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I limiti soggettivi del giudicato civile



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I limiti soggettivi del giudicato civile.

Occorre fare una puntualizzazione di ordine cronologico generale: il problema dei limiti soggettivi, come problema, è prevalentemente circoscritto alle ipotesi in cui si può parlare di un effetto pregiudizievole del giudicato nei confronti dei terzi aventi causa, in particolare, che abbiano acquisito tale qualità in un momento anteriore alla pendenza del giudizio.


Con riferimento a ipotesi in cui i terzi aventi causa da una delle parti in lite, lo siano diventati pendente il giudizio o successivamente alla formazione giudicato, si ha una disciplina abbastanza chi ara nel dire che il giudicato è opponibile ad essi e agli eredi, ex art 111 cpc. Tale norma, nel disciplinare la fattispecie di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, stabilisce che il giudicato sul diritto oggetto della controversia, che definisce la lite, nel corso della quale il diritto sia stato trasferito a titolo particolare inter vivos o mortis causa, si estende al terzo e quindi gli si può opporre. D'altra parte, questi è in una condizione di relativa tutela rispetto a questo effetto eventualmente pregiudizievole dell'estensione del giudicato inter alios, a lui opponibile (ad es.: un giudicato che affermi che il diritto alienato non era del suo dante causa, perchè apparteneva alla controparte del suo dante causa).



Innanzitutto, il terzo è legittimato a spiegare intervento nel corso del giudizio. Se egli venisse a conoscenza della circostanza del giudizio, vertente sulla posizione di diritto acquistata a titolo derivativo, potrebbe intervenire, sostenendo le ragioni del suo dante causa. Nel caso in cui non intervenisse nel corso del giudizio, e quindi al di fuori della pendenza strettamente intesa, è comunque legittimato ad impugnare la sentenza; l'impugnazione gli è data alla stregua dell'intervento, in quanto l''impugnazione è un intervento nel processo, nel caso in cui la sentenza sia stata già data.

Questa forzatura apparente al principio di difesa di un soggetto che non è necessariamente chi amato a far parte del processo, perchè non è litisconsorte necessario (non deve essere parte, ma può diventarlo solo se scelga di intervenire), e quindi il senso di imbarazzo rispetto a questa fattispecie di estensione degli effetti giudicato, viene ampiamente temperata dal contenuto dell'ultimo comma dell'art. 111, che contiene una salvezza, concernente l'applicazione delle regole sulla trascrizione delle domande giudiziali. Il nostro sistema prevede un'elencazione di ipotesi relative a determinate azioni, per lo più vertenti su diritti immobiliari, che la domanda giudiziale debba essere trascritta

in funzione della opponibilità del giudicato ai terzi, che dallo stesso risultassero pregiudicati per i rapporti derivativi che hanno avuto con la parte, rimasta soccombente nel giudizio. In mancanza di una trascrizione della domanda giudiziale, antecedente alla trascrizione del titolo di acquisto a titolo particolare, l'opponibilità non ha luogo e il terzo fa salvo il proprio diritto. E allora la circostanza che l'art. 111, ultimo comma contenga questo esplicito rinvio alle norme sulla trascrizione delle domande giudiziali, sta a significare che il terzo, che non è immediatamente tutelato sul piano processuale attraverso il meccanismo del litisconsorzio necessario, cioè che non viene reso parte del giudizio che sortirà una pronuncia a lui tuttavia opponibile, è altrimenti tutelato attraverso quest'altro meccanismo.

A questo punto, la forzatura al "principio della difesa del terzo", che imporrebbe che il giudicato non si estenda a coloro che non abbiano potuto prender parte al giudizio, è limitato ad ipotesi residuali per le quali non operi il meccanismo della trascrizione, laddove previsto dal sistema come condizione di opponibilità del giudicato nei confronti dei terzi, quello del "possesso in buona fede vale titolo", cioè quell'altro istituto di tutela dei terzi acquirenti, in forza del quale il terzo che acquista in buona fede un bene mobile sulla scorta di un atto di trasferimento, potenzialmente idoneo a trasferire la proprietà, ottenendone anche il possesso, sa di aver acquistato in ogni caso a titolo originario ex art. 1153 c.c. quanto gli sia stato trasferito da parte di un soggetto, che poi è risultato non essere proprietario.

