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CICERONE : L'ACCUSA CONTRO VERRE



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CICERONE : L'ACCUSA CONTRO VERRE


Ea causa tripertita, iudices, erit in accusatione: primum enim de decumano, deinde de empto dicemus frumento, postremo de aestimato. Inter Siciliam ceterasque prouincias, iudices, in agrorum uectigaliùm ratione hoc interest, quod ceteris aut impositum uectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum quasi uictoriae praemium ac poena belli, aut censoria locatio constituta est, ut Asiae lege Sempronia; Siciliae ciuitates sic in amicitiam fìdemque accepimus ut eodem iure essent quo fuissent, eadem condicione populo Romano parerent qua suis antea paruissent. Perpaucae Siciliae ciuitates sunt bello a maioribus nostris subactae; quarum ager cum esset publicus populi Romani factus, tamen illis est redditus; is ager a censoribus locari solet. Foederatae ciuitates duae sunt, quarum decumae uenire non soleant, Mamertina et Tauromenitana, quinque praeterea sine foedere immunes ciuitates ac liberae, Centuripina, Haiaesina, Sagestana, Halicyensis, panhormitana; praeterea omnis ager Siciliae ciuitatum decumanus est, itemque ante imperium populi Romani ipsorum Siculorum uoluntate et institutis fuit. Videte nunc maiorum sapientiam, qui, cum Siciliam tam opportunum subsidium belli atque pacis ad rem publicam adiunxissent, tanta cura Siculos tueri ac retinere uoluerunt ut non modo eorum agris uectigal nouum nullum imponerent, sed ne legem quidem uenditionis decumarum neue uendundi aut tempus aut locum commutarent, ut certo tempore anni, ut ibidem in Sicilia, denique ut lege Hieronica uenderent. Voluerunt eos in suis rebus ipsos interesse, eorumque animos non modo lege noua sed ne nomine quidem legis nouo commoueri. Itaque decumas lege Hieronica semper uendundas censuerunt, ut iis iucundior esset muneris illius functio, si eius regis qui Siculis carissimus fuit non solum instituta, commutato imperio, uerum etiam nomen maneret. Hoc iure ante Verrem praetorem Siculi semper usi sunt; hic primus instituta omnium, consuetudinem a maioribus traditam, condicionem amicitiae, ius societatis conuellere et commutare ausus est. Hanc tu licentiam diripiendorum aratorum cum decumanis, hoc est cum Apronio permisisses, ut quantum uellet posceret, quantum poposcisset auferret, hoc tibi defensionis ad iudicium tuum abas, habuisse te edictum reciperatores daturum in octuplum? Si me hercule ex omni copia conuentus Syracusani, splendidissimorum honestissimorumque hominum, faceres potestatem aratori non modo reiciendi, sed etiam sumendi reciperatores, tamen hoc nouum genus iniuriae ferre nemo posset, te, cum tuos omnes fructus publicano tradidisses et rem de manibus amisisses, tum bona tua repetere ac persequi lite atque iudicio. Cum uero uerbo iudicium sit in edicto, re quidem uera tuorum comitum, hominum nequissimorum, collusio cum decumanis, sociis tuis atque adeo procuratoribus, tamen audes ullius mentionem iudici facere? praesertim cum id non modo oratione mea sed etiam re ipsa refellatur, quod in tantis in commodis aratorum iniuriisque decumanorum nullum ex isto praeclaro edicto non modo factum sed ne postulatum quidem iudicium inuenitur.Erit tamen in aratores lenior quam uidetur. Nam qui in decumanos octupli iudicium se daturum edixit idem habuit in edicto se in aratorem in quadruplum daturum. Quis hunc audet dicere aratoribus infestum aut inimicum fuisse? quanto lenior est quam in publicanum! Edixit ut, quod decumanus edidisset sibi dari oportere, id ab aratore magistratus Siculus exigeret. Quid est reliqui iudici quod in aratorem dari possit? "Non malumest" inquit "esse istam formidinem, ut, cum exactum sit ab aratore, tamen ne se commoueat reliquus metus iudici sit." Si iudicio uis a me exigere, remoue Siculum magistratum; si hanc uim adhibes, quid opus est iudicio? Quis porro erit quin malit decumanis tuis dare quod poposcerint, quam ab adseculis