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Le innovazioni normative degli anni novanta

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Le innovazioni normative degli anni novanta

La despecializzazione, di cui si è ora parlato, e la privatizzazione (e concentrazione), di cui ora si parlerà costituiscono la parola d'ordine della riforma del settore ora in corso.



Il primo fondamentale punto posto dalla legge del 1990 e dal successivo decreto di attuazione riguarda la possibilità di trasformare gli attuali enti pubblici creditizi in società per azioni.



L'operazione è circondata da una serie di cautele, sostanziali e formali: in particolare a) dalla redazione ed approvazione di un progetto da inoltrare alla Banca d'Italia, b) dalla verifica che esso risponda alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio, in particolare sotto i profili della stabilità, efficienza, funzionalità e adeguatezza organizzativa nonché, in caso di costituzione di un gruppo, sotto quello dell'economia nel ricorso ad una pluralità di strumenti giuridici, c) della sua approvazione(con eventuali modifiche) con decreto del Ministro per il Tesoro  sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Essa si conura inoltre diversamente secondo che a cambiare pelle sia un ente pubblico avente il fondo di dotazione a composizione associativa o un ente pubblico che non sia a composizione associativa.

Si ha la conversione dei titoli di partecipazione agli enti creditizi in azioni ordinarie e delle quote di risparmio in azioni di risparmio ; introducono norme di salvaguardia per quanto concerne le condizioni del concambio; regolano inoltre minuziosamente, nel quadro garantistico disegnato dall'art. 2 della legge Amato, l'acquisto e la cessione di azioni dalle società conferitarie risultanti dal conferimento di aziende di credito.



Si prevede che la costituzione di società per azioni in seguito a conferimenti aziendali possa avvenire da parte di un solo ente pubblico conferente.

Non soltanto adunque la società a resp. Limitata non bancaria potrà costituirsi, secondo la nouvelle vague europea, con un solo socio, ma anche la S.p.A. bancaria potrà nascere dall'octroi di un unico azionista.

Analogo discorso si potrebbe fare per la possibilità di costituire in unico atto società controllante e società controllate, o di emettere, in sede e ai fini della conversione dei titoli, azioni di risparmio ancorchè non quotate in borsa e in deroga ai limiti(la metà del capitale sociale).

Si potrebbe rilevare che la presenza di un certo spirito pubblico non è stata totalmente espunta dalle aziende privatizzate.

Nelle società bancarie derivanti dalle operazioni di cui all'art. 1 la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o a società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto appartenga ad uno o più enti pubblici.



Un altro aspetto della nuova disciplina è quello relativo alla ura e regolamentazione del gruppo creditizio, i cui punti fondamentali sono i seguenti:



La nozione di gruppo creditizio non è ristretta alla costellazione di aziende di credito poste sotto il controllo di una capogruppo: abbraccia sia l'insieme delle società o enti(quindi anche non società) esercenti attività bancaria, finanziaria o, esclusivamente o principalmente, strumentale all'attività e enti del gruppo posti sotto il controllo di un ente creditizio sia lo stesso insieme di enti o società che siano controllati da una società finanziaria , allorquando gli enti creditizi controllati detengano una quota di mercato nazionale pari o superiore all'1% dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela, ovvero quando la somma degli attivi degli enti creditizi e delle società o enti da essi controllati rappresentino almeno la metà dell'attivo del gruppo secondo i dati dell'ultimo bilancio approvato.

Ciò significa dare riconoscimento ufficiale al gruppo plurifunzionale e accantona le storiche distinzioni e storici steccati e getta le basi di un nuovo ordinamento del credito.



La nozione di capogruppo si ricava da una norma abbastanza complessa.

L'articolo 25 le identifica infatti con la società finanziaria o con l'ente creditizio(in questo caso non necessariamente trasformato in s.p.a.) con sede in Italia, cui faccia capo il controllo delle società e degli enti componenti il gruppo e che non sia, a sua volta, controllato da un altro ente creditizio o da un'altra società finanziaria, con sede in Italia, che possa essere considerata capogruppo.

Le capogruppo ricevono istruzioni dalla Banca d'Italia concernenti il gruppo creditizio complessivamente considerato o i suoi componenti con riguardo all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili nonché al contenimento del rischio nelle sue diverse conurazioni ed emanano a loro volta disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione di tali istruzioni nell'interesse della stabilità del gruppo.

Di qui un notevole grado di integrazione, e di dipendenza, delle società lie rispetto alla società madre.



La presenza del gruppo creditizio è ricondotta anzitutto alla nozione di controllo, controllo derivante dal possesso di un numero di azioni corrispondenti alla maggioranza richiesta nelle assemblee ordinarie: cosiddetto controllo di diritto; in secondo luogo al riscontro di una situazione di influenza dominante, che però , a differenza di quanto prevede il codice civile, viene ancorata ad una serie di elementi presuntivi.

In altre parole l'influenza dominante si presume, salvo prova contraria, ricorrendo una delle seguenti situazioni:

possesso di partecipazione idonea a consentire la nomina della maggioranza dei membri dei consigli di amministrazione;

sussistenza di rapporti, anche fra soci, di carattere finanziario o organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a)  la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

assoggettamento, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi, a direzione comune.

C'è controllo, e c'è gruppo, in presenza di un'influenza dominante.

Influenza dominante e controllo stanno al centro della nuova normativa.

C'è un concetto di controllo, e di gruppo, desumibile dal codice civile; altri ricavabili dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria o dalle normative sull'editoria, antitrust e creditizie.

Tra i poteri della Banca d'Italia vi è quello di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo creditizio ed alla sua iscrizione all'albo, da essa tenuto.





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