L'estensione del giudicato contro il terzo, anche se la legge non lo ha reso parte necessaria, è limitata all'ipotesi di trasferimento di universalità di mobili, unico caso in cui è effettivamente evidente la forzatura al principio di salvaguardia del diritto di difesa del terzo. Nelle altre ipotesi egli è avvertito, sa che quando acquista un bene immobile, deve verificare se esso non sia frattanto oggetto di una controversia ancora pendente, attraverso un controllo sui Pubblici Registri Immobiliari, in cui dovrebbe riscontrare l'intervenuta effettuazione di una trascrizione della domanda giudiziale, affinché  il giudicato possa essergli opposto.


Non si hanno indicazioni altrettanto chiare per ciò che riguarda i terzi che si dichiarino titolari di diritti derivati da quello che, per ipotesi, costituirà oggetto del giudicato sostanziale, antecedentemente alla pendenza del giudizio, quando cioè non si può applicare né il 111 né il 2909. A questo proposito, certamente viene in considerazione l'esigenza di tutelare dagli effetti ipoteticamente pregiudizievoli del giudicato, il terzo che non sia chi amato nel giudizio, cioè che, non divenendo parte proprio perchè terzo, non è in grado di spiegare un'attività difensiva pro se seppur attraverso il sostegno da dare alle ragioni del suo dante causa. Sotto questo profilo, si potrebbe esser tentati di rispondere che, in forza del principio di difesa, non si può assolutamente ammettere che un terzo, la cui posizione di diritto risulti incompatibile con un giudicato sostanziale reso tra altri, sia assoggettato al giudicato stesso:

sia che si tratti di una posizione di diritto autonoma da quella e incompatibile con essa (es.: giudicato che riguarda l'accertamento sulla titolarità di un diritto reale, come la proprietà, oggetto di una rivendica tra A e B, e C si ritiene egli proprietario del bene);

sia che si tratti di un terzo, che abbia posizioni di diritto in qualche modo dipendenti da quella oggetto del rapporto (es.: terzo la cui posizione obbligatoria è accessoria ad un credito intercorrente inter alios).

In tali casi, il rapporto di pregiudizialità - dipendenza, che abbiamo visto finora soltanto fra le stesse parti, tra diritti intercorrenti fra le stesse parti, è invece ravvisabile tra soggetti parzialmente diversi nei due rapporti. E ci si chiede ad es. qualora tra A e B sia intercorso un giudizio sull'accertamento di un credito (es.: validità di un contratto di mutuo) e passi in giudicato la sentenza che pronunci su questa materia, in che posizione si trovi il terzo garante, rispetto al giudicato sulla validità del mutuo. Può il mutuante invocare l'effetto del giudicato, affermativo della validità del mutuo, onde ritenere vincolato il giudice, che sia invece investito della cognizione sul credito accessorio del garante? oppure, considerato che questo secondo giudizio intercorre tra garante e mutuante, il garante può ritenersi, in quanto terzo rispetto al giudizio sull'obbligazione principale condizionante, non pregiudicato dal giudicato inter alios, invocando la propria posizione di terzietà?