tuis quadruplo condemnari? illa uero praeclara est clausula edicti, quod omnium controuersiarum quae essent inter aratorem et decumanum, si uter uelit, edicit se reciperatores daturum. Primum quae potest esse controuersia, cum is qui petere debet aufert, et cum is non quantum debetur sed quantum commodum est aufert, ille autem unde ablatum est iudicio suum reciperare nullo modo potest? Deinde in hoc homo luteus etiam callidus ac ueterator esse uult, quod ita scribil: si uter volet reciperatores dabo.Quam lepide se furari putat! Vtrique facit potestatem, sed utrum ita scripserit, "si uter uolet" an "si decumanus uolet", nihil interest; arator enim tuos istos reciperatores numquam uolet. Quid? illa cuius modi sunt quae ex tempore ab Apronio admonitus edixit? Quinto Septicio, honestissimo equite Romano, resistente Apronio et adfirmante se plus decuma non daturum, exoritur peculiare edictum repentinum, ne quis frumentum de area tolleret ante quam, cum decumano pactus esset. Ferebat hanc quoque iniquitatem Septicius et imbri frumentum corrumpi in area patiebatur, cum illud edictum repente uberrimum et quaestuosissimum nascitur, ut ante Kalendas Sextiles omnes decumas ad aquam deportatas haberent. Quis arator te praetore decumam dedit? Quis duas? quis non maximo se adfectum beneficio putauit, cum tribus decumis pro una defungeretur, praeter paucos qui propter societatem furtorum tuorum nihil omnino dederunt? Vide inter importunitatem tuam senatusque bonitatem quid intersit. Senatus cum temporibus reipublicae cogitur ut decernat ut alterae decumae exigantur, ita decernit ut pro his decumis pecunia soluatur aratoribus, ut, quod plus sumitur quam debetur, id emi non auferri putetur; tu cum tot decumas non senatus consulto, sed nouis edictis tuis nefariisque institutis exigeres et eriperes, magnum te fecisse arbitrare si pluris uendideris quam Lucius Hortensius, pater istius Quinti Hortensi, quam Gnaeus Pompeius, quam Gaius Marcellus, qui ab aequitate, ab lege, ab institutis non recesserunt? Nam cum quadriennio post in Siciliam uenissem, sic mihi adfecta uisa est ut eae terrae solent in quibus bellum acerbum diuturnumque uersatum est. Quos ego campos antea collesque nitidissimos uiridissimosque uidissem, hos ita uastatos nunc ac desertos uidebam ut ager ipse cultorem desiderare ac lugere dominum uideretur. Herbitensis ager et Hennensis, Murgentinus, Assorinus, Imacharensis, Agyrinensis ita relictus erat ex maxima parte ut non solum iugorum sed etiam dominorum multitudinem quaereremus; Aetnensis uero ager, qui solebat esse cultissimus, et, quod caput est rei frumentariae, campus Leontinus, cuius antea species haec erat ut, cum obsitum uidisses, annonae caritatem non uererere, sic erat deformis atque horridus ut in uberrima Siciliae parte Siciliam quaereremus; labefactarat enim uehementer aratores iam superior annus, proximus uero funditus euerterat. Tu mihi etiam audes mentionem facere decumarum? tu in tanta improbitate, in tanta acerbitate, in tot ac tantis iniuriis, cum in arationibus et in earum rerum iure prouincia Sicilia consistat, euersis funditus aratoribus, relictis agris, cum in prouincia tam locuplete ac referta non modo rem, sed ne spem quidam ullam reliquam cuiquam feceris, aliquid te populare putabis habere cum dices te pluris quam ceteros decumas uendidisse? Quasi uero aut populus Romanus hoc uoluerit aut senatus hoc libi mandauerit, ut cum omnes aratorum fortunas decumarum nomine eriperes, in posterum fructu illo commodoque rei frumentariae populum Romanum priuares, deinde, si quam partem tuae praedae ad summam decumarum addidisses, bene de re publica, bene de populo Romano meritus uiderere. Atque perinde loquor quasi in eo sit iniquitas eius deprehendenda, quod propter gloriae cupiditatem, ut aliquos summa frumenti decumani uinceret, acerbiorem legem, duriora edicta interposuerit, omnium superiorum auctoritatem repudiarit. Magno tu decumas uendidisti. Quid? si doceo te non minus domum tuam