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I RAPPORTI DI FAMIGLIA

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I RAPPORTI DI FAMIGLIA

Il complesso di norme che va sotto il nome di diritto di famiglia regola nell'ordine:

  • il matrimonio ed il rapporto tra coniugi
  • la filiazione ed i rapporti tra coniugi e li
  • l'adozione

La costituzione(art 29) tutela la famiglia e la riconosce come una società naturale fondata sul matrimonio. La sua disciplina dei rapporti di famiglia è contenuta nel libro 1° del codice civile "delle persone e della famiglia" ed è diviso in 14 titoli,la maggior parte dei quali riguardano proprio il diritto di famiglia.



Il codice è stato sostanzialmente modificato con la legge 19/05/1975 n151 "Riforma del diritto di famigli". Si può parlare di famiglia:

  • legittima quando è fondata sul matrimonio
  • di fatto quando è costituita da persone che,pur non essendo sposate convivono insieme agli eventuali li dovuti alla loro unione.

La legge fa riferimento solo alla famiglia legittima anche se ultimamente stanno acquistando sempre più rilevanza giuridica anche le famiglie di fatto.


Il matrimonio  è un istituto che ha rilievo sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista giuridico. Nel nostro ordinamento si possono distinguere due forme di matrimonio

  • matrimonio civile
  • matrimonio concordatario/canonico/religioso.

Matrimonio civile è un atto puro e personalissimo e viene definito come l'atto mediante il quale viene fondata la società coniugale. Era un atto esclusivo e indissolubile fino al '70; ora è sempre esclusivo ma indisponibile e di durata indeterminata. E' regolato dal codice civile e viene celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.

Il matrimonio di solito è preceduto dal fidanzamento o promessa di matrimonio,essa non è vincolante; tuttavia se una persona ha incontrato delle spese a causa della promessa di matrimonio,solo nei casi in cui è fatta per iscritto da maggiorenne o se risulta da pubblicazioni,e questo non viene contratto allora si ha un diritto al risarcimento dei danni. I doni fatti per la promessa di matrimonio si devono restituire.

Il requisito fondamentale per sposarsi è il libero consenso di entrambe gli sposi. Per poter contrarre matrimonio occorre però che i nubendi abbiano anche altri  requisiti preliminari:

  • maggiore età (tuttavia c'è un eccezione nel caso del minore emancipato)
  • libertà di stato(non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio)
  • assenza di vincoli di parentela(ascendenti e discendenti in linea diretta) e collaterale(fratelli e sorelle zii e nipoti)
  • assenza di vincoli di affinità in linea retta(suocero e nuora,genero e suocera)
  • assenza di vincoli derivanti dall'adozione e dall'affiliazione( divieto di sposarsi fra adottante e adottato,adottato e lio dell'adottante, adottato e coniuge dell'adottante)
  • la sanità di mente

Esiste poi divieto di contrarre matrimonio fra la persona condannata per omicidio consumato o tentato e il coniuge della vittima(art 88). Infine per la donna,vi è il divieto temporaneo a contrarre nuove nozze per un periodo di 300gg a partire dalla morte del marito o dallo scioglimento del matrimonio;questo divieto ha lo scopo di evitare che uno stato di gravidanza,derivante dal precedente matrimonio,possa essere attribuito al nuovo coniuge.

Pubblicazioni e celebrazione,la celebrazione del matrimonio è preceduta dall'esecuzione di alcune formalità preliminari(titolo IV capo III sezione II artt 93ss cc) che consistono nelle c.d. pubblicazioni,essa consiste nell'affissione di un atto contenente le generalità degli sposi,alla porta della casa comunale per almeno 8 gg,ed è fatta cura dell'ufficiale dello stato civile. La celebrazione non può avvenire prima del 4° giorno successivo al compimento della pubblicazione. La pubblicazione serve perciò sia a prevenire richieste di nozze precipitose,sia a rendere noto il proposito che i nubendi hanno di contrarre nozze e mettere così ogni interessato in grado di fare eventuali opposizioni. La pubblicazione può essere omessa per gravi motivi previa autorizzazione giudiziale,nel caso di immediato pericolo di vita non c'è bisogno di alcuna richiesta. La pubblicazione può essere chiesta all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei 2 nubendi ,dai nubendi stessi o da persona che ne abbia avuto incarico nei modi previsti dalla legge. La celebrazione del matrimonio deve avvenire pubblicamente al comune davanti all'ufficiale al quale fu fatta richiesta di pubblicazione che dà lettura agli sposi,davanti a due testimoni,degli artt 143,144,147 e riceve da essi la dichiarazione di sposarsi. E' ammessa la celebrazione per procura per i militari in tempo di guerra e in altri casi eccezionali in tali casi la procura deve essere rilasciata per atto pubblico,non può essere generica,e è soggetta a breve termine ed efficacia


