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LA RIFORMA DELL’IMPOSIZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETA’:L’ISTITUZIONE DELL’IRES - CARATTERI GENERALI DELL’ IRES, LE DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I SOGGE



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LA RIFORMA DELL’IMPOSIZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETA’:L’ISTITUZIONE DELL’IRES

Con la legge 7 aprile 2003, n. 80 il Governo è stato delegato a riformare l’intero sistema fiscale statale.

Ad oggi, il processo di riforma ha trovato compimento – grazie all’emanazione del D.Lgs. 12-l2-2003, n. 344 – solo in relazione all’istituzione dell’IRES ( imposta sul reddito delle società) che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha sostituito l’IRPEG e parzialmente per quanto riguarda la nuova imposta sul reddito ( IRE ).

L’obiettivo peculiare della parte della riforma relativa all’imposta sul reddito delle società è l’armonizzazione del sistema fiscale italiano con quelli degli altri paesi industrializzati, resa ormai indifferibile dal fenomeno della globalizzazione.




Gli aspetti qualificanti della disciplina dell’IRES sono:


La tassazione consolidata di gruppo con l’introduzione dei consolidati fiscali, nazionale e mondiale;

L’introduzione di ulteriori norme di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese ( thin capitalization );

Il nuovo regime dei dividendi ( con l’abolizione del relativo credito d’imposta ) e delle minusvalenze e plusvalenze connesse alla cessione di partecipazioni;

Il regime di trasparenza per le società di capitali;

La revisione della disciplina del credito per le imposte ate all’estero e delle Controlled Foreign Companies;

La previsione del regime di Participation exemption per le plusvalenze esenti;

L’introduzione di una tassazione alternativa per alcune imprese marittime ( Tonnage Tax ).


CARATTERI GENERALI DELL’ IRES


La disciplina dell’IRES trova collocazione nel titolo II del TUIR integralmente sostituito dal D.Lgs. 3442003.

L’IRES, come l’IRPEG, si conura come imposta personale che colpisce con aliquota proporzionale ( non progressiva ) la capacità contributiva totale, ossia il reddito delle persone giuridiche ed enti assimilati.

Le persone giuridiche sono costituite da una comunione di beni e persone volta al raggiungimento di un fine comune; il loro requisito essenziale è il riconoscimento, da parte dello Stato, della personalità giuridica. Si caratterizzano per l’autonomia patrimoniale di cui godono rispetto alle singole persone fisiche che le compongono. Anche nell’IRES, come nell’IRPEG e nell’IRPEF, esiste una diversa disciplina per i soggetti residenti, che sono tenuti l amento dell’imposta per i redditi dovunque prodotti, e per i non residenti, che sono obbligati per i soli redditi prodotti in Italia.



PRESUPPOSTO, PERIODO E ALIQUOTA DI IMPOSTA


L’art. 72 del TUIR stabilisce che il presupposto dell’imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura. Il reddito è dunque l’acquisizione di ricchezza: tale reddito, tuttavia, viene diversamente calcolato secondo i tipi di soggetti passivi  dell’imposta. Esistono, infatti, normative differenziate per le società commerciali, per gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale e per le società ed enti non residenti.

Il periodo d’imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o periodo di gestione della società o dell’ente, come risulta per legge o dall’atto costitutivo. In particolare se la durata dell’esercizio o del periodo non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo,o lo è in misura pari o superiore a due anni,il periodo d’imposta si intende costituito dall’anno solare. Se il periodo d’imposta è superiore o inferiore a dodici mesi occorre ragguagliare alla sua durata alcuni componenti positivi e negativi di reddito.

L’aliquota d’imposta proporzionale e non progressiva,fissata al 33%: dunque, di un punto percentuale inferiore a quella IRPEG in vigore al 31dicembre 2003.


I SOGGETTI PASSIVI


Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti passivi dell’IRES, quasi nulla è mutato rispetto a quanto previsto per l’IRPEG.


