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IL BILANCIO - Circostanze di redazione del documento, Periodo temporale di riferimento, Ampiezza del periodo temporale, Oggetto di riferimento



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IL BILANCIO


Classificazione (domanda molto frequente all'esame)

Criteri di classificazione.


A. Circostanze di redazione del documento

    1. B. Ordinari.
    2. B. Straordinari.

Il B. O. è redatto periodicamente alla fine dell'esercizio dell'impresa, riferito ad un esercizio inteso come periodo amministrativo di durata annuale (spesso un anno solare). Esistono anche società che adottano esercizi non combacianti l'anno solare.



Il b. o. ipotizza un'azienda in normale funzionamento (quindi che acquista fattori produttivi, rielabora e vende prodotti finiti). Ed ha lo scopo di misurare il reddito, positivo o negativo, e secondariamente il patrimonio.

Il b. s., invece è redatto in occasioni particolari, vale a dire eventi straordinari, che modificano radicalmente le condizioni di vita dell'azienda, come scissioni, fusioni, liquidazioni. In queste situazioni bisogna redigere particolari bilanci (appunti b di liquidazione, b. di fusione, . ).

Elementi di  differenziazione

  • la causa che conduce alla redazione del bilancio.
  • Lo scopo, il b. o. si propone di misurare il reddito d'esercizio e in via secondaria il patrimonio; il b. s. misura invece il patrimonio dell'impresa in funzione dell'evento che stà per accadere.
  • Composizione del bilancio: il b. o. è composto:

stato patrimoniale,

conto economico,

nota integrativa
mentre il b. s. è costituito solo dallo stato patrimoniale.

  • Criteri di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi.

b. o.: criteri valutativi di funzionamento;

b. s. : criteri valutativi legati alla quantificazione del patrimonio.

B.    Periodo temporale di riferimento

    1. B. Preventivi.
    2. B. Consuntivi.

I bilanci preventivi vengono redatti anticipatamente al periodo di riferimento, esso ha lo scopo di programmare la futura gestione. Un sinonimo di esso è il budget che in realtà è diverso e qualcosa di più del bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo viene redatto dopo la chiusura dell'esercizio (1/1 - 31/12), quindi normalmente riferito al 31/12 e si provvede a farlo nei primi mesi dell'anno. Quindi viene redatto dopo la piena chiusura dell'esercizio.

C.    Ampiezza del periodo temporale

    1. B. Annuali (o d'esercizio).
    2. B. Infrannuali (inferiori all'anno).

D.    Oggetto di riferimento

    1. B. d'azienda
    2. B. Consolidato

Il B. d'azienda si riferisce alla specifica azienda intesa come una unità dotata di autonomia giuridica.

B. consolidato è riferito ad un gruppo, che è sempre ordinario consuntivo ma consolidato quindi si differenzia solo per l'oggetto.


Noi studieremo il :

BILANCIO ORDINARIO CONSUNTIVO ANNUALE D'AZIENDA.

Che verrà comunemente chiamato il Bilancio d'esercizio.


Il bilancio può essere inoltre: interno e l'amministratore è libero circa la forma ed i criteri di valutazione;

oppure pubblico, cioè destinato a terzi, quindi un documento pubblico dell'impresa , e quindi cambiano le regolo circa la sua redazione. L'amministratore non ha più quella libertà di prima, ma dovrà muoversi "all'interno" di determinate regole. Avrà una redazione vincolata a delle regole ben precise che attengono a due principali aspetti:

Aspetto Formale;

Aspetto Sostanziale.

A. formali, sono quelli aspetti riguardanti la composizione (S.P.; C.E.; N.I.); va definita anche la struttura, forma e contenuto che debbono avere i singoli elementi.

A. sostanziale, i criteri da seguire nell'attribuire un valore agli elementi del patrimonio (criteri di valutazione).

Entrambi gli aspetti trovano adeguata disciplina nella legge.

Noi tratteremo il bilancio d'esercizio pubblico depositato nel registro delle imprese presso la camera di commercio.


L'insieme delle norme, precetti, regolamenti che influenzano la redazione del bilancio sono riferibili a 3 fonti:

Legge civile;

Legge fiscale;

Prassi contabile.

Legge Civile.

