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DIRITTO IL PARLAMENTO - ELEZIONI DELLE DUE CAMERE - Elezione della Camera dei Deputati

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DIRITTO

IL PARLAMENTO


Il Parlamento è l'organo legislativo dello Stato che è eletto dal corpo elettorale e viene considerato l'organo rappresentativo per eccellenza.


-In Italia vige il sistema bicamerale perfetto : il Parlamento è composto da due distinte Camere aventi identici poteri: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.


Nascita del bicameralismo



Il nostro sistema bicamerale si fonda sul modello inglese (XVI sec.;camera dei Comuni, Lords). Questo sistema assicura all'interno del Parlamento la presenza di tutti i rappresentanti delle forze sociali della Nazione.

--Entrambe le camere hanno identici poteri e funzioni : si ha quindi un doppio esame dei singoli provvedimenti da parte di assemblee diverse. Ciò offre garanzie di ponderazione.

--Negli Stati federali il sistema bicamerale consente di attuare la rappresentanza sia del Popolo dello Stato Federale, considerato nel suo insieme, sia la rappresentanza dei prescelti dei singoli Stati membri.

ESEMPIO: U.S.A. : CONGRESSO (popolo) SENATO (Stati membri).


Differenze fra le due camere

--Quando in Italia vigeva lo Statuto Albertino vi era la camera dei deputati (camera bassa) e il Senato (camera alta) i cui membri erano nominati a vita dal re per aver svolto particolari funzioni.


Attualmente, la nuova Costituzione, pone i due rami del Parlamento in condizione di uguaglianza assoluta ed entrambi derivano dalla diretta elezione del popolo.


Consistenza Numerica

--Il numero dei deputati è di 630.

--Il numero dei senatori elettivi  è di 315.


Criterio di elezione

--Il Senato è eletto a base regionale e nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette, salvo il Molise, che ne ha 2, e la Valle d'Aosta, che ne ha 1. I seggi vengono assegnati in proporzione al numero degli abitanti di ciascuna regione.


--I deputati della Camera vengono eletti in base ai seggi ripartiti fra le varie circoscrizioni. Il numero dei seggi dipende dal numero degli abitanti delle varie circoscrizioni.


Anche alle Regioni meno popolate viene assegnato un numero di seggi base.


Elettorato attivo

Sono elettori i cittadini italiani che abbiano il pieno godimento dei diritti civili e politici che hanno superato:

--l8 anni di età per la Camera dei deputati.

--25 anni di età per il Senato.


Elettorato passivo

--Sono eleggibili a deputati  gli elettori che hanno compiuto 25 anni.

-- Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto 40 anni.



ELEZIONI DELLE DUE CAMERE


--Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.(art.56,58)


Le elezioni del parlamento :


Avvengono a Suffragio Universale. Suffragio significa "voto". È universale quando tutti i cittadini hanno diritto di voto.

è ristretto quando per essere elettore occorrono condizioni specifiche.

--In Italia il suffragio universale ci fu nel 1946.

Avvengono a Suffragio diretto. Il corpo elettorale sceglie direttamente l'organo elettivo.


Il Parlamento è l'unico organo eletto direttamente dal popolo e viene quindi considerato l'organo rappresentativo per eccellenza.   --Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.



I Sistemi Elettorali in Generale


Collegio Uninominale quando a ciascun collegio elettorale, che raggruppa un certo numero di elettori, è assegnato un solo seggio, è cioè attribuita l'elezione di un solo componente dell'organo elettivo.

Collegio Plurinominale quando a ciascun collegio elettorale sono attribuiti più seggi.


--Se tutti i seggi sono assegnati a un solo collegio, avremo il Collegio unico nazionale.


Sistema Maggioritario , ossia chi riporta il maggior numero di voti <<conquista>> il seggio o i seggi in palio. Si ha necessariamente un sistema maggioritario con il collegio uninominale.

Sistema Proporzionale , quando i seggi sono ripartiti in proporzione ai voti assegnati alle varie liste elettorali concorrenti. In genere con un collegio uninominale è possibile attuare un sistema proporzionale.


Fino al 1992 in Italia vigeva il sistema proporzionale. Due referendum popolari, uno nel 1991 per la preferenza unica e uno nel 1993 la maggioranza del corpo elettorale dimostrò una preferenza per la scelta dei candidati delle camere secondo il principio maggioritario.

