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La legislazione e l'acqua

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L'acqua, subito prima di essere immessa nell'acquedotto e quindi di essere fornita al consumo, subisce il solo trattamento di clorazione. Questo avviene per due motivi, il primo: arriva all'acquedotto e quindi alla distribuzione acqua potabile che non richiede alcun trattamento; il secondo motivo: l'aggiunta di cloro (come ipoclorito, cloro gassoso o più frequentemente biossido di cloro) conferisce un modico potere battericida che ostacola la sopravvivenza di batteri eventualmente raccolti dall'acqua nella sua corsa dall'acquedotto ai rubinetti di prelievo.
Ora il punto è dove trovare acqua potabile e soprattutto come definirla tale: ovvero quali leggi tutelano il diritto di tutti di avere acqua potabile.
Quasi tutto il territorio italiano gode di una buona situazione per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico. La quantità e la ricchezza delle falde acquifere ci hanno sempre permesso di avere a disposizione acqua di discreta qualità. Questo ha fatto si che, da un punto di vista legislativo, poco o niente sia stato legiferato sino agli anni ottanta quando, recependo due direttive CEE, sono state promulgate le due più importanti leggi che riguardano le acque potabili.
Vediamo quale era la situazione anteriormente  al 1985.
Il Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27/07/1934) prescriveva ad ogni Comune di fornire, per uso potabile, "acqua pura e di buona qualità". Come si può facilmente notare la definizione di potabilità era data in modo aleatorio e discutibile. Ogni Comune cercava una fonte di acqua, il più delle volte sotterranea, ne valutava in maniera grossolana le caratteristiche: soprattutto i caratteri organolettici (odore e sapore) e talvolta quelli microbiologici; successivamente tale acqua veniva erogata tal quale ai cittadini. Dagli anni sessanta in poi si comincia ad effettuare interventi di clorazione, soprattutto per gli acquedotti delle città; questo era dovuto alla considerazione che se l'acqua alla sorgente era esente da inquinamento batterico non è detto che si sarebbe mantenuta tale soprattutto attraversando tubature fatiscenti o impianti vecchi. Per cui aggiungendo un disinfettante si controllava l'inquinamento batterico sino all'ultima delle utenze dell'acquedotto.
Nel 1982 abbiamo il  DPR 03/07/1982 n. 515. Tale decreto stabilisce i requisiti che deve avere un'acqua superficiale perché possa essere destinata alla produzione di acqua potabile. Tale decreto riguarda le acque superficiali, cioè quelle di laghi, fiumi o corsi d'acqua e le divide in tre categorie in funzione di 46 parametri. Tali parametri sono relativi a caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche. Le tre categorie di acque sono chiamate: A1 - A2 - A3. Dopo aver assegnato un'acqua ad una di queste tre categorie sono fissati i trattamenti di potabilizzazione che deve subire; in particolare:
   A1 :  trattamento fisico semplice e disinfezione
   A2 :  trattamento fisico e chimico normale e disinfezione
   A3 :  trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.
Qualora l'acqua non possa essere inclusa nemmeno nella categoria A3 non può essere usata come potabile qualunque sia il trattamento a cui la si sottopone.
Di questo decreto dobbiamo sottolineare due cose: la prima è che esso tratta solo di acque superficiali mentre in Italia la maggior parte di acque potabili è di provenienza sotterranea e la seconda è che tanto più è inquinata l'acqua da rendere potabile tanto maggiore sarà il costo per renderla tale. Quindi per l'approvvigionamento di acqua potabile, laddove è possibile, verrà data la preferenza alle acque sotterranee in quanto sicuramente meno costose.
Nel 1988 abbiamo il DPR 24/05/1988 n. 236. Tale decreto finalmente definisce in maniera univoca il concetto di acqua potabile e soprattutto fissa le sue caratteristiche fisiche e chimiche cioè i parametri in base ai quali l'acqua sarà definita potabile.







PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO


PARTE A


Parametri microbiologici



Parametro

Valore di parametro (numero/100ml)

Escherichia coli (E.coli)


Enterococchi




Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:


Parametro

Valore di parametro

Escherichia coli (E.coli)

