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Il diritto di voto e il Parlamento

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Il diritto di voto e il Parlamento


Il Parlamento

Il Parlamento è l'organo titolare del potere legislativo, e risulta composto da due Camere: la Camera dei deputati, di 630 membri, e il Senato della Repub­blica, di 315 membri elettivi più i senatori a vita.

Entrambe le Camere, che operano separatamente, hanno sede a Roma: il Senato a palazzo Madama e la Camera dei deputati a palazzo Montecitorio.

I cittadini eleggono periodicamente, scegliendoli nell'ambito dei partiti politici, i loro rappresentanti in Parlamento, affinché questi si facciano portatori dei loro ideali e dei loro interessi.




Il diritto di voto

I cittadini eleggono i loro rappresentanti in Parlamento attraverso l'esercizio del diritto di voto.

Dal 1946 esiste in Italia il suffragio universale, che riconosce il diritto di voto a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, purché siano maggiorenni (per votare al Senato occorre però avere compiuto 25 anni), e non si trovino in situazioni particolari, quali la condanna a determinate pene.

Il voto è dovere civico e si caratterizza per:

personalità (l'elettore deve andare a votare di persona)

uguaglianza (i voti degli elettori hanno pari peso e valore, indipendentemente dalle loro condizioni sociali)

segretezza (garantita dall'assoluta protezione della cabina elettorale)

libertà (ognu­no è pienamente libero di votare secondo la propria coscienza, senza subire pressioni esterne).


L'elettorato passivo

Quando gli elettori esprimono il loro voto politico, scelgono i loro rappresent­anti tra i soggetti candidati alle elezioni.

Oltre al diritto di votare, esiste quello di candidarsi e di farsi eleggere al ruolo di parlamentare: elettorato passivo.

Questo richiede il compimento dei 25 anni per la candidatura alla Camera dei deputati e dei 40 anni per quella al Senato. Non devono inoltre sussistere cause di ineleggibilità e condizioni di incompatibilità (non si può esse­re sia deputato sia senatore).


I partiti politici

Per potersi candidare alle elezioni, non ci si può presentare a semplice titolo indi­viduale, bensì attraverso uno dei partiti politici esistenti all'interno dello Stato.

I partiti politici sono associazioni non riconosciute (non hanno personalità giuridica), caratterizzate da una comune ideologia e da determinati interessi, che si propongono, attraverso uno specifico programma, la determinazione dell'indirizzo politico del Paese.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti.

La libertà di costituzione partitica è però limitata: vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto Partito fascista.

I partiti, sono dunque associazioni private, caratteriz­zate però dal fatto di avere prevalentemente funzioni pubbliche; in caso di vittoria alle ele­zioni essi partecipano alla maggioranza di Governo determinando l'indirizzo politico dello Stato.

partiti dei notabili: perché non avevano effettivi rapporti con la popo­lazione, ma rappresentavano solo le classi sociali più elevate.

partiti di massa: caratterizzati dal legame con gli interessi di tutte le categorie sociali.


I sistemi elettorali

Quando si deve procedere a elezioni parlamentari, il territorio di uno Stato viene diviso in collegi elettorali, che sono raggruppamenti di elettori chiamati a eleggere uno o più rappresentanti. I collegi possono essere uninominali, se sono destinati ciascuno all'elezione di un solo parlamentare, o plurinominali se in ognuno si procede all'elezione di più parlamentari.

I sistemi usati per procedere alle elezioni sono fondamentalmente due: quello proporzionale e quello maggioritario.

Nel sistema proporzionale, in cui operano i collegi plurinominali, la ripartizio­ne dei seggi parlamentari da ricoprire avviene tra i diversi candidati in propor­zione ai voti ricevuti da ciascuno.

Nel sistema maggioritario, basato sui collegi uninominali, viene eletto in ogni collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il sistema proporzionale ha il vantaggio di essere più democratico, ma è tal­volta portatore di instabilità politica. Il sistema maggioritario offre invece maggiori garanzie di stabilità, a scapito però della rappresentanza e della tutela delle minoranze.

Il sistema proporzionale prevede una soglia di sbarra­mento, nel senso che i partiti che non raggiun­gono una determinata percentuale di voti a livello nazionale sono esclusi dall'accesso al Parlamento. L'effetto della soglia di sbarramento è quello di ridurre la polverizzazione dei partiti, che è fonte di instabilità per i Governi.