Attualmente in Italia vige un sistema misto, prevalentemente maggioritario.


Elezione della Camera dei Deputati


--Per l'elezione della Camera dei Deputati il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni elettorali ciascuna delle quali è divisa a sua volta in collegi uninominali corrispondenti al 75% dei 618 deputati da eleggere nelle circoscrizioni.

Il residuo 25% è eletto attraverso liste circoscrizionali con un sistema proporzionale. In definitiva 475 deputati vengono eletti con il sistema maggioritario, 155 con il sistema proporzionale.


-Gli italiani residenti all'estero hanno diritto di voto. Infatti è stata costituita la "circoscrizione estero" per favorire il diritto al voto. In tale circoscrizione Estero sono eletti 12 deputati e 6 senatori.


-Ogni elettore è in possesso di una tessera elettorale personale a carattere permanente .

Ciascun elettore dispone di due voti:


Un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale

--Il voto si esprime su una scheda recante i nomi dei candidati.

--Il seggio sarà poi attribuito al candidato con il maggior numero di voti validi.

--Per il candidato è obbligatorio collegarsi almeno con una lista, fino a un massimo di cinque, secondo alleanze all'interno della circoscrizione.


Un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

-Il voto si esprime su una scheda diversa ,recante la l'elenco dei   candidati di ciascuna lista. In queste liste vi sono da uno a quattro candidati.

-- I seggi saranno poi ripartiti in base all'ordine in cui si sono presentati i candidati.


Scorporo

Ai fini dell'assegnazione dei seggi per la quota proporzionale, si effettua lo scorporo.

--Lo scorporo consiste nel sottrarre dal totale dei voti validi ottenuti da una singola lista in ambito circoscrizionale i voti che sono stati necessari per l'elezione nei collegi uninominali.

Lo scorporo è applicato in modo parziale per evitare ingiustizie.


   Le liste che non hanno raggiunto il 4% dei voti validi conteggiati su scala nazionale, sono escluse dall'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale : si applica la clausola di sbarramento. Ciò per evitare una eccessiva frammentazione.


   Qualora resti vacante un seggio attribuito a un deputato eletto nel collegio maggioritario uninominale, devono essere indette elezioni suppletive.

Qualora si verifichi una situazione del genere per un seggio attribuito con il sistema proporzionale, viene eletto i deputato successivo della lista.


ELEZIONI DEL SENATO


--Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvo i seggi

destinati alla circoscrizione Estero.

--La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla

popolazione delle regioni.

--Il territorio di ciascuna Regione è ripartito in collegi uninominali.


>>Nei collegi uninominali i seggi sono attribuiti con sistema maggioritario.

>>Gli ulteriori seggi sono ripartiti proporzionalmente in circoscrizioni Regionali.

   Il 75% dei seggi spettanti viene assegnato con il sistema maggioritario.


Per il Senato l'elettore esprime in un'unica scheda un unico voto.

--Il candidato reca nella scheda, accanto al proprio nome e cognome, il gruppo dei candidati al quale è collegato-

--Nel Senato è ammessa la presentazione di candidati <<indipendenti>>, ossia non collegati a nessun gruppo.

--è ammessa la candidatura in un solo collegio

--è vietata la duplice candidatura Camera e Senato.


   In ciascun collegio uninominale è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è eletto il più anziano.

   La quota proporzionale dei seggi, viene attribuita ai candidati non eletti dei collegi uninominali, collegati in un gruppo, secondo la percentuale ottenuta da ciascuno nel proprio collegio.


Scorporo

Per il Senato, lo scorporo è applicato integralmente:nel calcolo dei voti per assicurare una quota di senatori eletti con criterio proporzionale vengono sottratti ai voti dei gruppi regionali tutti i voti dei candidati eletti.


Per il Senato la legge non prescrive alcuna forma di sbarramento.

In caso di vacanza dei seggi è applicata la stessa normativa della Camera dei Deputati.



-La legge 22 febb 2000 promuove la parità di trattamento rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione, durante le varie camne elettorali.

-Per legge, nei 15 giorni precedenti l data delle votazioni, è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati dei sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni.


Questioni elettorali aperte --una di queste riguarda principalmente la scelta del sistema proporzionale. Nel Parlamento ci sono infatti diverse idee politiche al riguardo.