Si potrebbe esser tentati di rispondere senz'altro nel senso che il terzo, vedendo manifestamente violato il diritto inviolabile di difesa, qualora si ritenesse a lui opponibile il giudicato, deve rimanere estraneo al giudicato inter alios che lo pregiudichi . Tuttavia, il nostro sistema contiene degli indici normativi, che in certo qual modo, sembrano contraddire questa visione un po' semplificante, per quanto molto convincente, della questione. Ad es. abbiamo un sistema che attribuisce ai terzi degli strumenti di difesa rispetto ai giudizi pendenti inter alios e, addirittura, rispetto ai danni di giudicati intercorsi inter alios. Se questi terzi fossero effettivamente sottratti, per definizione, all'efficacia pregiudizievole nei loro confronti del giudicato, perchè mai l'ordinamento dovrebbe dare loro strumenti, soprattutto repressivi, nei confronti di questo giudicato? In particolare, l'art. 404 cpc prevede al suo interno due fattispecie impugnatorie nei confronti delle sentenze rese inter alios. Si tratta di un'impugnazione (data eccezionalmente al terzo e non alle parti), definita "opposizione di terzo", che si distingue in: "semplice" e "revocatoria". Essa dimostra come l'idea del giudicato neutrale nei confronti dei terzi, non è poi così corretta, se essi possono contrastarlo e quindi si vedono riconosciuto un interesse a contrastarlo. In forza della previsione dello strumento impugnatorio, ex art. 404, co 2, i terzi aventi causa e i creditori, pregiudicati dal giudicato inter alios, sono legittimati ad impugnare la sentenza, ma solo se  dimostrino che essa sia stata il frutto di una frode, messa in piedi dalle parti ai loro danni. Ad es.: frode di due parti, una delle quali debitrice del creditore terzo, che mettono in scena il processo per prospettare nel giudicato l'estraneità di un certo cespite patrimoniale dal patrimonio del debitore, di modo che questo giudicato pregiudikerà il creditore in via di fatto, riducendo la garanzia patrimoniale generica del debitore. L'art. 404 legittima il creditore terzo ad impugnare il giudicato sul cespite, ottenendo una revoca della sentenza, a condizione che dimostri che ci sia stata una frode. Discorso analogo per i terzi aventi causa, che questo titolo abbiano acquistato antecedentemente alla pendenza del giudizio (altrimenti scatterebbe l'applicazione dell'art. 111).



All'interno di questa ambiguità (da un lato, il principio inviolabile del diritto di difesa, in funzione del quale si sarebbe portati ad escludere i terzi da qualsiasi effetto pregiudizievole del giudicato inter alios; dall'altro, norme che sembrano dare dignità processuale all'interesse di un terzo nei confronti di un giudicato per se pregiudizievole inter alios) hanno potuto affermarsi concezioni opposte sull'efficacia del giudicato nei confronti dei terzi. Soprattutto, il contrasto riguarda, nei decenni a noi più vicini, la posizione della giurisprudenza e quella della dottrina.

Parte della giurisprudenza, partendo dalla circostanza che l'ordinamento prevede un'impugnazione (nei termini ristretti dell'opposizione revocatoria), allorché esistano rapporti di pregiudizialità - dipendenza tra la posizione di interesse del terzo e quella oggetto del giudicato, ha elaborato la "Teoria degli effetti riflessi del giudicato". Per cui, essa ritiene che, quando esistano nessi di pregiudizialità - dipendenza, che legano due rapporti sostanziali, con una comunanza solo parziale delle parti, il giudicato non ha effetti diretti nei confronti del terzo, in quanto verte su una posizione di diritto diversa da quella del terzo; ma, l'esistenza di nessi di pregiudizialità - dipendenza tra i rapporti, comporta che il giudicato spieghi un'efficacia riflessa sulla posizione del terzo, che, in virtù di questo nesso sostanziale, subisce il giudicato. Per es.: nell'ipotesi del fideiussore, in forza di tale teoria, dal momento che l'accertamento vertente sulla validità del credito principale è legato da un nesso pregiudizialità - dipendenza con l'obbligazione accessoria di garanzia del fideiussore, questo nesso giustificherebbe l'effetto riflesso del giudicato e il terzo dovrebbe subirlo. L'espressione "effetto riflesso" ha qualcosa di mistificatorio, perchè in fondo si tratta di un effetto conformativo, che è "riflesso" sul terzo perchè il terzo non è la parte, ma che è pur sempre l'effetto di giudicato. Si tratta di un eufemismo, per dire che il terzo si becca il giudicato senza potersi difendere da esso, a causa del nesso di pregiudizialità - dipendenza tra il rapporto conosciuto e la propria posizione, fuorché nelle ipotesi in cui quel giudicato non risultasse il prodotto di un concerto fraudolento messo in piedi dalle parti ai suoi danni.