0/250 ml

Enterococchi

0/250ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250ml

Conteggio delle colonie a 22°C

100/ml

Conteggio delle colonie a 37°C

20/ml




PARTE B


Parametri chimici


Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

note

Acrilammide


mg/l

Nota 1

Antimonio


mg/l


Arsenico


mg/l


Benzene


mg/l


Benzo(a) pirene


mg/l




mg/l




Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Bromato


mg/l

Nota 2

Cadmio


mg/l


Cromo


mg/l


Rame


mg/l

Nota 3

Cianuro


mg/l


1,2 dicloroetano


mg/l


Epicloridrina


mg/l

Nota 1

Fluoruro


mg/l


Piombo


mg/l

Note 3 e 4

Mercurio


mg/l


Nichel


mg/l

Nota 3

Nitrato (come NO


mg/l

Nota 5

Nitrito (come NO


mg/l

Nota 5

Antiparassitari

Antaparissitari-Totale



mg/l

mg/l

Note 6 e 7

Note 6 e 7

Idrocarburi policiclici aromatici




mg/l

Somma delle concentrazioni di composti specifici

Nota 9

Selenio


mg/l


Tetracloroetilene

Tricloroetilene




mg/l

Somma delle concentrazioni dei parametri specifici

Trialometani-Totale


mg/l

Somma delle concentrazioni di composti specifici

Nota 10

Cloruro di vinile


mg/l

Nota 1

Clorito


mg/l

Nota 11

Vanadio


mg/l



Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro


Nota 1


Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monometrica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Nota 2

Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Per le acque di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a, b, d, il valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 Dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra il 25 Dicembre 2003 ed il 25 Dicembre 2008 è pari a 25 mg/l

Nota 3

Il valore si riferisce ad un campione di acqua di acqua destinata alo consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b. L'autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana.

Nota 4

Per le acque di cui all'articolo 5 comma 1 lettere a,b,d questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2013 e pari a 25 mg/l. Le regioni, le aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro: nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.

Nota 5

Deve essere soddisfatta la condizione : [(nitrato)/50+(nitrito)]/3=<1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO ) e per il nitrito (NO ), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nota 6

Per antiparassitari s'intende:

insetticidi organici

erbicidi organici

fungeidi organici

nematocidi organici

acaricidi organici

alghicidi organici

rodenticidi organici

sostanze antimuffa organiche

prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione.

Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggior probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua.

Nota 7

Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 mg/l.

Nota 8

<<Antiparassitari- Totale>> indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.

Nota 9

I composti specifici sono i seguenti:

benzo(b) fluorantene

benzo(k) fluorante

benzo(ghi)terilene

indeno(1,2,3-ed) pirene

Nota 10

I responsabili della disinfezioni devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.

I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Nota 11

Per le acque di cui all'articolo 5 comma 1 lettere a, b, d, questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 Dicembre 2006. Il valore di parametro clorotico, nel periodo compreso tra il 25 Dicembre 2003 e il 25 Dicembre 2006, è pari a 800 mg/l.



PARTE C


Parametri indicatori


Parametro

Valore di parametro

Unità di misurra

Note

Alluminio


Mg/l


Ammonio


Mg/l


Cloruro


Mg/l

Nota 1

Clostridium perfrigens

(spore comprese)


Numero/100 ml

Nota 2

Colore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale



Conduttività


mScm -l a 20°C

Nota 1

Concentrazione ioni idrogeno

=> 6,5 e =< 9,5

Unità pH

Nota 1 e 3

Ferro


Mg/l


Manganese


Mg/l


Odore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale



Ossidabilità


Mg/lO2

Nota 4


Radioattività


Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Trizio


Becquere1/1

Note 8 e 10

Dose totale indicativa


mSv/anno

Note 9 e 10



Nota 1

L'acqua non deve essere aggressiva

Nota 2

Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano o siano influenzate da acque superficiali. In caso di non conformità con il valore parametrico l'azienda sanitaria locale competente al controllo dell'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad esempio il cryptosporidium. I risultati di tutti questi controlli debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere predisposte ai sensi dell'articolo 18 comma 1.

Nota 3

Per le acque frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 di pH.

Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.

Nota 4

Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.

Nota 5

Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è <<Numero /250 ml>>.

Nota 6

Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamenti d'acqua inferiori a 10000 m3 al giorno.

Nota 7

In caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di parametro: => a 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nota 8

Frequenza dei controlli da definire successivamente nell'allegato 11.

Nota 9

Ad eccezione del trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon: frequenza di controlli, metodi di controllo e siti più importanti per i punti di controllo da definire successivamente nell'allegato 11.

Nota 10

La regione o provincia autonoma può non fare effettuare controlli sull' acqua potabile relativamente al trizio ed alla radioattività al fine di stabilire la dose totale indicativa quando sia stato accettato che, sulla base di altri controlli, i livelli del trizio o della dose indicativa calcolata sono ben al di sotto del valore di parametro. In tal caso essa comunica la motivazione della sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i risultati di questi altri controlli effettuati.







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