Durata e scioglimento anticipato delle camere

--La camera dei Deputati e il Senato sono eletti per 5 anni. Tale periodo prende il nome di Legislatura.

La legislatura non può essere prolungata se no per legge e in solo in caso di guerra


--Le camere però possono essere sciolte anticipatamente tramite decreto dal Presidente della Repubblica durante il semestre bianco, ossia gli ultimi sei mesi di carica del presidente, salvo se essi coincidono con l'ultimo semestre della legislatura.


Autonomia delle Camere

La Costituzione attribuisce alle Camere un'ampia autonomia.



ART. 66 Ciascuna Camera giudica dei titoli dei ammissione dei suoi componenti e delle clausole sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità.


Ineleggibilità :non possono essere eletti in Parlamento coloro che non sono elettori e non hanno raggiunto l'età stabilita e inoltre i prefetti, commissari di polizia, ecc.

Incompatibilità : Nessuno può appartenere alle due Camere. Inoltre vi può essere incompatibilità fra due cariche .

Esempio: membro del Parlamento e Presidente della Repubb.



ART. 63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza per la direzione dei lavori dell' assemblea.


--L'ufficio di presidenza è formato da quattro vicepresidenti , tre questori e dai segretari (12 alla Camera, 8 al Senato).


--Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno con il quale viene disciplinato l'ordinamento di tutti i lavori non stabiliti direttamente dalla Costituzione.


Svolgimento dei lavori delle Camere

-La prima riunione delle camere è fissata dal presidente della Repubblica e ha luogo entro il ventesimo giorno dalle elezioni, le quali devono avvenire entro 70 giorni dalla fine delle Camere precedenti.

-Per evitare una vacanza del Parlamento vengono prorogati i poteri delle Camere precedenti.


Le riunioni ordinarie delle Camere avvengono il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Le riunioni straordinarie per richiesta del presidente di ciascuna camera, del presidente della Repubblica, da un terzo dei componenti di ciascuna camera.


-Le sedute, di regola, sono Pubbliche


Per la validità delle deliberazioni sono richieste due condizioni:

La presenza della maggioranza dei componenti (numero legale), ossia il 50% + 1 dei membri appartenenti a ciascuna assemblea. Quorum costitutivo

L'approvazione della maggioranza dei presenti, ossia il 50% + 1 dei parlamentari presenti in aula . Quorum deliberativo


Il numero legale, salvo specifica richiesta è sempre presunto.


ART. 64 I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesto l'obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.


Per le votazioni sono previsti lo scrutinio palese, che può avvenire per alzata di mano o per appello nominale, e lo scrutinio segreto, che solitamente avviene con l'uso di impianti elettronici


--Normalmente si vota a scrutinio palese.

--Per la votazione sulla fiducia del Governo è prescritta dalla Costituzione stessa, la forma dell'appello nominale.

Per le altre funzioni la materia è disciplinata dalle Camere.


--Sono effettuate a scrutinio palese le votazioni riguardanti le persone. Tali votazioni possono essere richieste da 30 deputati o 20 senatori. Riguardano diritti costituzionalmente garantiti: diritto di libertà, alla famiglia, della persona umana.

Altre votazioni a scrutinio segreto sono quelle riguardanti le modifiche del regolamento, l'istituzione delle commissioni d'inchiesta, sulle leggi ordinarie e le leggi elettorali.

La votazione finale delle legge avviene poi a scrutinio palese.


Gruppi Parlamentari

In ciascuna camera, i deputati e i senatori si dividono in gruppi parlamentari; ciascun gruppo è costituito da un numero minimo di componenti stabilito dalla Camera. I deputati e i senatori che non appartengono a nessun gruppo formano insieme il gruppo misto.

Ogni gruppo nomina un presidente e un ufficio di presidenza.


Le commissioni delle Camere

Le camere possono svolgere i propri lavori in assemblea o mediante commissioni.

L'Assemblea è composta da tutti i senatori o deputati in carica.

I lavori dell'Assemblea dei deputati si svolgono a Roma, Palazzo di Montecitorio; i lavori dell'Assemblea dei Senatori si svolgono a Roma, Palazzo Madama.

Le Commissioni sono formate da un numero ristretto di parlamentari, in rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare.


Entrambe le Camere si articolano in una serie di Commissioni permanenti (14 in entrambe le camere), aventi competenze in determinate materie. Tali commissioni agiscono, a seconda dei casi, in sede referente, deliberante o redigente.