Ai sensi dell’art. 73 del TUIR devono considerarsi soggetti passivi dell’IRES:


a)          Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata , le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b)         Gli enti pubblici e privati diversi dalle società,residenti nel territorio dello Stato,che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

c)          Le società e gli enti di ogni tipo,con o senza personalità giuridica,non residenti nel territorio dello Stato;

d)         Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.


Sono escluse dalla tassazione le società di persone e quelle assimilate, i cui redditi sono assoggettati all’IRPEF.

Non sono soggetti all’IRES gli organi e le amministrazioni dello Stato, inclusi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le Province e le Regioni


LA BASE IMPONIBILE


L’art. 75 del TUIR, così come l’art. 89 del vecchio TUIR, non dà una definizione di base imponibile, ma costituisce solo una norma di rinvio alle disposizioni dettate per le singole categorie d’imposta.

L’articolo, infatti, dispone che l’imposta si applica al reddito complessivo netto costituito dalla somma degli utili complessivi netti conseguiti nel periodo d’imposta. Tale reddito varia in considerazione dell’appartenenza ad una categoria di soggetti anziché ad un’altra e viene determinato con i criteri distintamente previsti per:


società ed enti commerciali residenti ( capo II );

enti non commerciali residenti (capo III );

società ed enti commerciali non residenti ( capo IV );

enti non commerciali non residenti ( capo V );



imprese marittime (capo VI ).


Il capo dedicato alla determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime rappresenta un’assoluta novità rispetto al previdente TUIR.

Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, le variazioni in aumento o in diminuzione derivanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal TUIR.


LE DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I SOGGETTI D’IMPOSTA IRES


A) SCOMPUTO DEGLI ACCONTI


Dall’imposta, vanno scomputati, a norma dell’art. 79 del TUIR, i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto d’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 22 del TUIR.

La misura dell’acconto IRES è fissata al 99%. Tale misura è elevata al 102,5% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005 e al 100% per quello successivo.

Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 7-l2-2001, n. 435, l’acconto IRES va effettuato in due rate se l’importo della prima rata supera 103 €. La prima rata, pari al 40% dell’intero acconto, va versata entro il termine previsto per il amento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente; la seconda rata per il restante 60%, nel mese di novembre, fatta eccezione per la rata dovuta dai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare per i quali il versamento va eseguito entro l’undicesimo mese dell’esercizio stesso. Il versamento del saldo deve essere effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta o entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Sono tenuti all’osservanza di quest’ultimo termine anche i soggetti che, pur tenuti all’approvazione del bilancio entro il quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, non rispettino tale scadenza.


B) SCOMPUTO DELLE RITENUTE


In base all’art. 22 del TUIR, le ritenute alla fonte operate sui redditi che formano il reddito complessivo vanno scomputate dalla relativa imposta, purché siano state operate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ( criterio di competenza ). In caso contrario ( cioè se le ritenute sono state operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi ), lo scomputo avverrà per cassa nel periodo d’imposta in cui sono state subite. Tuttavia a i sensi del secondo comma dell’art. 79 alcune ritenute potranno essere scomputate solo secondo il criterio della competenza, cioè nel periodo d’imposta nel quale i redditi cui si riferiscono hanno concorso a formare il reddito complessivo ed indipendentemente dalla percezione dei redditi stessi e del loro assoggettamento a ritenuta.


C) RIPORTO O RIMBORSO DELL’ECCEDENZA


Se l’ammontare dei crediti d’imposta, delle ritenute d’acconto subite e dei versamenti d’imposta in acconto effettuati, supera l’ammontare dell’imposta dovuta dal contribuente, questi, secondo il disposto dell’ art. 80 del TUIR, potrà a sua scelta computare l’eccedenza in diminuzione dell’IRES relativa all’anno successivo, chiederne il rimborso in sede di dichiarazione annuale o compensare l’eccedenza d’imposta con i debiti relativi ad altri tributi o contributi scaturenti dalla dichiarazione annuale o da altre dichiarazioni.