auertisse quam Romam misisse decumarum nomine, quid habet populare oratio tua, cum ex prouincia populi Romani aequam partem tu tibi sumpseris ac populo Romano miseris? Quid? si duabus partibus doceo te amplius frumenti abstulisse quam populo Romano misisse, tamenne putamus patronum tuum in hoc crimine ceruiculam iactaturum et populo se ac coronae daturum? Haec uos antea, iudices, audistis, uerum fortasse ita audistis ut auctorem rumorem haberetis sermonemque omnium. Cognoscite nunc innumerabilem pecuniam frumentario nomine ereptam ut simul illam quoque eius uocem improbam agnoscatis, qui se uno quaestu decumarum omnia sua pericula redempturum esse dicebat Audiuimus hoc iam diu, iudices; nego quemquam esse uestrum quin saepe audierit socios istius fuisse decumanos. Nihil aliud arbitror falso in istum esse dictum ab iis qui male de isto existimarint, nisi hoc. Nam socii putandi sunt quos inter res communicata est; ego rem totam fortunasque aratorum omnes istius fuisse dico, Apronium Veneriosque seruos, quod isto praetore fuit nouum genus publicanorum, ceterosque decumanos procuratores istius quaestus et administros rapinarum fuisse dico. "Quo modo hoc doces?" Quo modo ex illa locatione columnarum docui istum esse praedatum; opinor, ex eo maxime quod iniquam legem nouamque dixisset. Quis enim umquam conatus est iura omnia et consuetudinem omnium commutare cum uituperatione sine quaestu? Pergam atque insequar longius. Iniqua lege uendebas, quod pluris uenderes. Cur addictis iam et uenditis decumis, cum iam ad summam decumarum nihil, ad tuum quaestum multum posset accedere, subito atque ex tempore noua nascebantur edicta? Nam ut uadimonium decumano, quocumque is uellet, promitteretur, ut ex area, nisi pactus esset, arator ne tolleret, ut ante Kalendas Sextiles decumas deportatas haberet, haec omnia iam uenditis decumis anno tertio te edixisse dico; quae si rei publicae causa faceres, in uendundo essent pronuntiata; quia tua causa faciebas, quod erat imprudentia praetermissum, id quaestu ac tempore admonitus reprehendisti.




Questo argomento, giudici, sarà suddiviso in tré parti nella mia accusa: dapprima parlerò del frumento delle decime, poi di quello acquistato, infine di quello sottoposto a stima.Nel sistema di imposta sui terreni, giudici, tra la Sicilia e le altre province c'è questa differenza: altrove o è stato imposto il amento di una determinata tassa, chiamata tributo in denaro, come a esempio agli Snoli e alla maggior parte dei Cartaginesi (quasi un premio per la nostra vittoria e di punizione per chi ci ha fatto guerra), o è stata fissata una tassa la cui riscossione è data in appalto dai censori, come avviene per l'Asia in base alla legge Sempronia; le città della Sicilia invece le abbiamo accolte nella nostra amicizia e prese sotto la nostra protezione, e si è stabilito che continuassero ad avere le leggi di prima e che obbedissero al popolo romano come prima obbedivano ai loro governanti. Pochissime città della Sicilia sono state sottomesse con la guerra dai nostri antenati; il loro territorio, benché divenuto in dominio del popolo romano, fu tuttavia restituito a loro; al solito la riscossione dell'imposta su questo terreno è data in appalto dai censori. Ci sono due città federate, non sottoposte di norma al sistema di aggiudicazione delle decime, Messina e Taormina, e inoltre cinque città che, seppur non essendo federate, sono anch'esse esenti da gravami e libere da imposte, Centuripe, Alesa, Segesta, Alicie, Palermo; tutto il resto del territorio delle città siciliane è sottoposto al versamento della decima, come era prima del dominio del popolo romano, per volontà dei Siciliani stessi e secondo le norme da loro stabilite. Osservate ora la saggezza dei nostri antenati, i quali, avendo fornito con l'annessione della Sicilia al nostro stato una fonte di rifornimenti così utile sia in guerra sia in pace, vollero proteggere e mantenersi fedeli i siciliani con tanta cura che non mutarono neppure