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IL MATRIMONIO - LA PROMESSA DI MATRIMONIO



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IL MATRIMONIO

Oggetto di questa lezione è lo studio dell'istituto che regola i rapporti fra coniugi.

Il  matrimonio  può essere:

 CIVILE : celebrato davanti all'Ufficiale di stato civile;



 CANONICO : celebrato davanti al Ministro di Culto cattolico;

 CONCORDATARIO : celebrato davanti al Ministro di Culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile.

 ACATTOLICO : celebrato davanti a Ministri di Culto acattolici. Se trascritto nei registri dello stato civile, i suoi effetti sono equiparati a quelli del matrimonio civile. 

Il matrimonio civile avviene alla presenza di due testimoni e dell'Ufficiale di stato civile; solo dalla dichiarazione di quest'ultimo dipende il perfezionamento dell'atto. 


I requisiti per contrarre matrimonio sono:

la maggiore età (che, con decreto del Tribunale per i Minorenni, può essere abbassata a 16 anni, nel caso gravi motivi e di accertata maturità fisica e psichica: art. 84 c.c.);

la assenza di infermità mentale (art. 85 c.c.);

la libertà di stato (cioè non essere vincolati a precedenti matrimoni: art. 86 c.c.);

la assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione (art. 87 c.c.);

la assenza di condanne di una parte per delitto di omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra (art. 88 c.c.);

(per la donna) il decorso di almeno trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione del precedente matrimonio (art. 89 c.c.);

il decorso di almeno tre giorni dalla data delle pubblicazioni (art. 99 c.c.). Le pubblicazioni, infatti, servono a permettere che il Pubblico Ministero o i parenti ex art. 102 c.c., si oppongano al matrimonio per qualsiasi motivo che ne impedisca la celebrazione e che citino i nubendi dinnanzi al tribunale.

In casi del tutto eccezionali (qualora uno degli sposi risieda all'estero o, in tempo di guerra, sia militare) è ammesso il matrimonio per procura. In tal caso la procura deve risultare da atto pubblico e indicare specificatamente le generalità della persona che si intende sposare; la celebrazione è subordinata all'autorizzazione del Pubblico Ministero.


Il  matrimonio simulato è il matrimonio celebrato dai coniugi con l'accordo di non adempiere gli obblighi e non esercitare i diritti che da esso ne discendono (art. 123 c.c.). 

Il  matrimonio putativo (art. 128 c.c.) può essere:

il matrimonio contratto in buona fede da uno o da entrambi i coniugi, che, tuttavia, è nullo;

il matrimonio contratto dagli sposi, il cui consenso è stato estorto con violenza, oppure è stato determinato da timore di eccezionale gravità, derivante da cause esterne agli sposi.

In questi casi c'è un regime di tutela che prevede:

che, fino alla sentenza di nullità si producano gli effetti a favore dei coniugi;

che tali effetti si producano anche rispetto ai li nati o concepiti in costanza di matrimonio (nonchè ai li nati prima del matrimonio e riconosciuti prima della sentenza che ne dichiara la nullità);

Nel nostro ordinamento è estremamente tutelata la libertà matrimoniale, pertanto, in sede di celebrazione di matrimonio, la dichiarazione degli sposi non è sottoponibile a termini o a condizioni (ex art. 108 c.c.). 
L'autonomia privata si estrinseca, quindi, nella libertà del compimento dell'atto e non nella determinazione del contenuto. 
Essendo l'atto di matrimonio puro ed incoercibile, non è assolutamente valida la promessa.


LA PROMESSA DI MATRIMONIO

La promessa di matrimonio è una pratica esclusivamente consuetudinaria, in virtù della quale i nubendi si promettono di prendersi reciprocamente come marito e moglie.

L'art. 79 c.c. al proposito, stabilisce che la promessa:

non impegna a contrarre matrimonio, 

non obbliga a eseguire le prestazioni convenute in caso di inadempimento,

  • impegna il solo promittente inadempiente senza seri motivi (o che provochi -a causa del suo comportamento- il recesso dell'altro) a indennizzare l'altra parte delle spese incontrate e delle obbligazioni assunte in occasione del matrimonio. Come sottolinea Rescigno, a tal fine la promessa deve risultare da scritti delle parti e deve aver "suscitato ragionevoli affidamenti in relazione alla riconoscibilità sociale dell'impegno".