--Le Camere possono nominare la nomina di Commissioni Speciali per trattare particolari questioni.


--Vi possono essere anche Commissioni bicamerali , ossia costituite da deputati e senatori. Sono costituite tramite legge ordinaria. Tra le più importanti vi è la "Commissione per la vigilanza sulla Rai" o per il controllo sui servizi segreti.


--Le Camere possono altresì costituire Commissioni d'inchiesta che di regola sono bicamerali, il cui compito è quello di svolgere indagini su fatti o materie che interessano l'opinione pubblica. Tali commissioni possono agire con gli stessi potere e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


--Inoltre, vi sono altre commissioni permanenti, che prendono il nome di Commissioni giunte. Queste ultime sono nominate dai presidenti delle rispettive camere .


Il Parlamento in seduta Comune

Nei casi stabiliti dalla Costituzione il Parlamento si riunisce in seduta comune:

Per l'elezione del presidente della Repubblica;

La prestazione del giuramento del presidente della Repubblica

La messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica (art 90).

Elezione di parte dei membri del consiglio superiore della magistratura (art. 104)

L'elezione di parte dei giudici ordinari della Corte costituzionale

Elezione dei cittadini fra i quali saranno sorteggiati i giudici aggiunti alla Corte costituzionale nei giudizi sulla responsabilità del presidente della Repubblica.



--Quando il Parlamento di riunisce in seduta comune, il presidente e l'ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.


Le immunità parlamentari

La Costituzione offre ai membri del Parlamento particolari garanzie affinché questi possano avere libertà d'azione.


Le prerogative o immunità parlamentari sono di due specie: permanenti o temporanee.

Insindicabilità - I membri del parlamento non possono in nessun tempo, neanche dopo la cessazione della loro carica, essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle funzioni.


Immunità - I membri delle Camere nel periodo in cui sono in carica, senza l'autorizzazione della camera a cui appartengono, non possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, arrestati, privati della libertà personale o mantenuti in detenzione, salvo in 2 casi:

In esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna;

Se siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.


I membri del Parlamento ricevono un'Indennità stabilita dalla legge. A essi spettano anche altri compensi e agevolazioni a vario titolo.



Le attribuzioni del Parlamento:


Il Parlamento ha l'esercizio della funzione legislativa .

Esercita una funzione di controllo sull'operato del Governo. Il controllo è politico e finanziario. Tale controllo si esercita attraverso vari atti.

Voto di fiducia: subito dopo la nomina del Governo, quest'ultimo, è obbligato a chiedere alle Camere il voto di fiducia sul proprio programma politico; qualora la fiducia venga negata, il Governo è obbligato a dimettersi.

Interrogazioni: sono domande che i membri del Parlamento sono domande che i membri del Parlamento hanno facoltà di rivolgere a un ministro, per ottenere un chiarimento su un determinato fatto o avvenimento. Si esauriscono con la risposta del ministro. Escludono qualsiasi discussione fra interrogante e interrogato.

Interpellanze: sono domande presentate dai membri del Parlamento al Governo per conoscere i motivi e gli intendimenti del suo atteggiamento politico sopra un determinato problema; c'è il diritto di risposta e può aver luogo una discussione sull'argomento

Mozioni: Sono inviti rivolti al Governo, affinché adotti determinati provvedimenti:danno luogo a una discussione generale e a una votazione. Particolare gravità assume la mozione di sfiducia con la quale il Governo è obbligato a dimettersi.


Inchieste parlamentari: la Costituzione stabilisce a ciascuna Camera il potere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Le Camere nominano una commissione che può essere bicamerale. ½ sono due tipi di inchieste:

Inchieste di natura informativa sono dirette a fissare elementi 

precisi,rilevazioni di ogni genere, di ordine economico, sociale, politico, amministrativo al fine di disporre di informazioni dettagliate su temi di pubblica utilità.

Inchieste politico-giudiziarie: si collegano al principio della responsabilità del Governo e dei singoli ministri di fronte al Parlamento. Infatti si possono utilizzare quando non sono sufficienti interr.interpell. e mozioni. Le Commissioni assumono gli stessi poteri della magistratura.


Controllo finanziario: Si esplica attraverso l'esame e l' approvazione annuale del bilancio dello Stato.


