto concerne la sua durata;

   se i canoni di leasing sono regolarmente ati, la società di leasing non può recedere dal contratto.


Le società che praticano come locatrici il leasing sono:

   società finanziarie: che acquistano i beni strumentali o li fanno costruire su richiesta del conduttore per darli poi in locazione;

   società produttrice di beni: che vendono o danno direttamente in locazione;

   società commerciali: che acquistano i beni delle imprese produttrici per rivenderli o darli in locazione. L'azienda che prende i beni in leasing deve addebitare in un conto economico d'esercizio i canoni di locazione di competenza dell'anno e scrivere in conti d'ordine gli impegni relativi al contratto di leasing stipulato.


Man mano che si procede al amento dei canoni, il valore scritto nei conti d'ordine viene ridotto per il diminuito importo degli impegni futuri.

In bilancio si avrà:

   nel Conto economico, l'importo dei canoni di leasing di competenza dell'esercizio;

   nello Stato patrimoniale, tra le poste d'ordine, il valore residuale del contratto;

   nella Nota integrativa devono essere fornite informazioni sui contratti di leasing in corso.


Nelle scritture in Partita Doppia avremo:




IMPEGNI PER BENI IN LEASING    X

CREDITORI C/ LEASING    X

CANONI DI LEASING    X

IVA NS/ CREDITO  X

DEBITI V/ FORNITORI   X


DEBITI V/ FORNITORI  X

BANCA C/ C    X

CANONI DI LEASING    X

IVA NS/ CREDITO  X

DEBITI V/ FORNITORI   X


DEBITI V/ FORNITORI X

BANCA C/ C    X

CREDITORI C/ LEASING   X

IMPEGNI PER BENI IN LEASING   X




I canoni di leasing sono documentati dalle relative fatture emesse dalla società locatrice; però la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 8 anni.

Poiché i contratti di leasing possono prevedere canoni di ammontare anche diseguale è bene precisare che la competenza si calcola attribuendo a ciascun mese un importo corrispondente alla somma dei canoni diviso per il numero di mesi di durata contrattuale, facendo eventualmente ricorso alla tecnica dei risconti contabili. I canoni di locazione finanziaria sono soggetti alla stessa aliquota IVA che grava sulle cessioni del bene locato. La parte del canone, relativo a contratti di locazione finanziaria, riferibile agli interessi passivi, che non è ammessa in deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, si determina sottraendo dall'ammontare del canone di competenza di ciascun periodo d'imposta, compreso nel periodo di durata del contratto, l'importo che si ottiene dividendo il costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, per il numero di giorni di durata del contratto di leasing e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni del periodo d'imposta.

Il leasing può assumere la forma di leasing operativo quando viene concesso direttamente dal produttore del bene all'utilizzatore senza l'interposizione di una società di leasing. Nel caso contrario viene denominato leasing finanziario.

Il leasing operativo, giuridicamente può essere assimilato al contratto di noleggio; non permette, nel corso del contratto, il recupero integrale del bene locato che è destinato a essere successivamente concesso in locazione ad altri utilizzatori, per cui, non è in genere prevista la possibilità di riscatto da parte del locatario. Il canone di locazione è comprensivo di manutenzione e di assistenza.

Il leasing finanziario è invece un'operazione di finanziamento concessa da un intermediario che interviene tra l'azienda produttrice del bene e quella che ne richiede l'uso, acquistandolo dalla prima e cedendolo in locazione alla seconda, la quale si impegna a corrispondere alla società di leasing i canoni periodici, che non sono comprensivi delle spese di manutenzione e assistenza.






LEASING OPERATIVO
 





PRODUTTORE

 

UTILIZZATORE

 


Dà in locazione



Paga il canone










LEASING FINANZIARIO
 








SOCIETA'

DI

LEASING

 
Dà in locazione

Vende il

bene Paga il

canone




La differenza tra le due modalità di applicazione del leasing consiste appunto nelle facoltà di riscatto che non è prevista nel leasing operativo.


Nel leasing finanziario il locatore può infatti:

   rinnovare la locazione;

   restituire il bene locato;

   acquistare il bene, nel caso in cui il locatore si sia riservato un diritto d'opzione.


