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RECLAMO DELLA LEGITTIMITA' - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA

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RECLAMO DELLA LEGITTIMITA'


I presupposti della filiazione legittima sono quattro:


Matrimonio valido o putativo fra i genitori

lio partorito dalla donna sposata

lio generato dal marito ( presunzione di paternità art 231, presunzione relativa )

lio concepito in costanza di matrimonio ( presunzione di legittimità art 232, pres. assoluta )




Contro lo stato apparente di lio non  legittimo può essere esperito il reclamo della legittimità

(v. art 249 e 234 c. c.).


Può esercitare l'azione di reclamo della legittimità chi non è lio legittimo dichiarato.

Basterà provare i primi due presupposti della filiazione legittima,per gli altri due vi sono

le presunzioni di paternità e di legittimità.


La prova contraria può essere data da qualunque soggetto (anche dal pubblico ministero)

e con qualunque mezzo.


L'azione di reclamo è imprescrittibile.



AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLA MATERNITA',

CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA',

AZIONI DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA'


Contro lo stato apparente di lio legittimo si possono esercitare le seguenti azioni:


1) AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLA MATERNITA' art 239


Si esplica per negare la stessa maternità e si esperisce nei casi di supposizione di parto

(quando vengono finti una gestazione e un parto inesistente) e di sostituzione di neonato


L'azione è imprescrittibile e può essere proposta anche contro chi abbia un atto di nascita

conforme al possesso di stato.



2) CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA

art 248


Si può esercitare in ogni tempo da chi, risultando genitore, abbia interesse

a negarne il presupposto, anche nei casi in cui il lio sia nato dopo

i trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio,

oppure quando il matrimonio era nullo per incesto o bigamia.  


La contestazione presuppone l'esistenza del titolo dello stato e mira a togliergli valore,

dimostrando che manca uno dei presupposti certi della fattispecie

( matrimonio dei genitori, nascita dalla moglie, e tempo massimo del concepimento ).




3) AZIONI DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA'


Vertono sull' elemento incerto della fattispecie. Esse sono:


A)   Si ha un disconoscimento vero e proprio, quando viene fatto nei confronti

lio nato prima dei centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio (art 233).

In questo caso non occorre altra prova.


B)   Azione di disconoscimento esercitata nei confronti del lio concepito in

costanza di matrimonio, e qualificata dalla dottrina come impugnativa di paternità.

Può essere esercitata contro la presunzione di paternità nei soli casi in cui è

tassativamente ammessa la prova contraria:

Quando nel periodo legale di concepimento i coniugi non hanno coabitato.

Quando in detto periodo il marito era impotente.

Quando in detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celate

al marito la propria gravidanza e la nascita del lio, mostrando di credere

di essere altri e non il marito il padre di suo lio.


La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.


L'azione di disconoscimento può essere esercitata:


dal marito della madre, entro un anno dalla nascita o dal giorno in cui si

presume che ne abbia avuto conoscenza (244), o dal giorno in cui il marito

sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie.


dalla madre, entro sei mesi dalla nascita.


dal lio , entro un anno dal compimento della maggiore età o dalla sua conoscenza dei fatti


da un curatore speciale, nominato dal giudice su richiesta del lio che abbia compiuto

i sedici anni


dal pubblico ministero, quando si tratti di minore.


Il presunto padre, la madre e il lio sono liticonsorti necessari nel giudizio di disconoscimento:

cioè devono essere tutti chiamati ad intervenire.

























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