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L'INDIVIDUO E LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI



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ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE


L'INDIVIDUO E LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI


Sezione prima

La condizione giuridica dell'individuo e la tutela dei suoi diritti

Il tema della personalità e condizione giuridica dell'individuo nel diritto internazionale è esaminato come uno dei proibii emblematici della teoria dei soggetti cioè come il tema principale attorno a cui ruota la tutela dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale.

La rilevanza assunta dalla tutela dei diritti dell'uomo, strettamente connessa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ha come conseguenza l'affermazione della personalità internazionale dell'individuo o di una personalità limitata che si è manifestata nella recente evoluzione del diritto internazionale che protegge e sanziona i diritti dell'individuo.

Nelle due sezioni vengono esaminate:



La tutela dei diritti della persona a livello internazionale umanitario e a livello dei diritti dell'uomo

Status o condizione dell'individuo a livello universale

Profili giurisdizionali relativi alla tutela giudiziaria e processuale

Perseguibilità e punibilità dei crimini internazionali (crimini di guerra, contro la pace e contro l'umanità)

Istituzione di tribunali penali internazionali


La protezione dell'individuo: "diritto (internazionale) umanitario" e "diritto dell'uomo

Nozione di diritto internazionale umanitario (International Humanitarian Law): è l'insieme delle norme consuetudinarie e pattizie, che hanno per oggetto la limitazione della violenza bellica (diritto dell'Aja) e la protezione delle vittime di guerra (diritto di Ginevra).  L'esigenza di mettere al centro del diritto umanitario la protezione della persona è avvenuta con la prima e la seconda guerra mondiale. Queste norme:

ª  non sono nate con lo scopo di tutelare l'individuo

ª  sono nate per regolare la condotta dei belligeranti vietandogli di ricorrere ai mezzi e metodi di guerra

La codificazione che precede i conflitti mondiali concentrata sulla limitazione della violenza bellica trova la sua massima espressione nella Conferenza dell'Aja del 1899 e del 1907 (diritto dell'Aja).

Per quanto riguarda il gruppo di norme riguardanti la protezione delle vittime di guerra, ha avuto origine con la Convenzione di Ginevra del 1864 sulla protezione dei feriti e dei malati nella guerra terrestre (diritto di Ginevra). Ha dato origine alla Croce Rossa.


Nozione di diritti dell'uomo (Human Rights Law : sono i diritti umani, ossia il riconoscimento ai singoli dei diritti cui corrispondono obblighi dello Stato.

I primi passi alla fine del '700:

Bill of Rights delle colonie americane (1776)

Costituzione americana (1787)

Dichiarazione dei diritti dell'uomo francese (1789)

All'epoca della seconda guerra mondiale vi furono gravi violazioni ai diritti della persona,determinando:

Comunità Internazionale

Nazioni Unite promotore della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948)

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Patti internazionali sui diritti: politici, civili, economici, sociali e culturali

Convenzione americana sui diritti dell'uomo

Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

Grazie a queste codificazioni i diritti dell'uomo non sono più esclusivi della sfera statale, ma anche di quella internazionale. Tutte queste convenzioni, oltre ad istituire gli organi destinati a vegliare sulla loro osservanza, contengono un catalogo dei diritti umani che spesso risulta molto più dettagliato i quello delle costituzioni stesse. Molto estesi sono soprattutto i diritti che tutti gli Stati sono obbligati a riconoscere a tutti gli individui sottoposti al loro potere senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinione politica: i diritti economici (diritto al lavoro, ad un'equa retribuzione, alle assicurazioni, alle forme di assistenza sociale . ). Per quanto riguarda i diritti civili e politici ( libertà personale, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di associazione), questo catalogo risulta ampliato specificato ed arricchito con i divieti che formano oggetto anche del diritto consuetudinario: le c.d. gross violations.

Infatti la materia dei diritti umani è stata oggetto anche della formazione di norme del diritto consuetudinario, precisamente di quei principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni Civili che, appunto, protegge un nucleo fondamentale ed irrinunciabile di diritti umani.

Si tratta del divieto delle gross violations, ossia delle violazioni gravi e generalizzate cui si è soliti riportare quelle pratiche di governo particolarmente disumane ed efferate come l'apartheid, la distruzione di gruppi etnici, razziali o religiosi ( genocidio) la tortura, i trattamenti disumani, le pulizie etniche, le sparizioni di prigionieri politici e simili. Sulla contrarietà di siffatte pratiche allo jus cogens internazionale concordano tutti gli Stati.

