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LIBERTÀ - I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente

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LIBERTÀ



La Costituzione dedica numerosissimi articoli alla libertà (essi sono compresi in genere nella I parte, riservata ai diritti e doveri dei cittadini); ciò significa che la tutela della libertà è attenta e precisa. Nelle costituzioni liberali dell'Ottocento le libertà generalmente erano riconosciute a parte prevalendo l'idea che i diritti dei cittadini sono cosa distinta dall'ordinamento dello Stato; invece nelle moderne democrazie, in cui è saltata la netta distinzione tra società e Stato, le libertà dei cittadini hanno rilievo costituzionale, in quanto entrano a comporre la complessa articolazione dello Stato.





- LA LIBERTÀ DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE -



Art. 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.


Art.18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza

autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.



Gli articoli 17 e 18 contemo il diritto di riunione e il diritto di associazione, due importanti mezzi, ritenuti indispensabili per costruire una società democratica, in quanto ogni forma di libertà collettiva è indice di pluralismo in contrapposizione all'individualismo (dottrina filosofica e sociale che considera l'individuo l'unica o la più alta realtà esistente) esaltato dai regimi dittatoriali.

- Il diritto di più persone a riunirsi tra loro è garantito dall'art.17, sia pure con l'osservanza di alcuni limiti. Il limite più generale riguarda il divieto di riunioni non pacifiche o composte da persone armate.

Se ci si riunisce in una sede privata o in un luogo aperto al pubblico non è necessario nessun preavviso né un'autorizzazione preventiva. Diverso è il caso di una riunione in luogo aperto al pubblico transito per il quale è previsto l'obbligo del preavviso all'autorità di polizia, ma non quello dell'ottenimento di un'autorizzazione preventiva.

L'autorità di polizia può vietare una riunione prima che essa si tenga o scioglierla durante il suo svolgimento per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. Naturalmente non basta che le forze dell'ordine si appellino ad un generico pericolo di turbamento dell'ordine pubblico.

Occorre in concreto che siano citati precisi, specifici motivi che facciano fondatamente presumere che una determinata riunione possa degenerare, dato il tempo, il luogo e le circostanze in cui si tiene, in una manifestazione pericolosa alla sicurezza o all'incolumità pubblica.


- Il diritto di associazione è previsto dal nostro ordinamento (art.18). Prima di esaminare il contenuto di tale diritto bisogna soffermarsi sul significato del termine associazione; a differenza della riunione, che ha il carattere dell'occasionalità, l'associazione si caratterizza per un legame più stretto fra i partecipanti, per fini che possono essere i più svariati: culturali, ricreativi, sportivi. La Costituzione italiana rivolge una particolare attenzione ad alcune specifiche ure associative: così si prevede la piena libertà di organizzarsi per fini religiosi o di culto (artt. 8, 19, 20), la libertà di costituire organizzazioni sindacali (art. 39), la libertà di associarsi in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art.49).

La norma generale di riferimento rimane per altro l'art. 18 il quale prevede anche una serie di limiti inderogabili, oltre i quali ogni forma associativa deve necessariamente considerarsi illegittima. Un primo limite deriva dal divieto che la legge penale può disporre per quelle associazioni che perseguano un fine criminoso; secondo tale principio, sono punite le associazioni sovversive, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e le antinazionali. Seguendo l'opinione della Corte costituzionale, non potranno in ogni caso porsi divieti a quelle associazioni che svolgano un'attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, poiché in uno Stato di libertà, quale il nostro, è consentita l'attività di associazioni che si propongano anche il mutamento degli ordinamenti politici esistenti, purché questo proposito sia perseguito con metodo democratico mediante il libero dibattito e senza ricorso, diretto o indiretto, alla violenza. Un secondo limite deriva dal divieto di dar vita ad associazioni segrete: in realtà si è specificato che se non persegue fini criminosi potrà considerarsi legittima mentre il limite suddetto verrà per le organizzazioni mafiose contro le quali si rivolge persino una puntuale previsione legislativa. Un ultimo limite deriva dal perseguimento, anche indiretto, di scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.




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