Il Bilancio dello Stato è quel documento giuridico-contabile, predisposto dal Governo sotto forma di disegno di legge. Nel bilancio sono elencate le spese che si prevede di sostenere durante l'esercizio finanziario successivo e le entrate previste. Ogni anno il Governo presenta il bilancio entro il 31 luglio e il Parlamento dovrà poi esaminarlo e votarlo.



Il Parlamento ha il potere di prendere alcune decisioni:

Autorizza e ratifica i trattati internazionali che sono di natura politica.

Concede l'amnistia e l'indulto.

Delibera lo stato di guerra e concede al Governo i poteri necessari.

Mette in stato d'accusa il presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Cosituzione.

Il Parlamento ha la funzione di corpo elettorale : infatti elegge il presidente della Repubblica e una parte dei componenti della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura.



Grazia: è un provvedimento individuale, con il quale si condona (toglie) in tutto o in parte la pena a un condannato, pur continuando a essere considerato come reato il fatto per cui è stata emessa la pena.


Indulto: è un provvedimento generale con il quale si condona in tutto o in parte la pena inflitta o da infliggersi , pur lasciando inalterata la conurazione del fatto come reato.


Amnistia: è un provvedimento generale con il quale un fatto, che la legge vigente considera reato, cessa di essere considerato tale nei confronti di tutti coloro che lo abbiano compiuto in determinate circostanza, soprattutto di tempo.


--In precedenza l'amnistia e l'indulto erano di competenza del presidente della Repubblica.


La funzione legislativa del Parlamento

Attraverso la funzione legislativa lo Stato provvede all'emanazione di norme giuridiche, generali e astratte.


--L'atto mediante il quale vengono proposte le norme giuridiche si chiama legge sostanziale o materiale.


--Gli organi legislativi emanano degli atti che non sono solo leggi dal punto di vista materiale, ma sono anche leggi formali.


A causa delle interferenze tra i potere può succedere che alcuni atti, come la legge di bilancio, assumano la forma di legge senza averne il contenuto.


Sono leggi in senso formale tutti gli atti emanati da organi legislativi, qualunque ne sia il contenuto.

Sono leggi in senso materiale, tutti gli atti aventi contenuto normativo, qualunque sia l'organo che li eroghi.


Inoltre possiamo distinguere:

Leggi formali e anche materiali: vengono emanate da organi legislativi con contenuto normativo

Leggi esclusivamente formali: prive di contenuto normativo

Leggi esclusivamente materiali: decreti legge e decreti legislativi, privi dell'aspetto formale.



Le leggi formali di distinguono in:

Leggi formali dello Stato

Leggi formali delle Regioni


Le leggi formali dello Stato si distinguono in:

Leggi ordinarie

Leggi costituzionali



Procedura di formazione delle leggi


Procedura di formazione delle leggi ordinarie:

Iniziativa

Esame e votazione

Promulgazione

Pubblicazione





Iniziativa

Consiste nel presentare alle Camere il progetto di legge. Il rogetto può essere presentato da:

Governo

Ciascun membro delle Camere

Consigli regionali

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Popolo , con almeno 50000 elettori.



Le proposte di legge presentate dal Governo (chiamate disegni di legge) sono le più importanti. Vengono deliberate dal consiglio dei ministri e la loro presentazione alle Camere deve essere successivamente autorizzata dal presidente della Repubblica.

L'iniziativa di legge dal cnel,consigli regionali e l'iniziativa popolare non erano previste nel precedente ordinamento.

--La proposta deve essere redatta in articoli e accomnata da

una relazione che ne specifichi gli scopi. Le Camere esamineranno

poi la validità e decideranno se discuterne o meno.

--Il progetto può essere presentato indifferentemente ad entrambe

le Camere che hanno infatti gli stessi poteri nella formazione delle

leggi.


Esame e votazione

Alla proposta di legge ne segue l'esame e successivamente la verifica.


La Costituzione prevede due procedure:

Procedura normale , con commissione in sede referente.

Procedura abbreviata , con commissione in sede deliberante.


PROCEDURA NORMALE. Ogni progetto di legge che viene presentato alla Camera, viene trasmesso dal presidente di questa a una delle commissioni permanenti competente in materia.

-La commissione presenta poi, due relazioni nelle quali vengono riferiti i punti di vista contrastanti manifestatesi in commissione.