Resterebbe salva, anche secondo questa impostazione, l'ipotesi del terzo, che vanti una posizione di diritto autonoma e incompatibile da quella oggetto dell'accertamento reso inter alios (es.: chi  si adduca proprietario di un bene, che la sentenza abbia accertato di proprietà di altro soggetto, nel giudizio fra quest'ultimo e un terzo), qui l'inesistenza dei nessi di pregiudizialità - dipendenza tra i rapporti escluderebbe la conurabilità di alcun effetto riflesso del giudicato e a questo soggetto resterebbe l'alternativa tra la possibilità di agire con un'azione originaria per l'accertamento del proprio diritto e lo strumento dell' "opposizione di terzo semplice",che gli consente di contrastare la sentenza esecutiva già resa inter alios, eventualmente già passata in giudicato, comunque per affermare il proprio diritto.

Ovviamente, le contestazioni più gravi riguardano quella teoria degli effetti riflessi, che trascura troppo disinvoltamente l'idea della garanzia del diritto di difesa di terzi, che abbiano posizioni di diritto legate da nessi di pregiudizialità - dipendenza con l'oggetto del giudicato inter alios.

Perciò la dottrina ha avviato una riflessione di contrasto a questa impostazione, a favore dell'idea che in linea di principio il giudicato inter alios non può pregiudicare i terzi, che pure si assumano titolari di posizioni legate da nessi di pregiudizialità - dipendenza con quella oggetto del giudicato; dunque, i terzi devono sempre essere messi in condizione di respingere da sé gli effetti pregiudizievoli del giudicato, potendo tornare sulla questione pregiudicante già accertata inter alios. Nell'ambito di questa impostazione più garantista, si è andati oltre, attraverso l'analisi più dettagliata dei nessi di pregiudizialità - dipendenza intercorrenti tra rapporti che coinvolgono soggetti parzialmente diversi. Nell'ambito di questa riflessione più dettagliata si è notato che, in effetti, non tutte le ipotesi di pregiudizialità - dipendenza di questo genere possono esser valutate alla stessa stregua, cioè si è autorizzati a distinguere più ipotesi nell'ambito della stessa categoria di nessi di pregiudizialità - dipendenza. In particolare, si possono conurare due tipi di pregiudizialità:

Nessi di pregiudizialità permanenti. Quando l'ordinamento dispone che il terzo, titolare di una data posizione di interesse soggettivo per scelta dello stesso ordinamento sostanziale subisce le modifiche intercorrenti inter alios sul rapporto pregiudicante.

Esempio nr. 1. Per volontà della disciplina sostanziale, nelle ipotesi di sub-contratto, come la sub-locazione (quando il conduttore si fa egli stesso locatore nei confronti di un terzo, rispetto al rapporto di locazione originario) le modifiche al rapporto negoziale intercorrenti tra le parti del rapporto negoziale base, la locazione, sono influenti anche sul sub-contratto. Così, se, ad es., locatore e conduttore scelgono di risolvere consensualmente il contratto, per volontà dell'ordinamento sostanziale il sub-conduttore subisce gli effetti di questa volontà negoziale inter alios. Egli, che pure aveva stipulato un contratto di sub-locazione in funzione del quale sarebbe stato sub-conduttore per un determinato nr di anni, la risoluzione anticipata della locazione travolge il suo diritto e egli non dispone di strumenti per contrastare, perchè l'ordinamento sostanziale lo ammette.