L'obbligo degli Stati di rispettare i diritti umani è fondamentalmente un obbligo negativo, o di astensione. Gli organi statali sono tenuti ad astenersi dal ledere tlai diritti e dal compiere gross violations. Ma il rispetto dei diritti umani costituisce anch el'oggetto di un obbligo positivo o di protezione perché lo Stato deve vegliare affinché sul suo territorio non siano commesse violazioni di tali diritti umani, prendendo tutte le misure necessarie idonee secondo standards di comune diligenza a prevenire e a reprimere dette violazioni.


Nell'ambito internazionale si distinguono i diritti:

diritti di prima generazione: diritti civili e politici

diritti dei seconda generazione: diritti economici e sociali

diritti di terza generazione: diritto dei popoli (diritto alla pace e allo sviluppo).


Per quanto riguarda l'ambito d'applicazione delle norme umanitarie, bisogna considerare il carattere temporale e quello soggettivo:

temporale: il diritto umanitario si applica in tempo di guerra o di conflitto armato, mentre i diritti umanitari trovano applicazione in  tempo di pace.


soggettivo: la disciplina dei diritti umani investe i rapporti che intercorrono tra Stato e persone (cittadini e stranieri). Le regole del diritto umanitario s'impongono ai belligeranti (governi o gruppi insorti)




L'individuo

nel caso dei diritti umani: vengono attribuiti all'individuo diritti "attivi" o soggettivi che attraverso meccanismi dell'ordinamento nazionale può ottenere: garanzia, tutela e rispetto. Anche gli stranieri usufruiscono di tale tutela attraverso l'istituto della "protezione diplomatica".

nel caso del diritto umanitario: considera l'individuo come un "soggetto passivo", proteggendolo in quanto "vittima"(ferito malato, prigioniero) nell'ambito dei conflitti armati, sia internazionali che interni.


DIRITTI UMANI

DIRITTO UMANITARIO

Diritti soggettivi o attivi

Diritti oggettivi o passivi



Il trattamento degli stranieri

Due sono i principi fondamentali in materia di trattamento degli stranieri.

  1. Il primo prevede che allo straniero non possano imporsi prestazioni, e più in generale non possano richiedersi comportamenti che non si giustifichino con un sufficiente "attacco" dello straniero stesso con la comunità territoriale. In altre parole, l'intensità del potere di governo sullo straniero e sui suoi beni deve essere proporzionata all'intensità dell' "attacco sociale".
  2. Il secondo prevede il principio dell'obbligo di protezione dello straniero secondo il quale lo Stato deve predisporre misure idonee a prevenire e a reprimere le offese contro la persona o i beni dello straniero, l'idoneità essendo commisurata a quanto di solito si fa per tutti gli individui (sudditi quindi compresi) in uno Stato civile, cioè in uno Stato "il quale provveda normalmente hai bisogni di ordine e sicurezza della società sottoposta al suo controllo". Per quanto riguarda le misure preventive esse devono essere adeguate alle circostanze relative ad ogni singolo caso concreto. Per quello che riguarda le misure repressive, occorre che lo Stato disponga di un normale apparato giurisdizionale innanzi al quale lo straniero possa var valere le proprie pretese ed ottenere giustizia. Si chiama diniego di giustizia l'eventuale illecito in questa specifica materia.

Su questi due principi si innestano le rivendicazioni dei Paesi in sviluppo aventi per oggetto la sovranità permanente sulle risorse naturali, nell'ambito degli investimenti stranieri. Non è possibile non tener conto di queste rivendicazioni, piuttosto si deve fare ogni sforzo per attuare una sintesi tra le posizioni. In particolare può farsi capo all'art. 2 lett. A e B della Carta dei diritti economici degli Stati secondo cui ogni Stato sarebbe libero di disciplinare gli investimenti "in conformità alle sue leggi e regolamenti ed alle priorità ed obiettivi nazionali di politica economica e sociale" e di adottare tutte le misure necessarie affinché tale disciplina sia rispettata in modo particolare dalle multinazionali. Una simile regola, il cui scopo è quello di evitare gli abusi, può essere considerata come l'attuale regola generale di diritto internazionale in materia di investimenti.