-L'assemblea procede con la <<discussione generale>> del progetto; quindi, si passa alla <<discussione del testo>> articolo per articolo.

L'assemblea vota su ogni articolo in seguito vota sul progetto di legge nel suo insieme.

-In seguito, il progetto che è stato approvato da una Camera viene trasmesso all'altra la quale lo esamina e lo vota con analoga procedura e può aprovarlo, modificarlo o respingerlo.

-Se il progetto viene approvato senza alcuna modifica, esso diventa legge.

-Se il progetto viene aprovato con modificazioni (emendamenti), quest' ultimo torna all'altra Camera. Ci possono essere vari passaggi prima di raggiungere un progetto definitivo.

-Se il progetto viene respinto da una delle Camere, esso decade e non può essere presentato prima di 6 mesi.


PROCEDURA DELLE COMMISSIONI IN SEDE DELIBERANTE

È una procedura molto agile e rapida. Il progetto infatti, viene esaminato unicamente dalla commissione che può approvarlo o respingerlo. Le commissioni deliberanti possono essere sia permanenti che speciali, basta che siano composte in modo da rispecchiare proporzionalmente le proporzioni dei gruppi parlamentari.

-L'attribuzione dei progetti di legge alla commissione deliberante viene disposta dal presidente della Camera.

Il progetto di legge che è stato deferito alla commissione deliberante può essere rimesso all'assemblea se ne fanno richiesta 110 dei componenti della Camera o 15 dei componenti della Commissione.



In alcuni casi si ha però l'obbligo della procedura normale:

In materia costituzionale

In materia elettorale

Delegazione legislativa del Governo

Autorizzazione a ratificare trattati internazionali

Approvazione dei bilanci di previsione e rendiconti consuntivi.





Promulgazione

La promulgazione è l'atto con il quel il capo dello Stato attesta che la legge ha seguito il regolare iter di approvazione da parte delle Camere secondo le norme istituzionali;egli ordina che la legge sia pubblicata, osservata e fatta osservare come legge dello Stato.

La promulgazione è un atto esecutivo. Il presidente della Repubblica è obbligato a effettuarla entro un mese.


Veto sospensivo

Il presidente della Repubblica ha il potere, prima di promulgare la legge, di chiedere alle Camere con messaggio motivato, una nuova deliberazione; se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.


Pubblicazione

La legge viene poi firmata dal presidente della Repubblica e controfirmata dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri.

Si procede poi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Dopo la pubblicazione la legge diventa obbligatoria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che la legge stabilisca un termine diverso.


Identificazione di una legge

Le leggi hanno una data, un numero e un titolo. La data è quella della promulgazione, il numero è quello progressivo che la legge ha nella raccolta, il titolo la denominazione scelta dal legislatore.


Leggi costituzionali

-La nostra Costituzione non può essere modificata con la procedura legislativa ordinaria.

-Le leggi che modificano o integrano la Costituzione si dicono Leggi istituzionali.

-L'attività mediante la quale queste vengono poste in essere prende il nome di attività costituente.


L'attività costituente nel nostro sistema:

è attribuita agli organi legislativi ordinari che la esercitano però in forme speciali.


Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi Costituzionali:

sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di 3 mesi.

Sono approvate, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera.

Sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 15 dei componenti di una Camera o 500000 elettori o 5 Consigli Regionali.

-Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata, nella seconda votazione, da ciascuna delle Camere a maggioranza di 23 dei componenti.


Secondo l'articolo 139 <<La forma repubblicana dello Stato non può essere oggetto di revisione costituzionale>>





















IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Funzioni

La Costituzione dedica al Capo dello Stato dall'art. 83 all'art. 91.


-Il presidente della Repubblica non è propriamente partecipe di alcuno dei tre poteri o funzioni dello Stato: egli è al di fuori di questi e assolve un'azione di coordinamento fra i tre poteri, agendo da elemento equilibratore di tutti gli organi costituzionali.


-Il capo dello Stato ha un ruolo informale importante:attraverso il potere di esternazione, ossia di esprimere delle opinioni, il presidente condiziona fortemente le scelte degli altri organi costituzionali, in particolare il Parlamento e il Governo.


Ovviamente il capo dello Stato in base alla situazione politica, alle tensioni politiche presenti, può agire con più o meno incisività per poter fungere da mediatore.