SOCIETA’ DI COMODO


Allo scopo di scoraggiare la costituzione di società di mero godimento di beni e che in realtà non esplicano alcun attività produttiva, l’art. 30 della legge 724 del 23-l2-l994 ha dettato una disciplina fiscale delle ccdd. Società di comodo o non operative. Sono considerate di comodo quelle società i cui ricavi, aumentati delle rimanenze e dei proventi quali emergono dal conto economico, risultano inferiori alla somma dei seguenti elementi:


1% del valore delle partecipazioni, anche non costituenti immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

4% del valore delle immobilizzazioni costituite da immobili o in navi, anche se in locazione finanziaria;

15% del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.


Tal raffronto è effettuato in base al valore medio delle grandezze prese in esame nell’esercizio 1996 e nei due precedenti.

Qualora si verifichi la suddetta condizione, le società di comodo dovranno dichiarare un reddito almeno pari alla somma dei seguenti valori:


0,75% del valore delle partecipazioni;

3% del  valore delle immobilizzazioni, anche in leaising;

12% del valore delle altre immobilizzazioni, anche in leaising.



LE ONLUS


La crescente importanza assunta nel nostro paese dall’esercizio da parte di privati delle cd. Attività no profit, hanno indotto il legislatore tributario a regolamentare la materia in positivo del settore.

Attraverso il D.Lgs. 46097 si è provveduto a riordinare la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ( ONLUS ). Per le ONLUS è istituita, con registrazione obbligatoria, un’anagrafe unica presso il Ministero dell’economia e delle finanze, godono di un particolare regime di tassazione tanto ai fini delle imposte dirette, quanto ai fini delle imposte indirette.

In particolare in materia di imposte dirette, per le ONLUS, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

In materia di IVA sono considerate esenti dall’imposta le prestazioni rientranti nelle finalità istituzionali delle ONLUS, così come non sussiste, l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Anche in materia di altre imposte e tasse sono previste esenzioni e agevolazioni.

Per poter godere appieno dei benefici fiscali previsti, le ONLUS diverse dalle cooperative sono sottoposte all’obbligo della tenuta della contabilità analitica e della redazione del bilancio nella forma prevista dal C.C. . Speciali norme sono previste qualora il volume dei proventi annui non superi certi limiti.


I NUOVI ISTITUTI INTRODOTTI DALLA RIFORMA IRES


Il D.Lgs. 3442003 ha introdotto alcuni istituti fino ad ora sconosciuti per la nostra legislazione fiscale.


A)   TASSAZIONE DI GRUPPO: CONSOLIDATI FISCALI NAZIONALE E MONDIALE.


Il consolidato fiscale rappresenta una novità nell’ordinamento tributario italiano. Il D.Lgs 3442003 ha optato per il consolidamento degli imponibili, scartando l’ipotesi della tassazione sulla base del bilancio consolidato di gruppo, di maggiore difficoltà applicativa. È dunque prevista la dichiarazione di una unica base imponibile nella quale vengono sommati algebricamente i redditi dell’imprese appartenenti al gruppo, con conseguente compensazione tra redditi e perdite fiscali del gruppo stesso. Sono stati previsti due sistemi di consolidamento: nazionale, per società residenti, e mondiale, aperto ache alle società non residenti.

Il consolidato nazionale consente la determinazione in capo alla controllante di una unica base imponibile di gruppo. In sostanza la controllante in sede di dichiarazione dei redditi, provvede ad aggregare il proprio imponibile e gli imponibili delle società controllate compensandoli integralmente e indipendentemente dalla percentuale di possesso. Affinché si possa optare per il consolidato nazionale devono ricorrere alcuni presupposti.