Esempio nr. 2. Si può pensare al caso in cui, senza considerare ipotesi fraudolente, nella normalità dei casi, i creditori subiscono gli effetti pregiudizievoli dell'attività dei loro debitori. L'ordinamento tutela i creditori con l'azione revocatoria, tendente a contrastare gli effetti degli atti dispositivi del patrimonio del debitore, poiché incidenti sulla garanzia patrimoniale generica; tuttavia, tale azione può essere esperita solo a certe condizioni, trattandosi di atti di disposizione a titolo oneroso il creditore deve dimostrare che l'atto per se pregiudizievole sia stato compiuto allo specifico fine di pregiudicare le sue ragioni creditorie. Al di fuori di questa ipotesi, l'ordinamento sostanziale accetta l'idea che un creditore veda impoverire il suo debitore senza poter fare nulla. Gli effetti di fatto pregiudizievoli dell'attività negoziale inter alios colpiscono i terzi.

Esempio nr. 3. In termini di responsabilità patrimoniale, gli effetti pregiudizievoli, che derivano dall'attività negoziale compiuta dagli organi rappresentativi di una s.n.c. in nome dei soci. Anche qui, sono le tecniche di conformazione dei diritti e degli obblighi sostanziali a giustificare l'idea che ci sono de terzi, che subiscono, senza poter far nulla al di fuori di ipotesi estreme, gli effetti dell'attività negoziale inter alios, perchè sono legati da nessi sostanziali.

Tutte queste ipotesi in cui l'ordinamento sostanziale ammetterebbe che il terzo subisca gli effetti, ipoteticamente pregiudizievoli, dell'attività negoziale inter alios sarebbero l'insieme di quei rapporti legati da nessi di pregiudizialità - dipendenza, che la dottrina definisce "Pregiudizialità permanente".



Nessi di pregiudizialità istantanei. Per es. nel caso del garante, non c'è alcuna regola dell'ordinamento sostanziale che, di regola, salvo esplicite pattuizioni contrarie delle parti, lo assoggetti agli effetti di una modificazione degli accordi intercorrenti tra le parti del credito principale. Il garante si obbliga in merito alla garanzia relativa all'adempimento del credito principale garantito, ma la modificazione di quest'ultimo non gli è opponibile.

La dottrina, dunque, ha operato la distinzione in ragione dell'ammissione, da parte dell'ordinamento sostanziale, della possibilità di assoggettare o meno i terzi agli eventuali effetti pregiudizievoli di attività negoziali inter alios. La ratio sta nel fatto che a questa distinzione dogmatica corrisponderebbe, nella visione di questa dottrina, una distinta risoluzione del tema degli effetti del giudicato nei confronti dei terzi, legati al rapporto principale da nessi di pp.

Laddove sia dato un "nesso di pregiudizialità - dipendenza permanente" è ragionevole ritenere che il terzo, così come subisce gli effetti pregiudizievoli dell'attività negoziale sostanziale intercorsa tra il suo dante causa o il suo debitore e un altro soggetto, allo stesso modo sia  assoggettato dall'ordinamento all'attività di cognizione su quel rapporto, effettuata nell'ambito di un procedimento di tutela giurisdizionale. (Se il sub-conduttore dall'ordinamento sostanziale è assoggettato alla volontà del suo locatore principale con un terzo, perchè l'ordinamento non dovrebbe consentire che un giudicato, che non sia frutto di una frode, possa essergli opposto così come un'attività negoziale?) A differenza che per la giurisprudenza non viene in considerazione un generico effetto riflesso del giudicato, ma è la stessa conformazione dei nessi di pregiudizialità - dipendenza a rendere ragionevole ammettere un'opponibilità del giudicato a questi terzi.