L'invalidità,il codice civile non fa una distinzione tra cause di annullabilità e nullità del matrimonio come avviene invece per i contratti ma si limita ad elencare semplicemente le cause della invalidità dello stesso . Sono motivi di invalidità:l'assenza di uno dei requisiti richiesti per contrarre matrimonio,e i vizi del consenso quali: violenza fisica o morale, errore sull'identità della persona ed errore sulle qualità della persona come per esempio la malattia fisica o psichica,sentenza di condanna o dichiarazione di delinquenza abituale incapacità di intendere e di volere (L'azione di annullamento non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia cessata la violenza o a partire dal momento in cui è stato scoperto l'errore )

Si ha invalidità del matrimonio anche nel caso di simulazione(art .123)ossia quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere gli obblighi e i diritti derivanti dalle nozze. l'azione di impugnazione del matrimonio è sottoposta a regole precise:essa è personale e intrasmissibile,inoltre è sottoposta a breve termine.

Il coniuge che conosceva la causa di invalidità nascondendola all'altro è passibile di ammenda(art. 136). La sentenza che dichiara la nullità del matrimonio ha effetto retroattivo tra le parti ma non rispetto ad eventuali li concepiti prima della sentenza.


Matrimonio Putativo (art.128)si ha quando almeno uno dei coniugi ha contratto il matrimonio in buona fede senza conoscere la causa di nullità,oppure se il loro consenso era stato estorto con la violenza o determinato da cause ad essi esterne,il matrimonio produce fra le parti gli stessi effetti di un matrimonio valido fino alla sentenza che produce la nullità. La sentenza che dichiara nullo il matrimonio putativo è equiparabile al divorzio infatti quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano il giudice adotta per i coniugi provvedimenti per l'affidamento della prole ecc..


Matrimonio concordatario, in Itali fino al 1929 da un lato lo Stato non riconosceva alcun effetto giuridico al matrimonio religioso,dall'altro la Chiesa cattolica diconosceva qualsiasi matrimonio non celebrato secondo il proprio ordinamento. Ne conseguiva la necessità della doppia celebrazione per i cattolici che volevano però anche essere tutelati dalla legge. Con il concordato stipulato fra lo Stato italiano e la Santa sede l'11 febbraio 1929 furono attribuiti effetti civili al matrimonio religioso,lasciando in vigore il matrimonio civile per chi non cattolico. Il matrimonio religioso viene celebrato in conformità alle norme del diritto canonico e con l'osservanza di alcune formalità prescritte dal Concordato,davanti ad un ministro del culto cattolico,per coloro che dichiarano di professare la religione cattolica. Il matrimonio concordatario è altresì produttivo di effetti civili in quanto sia stato trascritto dall'ufficiale dello stato civile nei registri dello stato civile. A tal fine il parroco ha l'obbligo di legger agli sposi gli articoli 143.144.147 del codice civile,ma soprattutto ha l'obbligo di compilare l'atto di matrimonio confirmato dai due testimoni,e di trasmetterlo entro 5gg al comune di residenza degli sposi affinché venga trascritto nel registro dei matrimoni. Per l'annullamento del matrimonio concordatario bisogna rivolgersi ai tribunali ecclesistici,diocesani o regionali e in seconda istanza al tribunale centrale della Chiesa(Sacra Rota);ottenuta la sentenza di annullamento questa dovrà essere ratificata dai tribunali dello Stato italiano.