Il consolidato nazionale, oltre all’esenzione completa dei dividendi distribuiti e alla compensazione degli imponibili positivi  e negativi infragruppo, comporta una seri di vantaggi. Questi possono così sintetizzarsi:


la previsione di un regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi all’interno del gruppo;

l’irrilevanza delle partecipazioni emesse da società consolidate ai fini del calcolo del pro-rata patrimoniale per la deducibilità degli interessi passivi degli oneri finanziari;

la possibilità di massimizzare a livello di gruppo la deduzione degli ammortamenti,rettifiche di valore ed accantonamenti,anche se non registrati in conto economico.


Tra glia spetti negativi si deve segnalare l’appesantimento sanzionatorio in quanto prevista la responsabilità tributaria solidale fra tutte le società rientranti nell’area di consolidamento.

Nel consolidato mondiale la tassazione di gruppo può essere estesa anche a società non residenti. Alla società controllante in Italia vengono imputati per trasparenza i redditi e le perdite delle controllate estere in proporzione alla quota di partecipazione complessiva: redditi e perdite delle controllate estere devono essere ricalcolati in base alle norme tributarie nazionali. La disciplina del consolidato mondiale differisce solo per alcuni aspetti da quella del consolidato nazionale. L’opzione, ad esempio, viene esercitata soltanto dalla società controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato, e deve riguardare tutte le società controllate, le quali non devono invece esercitare alcuna opzione.


B)   THIN CAPITALIZATION


Tale istituto disciplinato dall’art. 98 del TUIR, è stato introdotto con lo scopo di contrastare una diffusa pratica elusiva con la quale l’impresa, attraverso l’indebitamento verso i propri soci, beneficia della deducibilità fiscale degli interessi passivi ati ai soci finanziatori mentre il socio non imprenditore beneficia della tassazione in via sostitutiva, inferiore a quella ordinaria, dei proventi stessi.

L’art. 98 dispone che, nel caso di finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati o da loro parti correlate per un importo complessivamente superiore ad una soglia predeterminata, i relativi interessi passivi sono indeducibili ai fini fiscali per la parte che eccede la soglia medesima.

Il contribuente debitore può ottenere la disapplicazione della disposizione nel caso in cui riesca a dimostrare che l’ammontare dei finanziamento erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate sarebbe stato comunque erogato da terzi indipendenti anche con la sola garanzia del patrimonio sociale.


C)   REGIME DI TRASPARENZA FISCALE


Gli artt. 115 e 116 introducono il regime di trasparenza fiscale per le società di capitali. Si tratta di un correttivo alla indeducibilità della svalutazione su partecipazioni e alla tassazione dei dividenti. Optando per tale regime le società di capitali partecipate da altre società di capitali possono imputare il reddito complessivo prodotto direttamente a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Analogo regime opzionale è previsto per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria.


D)   PARTECIPATION EXEMPTION


Secondo l’art. 87 del TUIR tale istituto considera esenti ai fini fiscali le plusvalenze relative alle partecipazioni in società residenti o non residenti, fatta eccezione per quelle in società semplici o enti ad esse equiparate. L’introduzione di questa disposizione è strettamente legata al nuovo regime di tassazione dei dividendi nonché all’abrogazione del credito d’imposta sugli utili distribuiti.

Correlativamente al regime di esenzione delle suddette plusvalenze viene prevista l’indeducibilità delle eventuali minusvalenze.



E)   TONNAGE TAX


Le norme dettate dagli artt. 155- 161 del TUIR disciplinano la determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, la cosiddetta TONNAGE TAX. Esse si inseriscono le contesto delle forme di sostegno fiscale del settore marittimo previste in ambito comunitario e si applicano ai periodi d’imposta successivi all’ottenimento dell’autorizzazione dell’Unione Europea.