la legge per l'aggiudicazione delle decime, né l'epoca o il luogo dell'aggiudicazione: questa avveniva in un determinato periodo dell'anno, avveniva sempre nel medesimo luogo in Sicilia, avveniva infine secondo la legge di Ierone. I nostri antenati vollero che fossero i Siciliani stessi a regolare una questione che li riguardava, e che fossero danneggiati non solo da una legge nuova, ma neppure da un nuovo nome imposto alla legge. Decisero dunque che le decime venissero sempre aggiudicate secondo la legge di Ierone, perché adempissero più volentieri a quell'obbligo, se di quel re che fu assai caro ai Siciliani si fossero conservati, pur nel mutamento di dominio, non solo le disposizioni ma persino il nome. I Siciliani si valsero sempre di questa legge prima del governo di Verre; questi fu il primo che osò sconvolgere e trasformare le disposizioni cui tutti si erano attenuti, la consuetudine trasmessaci dagli antenati, il patto d'amicizia e il diritto garantito dall'alleanza. E tu, Verre, dopo aver dato agli esattori delle decime, cioè ad Apronio, questa assoluta libertà di derubare i coltivatori, di pretendere quanto volevano e di portarsi via quanto avevano preteso, credevi di esserti preparato per il tuo processo un valido mezzo di difesa con l'editto in cui garantivi dei periti per il risarcimento dell'ottuplo? Per Ercole! quand'anche tu accordassi al coltivatore la possibilità non solo di ricusare, ma persino di scegliere i periti fra tutti quelli presneti nella circoscrizione di Siracusa, una quantità di persone illustrissime e degnissime, nessuno tuttavia potrebbe tollerare questo sopruso di nuovo genere: una volta che hai dato all'appaltatore delle imposte tutto il tuo raccolto e hai perduto, restando a mani vuote, la tua sostanza, solo allora puoi reclamare i tuoi beni, e intentare un'azione legale in tribunale. Nell'editto si parla di procedimento legale (si trattava invece in realtà di un'intesa dei membri del tuo seguito, gentaglia della peggior specie, con gli esattori delle decime, tuoi complici e anzi tuoi agenti): ma hai tu il coraggio di citare anche di uno solo di procedimenti legali? Tanto più che, se lo facessi, non sarebbe solo il mio discorso ma la realtà stessa a smentirti, dal momento che pur essendo stati così gravi i danni subiti dai coltivatori e cosi grandi i soprusi commessi dagli esattori, non risulta che, in conformità a codesto splendido editto, alcun procedimento legale sia stato non solo portato a termine ma tantomeno richiesto . E tuttavia, nei confronti dei coltivatori, Verre risulterà più mite di quanto non sembri. Infatti egli che nell'editto ha dichiarato che avrebbe dato corso al procedimento legale per il risarcimento dell'ottuplo contro gli esattori delle decime, ha anche dichiarato nell'editto che contro il coltivatore avrebbe dato corso ad azione legale soltanto per il quadruplo. Chi osa ancora sostenere che sia stato mal disposto verso i coltivatori, o loro nemico? quanto è più mite con il coltivatore che con l'appaltatore delle imposte! Ha stabilito nel suo editto che fosse un funzionario siciliano a esigere dal coltivatore ciò che l'esattore delle decime avesse dichiarato essergli dovuto. E allora, a quale procedimento legale contro il coltivatore si può ancora dar corso? «Non è male» dice «che questo timore sussista: una volta che il coltivatore sia stato costretto a are, rimane tuttavia ancora la paura del procedimento legale a tenerlo buono.» Se vuoi pretendere da me il amento con un'azione legale, togli il funzionario siciliano; se invece ti vali della sua autorità, che bisogno c'è di un'azione legale? Infine, chi non vi sarà che non preferisca dare ai tuoi esattori quanto chiederanno, piuttosto che farsi condannare dai tuoi galoppini a are il quadruplo? Ma ecco la parte finale dell'editto, quella in cui dichiara che per tutte le cause che sorgano fra coltivatore ed esattore egli designerà, a richiesta di una delle due parti, dei periti. In pruno