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I DIRITTI DELLA PERSONALITA'



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I DIRITTI DELLA PERSONALITA'

Questa lezione si propone di esaminare i diritti della personalità, garantiti dalla Costituzione alla persona umana.

I diritti della personalità sono diritti soggettivi aventi ad oggetto attributi essenziali della persona umana, ad essa riconosciuti fin dalla nascita e pertanto non attribuiti successivamente dal diritto oggettivo. Tali diritti sono garantiti dall'art. 2 Cost. che, tuttavia, non è pienamente esaustivo.
Parte della dottrina recente sostiene che più che di molteplici diritti, sarebbe meglio parlare di un unico diritto (il "diritto alla personalità"), che si specifica in molteplici aspetti. In ogni caso, sono diritti che spettano all'uomo in quanto tale, indipendentemente dalla nazionalità.
Altra parte, invece, li inquadra in due distinti filoni: "diritti di rispetto della personalità umana" (diritto alla vita,  all'integrità fisica e diritto all'identità sessuale; diritto all'onore e all'integrità morale; diritto alla riservatezza; diritto all'immagine; diritto al nome e diritto al nome commerciale) e "diritti di solidarietà" (diritto alla salute).



 
Caratteristiche di questa tipologia di diritti sono: 

  • l'imprescrittibilità (non si estinguono per mancato uso o per mancata difesa);  
  • l'indisponibilità (salvo eccezioni, il titolare non ha alcun potere dispositivo rispetto ad essi);  
  • l'intrasmissibilità agli eredi;  
  • la non patrimonialità (non hanno un valore economico e/o di scambio);  
  • l'irrinunciabilità.

Il diritto alla vita è da intendersi sia sotto l'aspetto biologico, sia sotto quello sociale ed economico. In sede penale è tutelato con la punizione dell'omicidio e delle lesioni personali), in sede civile col risarcimento del  danno conseguente alla lesione di tale diritto/bene. Interpretato alla luce degli artt. 32 e 3 Cost., tale diritto ricomprenderebbe anche il divieto delle autolesioni e del suicidio.
Il diritto all'integrità fisica è tutelato principalmente dall'art. 5 c.c., il quale vieta qualsiasi atto di disposizione del proprio corpo, che possa cagionare una diminuzione permanete dell'integrità fisica, o che sia contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume. Deroghe all'art. 5 c.c. sono state introdotte con riguardo al trapianto di rene e di parte di fegato fra viventi, nonché alle donazioni di sangue. Una derivazione di tale diritto è quello del riconoscimento del proprio sesso. Con la legge 14.4.1982, n. 164 è stata concessa ai tribunali la possibilità di autorizzare con sentenza i trattamenti medico-chirurgici necessari al mutamento del proprio sesso, al fine di adeguare il fisico ed i caratteri sessuali alla psiche e alle inclinazioni del soggetto. Da tale situazione, secondo dottrina e giurisprudenza, è sorto il diritto all'identità sessuale, inteso come diritto ad apparire esternamente in relazione alla realtà della propria psiche.

Il diritto all'onore, al decoro e all'integrità morale tutela il sentimento del valore sociale attribuito dall'individuo a se stesso (onore), valore della dignità e del senso esteriore (decoro), nonché la stima di cui l'individuo gode presso la collettività (reputazione). Questo diritto è protetto in sede penale (con la punizione di reati quali l'ingiuria e la diffamazione) ed in sede civile (con il risarcimento del danno e l'eventuale pubblicazione della smentita).

Il diritto all'identità personale consiste nel diritto alla fedele rappresentazione dell'immagine di una persona nella vita sociale, proteggendola da distorsioni che possano alterarla o screditarla.
Il diritto al nome (così come lo pseudonimo, una volta che abbia acquisito la stessa importanza del nome), quale specificazione del diritto all'identità personale, è tutelato perché segno legale distintivo della persona. Si compone di prenome (appellativo individuale) e di cognome, che denota l'appartenenza ad una determinata famiglia. Il prenome è liberamente scelto dai genitori, il cognome, in via generale, è quello paterno. A norma della XIV disp. trans. Cost., i titoli nobiliari non sono riconosciuti ed i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28.10.1922 sono considerati come facenti parte del nome.
Il diritto al nome è tutelato con due azioni inibitorie (volte, cioè, alla cessazione di determinato fatto):

  l'azione di reclamo, quando si contesta il legittimo uso del nome;   

  l'azione di usurpazione, quando si contende sull'illegittimo uso del proprio nome, fatto da altri.