Il codice civile prevede, poi, una serie di diritti e doveri (reciproci) a carico dei coniugi:

dovere di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione (art. 143.2 c.c.);



obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143.3 c.c.).

Lo stesso codice, inoltre, prevede diverse cause di invalidità del matrimonio:

la minore età (art. 84 c.c.);

vincoli di parentela, affinità o adozione (art. 87 c.c.); 

la sussistenza, a carico di un coniuge, della condanna per delitto tentato o consumato a carico dell'ex coniuge della persona poi sposata (art. 88 c.c.);

l'interdizione giudiziale di uno dei coniugi (art. 119 c.c.);

l'incapacità naturale di uno dei coniugi (art. 120 c.c.);

la violenza come elemento determinante nella formazione del consenso dello sposo (art. 122.1 c.c.); 

un timore di eccezionale gravità -derivante da cause esterne allo sposo- che ne ha determinato il consenso (art. 122.1 c.c.); 

il vincolo di un precedente matrimonio (art. 124 c.c.);

l'errore di un coniuge sull'identità o sulle qualità personali della persona sposata (art. 122.2 c.c.), purchè rientrino nei casi tassativamente previsti dall'art. 122.3 c.c.

la simulazione. 

E' inesistente il matrimonio:

in cui manchino consenso o celebrazione;

che sia celebrato fra persone dello stesso sesso.

E' altresì bene specificare che la dottrina maggioritaria ritiene di poter raggruppare le cause di invalidità del matrimonio in:

cause di nullità (ad es., punti ), che possono essere fatte valere da chiunque e in qualsiasi momento. Non c'è possibilità di sanare l'atto.

cause di annullabilità assoluta (ad es., punto ), che possono essere fatte valere entro dieci anni, da parte di chi abbia interesse. Talvolta l'atto è sanabile.

cause di annullabilità relativa (ad es., punti ), che possono essere fatte valere entro dieci anni, da parte delle persone espressamente indicate dalla legge. Talvolta l'atto è sanabile.


Matrimonio

  • civile/canonico/concordatario/acattolico
  • per procura/simulato/putativo
  • diritti e doveri dei coniugi
  • invalidità






DOMANDE



L'incapacità naturale di uno dei coniugi è causa di annullabilità relativa del matrimonio:

a.  vero

b.  falso


Il fine principale del matrimonio putativo è quello di tutelare la parte in buona fede:

a.  vero

b.  falso


L'omissione di pubblicazione, al fine del matrimonio, è un impedimento:

a.  dirimente

b.  impediente


Il minore di sedici anni può essere autorizzato dal Giudice a contrarre matrimonio.



a.  a volte

b.  mai



RISPOSTE


1. A

2. A

3. B

4. A





Altre domande

Come si definiscono i doni effettuati in occasione del matrimonio?
Cosa si intende per impedimenti al matrimonio 'dirimenti' e 'impedienti'?

ABBREVIAZIONI

prel. 

Preleggi

disp. trans. 

Disposizioni Transitorie

cost.

Costituzione

c.c.

Codice Civile

c.p.c.

Codice di Procedura Civile


Glossario

A

ABROGAZIONE = cessazione della vigenza di una legge.

ACCORDO = incontro delle volontà delle parti.

ACQUISTO A NON DOMINO = acquisto da persona che in realtà non è proprietaria, né vanta un diritto reale sul bene oggetto dell'acquisto stesso. 

ASSENZA = scomparsa della persona fisica, protratta per due anni. 

ATTI EMULATIVI = atti che il proprietario compie al fine unico di recare molestie o nuocere ad altri (art. 833 c.c.).

B

BENE = qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.) e che quindi arrechi utilità agli uomini e sia suscettibile di appropriazione (res in commercium).

BUONA FEDE = ignoranza di ledere il diritto altrui. 

C

CAPACITA' DI AGIRE = è la capacità della persona di compiere atti rilevanti per il diritto (art. 2 c.c.). 

CAPACITA' GIURIDICA capacità di essere titolari di diritti e doveri (art. 1 c.c.), che si acquista, in via generale, dalla nascita. Si perde solamente con la morte (art. 22 Cost.), intesa, ex L. 29.2.93 n. 578, come 'cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo'. 

CODICE CIVILE = complesso delle norme che disciplina il diritto civile e il diritto commerciale. Esso è stato approvato con il regio decreto 16.3.1942, n. 262 (e successivamente modificato); consta di 6 libri, ciascuno dei quali ripartiti in titoli. Questi ultimi sono a loro volta composti di capi, talvolta divisi in sezioni. E' quindi nelle sezioni che vi sono gli articoli, per un totale di 2969.