Il sistema maggioritario a doppio turno prevede che se un candidato ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti, è dichiarato eletto; se invece nessun candidato raggiunge questa soglia si effettua una seconda votazione in cui è possibile votare solo per i due candida­ti che al turno precedente hanno ottenuto il maggior numero di voti.


Il sistema elettorale italiano

Il sistema elettorale italiano prevede la ripartizione dei seggi per il 75% secondo il sistema maggioritario e per il 25% secondo quello proporzionale.

Per l'elezione dei rappresentanti alla Camera dei deputati sono previste due schede elettorali, una per l'elezione con il sistema maggioritario e l'altra per il sistema proporzionale; in questo modo è consentita all'elettore una maggiore libertà nell'espressione delle proprie preferenze di voto.


Il Bicameralismo

Il Parlamento, come abbiamo visto, è composto da due Camere: il Senato e la Camera dei deputati. Come si spiega la scelta di un organo bicamerale?

La scelta dipese soprattutto dal fatto che la presenza di due assemblee sembrava garantire l'adozione di decisioni legislative più ponderate e giuste.

Il bicameralismo italiano si caratterizza per essere perfetto, nel senso che le due Camere svolgono esattamente le stesse funzioni, garantendo in tal modo mag­giore riflessione in ambito legislativo, esponendo però il sistema a un'eccessiva lentezza procedurale.

Sono state formulate due proposte:

● abolire una Camera passando pertanto al monocameralismo.

● trasformare il sistema bicamerale da perfetto in imperfetto, differenziando le funzioni delle Camere.

Vi sono tuttavia tra esse alcune dif­ferenze per quanto riguarda l'elezione e la composizione:

● i membri elettivi del Senato sono la metà di quelli della Camera dei deputati (315/630)

● l'età per votare alla Camera, come abbiamo visto, è inferiore a quella richiesta per la votazione al Senato (1S-anni contro 25). L'elettorato passivo richie­de il compimento del 25° anno per la candidatura alla Camera dei deputati, del 40° anno per quella al Senato

● solo in Senato è previsto un certo nume­ro di membri non elettivi: i senatori a vita (ex Presidenti della Repubblica, o coloro che sono nominati dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario).


La legislatura

Ciascuna Camera è in carica per cinque anni. Tale periodo viene denominato legislatura.

La legislatura può durare meno dei cinque anni previsti dalla Costituzione: ciò si verifica nell'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere, che può essere disposto dal Presidente della Repubblica quando i rapporti tra Parlamento e Governo non siano più basati sulla fiducia e si ritenga necessario rinnovare la composizione di questi organi.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Lo Stato, pertanto, non rimane mai privo del Parlamento, ma è assicurata la con­tinuità della funzione parlamentare, anche se, nel periodo di proroga, le Camere non dispongono con pienezza dei propri poteri, ma si limitano a operare nelle situazioni di urgenza.


L'organizzazione delle Camere

Le due Camere operano quasi sempre separatamente, ciascuna nella sua sede istituzionale. Solo in pochissimi casi, tassativi, è prevista la loro riunione con­giunta, che opera a palazzo Montecitorio.

I casi in cui è disposta la riunione in seduta comune sono cinque:

1. elezione del Presidente della Repubblica

2. giuramento del Presidente della Repubblica

3. l'elezione dei membri del CSM (organismo di autogoverno della magi­stratura)

4. l'elezione dei componenti della Corte costituzionale (annulla le leggi in contrasto con la costituzione)

5. messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica.

Ciascuna Camera adotta un proprio regolamento e si avvale di una propria organizzazione, in cui operano determinati organi: il presidente, l'ufficio di pre­sidenza, i gruppi parlamentari, le commissioni permanenti.


Il presidente e l'ufficio di presidenza

All'inizio di ogni legislatura i membri di ciascuna Camera procedono alla nomina del proprio presidente (richiesta la maggioranza qualificata).

Il presidente di ciascuna Camera è un organo imparziale e in tal senso si astiene dal voto in assemblea. La sua funzione consiste princi­palmente nella direzione delle sedute e dei dibattiti.

Insieme con il presidente vengono eletti anche i membri dell'ufficio di presi­denza. Questo organo svolge compiti di natura ammi­nistrativa e si occupa in particolare della gestione finanziaria della Camera.


I gruppi parlamentari

All'interno di ciascuna Camera, i deputati e i senatori sono suddivisi in gruppi parlamentari, che coincidono fondamentalmente con. i partiti presenti in Parlamento.

Per poter formare un gruppo parlamentare occorre un numero minimo di iscrit­ti, che corrisponde a 10 per il Senato e a 20 per la Camera dei deputati.

