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LA SIMULAZIONE - EFFETTI DELLA SIMULAZIONE DI FRONTE AI TERZI, EFFETTI DELLA SIMULAZIONE DI FRONTE AI CREDITORI



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LA SIMULAZIONE


Si considera simulato un contratto quando le parti ne documentano la stipulazione, al fine di poterlo invocare di fronte ai terzi (sebbene si tratti di un atto meramente apparente), ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato non si devono verificare. Ciò che caratterizza la simulazione, dunque, è il cosiddetto accordo simulatorio, ossia l'intesa che il contratto ufficiale, stipulato contestualmente tra le stesse parti, è meramente fittizio e pertanto inidoneo a realizzare gli effetti cui appare preordinato, cosicché la situazione giuridica che dovrebbe essere effetto del contratto è solo apparente, mentre la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all'atto.

La divergenza tra la "dichiarazione" e la reale volontà delle parti non soltanto è consapevole, ma è addirittura concordata.


La simulazione si dice assoluta se le parti, con i loro accordi interni, si limitano ad escludere la rilevanza, nei loro rapporti, del contratto apparentemente stipulato;



L'art. 1414 "il contratto simulato non produce effetto (è nullo) tra le parti"

La simulazione si dice relativa qualora le parti concordino che nei loro rapporti interni assuma rilevanza un diverso negozio, che si dice dissimulato, in quanto celato sotto l'ombrello del negozio simulato.

L'art. 14142 "ha effetto tra le è parti il contratto dissimulato".

La simulazione relativa può essere oggettiva o soggettiva, a seconda che il negozio dissimulato differisca da quello simulato per quanto riguarda l'oggetto dell'atto, ovvero i soggetti.

un esempio di simulazione relativa oggettiva: negli atti assoggettati ad imposta di registro, è quello della dichiarazione, nell'atto ufficiale, di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito, onde are un'imposta di registro minore di quella che sarebbe dovuta;

la ura più importante di simulazione relativa soggettiva è la cosiddetta interposizione fittizia di persona, che ricorre quando il contratto simulato viene stipulato tra Tizio e Caio, ma entrambi sono d'accordo con Sempronio che in realtà, gli effetti dell'atto si verificheranno nei confronti di quest'ultimo.


EFFETTI DELLA SIMULAZIONE DI FRONTE AI TERZI:

L'art. 14152 " i terzi estranei al contratto simulato, se ne sono pregiudicati, possono far dichiarare la nullità "

Cioè i creditori del simulatore alienante, possono far dichiarare la nullità della finta vendita, onde aggredire il bene del loro debitore, apparentemente uscito dal patrimonio di quest'ultimo.

Più delicato è il discorso per quanto riguarda i terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente: infatti se la vendita simulata tra le parti, non dovrebbe produrre effetti neppure un atto successivo atto di disposizione posto in essere dal titolare apparente; in base alla tutela dell'affidamento, al terzo che sia in buona fede, che sia, cioè, ignaro del fatto che colui da cui acquista il bene a sua volta lo ha acquistato in forza di un atto simulato, la simulazione non può essere opposta e l'atto con il quale egli ha acquistato dei diritti produrrà i suoi effetti benché posto in essere non dal vero proprietario del bene, bensì d un semplice titolare apparente. L'art. 1415 "il contratto simulato produce effetti nei confronti dei terzi che hanno acquistato in buona fede dal titolare apparente dei diritti".



Per completare l'argomento, è opportuno chiarire che terzo è non solo chi ha acquistato a titolo oneroso, ma anche chi  ha acquistato a titolo gratuito. L'uno e l'altro hanno diritto alla stessa protezione ora considerata.


EFFETTI DELLA SIMULAZIONE DI FRONTE AI CREDITORI:

I creditori del simulatore alienante hanno interesse a far valere la simulazione, perché ne vengono pregiudicati, in quanto non possono agire sui beni che sono apparentemente usciti dal patrimonio del loro debitore; ora i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che ne pregiudica i loro diritti e, facendo prevalere la realtà sull'apparenza, agire sui beni che solo apparentemente sono usciti dal patrimonio del loro debitore (art. 1416);

I creditori dell'acquirente simulato, invece, hanno un interesse contrario: essi infatti, hanno tutto da guadagnare dalla possibilità di espropriare i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore.

Se c'è un conflitto tra i creditori chirografari delle due parti del negozio simulato, la legge preferisce i creditori del simulato alienante soltanto se il loro credito è anteriore all'atto simulato. In questo caso la legge ritiene giusto far prevalere la realtà sull'apparenza, perché i creditori del simulato alienante concessero il credito prima che il debitore si spogliasse dei beni.








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