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Il soggetto del rapporto giuridico: la persona giuridica



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Il soggetto del rapporto giuridico: la persona giuridica

Gli enti

Persone giuridiche dovrebbero essere soltanto gli enti specificamente individuati e registrati. Sennonché nella vita odierna gli organismi cosiddetti 'intermedi', diversi, cioè, sia dallo Stato che dall'individuo, tendono a moltiplicarsi, in correlazione con la maggiore complessità della vita odierna, e non soltanto sul piano economico, ma pure in tanti altri campi. La nostra carta costituzionale garantisce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente per perseguire qualsiasi fine non vietato, ed anzi, ancor più ampiamente riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo non soltanto come singolo, ma pure nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Classificazione degli enti

Gli enti si distinguono in base a numerosi criteri di classificazione, tra cui i più importanti sono i seguenti:

a)  persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private, o persone giuridiche 'di diritto pubblico' e persone giuridiche 'di diritto privato'. Tra le prime vi è innanzitutto lo stesso Stato e poi gli altri enti pubblici territoriali (le regioni, le province ed i comuni). Negli ultimi anni si è preferita la privatizzazione degli enti pubblici; gli enti pubblici non sono disciplinati da una normativa specifica a carattere generale, ma da regole dettate di volta in volta;



b)  enti registrati ed enti 'di fatto';

c)  enti a struttura associativa (con la partecipazione di una pluralità di persone) ed enti a struttura istituzionale (o fondazionale), costituiti da volontà unilaterale di un costituente o fondatore;

d)  enti con finalità di lucro ed enti con finalità ideali (politiche, sindacali, culturali);

e)  nell'ambito degli enti con finalità di lucro occorre distinguere tra enti con finalità egoistiche, in cui cioè gli operatori intendono appropriarsi degli eventuali lucri ricavati, ed enti cosiddetti no profit, in cui gli operatori, invece, si impegnano a non distribuirsi gli utili, ma a reinvestirli nell'impresa o a destinati ad altri scopi non lucrativi.

Le più importanti ure di enti sono: le società, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni di volontariato.

Autonomia patrimoniale della persona giuridica

Elemento caratteristico fondamentale della persona giuridica è la cosiddetta autonomia patrimoniale: vale a dire che il patrimonio dell'ente si distingue nettamente da quello degli associati. Per gli enti di fatto vale una cosiddetta 'autonomia patrimoniale imperfetta'. L'irresponsabilità dei singoli per le obbligazioni assunte dalla persona giuridica viene mitigata dal principio che gli amministratori di un ente sono responsabili, sia verso l'ente che verso i terzi, per i danni da essi arrecati violando i doveri inerenti alla loro carica.

Elementi della personalità giuridica

Gli elementi costitutivi della persona giuridica sono, per le associazioni, una pluralità di persone e lo scopo comune; per le fondazioni, il patrimonio e lo scopo. Tuttavia perché nasca occorre il riconoscimento da parte dello Stato, concesso con un decreto del Presidente della Repubblica. Il riconoscimento può, peraltro, anche essere conferito genericamente dalla legge (riconoscimento generico) per gli enti che abbiano i requisiti dalla legge stessa determinati e dopo che siano state eseguite le formalità previste. Il codice civile stabilisce in via generale che ogni società per azioni acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'atto con il quale più persone decidono di dar vita a un'associazione si chiama atto costitutivo. L'atto con cui la persona separa alcuni beni dal proprio patrimonio e li destina ad uno scopo determinato si chiama negozio di fondazione: esso è un negozio unilaterale. La vita e l'attività della persona giuridica sono regolate da un atto che si chiama statuto. Il controllo e la vigilanza da parte dell'autorità amministrativa si realizzano nel potere di modificazione del fine della fondazione quando questo sia esaurito, impossibile o inutile; nel potere di coordinamento di ogni singola fondazione con altre o in quello di raggruppamento amministrativo quando il patrimonio sia divenuto insufficiente; e ancora nel potere di nomina, revoca e sostituzione degli amministratori fuori dei casi previsti dallo statuto e di scioglimento degli organi sociali e di nomina di commissari straordinari o liquidatori.