Principale fonte perché il bilancio è un documento civile; e si redige secondo le regole del codice civile (artt. 2423/2435bis)


IV° - VII° Direttiva CEE




D. Lgs. 127/91




Artt. 2423 2435bis C.C.



L'esigenza di redigere bilanci uniformi è avvertita a livello mondiale. Nel '78 la CEE formula la IV° direttiva (per il bilancio d'esercizio) che prevedeva delle riforme che gli Stati membri dovevano recepire entro '81 invece l'Italia la recepì ben dieci anni dopo, nel '91.

Oggi le regole sono sostanzialmente simili ed uniformi agli altri paesi europei.

Il D. Lgs. 127/91 ha completamente riscritto molte parti della normativa sul bilancio.

Esso ha rivisto e modificato:

Composizione del bilancio;

Principi generali;

Criteri di valutazione;

Schemi C.E., S.P. e contenuti N.I.

Tanto sta che oggi abbiamo una buona normativa e soprattutto uniforme agli altri paesi.

Ci sono però dei problemi: questa normativa si applica a tutte l'imprese o solo ad alcune? Cioè ha veramente portata generale?

Questa normativa non riguarda tutte le imprese; quindi se vogliamo individuare l'ambito d'azione dobbiamo analizzare le imprese con due criteri:

Forma giuridica, e allora vi rientrano: (Individuano l'universo delle Imprese)

Spa

Sapa

Srl

Società Cooperative

Consorzi e Società consortili.

Ma all'interno di questo universo si considerano tutte le aziende facente parte? NO!!

Quando un'azienda svolge una particolare attività economica abbiamo una sottrazione alla disciplina civilistica. Qui quelle società che svolgono:

Attività economica (enti sottratti)

Attività creditizia e finanziaria

Enti ed imprese assicuratrici

Imprese editrici

Aziende municipalizzate

Aziende elettriche.

Società

di

Persone

 

Soc. di capitali

Coop.

Consorzi

 
Per questi soggetti esistono normative speciali.




Banche ecc.

 


















Che si riferisce a tutti gli imprenditori:

obbligo di redazione del bilancio;

deve attenersi a criteri di valutazione dettati per le società di capitali;

possono redigere il bilancio in forma libera; quindi solo S.P. e C.E. dandogli la forma che vogliono però attenendosi ai Criteri di valutazione delle società di capitali.

È gia allo studio una nuova direttiva la quale dovrebbe estendere almeno alla maggioranza delle società di persone la normativa vigente.

Inoltre spesso le società di persone sono spinte a redigere il bilancio nello stesso modo e forma prevista per le società di capitali per ovvi motivi:

uso di softwere standard,

motivi di carattere fiscale , per esempio l'irap dove la base imponibile ipotizza che l'impresa faccia un C.E. previsto per le società di capitali.

EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUL BILANCIO.


  1. Codice di commercio (1882).
  2. Codice civile (1942)
  3. legge 216/'74.
  4. D.Lgs

Il codice di commercio di forte ispirazione liberista si limitava a dire che il bilancio doveva dimostrare con evidenza e verità il risultato economico.

Nel codice civile si parla di chiarezza e precisione di dimostrazione dello stato del patrimonio oltre che evidenza e verità; inoltre:

contenuto minimale S.P.

si prevedono:

conto profitti e perdite

relazione degli amministratori (come allegato) ma non si precisa il contenuto e la forma.

Però si aveva uno S.P. con molte voci ed un C.E. con solo Rim. Iniziali e costi / Ricavi e rim. Finali utile o perdite. Anche la relazione era molto misera.

Si arriva alla legge 216/'74 che:

instaura la CONSOB;

instaura la certificazione di bilancio

inoltre:

fissa il contenuto del conto profitti e perdite (2425bis)

fissa il contenuto della relazione degli amministratori (2429)

modifica il contenuto dello S.P. imponendo di evidenziare a parte le posizioni di credito verso le società controllate o collegate;

obbligo di allegare i bilanci delle società controllate;

società quotate in borsa obbligo della relazione semestrale.



Ragioneria Generale Applicata Prof. F. Berti

Lezione n° 3 del 01/03/00


PRASSI CONTABILE


La parassi contabile è indispensabile a causa delle caratteristiche della legge che è generale ed astratta. Essa interpreta la legge e l'integra dove essa è lacunosa.

La prassi contabile traduce le regole generali della legge in regole più specifiche e complete.