Il diritto all'immagine tutela l'esposizione e la pubblicazione della propria immagine (fotografia, ritratto, caricatura). Tranne i casi di notorietà, necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, l'art. 10 c.c., esige il previo consenso dell'interessato per la diffusione della sua immagine. Il rimedio contro un possibile abuso è un'azione inibitoria che lo faccia cessare ed un eventuale risarcimento del danno.

Il diritto alla salute è riconosciuto dall'art. 32 Cost., che lo definisce diritto fondamentale dell'individuo, ma anche interesse della collettività. Il diritto alla salute racchiude quello all'integrità fisica, ma va oltre, fino a ricomprendere il diritto all'assistenza sanitaria. 

Il diritto alla riservatezza, inteso come il diritto ad essere lasciati soli e all'intimità della vita privata o familiare, sebbene garantito dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, non è espressamente previsto nel codice civile: tuttavia può ricavarsi frammentariamente dalle norme che tutelano il diritto all'immagine, il diritto d'autore e l'inviolabilità dei segreti. La dottrina più accreditata ritiene preferibile delimitarne l'ambito in via residuale (o negativa, piuttosto che positiva), reputandolo operante quando una situazione meritevole di tutela non sia già protetta. Limiti alla riservatezza si rinvengono, secondo la Corte di Cassazione, ne seguenti casi:

    interesse della Pubblica Amministrazione;

diritto di cronaca;

    consenso dell'interessato;

notorietà della persona (sempre chè la notizia diffusa sia accomnata dall'utilità sociale della
   diffusione stessa; da veridicità e da una forma civile di esposizione)

l diritto alla riservatezza è stato tutelato (dalla legge 31.12.1996, n. 675) anche dal punto di vista del trattamento dei dati personali, prevedendo l'obbligatorio previo consenso scritto dell'interessato al trattamento dei suoi dati, nonché la comunicazione al Garante per la tutela dei dati personali (autorità amministrativa creata al fine di esercitare un controllo), dell'intenzione del trattamento.


In dottrina, peraltro, sussiste un acceso dibattito, relativamente alla attribuibilità alle persone giuridiche dei diritti della personalità. Sicuramente è stato riconosciuto il diritto al diritto al nome commerciale o denominazione (per differenziare l'attività commerciale di un imprenditore da quella di un altro), il diritto alla reputazione sociale, ed il diritto alla riservatezza (ad esempio, dal punto di vista del segreto bancario e della segretezza dei bilanci e della  produzione industriale). 




DIRITTI DELLA PERSONALITA'

diritto alla vita e all'integrità fisica

diritto all'onore, al decoro e all'integrità morale

diritto all'identità personale e al nome

diritto alla salute

diritto alla riservatezza

 GLOSSARIO

A

ABROGAZIONE = cessazione della vigenza di una legge.

ACCORDO = incontro delle volontà delle parti.

ACQUISTO A NON DOMINO = acquisto da persona che in realtà non è proprietaria, né vanta un diritto reale sul bene oggetto dell'acquisto stesso. 

ASSENZA = scomparsa della persona fisica, protratta per due anni. 

ATTI EMULATIVI = atti che il proprietario compie al fine unico di recare molestie o nuocere ad altri (art. 833 c.c.).

B

BENE = qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.) e che quindi arrechi utilità agli uomini e sia suscettibile di appropriazione (res in commercium).

BUONA FEDE = ignoranza di ledere il diritto altrui. 

C

CAPACITA' DI AGIRE = è la capacità della persona di compiere atti rilevanti per il diritto (art. 2 c.c.). 

CAPACITA' GIURIDICA capacità di essere titolari di diritti e doveri (art. 1 c.c.), che si acquista, in via generale, dalla nascita. Si perde solamente con la morte (art. 22 Cost.), intesa, ex L. 29.2.93 n. 578, come 'cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo'. 

CODICE CIVILE = complesso delle norme che disciplina il diritto civile e il diritto commerciale. Esso è stato approvato con il regio decreto 16.3.1942, n. 262 (e successivamente modificato); consta di 6 libri, ciascuno dei quali ripartiti in titoli. Questi ultimi sono a loro volta composti di capi, talvolta divisi in sezioni. E' quindi nelle sezioni che vi sono gli articoli, per un totale di 2969.

COMUNIONE = più persone (i c.d. 'comunisti') sono contitolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sul medesimo bene (art. 1100 c.c.).