Capacità e formazione della volontà della persona giuridica

La persona giuridica ha una capacità giuridica più limitata dalle persona fisica. Essa può essere titolare di alcuni diritti personalissimi (diritto al nome, integrità morale). Nella sfera dei diritti patrimoniali la persona giuridica subiva, inoltre, una notevole limitazione per evitare il fenomeno denominato un tempo mano morta e, cioè, l'accumulo presso di essa di beni, sottratti alla circolazione e, quindi, a destinazioni produttive: era richiesta infatti l'autorizzazione governativa per l'acquisto di beni immobili; ma la norma è stata abrogata. A prima vista, sembra che le persone giuridiche debbano ritenersi incapaci di agire, in quanto la loro volontà è manifestata da altri soggetti muniti di potere di rappresentanza (rappresentanza legale). Tuttavia l'organo della persona giuridica è parte della persona stessa. Nelle associazioni l'organo più importante è l'assemblea, nella quale si riuniscono gli associati su convocazione degli amministratori. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno metà degli associati (numero legale) in prima convocazione. Se non si raggiunge questo numero, occorre una seconda convocazione, nella quale possono essere prese deliberazioni qualunque sia il numero degli intervenuti; si applica per le deliberazioni il principio della maggioranza o principio maggioritario, per effetto del quale la volontà della maggioranza prevale su quello della minoranza.



La nazionalità e la sede

La nazionalità è determinata dallo Stato che ha proceduto al riconoscimento: sono, perciò, italiane le persone giuridiche che hanno ottenuto il riconoscimento in Italia. La sede è il luogo in cui la persona giuridica svolge la sua principale attività. La sede deve risultare dall'atto costitutivo e deve essere indicata nel registro delle persone giuridiche.

L'estinzione

La stessa volontà degli associati o del fondatore può preventivamente stabilire la durata della persona giuridica o le cause della sua estinzione. Perciò la persona si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto. L'autorità governativa, in caso di insufficienza del patrimonio o quando lo scopo è esaurito o è diventato impossibile o di scarsa utilità, può trasformare la fondazione assegnandole un altro scopo, che si allontana il meno possibile dalla volontà del fondatore. Nelle associazioni l'estinzione si verifica anche per lo scioglimento disposto dall'assemblea o dal governo oppure quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Per l'estinzione è necessario un provvedimento di carattere pubblico. Tuttavia esso serve soltanto a determinare il passaggio ad una fase particolare, la liquidazione, resa necessaria dall'esigenza di provvedere alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio e di definire i rapporti giuridici pendenti, che è diretto, anzitutto, a soddisfare i creditori della persona giuridica.

Le associazioni non riconosciute

Per le associazioni che non hanno ottenuto o non hanno richiesto il riconoscimento da parte dello Stato, si presuppone che lo scopo cui l'attività di queste organizzazioni è rivolta sia lecito. A queste associazioni viene riconosciuta efficacia agli accordi intervenuti tra gli associati per quanto attiene all'ordinamento interno, cioè, ai rapporti degli associati tra loro, e all'amministrazione dei beni. I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione: questo fondo comune è destinato a soddisfare i creditori dell'associazione. ½ è anche qui un'autonomia patrimoniale, ma imperfetta. Alle associazioni non riconosciute è attribuita la capacità processuale: esse possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione dell'associazione. L'associazione non riconosciuta non può, in quanto tale, ricevere donazioni né lasciti testamentari.

I comitati

Avviene di frequente che persone raccolgano fondi allo scopo di arrecare soccorsi in occasione di pubbliche calamità. Può, per queste finalità, essere costituita una persona giuridica e allora si applicano le regole già esaminate. Comitato è il gruppo di persone che si propongono di raccogliere i fondi. Il comitato si può costituire senza formalità, anche verbalmente. I fondi si costituiscono con le offerte dei singoli che devono considerarsi donazioni manuali e, pertanto, non sono soggette alla forma dell'atto pubblico richiesta per le donazioni. Gli organizzatori sono responsabili personalmente e solidamente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato. Anche al comitato è stata riconosciuta la capacità processuale: esso può stare in giudizio nella persona del presidente. Se i fondi raccolti sono insufficienti o lo scopo non si può attuare o vi è un residuo di fondi, sulla devoluzione dei beni provvede l'autorità governativa.







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