In ogni Camera il gruppo misto, che, oltre a raccogliere i soggetti che non hanno raggiunto la soglia minima, comprende gli indipendenti che non vogliono iscriversi a un gruppo di partito e, nel Senato, i senatori a vita.


Le commissioni permanenti

Commissioni permanenti: si tratta di gruppi di deputati e di senatori formati da circa 40-50 membri alla Camera e da 20-30 al Senato, scelti dai gruppi parlamentari in modo da rispettare la stessa proporzione che i gruppi hanno all'interno di ogni assemblea. Esse assolvono importanti compiti nella fase di discussione e di approvazione delle leggi.


Le deliberazioni delle Camere

I membri della Camera dei deputati e del Senato si riuniscono nelle loro sedi per discutere e approvare proposte di legge. Le sedute delle Camere sono pubbli­che, è cioè permesso ai cittadini assistervi da apposite tribune.

È quindi diventato molto sempli­ce, per tutti i cittadini interessati, svolgere una efficace azione di controllo sull'operato dei loro rappresentanti.

Perché le deliberazioni delle Camere siano valide è necessaria la presenza del cosid­detto numero legale, che corrisponde alla metà più uno dei componenti di ciascuna assemblea.

In realtà, spesso si verifica il fatto che i membri delle Camere votino anche in mancanza del numero legale, senza che la cosa invalidi la deliberazione.

Se nessuno dei presenti chiede esplicitamente il conteggio delle presenze, l'esistenza del nume­ro legale si presume e, pertanto, si può regolarmente votare.

La maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione è solitamente quella semplice.


I parlamentari

I membri del Parlamento sono i rappresentanti dei cittadini.

Una volta nominati i parlamentari rimangono in carica per tutta la legislatura senza che sia possibile togliere loro l'incarico conferito attraverso le elezioni.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Questo vantaggio si chiama insindacabilità e vale limitatamente alle funzioni parlamentari; non protegge pertanto i nostri rappresentanti quando agiscono in veste di privati cittadini.

Oltre all'insindacabilità, i componenti delle Camere la Costituzione godono dell'immunità dagli arresti.

Per poter applicare provvedimenti restrittivi alla loro libertà personale, l'autorità giudiziaria deve prima ottenere l'autorizzazione della Camera di appartenenza. Tale consenso non è però necessario nel caso di flagranza di reato, quando cioè il parlamentare commette reati che comportano l'arresto immediato.


I parlamentari ricevono un'indennità economica la cui misura è stabilita dalla legge. Anche le persone meno abbienti hanno in tal modo la possibilità concreta di accedere alle cariche parlamentari, un tempo riservate solo ai più ricchi.


La formazione delle leggi

Il compito essenziale del Parlamento consiste nella formazione delle leggi.

L'emanazione di una legge richiede lo svolgimento di uno specifico percorso, denominato iter legislativo, che si articola in quattro fasi:

1. iniziativa

2. discussione e approvazione

3. promulgazione

4. pubblicazione.


L'iniziativa

Affinché le Camere attivino la loro funzione legislativa, è necessario che sia pre­sentata loro una proposta di legge.

L'organo che, più spesso di tutti, esercita l'iniziativa legislativa è il Governo, che ha spes­so la necessità di adeguare le norme in relazione agli obiettivi che si propone.

Anche i membri del Parlamento si fanno fre­quentemente promotori di proposte legislative, interpretando le esigenze del popolo, di cui sono rappresentanti. Il potere di iniziativa spetta altresì a ogni Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro e al popolo, che può presentare iniziative di legge, purché sottoscritte da almeno 50.000 persone in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo della Camera dei deputati.

Il progetto legislativo presentato alle Camere prende il nome di disegno o proposta di legge.


Discussione e approvazione

Il disegno deve essere presentato indifferentemente a una delle due Camere.

Il presidente della Camera deve verifi­care la regolarità formale della proposta e decidere a quale procedura essa debba essere sottoposta: procedura ordinaria, abbreviata, decentrata o redigente.

- procedimento ordinario: il presidente affida l'esa­me del progetto di legge alla commissione permanente competente in materia. La proposta passa poi all'esame di tutta l'assemblea. In questa fase ogni parlamentare può proporre degli emendamenti, cioè delle modifiche, al testo della proposta.

Una volta approvati gli articoli, si procede alla votazione dell'intera proposta.