CONFESSIONE = dichiarazione fatta di una parte di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.). 


D

DECADENZA = perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del compimento di una determinato atto o di una determinata attività. Può essere stabilita dalla legge (decadenza legale), oppure dalle parti (decadenza negoziale/contrattuale). 

DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA = modo d acquisto a titolo originario della servitù, in virtù del quale, una volta provato che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti in precedenza da un unico proprietario, che ha lasciato le cose in uno stato dal quale risulta la servitù, si costituisce di diritto una servitù a favore di uno e a carico dell'altro (art. 1062 c.c.).  

DETENZIONE = potere di fatto sulla cosa, che deriva e trova giustificazione nel possesso altrui. Tuttavia, tale potere non è caratterizzato dalla pretesa della titolarità di un diritto reale sul bene (art. 1140.2 c.c.).

DIFFAMAZIONE = offesa (scritta o verbale) dell'altrui reputazione, a mezzo di comunicazione ad una o più persone.

DIMORA = luogo del temporaneo soggiorno della persona. 

DIRITTO DI ABITAZIONE = diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.).



DIRITTO DI SUPERFICIE = diritto che consiste nella proprietà di un fabbricato costruito sul suolo altrui (è il vero e proprio 'ius aedificandum') oppure nell'alienazione, da parte di un soggetto titolare di un fondo e di un fabbricato su questo costruito, della proprietà del fabbricato, separatamente da quella del fondo (art. 952 c.c.).

DIRITTO D'USO = diritto di servirsi di una cosa, unito alla possibilità di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 c.c.).

DIRITTO OGGETTIVO = (norma agendi) è l'insieme delle norme disciplinanti in astratto la condotta degli individui.

DIRITTO PUBBLICO = ramo del diritto che disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i  rapporti in cui una parte sia lo Stato, cui la legge espressamente conferisce una condizione di maggiore autorità rispetto alle altre).

DIRITTO PRIVATO = regola i rapporti giuridici fra gli individui, l'organizzazione e l'attività degli enti privati, nonchè i  rapporti fra i privati e lo Stato, laddove a quest'ultimo non sia riconosciuto un potere di supremazia.

DIRITTI REALI = diritti che garantiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Sono tipici, in quanto  tassativamente previsti ed elencati dal legislatore. Si caratterizzano per il c.d. diritto di seguito, che esprime l'immediato collegamento fra il diritto stesso e la cosa, cosicchè il titolare può perseguire la cosa presso qualunque soggetto si trovi. 

DOMICILIO = luogo degli affari e degli interessi della persona (art. 43.1.c.c.: c.d. domicilio generale). Può essere speciale (per determinati atti o affari; art. 47 c.c.), oppure necessario (per i minori e per gli interdetti; art. 45 c.c.) 

E

EFFICACIA = capacità di un atto o di un fatto di avere 'effetti giuridici' che siano in grado di modificare la 'realtà giuridica'. 

ENFITEUSI = diritto di godimento di un fondo, concesso dal proprietario del fondo ad un soggetto (c.d. 'enfiteuta') con l'obbligo di migliorarlo e di are un canone periodico (sotto forma di denaro o di prodotti naturali) (art. 960 c.c.).

ESTRINSECO = l'atto pubblico fa piena prova -fino a querela di falso- della provenienza delle dichiarazioni rese  davanti al P.U., ma non anche della veridicità delle stesse (c.d. INTRINSECO). 

F

FAMIGLIA = secondo l'art. 2 Cost. è la formazione sociale in cui l'uomo svolge la sua personalità, nonché (art. 29 Cost.) una società naturale fondata sul matrimonio. 

FRUTTI = prodotti dei beni capitali. Si distinguono in naturali (derivano direttamente e periodicamente da un altro bene -indipendentemente dall'opera dell'uomo- e ne fanno parte fino alla separazione; art. 820.1 c.c.) e civili (derivano indirettamente da un altro bene, come corrispettivo del godimento che viene concesso. Si acquistano giornalmente, in ragione della durata del diritto; art. 820.3 c.c.). 

G

GIURAMENTO = dichiarazione di una parte su argomenti o fatti a sé favorevoli, rilevanti per la decisione (art. 2736 c.c.). Può essere richiesto dall'altra parte (giuramento decisorio) oppure dal giudice (giuramento suppletorio). 

H

I

IMMISSIONI = proazioni di fumo, calore, rumori, e scuotimenti provenienti dal fondo del vicino (art. 844 c.c.). 