I due principali difetti del Governo Parlamentare sono:

L'instabilità politica, infatti spesso il Governo può cambiare in relazione al mutamento della maggioranza parlamentare.

L'impersonalità degli organi ai quali è demandato il governo del paese

La ura del presidente della Repubblica serve appunto a sanare, almeno parzialmente, questi difetti:è un organo individuale che incarna la personalità dello Stato e costituisce un centro di riferimento ed è un organo che resta in carica a lungo.


Funzioni e attribuzioni

La Costituzione definisce il presidente della Repubblica, in quanto capo dello Stato, l'organo costituzionale che rappresenta l'unità nazionale.

E gli affida i compiti che lo riguardano:


La formazione e il funzionamento degli organi costituzionali

Il presidente infatti:

-Indice le elezioni delle Camere, ne fissa la prima riunione e può convocarle in via straordinaria.

-concorre, se pure in modo limitato, alla composizione di una di esse, avendo il potere di nominare senatori a vita 5 cittadini che abbiano illustrato la patria per meriti altissimi nel campo sociale,scient . .

-può, sentiti i rispettivi presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse indicendo nuove elezioni entro il termine di 70 giorni.

Non può avvalersi di questo potere però, durante il semestre bianco, a meno che questo non coincida con gli ultimi mesi di durata in carica delle Camere

-nomina il Governo : presidente del Consiglio e ministri

-nomina 13 dei giudici che compongono la corte Costituzionale

-Presiede il consiglio superiore della magistratura


Per quanto riguarda lo scioglimento delle Camere il parere dei rispettivi presidenti è obbligatorio, ma non vincolante.


Funzione legislativa:

Il presidente :

-può inviare messaggi alle Camere per far conoscere al Parlamento il proprio punto di vista su un determinato problema.

-autorizza il Governo a presentare disegni di legge all'esame delle Camere; nessun disegno di legge può essere presentato al Parlamento senza l'autorizzazione del presidente.

-promulga le leggi, con potere di veto sospensivo. Il presidente non approva le leggi, ma gli spetta solo il compito di promulgarle, anche se tuttavia può esercitare il veto sospensivo per chiedere una seconda deliberazione.

-emana decreti aventi valore di legge e regolamenti.

-indice il referendum popolare nei casi previsti dalla legge.


Funzione amministrativa:

Il presidente:

-nomina il presidente del Consiglio dei ministri e , su proposta di quest'ultimo, i singoli ministri.

-nomina, su proposta del presid. Del Consiglio , i più importanti organi amministrativi dello Stato, i commissari straordinari del Governo, i Comandanti dell'arma dei Carabinieri e della Finanza, il capo di stato maggiore della difesa.

-presiede il Consiglio supremo di difesa e ha il comando delle forze armate

-conferisce le onorificenze della Repubblica

-adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione delle leggi sotto forma di d.p.r. (decreto del presidente della Repubblica)


Inoltre rappresenta lo Stato nelle relazioni internazionali:

Accredita i rappresentanti diplomatici dell'Itali a all'estero;

Riceve i rappresentanti dei paesi Esteri;

Ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione del Parlamento;

Dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento;


-Circa la ratifica, si tenga presente che solo con lo scambio delle ratifiche si ha l'incontro delle volontà degli Stati contraenti , così che il trattato può dirsi stipulato.

-Inoltre per quanto riguarda i trattati più importanti la Costituzione prevede la necessità dell'autorizzazione del Parlamento.


Funzione giurisdizionale

Il presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura (organo che ha il compito di assicurare l'assoluta indipendenza dei giudici), e ha il potere di concedere la grazia e di commutare pene.



L'ELEZIONE

-La Costituzione stabilisce che il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni Regione (ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha 1) , eletti dai rispettivi consigli regionali.


-L'elezione del presidente si svolge a scrutinio segreto . I Parlamentari possono anche astenersi dal voto.


-Viene eletto colui che, nelle prime 3 votazioni, abbia ottenuto il voto di 23 dei componenti dell'assemblea (magg. Qualificata). Se però non si riesce a raggiungere questa maggioranza nelle prime 3 votazioni, dalla 4 in poi è necessaria la maggioranza assoluta, ossia la metà più uno dei componenti.


-I requisiti per essere eletto Capo dello Stato sono:

La cittadinanza italiana;

Il godimento dei diritti civili e politici;

L'età di 50 anni compiuti;


-l'ufficio di presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.