Il leasing finanziario si suddivide in due grandi settori:

  1. il leasing mobiliare, mediante il quale il locatore acquista e cede in leasing un bene ammortizzabile contro corresponsione di un canone periodico. Alla scadenza il locatario può riscattare il bene, restituirlo o rinnovare la locazione.
  2. Il leasing immobiliare è un rapporto mediante il quale un ente creditizio concede un immobile in locazione ad un'impresa, impegnandosi a riconoscerle un diritto di riscatto, trascorso un determinato periodo di tempo, contro amento di canoni periodici comprensivi della quota d'ammortamento del capitale investito dalla società di leasing.  Caratteristica dell'operazione è che il locatario tratta l'immobile come una sua proprietà, salvo che per l'intestazione e per i relativi diritti

I casi particolari di leasing immobiliare sono:

   il lease back, con il quale un'impresa industriale o commerciale vende un immobile ad una società di leasing, che si impegna a concederle il bene in locazione e a riconoscerle un diritto di riscatto, trascorso un dato periodo di tempo;

   il lease purchase, con il quale si prevede che la proprietà del bene si trasferisca automaticamente al locatario per effetto del regolare amento dei canoni pattuiti, senza che sia necessario esercitare un'opzione di acquisto al termine del contratto;

   il lease adossè, che consente al produttore di vendere un bene ad una società di leasing, che lo cede in locazione allo stesso produttore con facoltà di sublocarlo ad un proprio cliente.


Esistono altre forme di leasing finanziario:

   il leasing agevolato: è una forma di finanziamento concessa da società finanziarie, con lo scopo di promuovere lo sviluppo industriale e commerciale di zone arretrate. I canoni, piuttosto bassi, sono integrati da una contribuzione a carico degli enti pubblici.

   Il leasing all'esportazione, che usufruisce dei meccanismi previsti dalla legge 227 "la Legge Ossola", nella quale l' intervento è diretto ad agevolare i crediti derivanti dalla concessione di dilazioni di amento superiori a 18 mesi da parte di imprese italiane esportatrici (operanti nell' industria, nel commercio, nell' artigianato e nei servizi) ad acquirenti esteri, a fronte di operazioni concernenti principalmente l' esportazione di beni, la prestazione di servizi e l' esecuzione di opere all' estero. Le agevolazioni previste intervengono su finanziamenti concessi agli acquirenti esteri o direttamente dal fornitore italiano (Credito fornitore) o da un istituto di credito italiano o estero (Credito acquirente).
Le condizioni di tali finanziamenti sono stabilite dall' accordo internazionale Consensus. Le agevolazioni previste sono:
la copertura assicurativa SACE dei crediti concessi al compratore estero per rischi politico-catastrofici, commerciali e per rischi di cambio;
un contributo in conto interessi da parte di Mediocredito Centrale di importo pari alla differenza tra il tasso agevolato corrisposto dal compratore estero ed il tasso sopportato da chi gli concede la dilazione di amento.

   Il leveraged leasing, caratterizzato dal fatto che il locatore finanzia con capitali propri solo una parte del bene locato e ricorre al credito dei terzi per finanziare la quota rimanente.


Il contratto di leasing è preceduto da un'istruttoria che si pone come obiettivo di acquisire, attraverso una documentazione completa e attendibile, tutti gli elementi necessari per giungere all'approvazione della domanda presentata dal cliente. Detta domanda deve indicare:

   il bene durevole richiesto in locazione e il suo costo;

   il programma di investimenti dell'azienda utilizzatrice;

   i bilanci degli ultimi tre esercizi;

   le informazioni sull'azienda richiedente.


La domanda è accomnata da una relazione di presentazione; tale relazione può essere redatta dalla stessa banca che ha fatto da tramite, ma molte società di leasing dispongono di una propria rete con personale specializzato e si avvalgono anche di broker esterni.

L'istruttoria si basa sull'analisi del bilancio dell'impresa richiedente e sulla valutazione delle possibilità di inserimento del bene strumentale richiesto nel processo produttivo. Le società di leasing considerano l'impresa cliente in una visione dinamica; inoltre, più che la consistenza patrimoniale, assume importanza la capacità dell'impresa di far fronte al amento dei canoni richiesti e quindi particolare cura è dedicata all'analisi dei flussi finanziari.

In linea di massima è più facile ottenere un bene in leasing che non ottenere un prestito per acquistarlo direttamente, poiché la società di leasing è proprietario del bene locato, si sente garantita nei confronti dell'impresa cliente e viene a trovarsi in posizione di vantaggio rispetto a qualunque creditore.

Il contratto di leasing è a tempo determinato; la sua durata è in relazione alla vita tecnico-economica del bene.


Quale negozio innominato e atipico il leasing è soggetto alle norme generali sul contratto e alle pattuizioni contrattuali.

Nel contratto di leasing i canoni, pur essendo unitari, possono conurarsi come composti da due elementi





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