Si è avvertita l'esigenza di canonizzare certe regole e certi comportamenti di redazione del bilancio, quest'esigenza si è concretizzata nei principi contabili, che vengono elaborati in un'apposita commissione.



In Italia


C.N.D.C. & C.N.R.


Corretti principi contabili.

Numero documenti 27 p.c. più un documento interpretativo.

(Nei primi anni 80 la Consob raccomandò l'osservanza dei principi contabili)

A livello internazionale


I.A.S.C.


Principi contabili internazionali (IAS)


39 documenti IAS.




Come si legano tali principi con la normativa legislativa?


La prassi contabile:

interpretazione della legge;

integrazione della legge.


LEGGE FISCALE

D.P.R. 917/'86

T.U.I.R. T.U


Disciplina il prelievo fiscale sul reddito (imposizione diretta).

Il reddito d'impresa è sottoposto :

IRPEF è PERSONA FISICA

IRPEG è PERSONA GIURIDICA


La normativa fiscale dice come bisogna calcolare il reddito imponibile o d'impresa.


Norma Civile è Bilancio è Reddito Civile

Norma Fiscale è Prelievo è Reddito Fiscale


Esistono due tipi di rapporti tra il reddito civile e quello fiscale:

Doppio binario: ovvero il reddito civile espresso nel bilancio è separato dal reddito fiscale espresso nella dichiarazione dei redditi, sono dunque due documenti che seguono due procedure completamente distaccate. Nei paesi dove vige il doppio binario le imprese hanno di fatto due tipi di contabilità completamente staccate (contabilità civile // contabilità fiscale). I due processi non si incontrano mai !!!!

Binario unico: la quantificazione del reddito fiscale si forma partendo dal reddito civile. Un'impresa ha una contabilità che la conduce al bilancio, e partendo dal bilancio si arriva, in sede di dichiarazione dei redditi, a quantificare il reddito fiscale. Essa vige nel nostro paese (art. 52, I° co., TUIR)

La legge fiscale prevede dei costi di natura fiscale che non hanno una vera e propria natura economica, ovvero una ragione civilistica, e quindi non dovrebbero stare nel conto economico.

L'impresa quindi o fa un conto economico civilisticamente corretto, ma cos' facendo a più di imposte, oppure inserisce quel costo nel conto economico facendo un conto non corretto civilisticamente. Accade così che troviamo costi che non hanno una rilevanza civilistica e si parla di interferenza fiscale del bilancio.


NORMATIVA CIVILISTICA artt. 2423 - 2435 - bis C.C.


Postulati


Crtiteri Specifici



Prima di parlare dei postulati bisogna individuare le FINALITA' DEL BILANCIO perché influenzano i principi.

Il bilancio essendo un documento artificiale è molto legato all'evoluzione dell'uomo, quindi nel tempo ad assunto diverse finalità. Oggi è visto come strumento d'informazione pubblica.

Attorno ad un'impresa ruotano molti soggetti che hanno interessi specifici verso l'azienda. Essi sono chiamati

STAKEHOLDERS





Pubblici dell'impresa



Portatori d'interesse verso l'impresa



Quindi hanno bisogno d'informazioni da parte dell'impresa è Bilancio.

Il bilancio non ha sempre avuto questa finalità.


Evoluzione delle finalità del bilancio(rif. . 43):

  1. Saldo dei conti, dimostrare la corretta tenuta della contabilità;
  2. Valutazione del saldo contabile, determinare il saldo economico e rappresentare il relativo processo di formazione;
  3. Rendiconto amministrativo, dimostrare l'operato degli amministratori;
  4. Sistema di valori, permettere la lettura in termini quantitativi delle operazioni di gestione;
  5. Strumento d'informazione, soddisfare le attese conoscitive sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della combinazione aziendale.


Ragioneria Generale Applicata Prof. F. Berti

Lezione n° 4 del 02/03/00

Fondi comuni STAKEHOLDERS

Bilancio

 


Fornitori

Lavoratori


Banche .



Fisco

Clienti



Collettività

Soci

Ci sono due possibilità:

  1. Pluralità di bilanci (paradossale).
  2. Un unico bilancio, base informativa minima, ma comune a tutti gli stakeholders

"STRUMENTO D'INFORMAZIONE UNIVERSALE"

Il bilancio è un documento che deve essere di concreta utilità per il maggior numero possibile di stakeholders, offrendo a costoro una base conoscitiva comune si cui fondare razionalmente le loro decisioni circa il rapporto da intraprendere.