-Il presidente della Repubblica è eletto per 7 anni, ed è rieleggibile.

30 giorni prima che scada il termine, il presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per eleggere il nuovo Capo di Stato.


-Se però le Camere fossero sciolte o mancasse meno di 3 mesi alla loro cessazione, la Costituzione stabilisce che siano prorogati i poteri del presidente in carica e che l'elezione abbia luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere.


-Agli ex presidenti della Repubblica spetta di diritto, e salvo rinuncia, la carica di senatore a vita; inoltre a ciascuno di essi spetta il titolo di presidente emerito della Repubblica.



La Supplenza nella carica

L'esercizio delle funzioni di presidente della Repubblica spetta di diritto al presidente del Senato, in qualsiasi caso il Capo dello Stato sia impossibilitato ad adempierle, temporaneamente o definitivamente.


-La supplenza ha carattere temporaneo ;

Nel caso in cui l'ufficio del presidente della Repubblica fosse reso vacante permanentemente, il presidente della Camera dei deputati dovrà provvedere a indire l'elezione del nuovo presidente entro 15 giorni.


Le prerogative del presidente

Il presidente gode di alcune prerogative:quella dell'irresponsabilità e di particolari tutele penali.


Irresponsabilità: il presidente non può essere considerato responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Infatti il presidente, in quanto rappresenta l'unità e la continuità, deve essere considerato al di fuori degli eventi politici e deve essere sempre in grado di esercitare la funzione di mediatore.


Vi sono però due eccezioni:

-Alto tradimento e attentato alla Costituzione .

In questo caso spetta al Parlamento riunito in seduta comune la decisione di mettere o meno sotto accusa il presidente; mentre l'organo competente a giudicare l'accusa è la Corte costituzionale.


-La Costituzione non precisa in cosa consistono l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione, ma la dottrina prevalente si è orientata nel fare riferimento a definizioni contenute nel codice militare e penale.


Alto tradimento: sarebbe l'intesa dolosa del Presidente con potenze estere di danneggiare gli interessi nazionali.


Attentato alla Costituzione: consiste in un atto o una serie di atti volti a mutare la Costituzione con mezzi consentiti dall'ordinamento giuridico. Esempio :instaurazione di una dittatura.


-è da tenere presente che il presidente della Repubblica è sottoposto alla legge penale comune per qualsiasi reato commetta come privato.


Speciale Tutela Penale: l'attentato alla sua persona, le offese recate alla sua libertà, al suo onore, prestigio e alla prerogativa della sua irresponsabilità, sono punite con gravi sanzioni.


-Il presidente della Repubblica riceve un assegno annuo e beneficia di una <<dotazione>>, tra cui il palazzo del Quirinale e la tenuta di Castelporziano.


-L'organizzazione di tutti i servizi relativi alla presidenza della Repubblica spetta al segretario generale della presidenza della Repubblica che gode di largo prestigio.



Controfirma ministeriale

Il principio dell'irresponsabilità del presidente richiede che altri organi si assumano la responsabilità delle sue funzioni ;

-per questo motivo la Costituzione prevede l'istituto della controfirma ministeriale , per cui tutti gli atti compiuti dal presidente devono essere controfirmati dal ministro o dai ministri proponenti che se ne assumono la responsabilità, pena invalidità dell'atto.


-Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge (es. scioglimento antic. Cam., nomina ministri), devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


Atti formalmente presidenziali: sono quegli atti dove il compito di prendere l'iniziativa e di decidere il contenuto spetta al ministro competente. Il presidente si limita a uniformarsi alla decisione governativa, apponendo la propria firma.

-Rientrano in questa categoria: decreti legge e decreti legislativi, la ratifica dei trattati internazionali,dichiarazione dello stato di guerra, nomina dei ministri su proposta del presidente del Consiglio.


Atti sostanzialmente presidenziali: sono quegli atti per i quali lo stesso presidente che, in piena autonomia, prende l'iniziativa e ne decide il contenuto, mentre il ministro si limita ad apporre la propria firma.

-Rientrano in questa categoria: nomina del presidente del Consiglio , scioglimento anticipato delle Camere loro convocazione straordinari, promulgazione delle leggi e veto sospensivo, nomina dei 5 senatori a vita..
























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