Obblighi dei coniugi : dal matrimonio nascono per i coniugi sia dei diritti che dei doveri che grazie alla Riforma del 1975 sono gli stessi per entrambe. Dal matrimonio deriva l'obbligo(art 143) reciproco della fedeltà,dell'assistenza morale e materiale,della collaborazione nell'interesse della famiglia e della coabitazione;di conseguenza entrambe i coniugi sono tenuti in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro a provvedere ai bisogni della famiglia e della prole. La moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito e conserva la cittadinanza italiana anche se sposa uno straniero,salvo esplicita rinuncia o la acquista se risiede da almeno 6 mesi in Italia. Il compito di determinare l'indirizzo della vita famigliare e di fissare la residenza è attribuito ai due coniugi,che vi provvedono secondo le esigenze di entrambe e quelle della famiglia(art 144).


Scioglimento,il matrimonio si scioglie ,o con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio; negli stessi casi cessano gli effetti civili del matrimonio religioso. Lo scioglimento è una vicenda del rapporto matrimoniale e produce effetti solo al momento in cui si verifica la causa che lo determina,differisce dalla dichiarazione di nullità che è invece una vicenda dell'atto ed elimina fin dall'origine,ogni effetto giuridico del matrimonio.

Per quanto concerne lo scioglimento a causa della morte di un coniuge si può dire che la condizione di vedovo dell'altro coniuge non è equiparabile in tutto e per tutto a quella di non sposato,in quanto il matrimonio anche se sciolto continua a produrre effetti:come per esempio i diritti successori. Alla morte è equiparata la dichiarazione di morte presunta anche se poi al ritorno della persona il matrimonio ricomincerebbe ad essere valido.

Il divorzio introdotto in Italia solo con la legge 01/12/1970 n° 898 può essere domandato solo da uno dei due coniugi (in Italia non esiste infatti divorzio consensuale voluto cioè da entrambe i coniugi)quando:

  • siano trascorsi tre anni di separazione personale. La separazione può essere sia giudiziale che consensuale;quest'ultima deve essere omologata
  • condanna dell'altro coniuge,dopo la celebrazione del matrimonio,per fatti commessi anche in precedenza,all'ergastolo o a pena detentiva superiore a 15 anni per uno o più delitti non colposi,esclusi i reati politici.
  • Matrimonio non consumato
  • Se l'altro coniuge,cittadino straniero abbia ottenuto,all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o contrae all'estero nuovo matrimonio.

I casi di divorzio sono contenuti nell'art. n° 3 della suddetta legge. Lo scioglimento viene dichiarato con sentenza del tribunale,in ogni caso il giudice deve preliminarmente tentare di riconciliare i coniugi. Esso scioglie il vincolo e si può contrarre nuovo matrimonio, ma non cancella la sua incidenza sulla vita. Il tribunale infatti, stabilisce a quale dei due coniuge debba essere affidata la prole e in quale misura l'altro coniuge debba provvedere al loro mantenimento(art.6-l1); può inoltre stabilire che uno di essi corrisponda all'altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze. Esistono 3 criteri per stabilire l'importo di tale assegno:

Assistenziale basato sulle condizioni economiche dei coniugi

Risarcitorio basato sulle ragioni della decisione

Compensativo fondato sul contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione famigliare ed alla formazione del patrimonio di entrambi.

A seguito del divorzio la donna perde il cognome del marito, ma può essere autorizzata dal tribunale a conservalo ove sussista un interesse al riguardo,suo o dei li,meritevole di tutela.


La separazione personale, il codice civile non contempla solo lo scioglimento del matrimonio ma anche la separazione personale.

Effetti della separazione sono che viene meno l'obbligo di coabitazione,di fedeltà e l'assistenza,rimangono invece intatti i doveri connessi alla potestà verso i li,che continuano a vivere presso uno dei genitori,mentre vengono modificati gli obblighi economici di mantenimento. Il codice si occupa solo della separazione legale anche se comunque si può avere anche una separazione di fatto,essa non produce alcun effetto giuridico perché i coniugi decidono di porre fine alla convivenza senza far ricorso al tribunale. La separazione legale può essere:

Giudiziale,chiesta da entrambe o uno solo dei coniugi,si ha quando si verificano fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza o da recare gravi danni all'educazione della prole(art 151). Il giudice nel pronunciare la sentenza,dichiara,quando vi siano le circostanze o vi sia una esplicita richiesta,a quale dei coniugi è addebitabile la separazione a causa del loro comportamento contrario ai doveri del matrimonio. Chi subisce l'addebito non ha diritto al mantenimento ma solo agli alimenti. Il giudice,inoltre dichiara a quale dei coniugi vanno affidati i li e stabilisce la misura ed il modo in cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento e all'educazione di essi. L'esercizio della potestà rimane al coniuge a cui sono stati affidati i li,ad esso spetta di solito anche l'abitazione della casa familiare.