"OGGETTO DELL'INFORMAZIONE DI BILANCIO"

è Situazione Patrimoniale.

è Situazione Finanziaria.

è Situazione Economica.


  • Situazione Patrimoniale, ci si riferisce al patrimonio d'impresa inteso nella sua composizione quali - quantitativa.
  • Situazione Finanziaria, in altre parole far fronte ai propri impegni nei modi e termini previsti, quindi concetto di liquidità, ma anche una concezione di struttura finanziaria che deve essere in equilibrio, perché tale è la condizione necessaria per poter assolvere i propri impegni. Il patrimonio è visto nell'ottica finanziaria, ovvero composto di investimenti e finanziamenti (fra i quali devono sussistere delle relazioni armoniche).
  • Situazione Economica, capacità di produrre reddito, quindi capacità di coprire tutti i costi produttivi sostenuti. Quindi non solo utile e perdita, ma spiega i contenuti che hanno prodotto quell'utile o perdita, cioè quali sono stati i ricavi ed i costi.

PRINCIPI GENERALI


è Clausole Generali;

è Principi di redazione;

è Criteri specifici.


Clausole Generali -


Art CHIAREZZA

II° co.

VERITA'


CORRETTEZZA



Dello stato patrimoniale, situazione finanziaria e del risultato economico.


Chiarezza 


intelleggibilità, comprensibilità del bilancio nei suoi aspetti formali e sostanziali per i destinatari.


Significativià e rilevanza dei dati.


Topica dell'informazione.


La chiarezza deve essere valutata in rapporto ad un lettore medio che abbia conoscenze medie di contabilità e bilancio.

Il bilancio deve dare rilievo solo ai dati significativi e rilevanti dell'impresa.

Inoltre deve rispettare il principio della topica dell'informazione (principio di origine giuridica), il bilancio è un documento composito quindi, quando il legislatore prevede che un'informazione deve essere collocata in una determinata parte del bilancio, essa deve essere in quella parte altrimenti è come se non ci fosse.

Verità Verità assoluta



Verità oggettiva


Aderenza di ciò che è esposto nel bilancio con la realtà dell'impresa.




Verità soggettiva


Razionalità del processo valutativo e quindi attendibilità dei valori di bilancio.



Si richiede in fase di valutazione un comportamento razionale che non elimina la soggettività, ma elimina la discrezionalità e l'arbitrio. L'attendibilità non è altro che l'aspetto duplice che assume la verità, ovvero verità oggettiva e verità soggettiva.


Chiarezza



Dimensione Tecnica


Approfondita conoscenza e capacità di applicare le regole dettate dal Cod. Civ. e P.C.




Dimensione Deontologica


Comportamento leale, onesto ed imparziale in ogni fase della redazione del bilancio.


Comportamento leale, onesto ed imparziale vuol dire che il redattore non deve né favorire né svantaggiare nessuna categoria di stakeholders. Gli si chiede soltanto di rappresentare in modo chiaro e vero la situazione dell'impresa, e non strumentalizzare il bilancio per fini personali.

NEUTRALITA', tale principio non è scritto nella legge, ma nella prassi contabile. La neutralità si riferisce a quello detto prima, ed inoltre sottolinea il fatto che il bilancio non può essere utilizzato per fini particolari. Tale principio è molto importante ed il legislatore non lo ha sancito perché ritenuto implicito nella verità. Con tale principio si annullano le famose politiche di bilancio; con le quali il fine ultimo era la salvaguardia dell'impresa e quindi si manipolava il bilancio per i fini occulti del redattore.

Ecco che le clausole generali elencate ora vanno a formare il quadro fedele.



Correttezza



Verità Chiarezza


Ragioneria Generale Applicata Prof. F. Berti

Lezione n° 5 del 06/03/00


CLAUSOLE GENERALI - Forza -


Le norme che giustificano il riconoscimento di principio massimo al quadro fedele sono:

è Obbligo d'informazioni complementari.

è Obbligo di deroga.


"Informazioni complementari" art. 2423, III° Co. CC.