luogo, che contesa mai può sorgere quando chi dovrebbe reclamare in giudizio porta via, e porta via non quanto gli è dovuto, ma quanto gli aggrada, e quello a cui è stato portato via non può in giudizio in nessun modo recuperare ciò che è suo? Poi il nostro uomo di melma si vanta di essere astuto, una vecchia volpe, scrivendo: se una delle parti lo vorrà chiamerò dei periti. Che elegante maniera di rubare pensa sia questa! All'una e all'altra parte egli accorda questa facoltà, ma non c'è differenza tra lo scrivere «se una delle due parti lo vorrà» e «se l'esattore delle decune lo vorrà»; codesti tuoi periti infatti il coltivatore non li' vorrà mai. Che dire poi degli editti di circostanza, emanati per suggerimento di Apronio? Quinto Setticio, cavaliere romano assai onorato, opponeva resistenza ad Apronio e dichiarava che non gli avrebbe dato più della decima: ecco allora saltar fuori a un tratto un editto su misura, che vieta di togliere il frumento dall'aia fino a che il coltivatore non abbia concluso la transazione con l'esattore. Setticio tollerava anche questa iniquità, lasciando che la pioggia rovinasse il frumento sull'aia, quand'ecco all'improvviso spunta quell'altro editto, fonte di guadagni assai abbondanti e cospicui, che ordina ai coltivatori di far trasportare tutte le decime sulla costà entro il primo agosto. Quale coltivatore, durante il tuo governo, ha versato una decima? Quale due? quale non ha ritenuto di aver ricevuto un enorme privilegio ando tré decime invece di una, salvo alcuni che, complici dei tuoi furti, non hanno dato niente? Guarda le differenza fra la tua sfrontatezza e la rettitudine del senato! Il senato, quando le necessità dello stato gli impongono di decidere la requisizione di una seconda decima, stabilisce che queste seconde decime siano ate in contanti ai coltivatori, sicché si ritiene comprato, non confiscato, tutto ciò che si prende in più del dovuto; tu, che requisivi e rapinavi tante decime non in ossequio a una decisione del senato, ma in forza dei tuoi editti senza precedenti e delle tue disposizioni scellerate, credi d'aver fatto gran cosa avendole appaltate a una cifra superiore a quella ottenuta da Lucio Ortensie, padre del qui presente Quinto Ortensie, da Gneo Pompeo, da Gaio Marcelle, che non si discostarono dal diritto, dalla legge, dalle disposizioni vigenti? Giunsi in Sicilia solo quattro anni dopo, ma mi si presentò nello stato in cui di solito sono ridotte le terre dove si è combattuta una guerra aspra e lunga. Quei colli e quei campi che in precedenza avevo veduto rigogliosissimi e verdissimi, ora mi si presentavano così devastati e desolati che la camna stessa sembrava soffrire per la mancanza di chi la coltivasse e piangere la perdita del suo padrone. La camna di Érbita, e quella di Enna, Murganzia, Assoro, Imàcara, Agìra, era per la maggior parte in tale stato di abbandono che invano cercavo con lo sguardo il gran numero non solo degli animali al lavoro ma anche dei proprietari di un tempo; la camna attorno all'Etna, che era di solito intensamente coltivata, e la piana di Lentini, la capitale della produzione di frumento, che un tempo aveva un aspetto tale che al vederla coperta di spighe si cessava di temere la carestia, erano così squallide e brutte che cercavo invano la Sicilia nella parte più ferace della Sicilia; il penultimo anno infatti aveva già inferto ai coltivatori un duro colpo, ma l'ultimo li aveva completamente distrutti. E tu ancora osi parlare di decime? Tu, colpevole di tanta scelleratezza, di tanta crudeltà, di tanti e cosi gravi soprusi! La provincia della Sicilia si regge sulla coltivazione e sulle norme che la regolano: e tu, dopo aver completamente rovinato i coltivatori, dopo averli costretti ad abbandonare i campi, senza aver lasciato in una provincia così ricca e produttiva non dico un possesso ma neppure un po' di speranza a nessuno, riterrai di guadagnarti qualche popolarità dicendo di aver appaltato le decime a una cifra