Consensuale,si ha quando i coniugi decidono di comune accordo di separarsi. In tal caso essi stabiliscono quanto necessario per l'affidamento,il mantenimento economico e l'educazione dei li e regolano tutti gli altri rapporti familiari. Tale accordo diventa efficace solo dopo l'omologazione da parte del tribunale(art 158).

Una volta fatta domanda di divorzio al giudice, questi tenta una conciliazione, ma se la conciliazione non ha effetto allora può pronunciare il divorzio. La parte che ha bisogno può disporre di un assegno in suo favore da parte del coniuge; l'obbligo di mantenimento cessa con nuove nozze.

Lo stato si separazione legale cessa senza bisogno di alcun provvedimento del giudice,per volontà anche tacita dei coniugi che riprendono a convivere(art 157).


Il regime patrimoniale della famiglia,sono conseguenza diretta del matrimonio alcuni effetti di natura patrimoniale. Entrambe i coniugi sono tenuti,ciascuno secondo le proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo,a contribuire ai bisogni della famiglia(art 143 co.3) e a concorrere negli oneri che comporta l'obbligo di mantenere,istruire ed educare i li. Anche sotto il profilo patrimoniale la riforma del '75 ha introdotto significative novità. E' stata abolita la dote,costituita dai beni che i genitori della sposa davano al marito per sostenere il peso del matrimonio; in passato in mancanza di convenzioni matrimoniali si attuava il regime legale della separazione dei beni,ciascun coniuge cioè restava proprietario dei propri beni e poteva amministrarli e disporne liberamente. Con la riforma del '75 il regime patrimoniale legale della famiglia in mancanza di diversa convenzione è costituito dalla comunione dei beni.

Comunione dei beni,ossia i beni che i coniugi acquistano con il lavoro ed il risparmio durante la loro convivenza coniugale sono di proprietà comune. Alla comunione vengono sottratti solo alcuni beni di uso strettamente personale,necessari per l'esercizio di attività professionali o acquistati per eredità. In particolare costituiscono oggetto della comunione:

  • Acquisti compiuti durante il matrimonio dai due coniugi insieme o separatamente ad esclusione di quelli che riguardano beni personali
  • I redditi personali dei coniugi intesi sia come proventi della loro attività separata che come frutti dei loro beni propri,si considerano oggetto della comunione solo ai fini della sua divisione,solo se non sono stati consumati al momento del suo scioglimento
  • Aziende gestite da entrambe i coniugi e costituite dopo il matrimonio
  • Utili ed incrementi di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente alle nozze,ma gestite da entrambi.

Non costituiscono oggetto di comunione i beni personali ossia:

  • I beni di qualsiasi specie acquistati da un coniuge prima delle nozze
  • I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge
  • I beni necessari all'esercizio della professione del coniuge
  • I beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione
  • I beni ottenuti a titolo di risarcimento danno
  • I beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali,purchè ciò venga espressamente dichiarato al momento dell'acquisto.

Per quanto riguarda l'amministrazione dei beni della comunione occorre distinguere tra gli atti di ordinaria amministrazione,che possono essere compiuti da entrambe i coniugi disgiuntamente e quelli di straordinaria amministrazione,nonché la stipula di contratti con i quali si concedono diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano ad entrambe i coniugi congiuntamente.

Sui beni che formano la comunione è impresso un vincolo di destinazione: essi sono destinati n modo prioritario al mantenimento della famiglia e all'educazione dei li. Questo vincolo ha anche efficacia eterna: è cioè opponibile ai creditori.