  • Non è sufficiente fornire tutte le informazioni esplicitamente previste dalla nuova normativa sul bilancio.
  • Se, infatti, sia pur osservando la legge dal bilancio non scaturisce il "quadro fedele" della situazione d'impresa.
  • Il redattore ha l'obbligo di fornire, in aggiunta, tutte quelle informazioni complementari necessarie a tale scopo.

Le informazioni complementari secondo la prassi contabile, essa prevede:

Il rendiconto finanziario, che è un documento che espone il processo di creazione e/o di istituzione delle risorse finanziarie; cioè della liquidità dell'impresa (operazioni che hanno generato e distrutto liquidità).

Prospetto delle variazioni delle poste del Patrimonio Netto, per ogni posta è indicato la misura all' 1/01; incrementi e decrementi nell'esercizio; consistenza al 31/12.

Queste informazioni devono essere incluse nel bilancio. La forma più semplice per dare tali informazioni complementari è la nota integrativa che ha una maggiore flessibilità di forma oltre che un contenuto obbligatorio minimo.


LE DEROCHE  ex-art. 2423, IV° co. CC.


è In casi eccezionali

è . Se l'applicazione di una norma non conduce ad una rappresentazione veritiera e corretta .

è . Il redattore ha l'obbligo di derogare a quella norma, affinché il quadro fedele sia salvaguardato.

L'obbligo di deroga non riguarda le situazioni non disciplinate dalla legge le quali devono essere risolte ricorrendo alla p.c. nazionale o internazionale.

Su un piano teorico tutte le norme sono derogabili; ma, di fatto, ci si riferisce solo a certe norme: le valutazioni.

RIVALUTAZIONI

Criterio

Base


 

COSTO



SVALUTAZIONI


La legge detta delle regole per tenere conto delle svalutazioni e quindi per scendere al di sotto del costo. Qui possiamo paventare un'ipotesi di deroga come, anche nel caso delle rivalutazioni che sono mirate a dare un valore maggiore al costo; e per fare ciò devo derogare alla legge che mi obbliga a usare il criterio di valutazione del costo.

Solo però in CASI ECCEZIONALI !

La IV° direttiva CE, lasciava al legislatore nazionale il compito di specificare il caso eccezionale.

Nessun legislatore ha usufruito della facoltà in quanto, si affermava che, il caso eccezionale è talmente eccezionale che il legislatore non può stabilirlo a priori.

La prassi a però apportato un rimedio, dicendo che sussiste un caso eccezionale quando siamo in presenza di tre elementi:

  1. il caso eccezionale in questione deve essere assolutamente anomalo, e l'anomalia deve essere valutata in rapporto alla generalità delle imprese;
  2. prevedibilità di ripetizione dell'evento scarsa o nulla;
  3. non rappresentabilità in modo chiaro, veritiero e corretto, dell'evento attraverso le norme di legge.

OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA DEROGA.


Adeguata informativa in N.I.

motivi della deroga;

effetti della deroga.

Trattamento degli utili derivati dalla deroga, accantonamento in modo diretto a riserva indisponibile finche non sarà realizzata.


Esempio.


Terreno del costo = £100 Valore di mercato = £ 300

S.P.

Terreno 100 300

Ris. ind. 200


Terreno  a Rivalutazioni 200


Rivalutazioni  a Riserva Indisponibile 200



1 o costituisco la riserva in fase di ripartizione degli utili

2 o assegno a riserva direttamente


La riserva indisponibile non può essere resa disponibile finché l'utile non si realizza; realizzabile o con la vendita del bene, oppure quando il bene è completamente ammortizzato, ovvero ha trovato completa copertura nei ricavi e non genera più costi in capo all'azienda.

Una riserva indisponibile si può utilizzare per coprire perdite, ma vi è l'obbligo di ricostituire tale riserva in futuro.

LA RISERVA INDISPONIBILE NON E' DISTRIBUIBILE AI SOCI


Ragioneria Generale Applicata Prof. F. Berti

Lezione n° 6 del 07/03/00


"Principi di redazione del Bilancio".


I principi di redazione sono una condizione necessaria, ma non sufficiente per rappresentare il quadro fedele.

Tali principi sono:

  1. Continuità della gestione;

Competenza economica;

Prudenza;

Costanza dei criteri valutativi;

Separata valutazione degli elementi eterogenei.








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