Diversa l'ipotesi di "nesso di pregiudizialità istantanea", perchè il terzo, così come è messo al riparo dalla efficacia, ipoteticamente pregiudizievole per lui, di un atto negoziale ricognitivo del credito principale, allo stesso modo deve esser messo al riparo da un provvedimento cognitivo giurisdizionale. (Così come debitore principale e creditore principale non possono cambiare le sectiune da cui emerge il credito che io ho garantito come fideiussore, allo steso modo io non posso essere assoggettato agli effetti pregiudizievoli di un processo che pretende in mia assenza di effettuare una ricognizione del rapporto principale). Il giudicato non lo si potrà opporre, a meno che non esistano norme di diritto sostanziale che lo impongano. Dunque, in questo caso, che la giurisprudenza farebbe rientrare fra gli effetti riflessi del giudicato (perchè comunque  il nesso di pregiudizialità - dipendenza c'è), per la dottrina non si potrebbe, invece, ragionevolmente ammettere l'efficacia del giudicato nei confronti dei terzi. Se il terzo è stato chi amato in garanzia, se le parti lo hanno reso parte, e quindi egli nel processo ha potuto interloquire sul rapporto principale, da cui dipende la sua posizione, è diventato parte, ha potuto spendere le sue difese e gli si potrà opporre il giudicato. Ma se è rimasto terzo ed è legato da un nesso di pregiudizialità istantaneo, il giudicato non gli potrà essere opposto. Non sempre la giurisprudenza si attiene ai rilievi della dottrina.

a) Esistono sentenze, che dispongono in senso contrario. Ad es. una sentenza del 2001 della Cassazione afferma: "In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli, la sentenza di condanna emessa nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo investitore convenuti in giudizio dal danneggiato ex art. 2054 cc senza la partecipazione neppure successiva dell'assicuratore spiega efficacia riflessa, nel senso che fa stato nei confronti dell'assicuratore per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitoria del danneggiante e del correlativo debito, atteso che l'assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza e non può disconoscere l'accertamento in essa contenuto come affermazione oggettiva di verità". La giurisprudenza usa molto spesso questa formula icastica, apparentemente inavversabile: "giudicato come affermazione oggettiva di verità", una verità che però nasce da un contraddittorio fra soggetti, che hanno contribuito a che si formasse quella verità, mentre il terzo ne è rimasto estraneo. Il ragionamento della giurisprudenza è: c'è un nesso di pregiudizialità - dipendenza perchè la responsabilità dell'assicuratore alla prestazione assicurativa è legata da un nesso di pregiudizialità con l'accertata responsabilità dell'assicurato -> allora la posizione obbligatoria dell'assicurazione non è autonoma rispetto all'oggetto dell'accertamento (diversamente dall'ipotesi in cui il terzo dica "io sono proprietario" e il giudicato dice che è proprietario dello stesso bene un altro) -> da questo la giurisprudenza applica l'eufemismo dell'effetto riflesso, per cui l'effetto c'è, il giudicato è un'affermazione oggettiva di verità e il terzo lo subisce, nonostante nell'azione di responsabilità ex art. 2054 non sia previsto in alcun modo un litisconsorzio necessario con l'assicuratore. Nel caso di specie, il danneggiato ha agito ex art. 2054, chi amando in giudizio il danneggiante e il proprietario; l'assicurazione del proprietario si trova nella condizione di dover are perchè una sentenza resa tra altri ha detto che l'assicurato era responsabile. Il manto retorico degli effetti riflessi non copre affatto gli effetti negativi che una forzatura di tal genere determina rispetto al principio della difesa.

b) Altre volte la giurisprudenza, che fa dello snodo concettuale tra autonomia della posizione del terzo e nesso di dipendenza della posizione del terzo, un bivio fondamentale per ritenere conurabili o meno gli effetti riflessi del giudicato, lavora un po' più liberalmente sul tema dell'autonomia e finisce col negare il nesso di pregiudizialità e quindi col salvare dagli effetti pregiudizievoli di giudicati inter alios determinati terzi nonostante non sia sempre così pacifico che la posizione di questi terzi sia autonoma ed incompatibile rispetto a quella accertata.