Lo stato di comunione si scioglie ,e si da luogo alla divisione dei beni in parti uguali(art 194),nei casi di annullamento e scioglimento del matrimonio,di separazione personale,di mutamento convenzionale del regime personale,di separazione giudiziale dei beni,chiesta da uno dei due coniugi nei casi previsti dalla legge,di fallimento di uno dei due coniugi.

Al momento del matrimonio o successivamente, i coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni convenendo che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio(art 215). In questo caso ciascuno rimane proprietario dei beni acquistati dopo le nozze,ne ha il pieno godimento e l'amministrazione,anche se deve adempiere ali obblighi di assistenza verso l'altro coniuge e i li. La scelta di tale regime va fatta all'atto di celebrazione delle nozze o per atto pubblico.

Convenzioni matrimoniali,oltre al regime di separazione o comunione dei beni i coniugi possono adottare anche regimi atipici,non previsti dalla legge,ferma restando tuttavia l'inderogabilità dei diritti e dei doveri che derivano dalle nozze. Né è un esempio tipico la comunione convenzionale ossia quando i coniugi decidono di portare delle modifiche al regime di comunione di beni(possono allargarlo,restringerlo ecc..)poiché ritengono che esso non risponda più agli interessi della famiglia. Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in qualsiasi momento e possono essere liberamente mutate durante il matrimonio,sono veri e propri contratti regolati alle norme sui contratti. Per esse è richiesta la forma dell'atto pubblico(art 162).

Fondo patrimoniale, la riforma del '75 prevede che a fronte dei bisogni familiari possa essere costituito un fondo patrimoniale con un particolare regime,esso può essere costituito da chiunque attraverso un atto pubblico o mediante testamento. La proprietà del fondo,salva diversa disposizione spetta ad entrambe i coniugi,e sempre salva diversa disposizione i beni del fondo non possono essere alienati,concessi in garanzia o comunque vincolati senza il consenso di entrambe gli sposi. Il fondo non può essere usato per soddisfare eventuali creditori.

Impresa famigliare, per l'articolo 230 bis è impresa familiare ,l'impresa nella quale prestano continuativa attività di lavoro il coniuge dell'imprenditore o suoi parenti entro il terzo grado o suoi affini entro il secondo. Questa norma tutela i familiari dell'imprenditore infatti a costoro viene concesso il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia,il diritto di partecipazione agli utili dell'impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato,il diritto nella suddetta proporzione  su una quota dei beni acquistati con gli utili e il diritto sempre in quella proporzione su una quota degli incrementi dell'azienda. Solo il titolare dell'impresa risponde con tutto il suo patrimonio nei confronti dei creditori,lui solo fallisce in caso di insolvenza. Per quanto riguarda la gestione dell'impresa occorre distinguere: la gestione ordinaria ,il potere direttivo sui dipendenti spetta al titolare. I familiari invece deliberano a maggioranza sull'impiego degli utili e degli incrementi,sulla gestione straordinaria e sugli indirizzi produttivi dell'impresa e sulla cessazione dell'impresa.


Filiazione, la condizione giuridica del lio o meglio il suo stato entro la famiglia può essere quello di lio legittimo,di lio naturale o di lio adottivo.

Filiazione legittima,si parla di filiazione legittima quando si verifica almeno uno di questi due requisiti :

1)concepimento in costanza di matrimonio: la materia è retta da presunzioni infatti si presume che il marito sia padre del lio concepito nel matrimonio(art 231) ma questa presunzione non basta poiché si presume concepito durante il matrimonio il lio nato almeno 180gg dopo la celebrazione del matrimonio ed entro 300gg dallo scioglimento del vincolo o dalla nullità di matrimonio. Questa presunzione ammette la prova contraria attraverso l'azione di disconoscimento della paternità. Questa azione può essere esercitata dai coniugi,dal lio se maggiorenne,o da un curatore speciale se il lio ha compiuto 16 anni. Deve essere esercitata entro un anno dalla nascita o dal giorno di avvenuta conoscenza. Questa azione può essere esercitata dimostrando che nel periodo intercorrente tra i 300 e 180gg prima della nascita:

  • I coniugi non coabitavano
  • Il marito era affetto da impotenza
  • La moglie aveva commesso adulterio o aveva nascosto la gravidanza e il parto al marito(in questo ultimo caso servono anche prove ulteriori sulle caratteristiche genetiche del lio). In nessun caso basta la sola dichiarazione della madre.