Il sistema di tonnage tax previsto nella riforma è basato sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile, al quale si applica l’aliquota d’imposta ordinaria. È un criterio opzionale al quale le imprese possono accedere attraverso una comunicazione che deve essere effettuata tre mesi prima dell’inizio del periodo d’imposta a partire dal quale esse intendono fruirne. Tale opzione è vincolante per un periodo minimo di dieci anni.

Il meccanismo di determinazione forfetaria e unitaria del reddito imponibile fa riferimento al reddito giornaliero di ciascuna nave, applicando i coefficienti relativi al tonnellaggio e un fattore di correzione legato all’età della nave stessa.


LA NUOVA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E LA REVISIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

Per i dividendi derivanti da partecipazione in società ed enti percepiti dai soggetti IRES si è passati dal criterio di imputazione – in base al quale i dividendi concorrevano per l’intero ammontare alla formazione del reddito del socio  al momento della percezione, con il riconoscimento di un credito d’imposta ai sensi dell’art. 14 del vecchio TUIR – ai criteri dell’esenzione e della trasparenza in base ai quali i dividendi tassati in capo alla società, sono esenti in capo al socio per il 95% del loro ammontare con conseguente abolizione del suddetto credito d’imposta. Il credito d’imposta sui dividendi evitava la duplicazione della tassazione a carico della società e quindi consentiva al socio di recuperare l’IRPEG ata dalla società. Esso più volte modificato nella misura, era stato fissato da ultimo al 56,25%. Analogamente, la parziale esenzione dei dividendi e l’abolizione del credito d’imposta è stata prevista anche dagli artt. 47 e 59 del TUIR per i dividendi percepiti da persone fisiche e società di persone. Sui redditi di fonte estera assoggettati a tassazione anche in Italia è riconosciuto al contribuente un credito per le imposte sui redditi ate all’estero a titolo definitivo. Bisogna, tuttavia, fare una distinzione tra la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2003 e quella in vigore a decorrere dal 2004. In particolare in base al vecchio art. 15 del TUIR fino alla suddetta data il credito spettava fino concorrenza della quota d’imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo, al lordo delle eventuali perdite di precedenti periodi d’imposta. L’ammontare complessivo del credito d’imposta non può in ogni caso superare l’imposta effettivamente dovuta in Italia.

Esempio :

Reddito estero 1.500

Imposta estera  (30 % ) 450 €

Reddito complessivo  1.500 €

Perdite fiscali pregresse    500 €

Reddito complessivo netto 1.000 €

IRPEG ( 33% ) 330 €

In tale esempio l’imposta italiana al lordo delle perdite pregresse è 495 € (33% di 1.500 € ) e integralmente accreditabile con la conseguenza che il contribuente avrebbe avuto diritto ad un rimborso d’imposta pari a 120 € ( 450 – 330 ) non utilizzata.

Nel nuovo regime disciplinato dall’art. 165 del TUIR e applicabile dall’ 1-l-2004, il credito d’imposta spetta fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo, al netto delle perdite pregresse. L’ammontare delle imposte estere eccedente l’imposta dovuta in Italia sui redditi esteri andrà definitivamente perduta. Per cui riprendendo l’esempio precedente, l’ammontare delle imposte estere ( 450 ) non troverà integrale concorrenza nella quota d’imposta italiana ( 330 ) e l’eccedenza (120 ) andrà perduta in via definitiva. La determinazione, ovviamente non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presunta. Infine, nell’ipotesi in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

CARATTERI GENERALI DELL’IRPEG


L’imposta sul reddito delle persone giuridiche  ( IRPEG ) era la seconda imposta fondamentale sulla quale si basava fino al 31 dicembre 2003 il sistema dell’imposizione diretta. Il tributo inizialmente disciplinato dal D.P.R. 59873 aveva successivamente trovato collocazione nel titolo II del TUIR approvato con D.P.R. 91786




A ) PRESUPPOSTO, PERIODO E ALIQUOTA


Presupposto dell’imposta era il possesso dei redditi, provenienti da qualsiasi fonte, in denaro o in natura.

