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LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI - organizzazione strutturale - I TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE

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Lezione 18


LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI

Le giurisdizioni amministrative speciali di maggiore rilievo sono: la  Corte dei Conti, i  Tribunali delle acque, e le Commissioni Tributarie

Accanto ad esse, inoltre, operano una serie di organi speciali di giustizia amministrativa a competenza più specifica e meno conosciuti.


La CORTE DEI CONTI è un organo di rilievo costituzionale (cfr. art. 100 e 103) che esplica funzioni   di controllo, di amministrazione attiva, consultive (in materia di contabilità dello Stato) e giurisdizionali.
Ciò che trova conferma nell'organizzazione strutturale della Corte medesima, che è articolata (cfr. delibera organizzativa n.14/00) in:

- una sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato (art. 3);



- una sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato (art. 7);

- una sezione autonomia che esercita il controllo finanziario e le analisi ative sull'andamento delle gestioni degli enti locali;

- sezioni regionali di controllo presso le Regioni ordinarie (art. 2) ;

- sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali (art. 10);

- sezioni giurisdizionali (tre centrali più altre istituite presso tutte le regioni e presso le province autonome di Trento e Bolzano).
Presso le sezioni giurisdizionali, inoltre, è istituita la Procura (generale e regionale), che svolge le funzioni di 'pubblico ministero' poiché opera nell'interesse delle legge. Ed infatti, il procuratore esercita l'azione pubblica di responsabilità d'ufficio. Il giudizio di conto e responsabilità che si svolge davanti alla Corte dei Conti, invero, sorge per assicurare la corretta gestione dei beni di proprietà pubblica. 

L'attività giurisdizionale della Corte dei Conti si esplica nelle seguenti materie:

1. Responsabilità degli impiegati dello Stato = giudizi diretti alla tutela degli interessi patrimoniali dello Stato, aventi carattere preventivo, che non possono essere iniziati se non dalla P.A. (rectius dal Procuratore generale presso la Corte dei Conti).
Tali giudizi si distinguono in:

a. giudizi di responsabilità contabile = giudizi volti a far valere la responsabilità di tutti coloro che, a qualunque titolo, anche di fatto, hanno il maneggio del pubblico denaro, nonché di tutti i magazzinieri e consegnatari di valori e di merci appartenenti alla P.A. (c.d. agenti contabili).
La responsabilità sorge ogni volta che si verifica un'irregolarità nella riscossione, nei amenti o nella conservazione del denaro o dei valori di proprietà della P.A. e non richiede la prova del danno. Con la conseguenza che si tratta di una sottospecie peculiare di responsabilità civile.
b. giudizi di responsabilità amministrativa = giudizi volti a far valere la responsabilità degli impiegati, funzionari, agenti civili e militari, che, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano tenuto un comportamento, attivo od omissivo, imputabile anche solo a colpa, che cagioni un danno all'amministrazione statale da cui dipendono od allo Stato.


2.
Responsabilità degli amministratori e dipendenti delle Regioni e degli altri enti pubblici = responsabilità analoga alla precedente dalla quale si differenzia per ciò che i soggetti attivi sono dipendenti di amministrazioni diverse da quella dello Stato.

Giudizi ad istanza di parte previsti dalla legge (es. ricorsi per rimborso di quote d'imposta inesigibili) o di creazione giurisprudenziale (es. azioni di accertamento volte ad evitare un futuro e probabile pregiudizio in materie di competenza della Corte).

Giudizi in materia pensionistica = giudizi che hanno ad oggetto un provvedimento amministrativo definitivo, che riguarda il diritto alla pensione degli impiegati, il cui trattamento di quiescenza è a carico, totale o parziale, dello Stato.


In queste materie la Corte conosce di tutte le questioni, relative a diritti soggettivi od ad interessi legittimi, (giurisdizione esclusiva), sotto il profilo dell'accertamento dei fatti e dell'applicazione del diritto (giurisdizione piena, come quella del giudice ordinario; tanto che incontra i medesimi limiti con riferimento all'atto amministrativo illegittimo) e non è vincolata né da precedenti statuizioni dell'amministrazione, né dalle domande delle parti, né dalle motivazioni addotte (giurisdizione sindacatoria).
I TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE sono organi giurisdizionali speciali che hanno competenza sulle controversie concernenti il demanio idrico (es. indennità e risarcimento per espropriazione od occupazione finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche).