INGIURIA = offesa (scritta o verbale) della valutazione che il singolo individuo ha del proprio valore sociale.

L

LUCI = aperture del muro, che consentono il passaggio di aria e luce, ma non di affacciarsi nel fondo vicino.

M

MORTE PRESUNTA = scomparsa della persona fisica protratta per dieci anni. 

N

NORMA GIURIDICA = precetto generale ed astratto, rivolto ai componenti di un ordinamento giuridico, col quale è imposta una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione. Si caratterizza per la generalità.

P

PATRIMONIO = insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, che fanno capo ad una persona e che sono suscettibili di valutazione economica. 

PERSONA FISICA = il singolo soggetto, l'uomo, l'individuo.

PERSONA GIURIDICA = complesso organizzato di persone fisiche, dotato di riconoscimento formale ed avente come scopo il raggiungimento di un determinato fine.   

POSSESSO = potere di fatto sulla cosa, che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (possesso vero e proprio) o di altro diritto reale (quasi possesso) (art. 1140.1 c.c.).



PRELEGGI = (dette anche 'disposizioni sulla legge in generale' o 'disposizioni preliminari') sono disposizioni premesse al codice civile, che però riguardano l'intero sistema giuridico italiano. Sono 31 articoli raccolti in due gruppi (rispettivamente riguardanti le fonti del diritto e i criteri di applicazione della legge). 

PROPRIETA' = diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832 c.c.). 

PRESCRIZIONE = perdita di un diritto soggettivo a causa dell'inerzia o del mancato uso da parte del titolare per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. 

PRESUNZIONI = (art. 2727 c.c.) sono operazioni logiche, tramite le quali la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzione semplice) risalgono da un fatto noto ad uno ignoto. In quest'ultima ipotesi il giudice potrà ammetterle, purchè gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).

PRINCIPIO DISPOSITIVO = nel processo civile la decisione del giudice si fonda sulle prove prodotte dalle parti.

PRINCIPIO DELLA PREVALENZA = attrazione nell'orbita della cosa principale delle cose accessorie (accessorium 
cedit principale
).

PUBBLICAZIONI = atto affisso per otto giorni consecutivi alla porta della casa comunale dei comuni di residenza dei futuri coniugi in cui sono indicate le generalità di costoro e il luogo delle nozze.

R

RAPPORTO GIURIDICO = qualsiasi relazione interpersonale regolata dal diritto. 

RESIDENZA = luogo dell'abituale dimora della persona (art. 43.2 c.c.).

S

SSA = allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio, senza che vi abbia più fatto ritorno e dato di sè notizie.

SERVITÙ PREDIALI = consistono nel peso imposto su di un fondo, al fine precipuo di recare un'utilità oggettiva ad un fondo contiguo, di proprietario diverso (art. 1027 c.c.).

SINALLAGMA = vincolo di corrispondenza fra le reciproche obbligazioni.

T

TESTIMONIANZA = dichiarazione di soggetti estranei alla causa, su fatti controversi di quest'ultima, dei quali abbiamo a qualsiasi titolo conoscenza (art. 2721 c.c.). 

TESORO = cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di esserne il proprietario (art. 932.1 c.c.).

U

USUFRUTTO = diritto di godere della cosa altrui, rispettandone la destinazione economica e traendo (per quanto previsto) dalla cosa stessa ogni utilità (art. 981 c.c.).  

UNIVERSALITA' = insieme di beni mobili che appartengono ad un unico proprietario e hanno una destinazione unitaria (art. 816 c.c.). I singoli beni che costituiscono l'universalità possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

USUCAPIONE = modo di acquisto della proprietà o di altri diritti di godimento per effetto del possesso (continuato, non violento, non clandestino) del bene protratto per un certo periodo di tempo.


V

VEDUTE = aperture che consentono il passaggio di aria e luce, nonché di affacciarsi, orizzontalmente e obliquamente, nel fondo vicino. 

VACATIO LEGIS = periodo di tempo che deve necessariamente trascorrere dopo la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, affinché i destinatari ne possano venire a conoscenza. Trascorso questo periodo (che, salvo eccezioni, è di quindici giorni), la legge si presume essere conosciuta da tutti (ignorantia legis non excusat). 

ABBREVIAZIONI

prel. 

Preleggi

disp. trans. 

Disposizioni Transitorie

cost.

Costituzione

c.c.

Codice Civile

c.p.c.

Codice di Procedura Civile











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