Ad es. la sentenza 1905/1996 afferma: "L'efficacia riflessa che il giudicato, in quanto affermazione oggettiva di verità, può spiegare anche nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio, non si estende ai terzi, che siano titolari di un diritto autonomo, rispetto al rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato. Deve quindi escludersi l'opponibilità all'INPS, ai fini della determinazione della misura della pensione, del giudicato intervenuto tra datore di lavoro e lavoratore, circa la pertinenza al rapporto di lavoro e la qualificazione come "retributiva" di una determinata prestazione".

Si può notare, innanzitutto, un certo vizio originario, perchè la definizione del giudicato come "affermazione oggettiva di verità", se portata alle sue più immediate conseguenze, dovrebbe condurre alla conclusione che sempre il giudicato sia estendibile a qlq terzo. Fortunatamente, da questa premessa viziata, poi la giurisprudenza recede, quantomeno limitatamente alle ipotesi in cui il terzo sia titolare di una posizione giuridica autonoma rispetto a quella oggetto del giudicato e afferma che in questa situazione egli è salvo dagli effetti del giudicato inter alios. Ferma restando la condivisibilità dell'esito finale della sentenza, cioè che l'INPS viene risparmiata dagli effetti pregiudizievoli del giudicato intercorso inter alios, in merito alla consistenza del rapporto lavorativo e all'importanza della retribuzione, la Cassazione afferma esserci autonomia tra la questione della conurazione della pensione e il rapporto lavorativo. In effetti, si dovrebbe indagare un po' meglio sotto il profilo sostanziale. A tutta prima, emerge perplessità sull'esistenza di questa autonomia. È chi aro che la prestazione pensionistica è rapportata al rapporto di lavoro, quindi un nesso di pregiudizialità - dipendenza è agevolmente ravvisabile, visto che la pensione è un diritto che matura in relazione all'esperienza lavorativa. Comunque, in questo caso, la Cassazione, intervenendo sullo snodo del ragionamento della teoria degli effetti riflessi (dato dallo scarto tra posizione del terzo "autonoma - dipendente"), a favore della pretesa autonomia della posizione del terzo, lo salva dagli effetti cd "riflessi" del giudicato inter alios.




Giudicato favorevole - sfavorevole per il terzo.

In generale, si deve ricordare che il tema degli effetti vincolanti del giudicato nei confronti dei terzi, viene in considerazione come problema quando il giudicato abbia una portata pregiudizievole per il suo contenuto rispetto alla posizione dipendente del terzo. È questo il contesto nel quale sorge l'esigenza di difendere le prerogative di difesa, mentre non è affatto problematico conurare la pacifica opponibilità da parte del terzo alla sua controparte sostanziale di un giudicato che la sua controparte abbia subito secondo contenuti che al terzo stesso risultano vantaggiosi. Non vi è ragione di negare l'estensione dei limiti soggettivi del giudicato ai terzi, quando questo sia per essi vantaggioso.

La parte del giudizio non potrà invocare la circostanza che l'accertamento sul rapporto pregiudicato non è intercorso anche con il terzo, per tentarne una nuova cognizione nei suoi confronti; mentre il terzo potrà giovarsi vincolativamente a carico della sua controparte del giudicato, da essa subito nei confronti di un altro soggetto. Ciò perchè tutto il problema ruota attorno alla necessità di garantire al terzo le prerogative difensive, rispetto ad un giudicato e ad un processo, in cui non ha avuto un ruolo, considerato che un ruolo avrebbe potuto scongiurare il giudicato pregiudizievole.

Es.: art. 1306 cc. "La sentenza (2900) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore, gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi
".