Strutturalmente si distinguono:

Tribunali regionali delle acque pubbliche = sezioni specializzate dell'autorità giudiziaria ordinaria (poiché hanno una composizione prevalentemente giudiziaria - una sezione della Corte d'Appello integrata da tre funzionari del genio civile - e si occupano prevalentemente di questioni relative a diritti) istituite presso 8 Corti d'Appello (Torino, Milano, Firenze, Roma, Venezia, Napoli, Palermo e Cagliari).

Tribunale superiore delle acque pubbliche = organo avente sede in Roma, che ha una doppia natura:

- giurisdizione amministrativa speciale quando funziona da giudice unico (cioè sulle questioni aventi ad oggetto interessi legittimi);

- sezione specializzata dell'autorità giudiziaria ordinaria, quando funziona da giudice d'appello per le decisioni dei Tribunali regionali 8cioè sulle questioni aventi ad oggetto diritti soggettivi).


Le COMMISSIONI TRIBUTARIE, per effetto della riforma operata dal D.Lgs. n. 546/92, si articolano in:

Commissioni tributarie regionali, che hanno sede in ogni capoluogo di Regione

Commissioni tributarie provinciali che hanno sede nel capoluogo di  ogni provincia.

Ad esse è attribuita,in generale, competenza sulle controversie aventi ad oggetto imposte (es. imposta sui redditi, imposta sul valore aggiunto)  e tributi (es. tributi comunali e locali) specificamente indicati dalla legge di riforma del 1992 od attribuite alla loro competenza dalle legge.


ALTRI ORGANI SPECIALI di giustizia amministrativa sono :

Commissione per i ricorsi in materia di brevetti;

Commissario per gli usi civici = giudice ordinario con competenza specializzata in materia di accertamento e tutela dei demani civico e dei diritti d'uso civico delle comunità locali;

Gli organi di giurisdizione in materia d'indennità di espropriazione per pubblico interesse e requisizione (es. Collegio speciale presso la Corte d'Appello di Roma).

Le giurisdizioni amministrative speciali di maggior interesse sono:

1. Corte dei Conti, che ha competenza giurisdizionale piena, esclusiva e sindacatoria sui giudizi di conto e responsabilità dei dipendenti pubblici e su quelli in materia pensionistica;

2. Tribunali delle acque, che hanno competenza su tutte le controversie aventi ad oggetto il demanio idrico;

3. Commissioni tributarie, che hanno competenza sulle controversie in materia di imposte e tributi.



Domande


1. Il g.o. può conoscere il merito dell'atto amministrativo?

a)   Si

b)   NO


2. L'esecuzione forzata avente ad oggetto denaro nei confronti della P.A. è:

a)   Inammissibili, salvo alcuni casi

b)   inammissibile

c)   ammissibile nei limiti della capienza dei titoli di bilancio destinati a spese per liti giudiziarie

d)   ammissibile (v)


3. La competenza del g.o. nei confronti della P.A. riguarda:

a)   tutte le controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi (v)

b)   le controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi privati

c)   le controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi pubblici

d)   tutte le controversie in cui si faccia questione di interessi legittimi

e)   tutte le controversie in cui si faccia questione di interessi legittimi e di diritti soggettivi


4. L'accertamento dell'illegittimità di un atto amministrativo operato dal giudice ordinario ha efficacia:

a)   per la sola controversia in cui è operato (v)

b)   per la controversia in cui è operato e per le controversie analoghe

c)   per tutte le controversie


5. Le azioni reintegratorie nei confronti della P.A. sono ammissibili:

a)   senza alcun limite

b)   solo qualora la P.A. abbia agito sine titulo

c)   mai

d)   solo qualora la P.A. abbia agito sulla base di un titolo inefficace

e)   quando la P:A. ha agito sulla base di un titolo inefficace, od eccedendo i limiti di esso, od in assenza di titolo (v)


6. Le controversie in materia di pubblico impiego sono di competenza del g.o.:

a)   per tutti gli aspetti connessi direttamente od indirettamente al rapporto di lavoro di tutti i dipendenti pubblici

b)   solo per gli aspetti sindacali del rapporto di lavoro

c)   per gli aspetti afferenti direttamente al rapporto di lavoro (dalla sua costituzione alla sua cessazione) (v)

d)   solo per la materia pensionistica

e)   solo per i dipendenti interessati dalla privatizzazione (v)

f) solo per gli aspetti relativi alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti interessati dalla privatizzazione

g)   solo per gli aspetti relativi alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti non interessati dalla privatizzazione


Le azioni costitutive sono esperibili nei confronti della P.A.:

a)   mai

b)   sempre

c)   solo quando incidono sull'esercizio di pubblici poteri

d)   solo quando non incidono sull'esercizio di pubblici poteri (v)






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