In linea generale, dunque, veniva qualificato reddito l’acquisizione di ricchezza nuova, determinato diversamente a seconda del tipo di persona giuridica di cui si tratta.

L’imposta era dovuta per periodi d’imposta, costituiti dal periodo di gestione del soggetto passivo determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Si face riferimento all’anno solare quando la durata del periodo di gestione non era determinata dalla legge o dall’atto costitutivo ovvero era determinata in due o più anni.

L’aliquota applicabile era proporzionale e non progressiva ed era fissata a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 nella misura del 36% ( 34%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003 ). Il D.P.R. 60173, prevedeva l’esenzione totale del amento dell’IRPEG per le cooperative agricole e di lavoro e i loro consorzi al verificarsi di determinate condizioni, nonché riduzioni per società ed enti finanziari, anche se ha partecipazione statale.


B ) SOGGETTI PASSIVI


Erano soggetti all’IRPEG:


le società commerciali di capitale, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo principale l’esercizio di attività commerciali;

le società e gli enti ti ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato.


Erano escluse dalla tassazione le società di persone ed enti assimilati i cui redditi, una volta attribuiti ai singoli soci, scontavano l’IRPEF.

In base all’art. 88 del vecchio TUIR, gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, Regioni e Province, i consorzi tra enti locali , le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane non erano soggetti all’IRPEG.


C ) BASE IMPONIBILE


Nella disciplina dell’IRPEG il reddito complessivo, base sulla quale si applicava il tributo, assumeva conurazione diversa in relazione alla natura dei soggetti passivi.

Per le società e per gli enti commerciali, il redito complessivo, quali ne fossero i componenti, era considerato interamente reddito d’impresa ed era determinato secondo le regole proprie di questo. In pratica, per tali soggetti il reddito veniva determinato apportando al risultato di bilancio le variazioni in aumento ed in diminuzione derivanti dall’applicazione di criteri di calcolo delle componenti positive e negative di reddito previste dalla normativa IRPEF in tema di reddito d’impresa.

Vigeva, dunque, una presunzione assoluta, secondo la quale tutti i redditi prodotti dalle persone giuridiche erano d’impresa.

Per gli enti non commerciali il reddito complessivo era dato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi ovunque prodotti e a prescindere dalla loro destinazione. Dalla base imponibile erano esclusi i redditi di lavoro, autonomo e dipendente, perché frutto di attività umana. Erano anche esclusi i redditi esenti da IRPEG e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Per gli enti e le società non residenti il reddito complessivo era formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.



VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

Dall’imposta, andavano scomputati i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto d’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto. La misura dell’acconto IRPEG era fissata al 98 %.  Tuttavia essa è stata ridotta al 95 % per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre del 2000 e stabilita al 93.5 %, al 98,5 % e al 99 % rispettivamente per i periodi d’imposta in corso alle date del 31 dicembre 2001, 31 dicembre 2002 e 31 dicembre 2003.

CREDITO D’IMPOSTA SUI DIVIDENDI

Il credito d’imposta sui dividendi è stato soppresso nell’ambito della riforma IRES che ha profondamente innovato il regime di tassazione dei dividendi.

Al fine di evitare la duplicazione della tassazione a carico del socio ( nel momento della percezione dei dividendi ) con la tassazione a carico della società ( nel momento della produzione degli utili ), la legge aveva previsto credito d’imposta che consentiva al socio di recuperare l’IRPEG ata dalla società.

Il credito si calcolava sull’ammontare lordo dei dividendi, non era applicabile nel caso di cedolare secca, ed era uguale al 56,25% per le distribuzioni di dividendi deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001 e al 51,51% per quelle deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 203.

Per quanto riguarda il meccanismo di applicazione, il credito d’imposta si aggiungeva al dividendo nella determinazione del reddito imponibile e si sottraeva all’imposta da are. Il credito d’imposta spettava entro i limiti delle imposte liquidate dalla società.







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