Se la proposta legislativa viene approvata, deve essere trasmessa all'altra Camera, in cui viene sottoposta allo stesso iter.

- procedimento abbreviato: ammesso per i progetti legislativi dichiarati urgenti dalla maggioranza dei membri della Camera interessata.

- procedimento decentrato: comporta un cambia­mento di ruolo della Commissione permanente chiamata a esaminare prelimi­narmente il progetto. In pratica, l'iniziativa di legge non viene sottoposta a tutti i membri della Camera, ma solo ai componenti della commissione competente.

- procedimento redigente: Il procedimento redigente, non previsto dalla Costituzione ma ammesso dai regolamenti delle Camere, consiste nell'affidare alla Commissione competente l'esame e l'approvazione dei singoli articoli della proposta, riservando l'approvazione finale dell'intero progetto a tutti i componenti dell'assemblea.

Una volta che il testo sia stato approvato in una Camera, come abbiamo visto, esso viene trasmesso all'altra. Se questa apporta delle modifiche, il testo della legge deve tornare alla prima Camera per l'esame e l'approvazione delle parti modificate (ballottaggio).


La promulgazione

Una volta approvata dal Parlamento, la legge deve essere presentata al Presidente della Repubblica, che ha il compito di promulgarla, di renderla cioè ufficiale.

Dunque il Capo dello Stato può rimandare alle Camere la legge, allo scopo di ottenere un suo più attento esame e una sua modifica, qualora ritenga che essa non sia legittima dal punto di vista costituzionale. Questo potere del Presidente della Repubblica è denominato veto sospensivo e può essere esercitato una volta sola: infatti, se le Camere riapprovano la legge così com'è, egli è tenuto a promulgarla.


La pubblicazione

Subito dopo la promulgazione la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, a meno che la legge stessa stabilisca un termine diverso.


Le funzioni non legislative del Parlamento

La funzione legislativa non esauri­sce i compiti del Parlamento, cui spettano, in particolare, una funzione ispettiva e una di controllo sul Governo.


La funzione ispettiva

Si verificano a volte, nella nostra società, fenomeni di pubblico interesse la cui dinamica rimane in buona parte oscura nonostante le indagini effettuate dalla Magistratura.

Di fronte a tali eventi le Camere possono istituire delle commissioni d'inchiesta, composte in modo tale da rispet­tare le maggioranze politiche dei gruppi parlamentari. I loro poteri sono molto forti, paragonabili a quelli dei magistrati. In tal senso esse hanno il potere di convocare e interrogare come testimoni tutti i cittadini, comprese le autorità dello Stato; possono inoltre disporre perquisizioni e intercettazioni, nonché richiedere documenti. Devono però garantire in ogni momento alle persone coinvolte il diritto alla difesa.


La funzione di controllo sul Governo

Dato che l'Italia è una repubblica parlamentare, caratterizzata dal rapporto di fiducia esistente tra Parlamento e Governo, trova piena giustificazione il fatto che le Camere esercitino un potere di controllo sul Governo. Tale controllo ha natura sia politica sia economica.

Il controllo politico viene esercitato dai parlamentari attraverso specifici stru­menti disciplinati dai regolamenti parlamentari: essi sono le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni.

Le interrogazioni sono domande scritte che uno o più parlamentari possono presentare al Governo per avere informazioni circa determinati fatti e su come il Governo intenda agire in relazione a essi.

La risposta del Governo, obbligatoria, può essere scritta, oppure orale.


Le interpellanze sono domande scritte rivolte da singoli parlamentari per otte­nere spiegazioni circa la condotta assunta dal Governo in determinate situa­zioni e su come esso intenda ulteriormente intervenire in relazione a esse.

Le interpellanze non hanno un obiettivo puramente informativo, ma si propongono di ottenere risposte motivate circa 1'operato del Governo.


Le mozioni sono richieste con cui il Parlamento promuove dibattiti parlamentar con la presenza dei membri del Governo.

Le mozioni devono essere sottoscritte da uno o più presidenti di gruppi parla­mentari. Esse hanno lo scopo di pro­muovere un dibattito parlamentare tra i rappresentanti del Governo e i membri della Camera su determinate questioni.


Il controllo economico del Parlamento sul Governo si sostanzia nell'approva­zione del bilancio dello Stato.

Il disegno di legge di bilancio deve essere approvato entro la fine di ogni anno. Nell'ipotesi in cui le camere non lo traducano in legge entro il 31 dicembre, il Parlamento autorizza il Governo al cosiddetto esercizio provvisorio del bilancio.





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