COMUNIONE = più persone (i c.d. 'comunisti') sono contitolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sul medesimo bene (art. 1100 c.c.).

CONFESSIONE = dichiarazione fatta di una parte di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.). 

D

DECADENZA = perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del compimento di una determinato atto o di una determinata attività. Può essere stabilita dalla legge (decadenza legale), oppure dalle parti (decadenza negoziale/contrattuale). 

DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA = modo d acquisto a titolo originario della servitù, in virtù del quale, una volta provato che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti in precedenza da un unico proprietario, che ha lasciato le cose in uno stato dal quale risulta la servitù, si costituisce di diritto una servitù a favore di uno e a carico dell'altro (art. 1062 c.c.).  

DETENZIONE = potere di fatto sulla cosa, che deriva e trova giustificazione nel possesso altrui. Tuttavia, tale potere non è caratterizzato dalla pretesa della titolarità di un diritto reale sul bene (art. 1140.2 c.c.).

DIFFAMAZIONE = offesa (scritta o verbale) dell'altrui reputazione, a mezzo di comunicazione ad una o più persone.

DIMORA = luogo del temporaneo soggiorno della persona. 

DIRITTO DI ABITAZIONE = diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.).

DIRITTO DI SUPERFICIE = diritto che consiste nella proprietà di un fabbricato costruito sul suolo altrui (è il vero e proprio 'ius aedificandum') oppure nell'alienazione, da parte di un soggetto titolare di un fondo e di un fabbricato su questo costruito, della proprietà del fabbricato, separatamente da quella del fondo (art. 952 c.c.).

DIRITTO D'USO = diritto di servirsi di una cosa, unito alla possibilità di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 c.c.).

DIRITTO OGGETTIVO = (norma agendi) è l'insieme delle norme disciplinanti in astratto la condotta degli individui.

DIRITTO PUBBLICO = ramo del diritto che disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i  rapporti in cui una parte sia lo Stato, cui la legge espressamente conferisce una condizione di maggiore autorità rispetto alle altre).

DIRITTO PRIVATO = regola i rapporti giuridici fra gli individui, l'organizzazione e l'attività degli enti privati, nonchè i  rapporti fra i privati e lo Stato, laddove a quest'ultimo non sia riconosciuto un potere di supremazia.

DIRITTI REALI = diritti che garantiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Sono tipici, in quanto  tassativamente previsti ed elencati dal legislatore. Si caratterizzano per il c.d. diritto di seguito, che esprime l'immediato collegamento fra il diritto stesso e la cosa, cosicchè il titolare può perseguire la cosa presso qualunque soggetto si trovi. 

DOMICILIO = luogo degli affari e degli interessi della persona (art. 43.1.c.c.: c.d. domicilio generale). Può essere speciale (per determinati atti o affari; art. 47 c.c.), oppure necessario (per i minori e per gli interdetti; art. 45 c.c.) 



E

EFFICACIA = capacità di un atto o di un fatto di avere 'effetti giuridici' che siano in grado di modificare la 'realtà giuridica'. 

ENFITEUSI = diritto di godimento di un fondo, concesso dal proprietario del fondo ad un soggetto (c.d. 'enfiteuta') con l'obbligo di migliorarlo e di are un canone periodico (sotto forma di denaro o di prodotti naturali) (art. 960 c.c.).

ESTRINSECO = l'atto pubblico fa piena prova -fino a querela di falso- della provenienza delle dichiarazioni rese  davanti al P.U., ma non anche della veridicità delle stesse (c.d. INTRINSECO). 

F

FAMIGLIA = secondo l'art. 2 Cost. è la formazione sociale in cui l'uomo svolge la sua personalità, nonché (art. 29 Cost.) una società naturale fondata sul matrimonio. 

FRUTTI = prodotti dei beni capitali. Si distinguono in naturali (derivano direttamente e periodicamente da un altro bene -indipendentemente dall'opera dell'uomo- e ne fanno parte fino alla separazione; art. 820.1 c.c.) e civili (derivano indirettamente da un altro bene, come corrispettivo del godimento che viene concesso. Si acquistano giornalmente, in ragione della durata del diritto; art. 820.3 c.c.). 

G

GIURAMENTO = dichiarazione di una parte su argomenti o fatti a sé favorevoli, rilevanti per la decisione (art. 2736 c.c.). Può essere richiesto dall'altra parte (giuramento decisorio) oppure dal giudice (giuramento suppletorio). 

