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DIRITTO DEL MARE MONTEGO BAY 1982



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DIRITTO DEL MARE MONTEGO BAY 1982


-Le acque interne vanno fino alle linee di bassa marea,o linee di congiungimento delle coste.Tale linea viene detta linea di base.

-Art.2 il mare territoriale è quella fascia di mare adiacente alle coste di uno stato su cui si estende la sovranità che quest'ultimo esercita sul territorio.Il limite interno è la linea di base.Il limite esterno è di 12 miglia.Nel caso di stati adiacenti si fa riferimento all'equidistanza.Vige il diritto di passaggio inoffensivo(rapido e continuo salvo cause di forza maggiore)che può essere sospeso solo temporaneamente per motivi di sicurezza.Vige il diritto di inseguimento che non termini nelle acque interne dello stato costiero. Lo stato costiero può catturare una nace che commetta illeciti nel proprio mare territoriale.

-Baie:insenature della costa.Lo stato costiero può chiudere le baie qualora i due estremi non superino la distanza di 24 miglia.In questo caso faranno parte delle acque interne.In ogni caso possono essere chiuse baie di valore storico purché gli altri stati non si oppongano.



-Stretti:quei bracci di mare siti fra due terre emerse,compresi interamente nelle acque territoriali degli stati costieri,che congiungono parti più ampie di mare.Deve essere garantito il passaggio in transito che può essere incanalati.Tale diritto non può essere sospeso neanche temporaneamente.

-Zona contigua:striscia di mare adiacente al mare territoriale.Si estende fino a 24 miglia dalla linea di base.In essa lo stato territoriale può effettuare controlli su navi estere per prevenire infrazioni.

-Zona archeologica:Può avere un'estensione fino a 24 miglia dalla linea di base.In essa lo stato ha la sovranità per il reperimento ela rimozione di reperti archeologici.Resta intatto il diritto del legittimo proprietario.

-Piattaforma continentale:si estende sino al bordo esterno del margine continentale per un massimo di 350 miglia dalla linea di base,e comunque fino a un minimo di 200 miglia dalla linea di base. Se supera le 200 miglia,lo stato costiero deve versare un contributo all'Autorità dei Fondi Marini,proporzionale al vantaggio ottenuto dallo sfruttamento del fondale stesso.In tale zona lo stato costiero ha diritto esclusivo di sfruttamento dei fondali,agli altri stati è lasciato il diritto sull'alto mare e sullo spazio aereo sovrastante.Fra stati limitrofi o fronteggianti,il limite della piattaforma continentale è stabilito per accordo o secondo equità seguendo le procedure di risoluzione delle controversie.

-Zona economica esclusiva: è una zona che va fino alle 200 miglia dalla linea di base in cui lo stato esercita i poteri necessari allo sfruttamento delle risorse economiche presenti:

-diritti sovrani di esplorazione,sfruttamento,e conservazione delle risorse naturali biologiche e non;

-diritti sovrani collegati come lo sfruttamento dell'energia dell'acqua;

-giurisdizione in materia di istallazione di isole artificiali,impianti di ricerca scientifica marina,protezione e conservazione dell'ambiente marino.

I poteri conferiti non pregiudicano i diritti degli altri stati:di navigazione,di posa di condotti,di sorvolo etc . .

Lo stato costiero promuove l'obbiettivo dello sfruttamento ottimale delle risorse biologiche della ZEE.Ogni stato stabilisce la quantità massima sfruttabile senza danneggiare l'ecosistema.Se lo stato costiero ha una capacità inferiore,esso può stipulare accordi con altri stati,tenendo conto degli stati privi di sbocco sul mare e degli stati in via di sviluppo,concedendo a questi ultimi l'accesso alle eccedenti risorse biologiche.

-Alto mare:l'alto mare sono le zone marine che non rientrano in altre zone. Vige il principio della libertà dei mari secondo cui ciascuno stato ha libertà di svolgere attività lecite in alto mare nel rispetto degli interessi e delle libertà degli altri stati(sorvolo,navigazione,pesca,creazione di isole artificiali . ). Poiché le risorse del fondale marino sono limitate,il loro sfruttamento incontra dei limiti in ogni caso a favore dei paesi sottosviluppati. I fondali sono patrimonio pubblico,utilizzabili solo per fini pacifici e sottomessi al regime internazionale. E' stata costituita l'Autorità internazionale dei Fondi Marini cui è stato attribuito il compito di presiedere allo sfruttamento dei fondali affinché avvenga nell'interesse dell'intera umanità. Uno stato,dopo aver individuato la zona da sfruttare,deve informare tale autorità la quale avrà diritto allo sfruttamento di metà della zona in questione. All'autorità spetterà la redistribuzione delle risorse e il controllo del corretto sfruttamento.



-Libertà di navigazione in alto mare:ogni stato ha diritto di far navigare in alto mare le navi battenti la propria bandiera.Deve esistere un'effettiva correlazione fra lo stato e la nave:lo stato deve effettivamente esercitare la propria giurisdizione sulla nave(navi ombra:navi il cui stato battente non ha effettiva sovranità sulla nave,non sono prive di nazionalità ma lo stato che non esegue i dovuti controlli commette illecito internazionale).In alto mare le navi sono soggette solo alla giurisdizione dello stato di bandiera che deve essere uno e uno solo.Le navi che battono più bandiere sono equiparate alle navi prive ni nazionalità e sono soggette all'autorità delle navi da guerra.In alcuni casi(mai nelle navi da guerra)è ammesso l'intervento di navi straniere:

-ogni stato può catturare in alto mare una nave pirata(nave civile che commette illeciti contro altra nave per fini privati dell'equigio o delle persone a bordo).Se la nave pirata si trova in mare territoriale la cattura spetta allo stato costiero

-le navi da guerra possono,in alto mare,abbordare una nave sospetta di tratta di schiavi.Il diritto di cattura di tale nave spetta però solo allo stato costiero in mare territoriale

-inseguimento:lo stato costiero ha il diritto di inseguire la nave che abbia violato il suo diritto interno nelle zone di sua competenza. L'inseguimento deve essere continuativo e termina quando la nave entra nel proprio mare territoriale o in quello di uno stato terzo

-repressione delle navi per traffico di stupefacenti,non è comunque ammesso l'arresto senza il consenso dello stato di bandiera

-la nave sospetta di terrorismo può essere abbordata e perquisita solo con il consenso dello stato di bandiera

-la nave sospetta di traffico di migranti può essere fermata in alto mare solo con il consenso dello stato di bandiera.

-Stati arcipelago:è uno stato composto interamente da uno o più arcipelaghi e altre isole. Dicesi arcipelago un insieme di isole strettamente connesse fra loro a formare un tutt'uno economicamente e politicamente. Gli stati arcipelago possono congiungere le coste delle isole con linee che non superino le 100 miglia e purché il rapporto fra acque e superficie terrestre sia massimo di nove a uno.Le zone di mare interne a tale linee sono definite mare arcipelagico e sono sotto la giurisdizione dello stato.Vige in tali mari il diritto di passaggio inoffensivo,e in tali punti il diritto di passaggio arcipelagico,assimilabile al diritto di transito degli stretti.






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