superiore che gli altri? Come se questa sia stata la volontà del popolo romano, questo il compito affidatoti dal senato: privare per il futuro il popolo romano di quel provento e della fornitura di frumento, facendo man bassa di tutti i beni dei coltivatori con il pretesto delle decime, e poi, con l'aggiunta al totale delle decime di una parte del tuo bottino, darti l'aria del benefattore dello stato e del popolo romano. E io parlo come se la colpa da lui commessa non consistesse che in questo: l'aver fatto uso, per desiderio di gloria, nell'intento di superare alcuni nella quantità totale di frumento ricavato dalla decima, di una legge più severa, di editti più inflessibili, respingendo l'autorevole esempio dei predecessori. Hai appaltato le decime a un prezzo alto. E se io dimostro che con la scusa delle decime hai stornato, portandotelo a casa, non meno di quanto hai inviato a Roma, che popolarità può ancora darti il tuo discorso, dal momento che da una provincia del popolo romano ti sei preso tanto quanto hai inviato al popolo romano? E se dimostro che ti sei portato via una quantità di frumento doppia di quella inviata al popolo romano? Dobbiamo credere che anche udendo questa imputazione il tuo difensore scuoterà graziosamente la testa, volgendosi al pubblico che ci circonda? Di queste cose, o giudici, voi avete sentito già parlare prima d'ora, ma nell'udirle avete forse pensato non meritassero più credito di quello che si accorda alle dicerie che corrono sulla bocca di tutti. Sappiate ora per certo dell'incalcolabile quantità di denaro che è stata sottratta prendendo a pretesto l'approvvigionamento di frumento: vi renderete contemporaneamente conto che corrisponde a verità anche quella infame dichiarazione di Verre, che sosteneva che con il solo guadagno ricavato dalle decime si sarebbe assicurato l'impunità in qualsiasi processo. L'abbiamo udito, o giudici, già da tempo; io sostengo che non c'è uno di voi che non abbia sentito dire che in questa impresa costui ebbe come suoi soci gli esattori delle decime. Ebbene, credo che nessuna delle affermazioni fatte contro Verre da coloro che avevano cattiva opinione di lui sia falsa, salvo proprio questa. Vanno considerati soci infatti coloro che all'impresa partecipano su un piano di parità; io affermo che invece tutta la sostanza, tutti i beni dei coltivatori erano in mano a costui, e che Apronio e gli schiavi di Venere (che costituirono durante il governo di Verre una nuova categoria di appaltatori delle imposte) e gli altri esattori delle decime non erano che agenti e mezzi dei suoi guadagni e delle sue rapine. "Come lo dimostri?" Come ho dimostrato che si approfittò da quell'appalto per le colonne; e precisamente, se non sbaglio, imponendo un contratto iniquo e senza precedenti. Chi mai si è accinto a trasformare tutte le norme, e la consuetudine seguita da tutti, per ricavarne solo biasimo senza un tornaconto? Voglio proseguire e spingermi oltre. Facevi un appalto iniquo già con la pretesa di una cifra più alta. Perché, dopo che era stata aggiudicata e assegnata ormai l'esazione delle decime, quando più nulla poteva aggiungersi al totale delle decime, molto invece al tuo profitto, venivano fuori d'un tratto e a seconda delle circostanze dei nuovi editti? Che si desse garanzia all'esattore di ire in giudizio dovunque egli volesse, che il coltivatore non togliesse il frumento dall'aia se non dopo aver concluso la transazione con l'esattore, che facesse portare le decime entro il primo agosto: tutti io sostengo che tu hai emanato questi editti nel terzo anno del tuo governo, dopo che era avvenuta l'aggiudicazione delle decime; se si trattasse di disposizioni prese nell'interesse dello stato, tu le avresti rese note all'atto dell'aggiudicazione; poiché le prendevi nell'interesse tuo, hai recuperato, stimolato dall'occasione di guadagno, ciò che inavvertitamente ti eri lasciato sfuggire














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