All'opposto si presume non concepito durante le nozze il lio nato 300gg dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio

2)nascita in costanza di matrimonio: il lio nato dopo la celebrazione del matrimonio ma prima che siano trascorsi 180gg è con estrema probabilità concepito prima delle nozze. nessuna presunzione di concepimento in costanza di matrimonio può operare. L'art. 233 stabilisce tuttavia che il lio è reputato legittimo se uno dei due coniugi o il lio stesso non ne disconoscono la paternità. Qui basta fornire per ottenere il diconoscimento la sola prova della nascita avvenuta prima di 180gg dalla celebrazione del matrimonio.

Lo status di lio legittimo si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Ai fini della redazione dell'atto l'ufficiale di stato civile raccoglie la dichiarazione di coloro che sono tenuti a denunciare la nascita(genitori o chi ha assistito al parto) e accerta che la nascita sia effettivamente avvenuta mediante l'attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria in cui è avvenuto il parto. Tale atto deve essere redatto entro 10gg dalla nascita. Senza tale atto non si può rivendicare la legittimità.

L'art 147 impone per i genitori la potestà ossia l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole nel pieno rispetto della loro personalità; la potestà è esercitata da entrambe i coniugi; i genitori rappresentano i li minorenni in tutti gli atti civili, non possono disporre dei loro beni ma spetta loro l'usufrutto;

Per i minori che perdono i genitori viene nominato un tutore e un protutore che non può compiere atti di amministrazione straordinaria senza il consenso del giudice;

Filiazione naturale, sono li naturali quelli nati da genitori non uniti in matrimonio. Il lio naturale può restare tale oppure essere riconosciuto o può ottenere l'accertamento giudiziale di maternità o paternità. Il lio naturale non riconosciuto assume il nome che gli è dato dall'ufficiale giudiziario ed è iscritto nei registri dello stato civile quale lio di ignoti. Il riconoscimento del lio naturale può risultare da :

atto pubblico volontario e testamento

giudiziale

Non è sempre un atto unilaterale, nel caso di lio maggiore di 16 anni ci deve essere l'assenso dell'interessato. Il riconoscimento può essere fatto da uno solo o da entrambi i genitori. È un atto puro. È requisito di forma l'atto pubblico notarile (atto di nascita) oppure fatto prima della nascita o per testamento; l'atto può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse. Possono essere riconosciuti i li premorti,quelli adulterini e anche quelli incestuosi a patto che quando esso è stato concepito uno dei genitori ignorava la parentela con l'altro. Non è possibile riconoscere un lio avente già lo status di lio legittimo. Il riconoscimento della potestà richiede prima un accertamento giudiziale ossia deve essere fornitala prova della maternità/paternità e tale prova può essere data con ogni mezzo. Non basta come prova la dichiarazione di un presunto genitore(art269). L'azione è imprescrittibili e i suoi discendenti possono esercitarla entro 2 anni dalla morte.

L'articolo.30 della Costituzione pone però un limite alla ricerca della potestà dovuto al diritto alla riservatezza dei genitori.

La posizione del lio naturale riconosciuto o giudizialmente accertato è identica a quella del lio legittimo. Lo stato di lio naturale porta notevoli conseguenze con efficacia retroattiva. Dopo il riconoscimento il genitore assume tutti i doveri e i diritti come per il lio legittimo (art.261 codice civile). Il lio riceve lo stesso cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto (art.258 codice civile ed art.262 codice civile- casi particolari). La potestà del lio spetta al genitore che per primo lo ha riconosciuto. Diversa è la condizione del lio naturale non riconoscibile,egli può solo ottenere che il genitore naturale provveda al mantenimento o se maggiorenne agli alimenti. Alla morte del genitore gli spetta un assegno vitalizio.

Diversa dal riconoscimento è la legittimazione che comporta a favore del lio naturale l'attribuzione della posizione di lio legittimo(art 280). La differenza con il riconoscimento è che il vincolo della legge si estende a tutti i membri della famiglia.