Tipica ipotesi di rapporto di pregiudizialità - dipendenza perchè c'è solidarietà attiva o passiva, in assenza di litisconsorzio necessario: il nostro ordinamento ammette l'idea che, quando venga in considerazione un credito, per il quale valga un regime di solidarietà passiva, questa circostanza sostanziale non impone che il contraddittorio su quel credito debba necessariamente essere esteso, a pena di validità della sentenza, a tutti i condebitori solidali. (Se lo imponesse la fattispecie sfuggirebbe alla nostra momentanea area di interesse perchè sarebbe un'ipotesi in cui non ci sarebbero terzi, ma tutti diventerebbero necessariamente parti). Dal momento che non si impone il litisconsorzio necessario, si può immaginare un processo che verta sul credito, per il quale viga un regime di solidarietà passiva, senza che in quel processo alcuno dei condebitori in solido entri. [Dunque, ci possono essere "terzi"] Addirittura, più che di pregiudizialità di pendenza, si può parlare di "contitolarità soggettiva" della posizione obbligatoria, visto che, in linea di principio, questo terzo è coinvolto dal giudicato. Però, la legge dice che il giudicato, a tutela del principio di difesa, "non ha effetto contro" i condebitori solidali, che non abbiano preso parte al processo.

"Non ha effetto contro" = applicazione del diritto di difesa, per cui se voglio ottenere condanna contro un altro condebitore solidale, lo devo chiamare, altrimenti occorre un altro processo contro di lui per vedere accertata la sua responsabilità.

"Non ha effetto contro" = significa anche che ha effetto a favore.

Esistono però eccezionali ipotesi di estensione del giudicato nei confronti di terzi.

A volte, l'ordinamento le conura in relazione a singole fattispecie, o in ragione della posizione sostanziale dei terzi rispetto all'oggetto del giudicato, oppure in ragione dell'oggetto del giudicato in questione, punto e basta.

Es.: sub-contratti -> sub-locazione art. 1595: " . la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui (2909"). Il giudicato di risoluzione o di nullità del contratto estende i suoi effetti anche a danno del subconduttore. Questa norma è stata considerata paradigmatica dei subcontratti.

Es.: art. 2377, co 7 cc (considerata paradigmatica della più ampia categoria di estensione del giudicato a rapporti analogamente considerati): "L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità . ". Nonostante in questa ipotesi l'ordinamento non preveda il litisconsorzio necessario fra tutti i componenti l'assemblea [perchè se fosse così il discorso sarebbe risolto a monte], la contitolarità soggettiva del rapporto oggetto del giudizio, cioè tutti i membri dell'assemblea hanno contribuito a determinare la volontà e sono legittimati a impugnare la delibera, comporta che il giudicato di annullamento abbia efficacia estesa a tutti, anche quando non abbiano fatto parte del giudizio. Questa fattispecie è stata ritenuta sintomatica dell'efficacia erga omnes di tutti i giudicati di invalidità, nell'ipotesi di contitolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, con legittimazione ad agire plurisoggettiva. Ciò ne comporta l'applicazione estensiva tutte le volte in cui venga in considerazione il giudicato di annullamento di delibere assembleari, rispetto alle quali vi sia la legittimazione plurisoggettiva individuale all'azione di annullamento.

Poi ci sono casi, in cui non vi è una vera e propria previsione legislativa di estensione degli effetti del giudicato, però il giudicato può essere opposto a determinate condizioni.

Es.: art. 1485 cc, che descrive la garanzia di evizione a carico del venditore. "Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chi amare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda".

Si può ravvisare un'efficacia del giudicato intercorso tra il compratore e un altro soggetto, nei confronti del venditore, che sotto questo profilo è un terzo, in linea di principio assoggettato al giudicato inter alios; a meno ke, il venditore non provi che sussistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda. Quindi un'estensione del giudicato, ma ampiamente condizionata. Se invece, il venditore veniva chi amato nel giudizio, veniva reso parte e ci sarebbe stata un'incondizionata estensione del giudicato nei suoi confronti.

Es.: l'art. 2859 cc, che ha ad oggetto le fattispecie d'acquisto da parte di un terzo di un bene ipotecato, stabilisce: Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna"

Ipotesi di estensione del giudicato tra debitore del credito ipotecato e suo creditore, al terzo acquirente del bene ipotecato, però limitata alle eccezioni dedotte ["tutte le eccezioni non opposte dal debitore"], mentre il giudicato non si estende rispetto alle eccezioni deducibili, ma non dedotte.







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