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H

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I

IMMISSIONI = proazioni di fumo, calore, rumori, e scuotimenti provenienti dal fondo del vicino (art. 844 c.c.). 

INGIURIA = offesa (scritta o verbale) della valutazione che il singolo individuo ha del proprio valore sociale.

L

LUCI = aperture del muro, che consentono il passaggio di aria e luce, ma non di affacciarsi nel fondo vicino.

M

MORTE PRESUNTA = scomparsa della persona fisica protratta per dieci anni. 

N

NORMA GIURIDICA = precetto generale ed astratto, rivolto ai componenti di un ordinamento giuridico, col quale è imposta una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione. Si caratterizza per la generalità.

P

PATRIMONIO = insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, che fanno capo ad una persona e che sono suscettibili di valutazione economica. 

PERSONA FISICA = il singolo soggetto, l'uomo, l'individuo.

PERSONA GIURIDICA = complesso organizzato di persone fisiche, dotato di riconoscimento formale ed avente come scopo il raggiungimento di un determinato fine.   

POSSESSO = potere di fatto sulla cosa, che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (possesso vero e proprio) o di altro diritto reale (quasi possesso) (art. 1140.1 c.c.).

PRELEGGI = (dette anche 'disposizioni sulla legge in generale' o 'disposizioni preliminari') sono disposizioni premesse al codice civile, che però riguardano l'intero sistema giuridico italiano. Sono 31 articoli raccolti in due gruppi (rispettivamente riguardanti le fonti del diritto e i criteri di applicazione della legge). 

PROPRIETA' = diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832 c.c.). 

PRESCRIZIONE = perdita di un diritto soggettivo a causa dell'inerzia o del mancato uso da parte del titolare per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. 

PRESUNZIONI = (art. 2727 c.c.) sono operazioni logiche, tramite le quali la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzione semplice) risalgono da un fatto noto ad uno ignoto. In quest'ultima ipotesi il giudice potrà ammetterle, purchè gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).

PRINCIPIO DISPOSITIVO = nel processo civile la decisione del giudice si fonda sulle prove prodotte dalle parti.

PRINCIPIO DELLA PREVALENZA = attrazione nell'orbita della cosa principale delle cose accessorie (accessorium 
cedit principale
).

PUBBLICAZIONI = atto affisso per otto giorni consecutivi alla porta della casa comunale dei comuni di residenza dei futuri coniugi in cui sono indicate le generalità di costoro e il luogo delle nozze.

R

RAPPORTO GIURIDICO = qualsiasi relazione interpersonale regolata dal diritto. 

RESIDENZA = luogo dell'abituale dimora della persona (art. 43.2 c.c.).

S

SSA = allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio, senza che vi abbia più fatto ritorno e dato di sè notizie.

SERVITÙ PREDIALI = consistono nel peso imposto su di un fondo, al fine precipuo di recare un'utilità oggettiva ad un fondo contiguo, di proprietario diverso (art. 1027 c.c.).

SINALLAGMA = vincolo di corrispondenza fra le reciproche obbligazioni.

T

TESTIMONIANZA = dichiarazione di soggetti estranei alla causa, su fatti controversi di quest'ultima, dei quali abbiamo a qualsiasi titolo conoscenza (art. 2721 c.c.). 

TESORO = cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di esserne il proprietario (art. 932.1 c.c.).

U

USUFRUTTO = diritto di godere della cosa altrui, rispettandone la destinazione economica e traendo (per quanto previsto) dalla cosa stessa ogni utilità (art. 981 c.c.).  

UNIVERSALITA' = insieme di beni mobili che appartengono ad un unico proprietario e hanno una destinazione unitaria (art. 816 c.c.). I singoli beni che costituiscono l'universalità possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

USUCAPIONE = modo di acquisto della proprietà o di altri diritti di godimento per effetto del possesso (continuato, non violento, non clandestino) del bene protratto per un certo periodo di tempo.

V

VEDUTE = aperture che consentono il passaggio di aria e luce, nonché di affacciarsi, orizzontalmente e obliquamente, nel fondo vicino. 

VACATIO LEGIS = periodo di tempo che deve necessariamente trascorrere dopo la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, affinché i destinatari ne possano venire a conoscenza. Trascorso questo periodo (che, salvo eccezioni, è di quindici giorni), la legge si presume essere conosciuta da tutti (ignorantia legis non excusat). 







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