Può avvenire:

  • Per susseguente matrimonio
  • Per provvedimento del giudice

Adozione, regolata dalla legge 184/1983,i li naturali o legittimi sono legai dal vincolo di sangue col genitore,vincolo che manca nei li adottivi che diventano tali per decreto del tribunale. L'adozione può essere :

1)adozione di persona di maggiore età, è stata introdotto con la riforma del 1983 ed ha preso il posto della vecchia adozione ordinaria,ha la funzione di dare un erede a chi non ne ha ma può essere fatta anche da chi ha già li. Deve esserci il consenso dell'adottando dei suoi discendente e del coniuge e li dell'adottante. E' necessario inoltre che l'adottante abbia almeno 35 anni di età e 18 più dell'adottando. E' pronunciata dal Tribunale Ordinario con decreto in camera di consiglio, previa l'assunzione di informazioni che consente di giudicare se l'adozione conviene all'adottato. L'adottato resta nella famiglia che era sua prima dell'adozione e vi conserva diritti e doveri ma in più assume il cognome dell'adottante. Vale la successione verso l'adottato ma non il contrario. Tale adozione può essere revocata con provvedimento del tribunale su iniziativa dell'adottante o dei suoi eredi,sia per iniziativa adottato.

2)adozione di minore, ha lo scopo di fornire una famiglia ai minori che ne siano privi o che non godano di una adeguata situazione familiare e che siano dichiarati in stato di abbandono; spetta ai coniugi sposati da almeno tre anni non separati neppure di fatto, con una differenza di 18 anni di età con l'adottato e non superiore a 40; tutti i minori possono essere adottati senza limite di età; il maggiore di 12 anni deve essere sentito, il maggiore di 14 anni deve dare il consenso.

Il procedimento di adozione si svolge in tre fasi  

dichiarazione di adottabilità del minore da parte del tribunale

affidamento preadottivo di durata annuale,lo richiedono i coniugi che hanno i requisiti previsti dalla legge;

dichiarazione di adozione richiesta dai coniugi dopo l'affidamento(Tribunale dei minori decorso almeno un anno dall'affidamento).

L'adottato acquista con effetto che retroagisce alla data dell'affidamento lo stato di lio legittimo.

La legge 184 disciplina anche l'adozione di minori stranieri stabilendo che in materia è competente il Tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il logo di residenza degli adottanti. Tale adozione è circondata da particolari cautele dirette ad accertare che l'ingresso in Italia del minore da adottare risponda a motivi di esclusivo interesse di esso. l'affidamento preadottivo deve essere concesso dallo Stato di appartenenza del minore.

L'affidamento previsto [art. 2 legge 184/1983] per il minore che sia temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare, il rimedio sarà l'assistenza esterna. L'affidatario provvede ai bisogni dell'affidato e ne garantisce i rapporti con la famiglia di origine; Può essere :

di tipo familiare

a un istituto di assistenza


Gli alimenti, la famiglia assume rilievo nel diritto vigente soprattutto per il diritto e dovere reciproco di assistenza che grava sui suoi membri. Una persona che versi in stato di bisogno e che non sia in grado di provveder al proprio mantenimento,non avendo risorse patrimoniali, né avendo capacità al lavoro può chiedere i mezzi di sussistenza, i c.d. alimenti ai membri della sua famiglia. Il diritto agli alimenti è limitato al necessario per la vita e non si estende al mantenimento che comprende quanto occorre per le esigenze della persona. Il diritto agli alimenti spetta a chi versi in stato di bisogno indipendentemente dalle cause. Tra affini l'obbligo degli alimenti cessa se l'alimentando passa a nuove nozze. i famigliari obbligati possono sottrarsi da tale dovere provando la loro impossibilità economica. Se la persona in bisogno aveva prima ceduto i suoi beni,l'obbligo di alimentare incombe prima sul donatario che indipendentemente dalle sue possibilità è sempre obbligato. Gli alimenti possono consistere in una somma di danaro oppure mantenere il bisognoso nella propria casa,in tale caso ci sono più obbligati e si parla di carattere parziario degli alimenti. Il diritto agli alimenti è personalissimo e si estingue alla morte alla morte dell'obbligato è imprescrittibile e irrinunciabile,per questo motivo gli alimenti non possono essere pignorati e non possono essere oggetto di compensazione ma possono anche essere disposti per atto volontario unilaterale.







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