Nella materia del trattamento degli investimenti stranieri va inquadrato il problema della disciplina internazionalistica delle espropriazioni e delle altre misure restrittive di proprietà, diritti e interessi degli stranieri.

Se lo Stato non rispetta le norme sul trattamento degli stranieri compie un illecito internazionale nei confronti dello Stato al quale lo straniero appartiene. Pertanto, lo Stato della parte maltrattata potrà esercitare la c.d. PROTEZIONE DIPLOMATICA , ossia assumere la difesa del proprio suddito sul piano internazionale: egli potrà agire con proteste, proposte di arbitrato, minacce di contromisure contro lo Stato territoriale, al fine di ottenere la cessazione della violazione ed il risarcimento del danno causato al proprio suddito.

Prima però che lo Stato agisca in protezione diplomatica occorre che lo straniero abbia esaurito tutti i rimedi previsti dall'ordinamento dello Stato territoriale, purchè adeguati ed effettivi, secondo la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni. Finché tali rimedi esistono, e dunque lo Stato territoriale ha la possibilità di eliminare l'azione illecita o di fornire una riparazione adeguata alla straniero, le norme sul trattamento dello straniero nn possono considerarsi violate (natura sostanziale della regola). L'istituto ha oggi una posizione residuale, anche nel senso che non devono esserci altri rimedi internazionali efficaci azionabili dagli Stati stranieri stessi.
Occorre aggiungere che lo Stato che agisce in protezione diplomatica è titolare esclusivo di questo diritto. Pertanto, egli potrà in ogni momento rinunciare ad agire, sacrificare l'interesse del suddito ad altri interessi, transigere, etc .

Non tutti i diritti civili politici economici e sociali (diritti dell'uomo) sono riconosciuti allo straniero:

si per i diritti civili essenziali: diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà della persona, no alla schiavitù, no tortura, no trattamenti o punizioni crudeli .

no diritti economici, sociali e politici: il riconoscimento di tali diritti è subordinato alle disposizioni dell'ordinamento interno dello stato.


L'attività delle Nazioni Unite

La Carta delle Nazioni Unite ha dato una svolta nella materia di diritti dell'uomo.

Art. 1 comma 3: . promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione .

Qualora la violazione dei diritti  dell'uomo sia motivo di minaccia alla pace non può essere escluso l'intervento del Consiglio di Sicurezza (modulo VII della Carta), nei casi di gross violations (violazioni gravi) come genocidio, tortura e apartheid (discriminazione e segregazione razziale).


a) Dichiarazione universale dell'uomo

Tale dichiarazione è promossa dalle Nazioni Unite.

La Dichiarazione poggia su 4 pilastri:

  1. i diritti della persona (diritto all'uguaglianza, alla vita e alla libertà)
  2. i diritti che spettano all'individuo nei suoi rapporti con i gruppi sociali ai quali partecipa ( diritto alla riservatezza della propria vita, diritto di sposarsi, diritto di proprietà)
  3. i diritti politici (compresa la libertà di pensiero e di riunione)
  4. i diritti che si esercitano nel campo economico e sociale (diritto al lavoro ed ad un equa retribuzione)

La Dichiarazione:

rappresenta il primo catalogo: sarà poi ispirata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

sottolinea che le libertà e i diritti possono essere realizzati solo se verrà instaurata una struttura sociale che ne permetta lo sviluppo

rappresenta la base giuridica e politica degli atti di diritto umanitario successivi: Patti internazionali , Convenzione europea, Convenzione americana, Convenzione africana

costituisce un unto di riferimento della prassi della Comunità internazionale promovendo iniziative che vengono tradotte in norme obbligatorie.




b) Patti internazionali

I 2 Patti internazionali del 1966 hanno lo scopo di individuare la soglia minima di tutela dei diritti:

Patto internazionale sui diritti civili e politici: istituisce il Comitato dei diritti dell'uomo. È l'organo di controllo sull'esecuzione degli obblighi convenzionali. Il Comitato esamina il rapporto di ciascuno Stato contraente deve presentare periodicamente, indicando i motivi di eventuali divergenze della legislazione interna con le disposizioni del Patto. Inoltre il Patto riconosce al Comitato la competenza a ricevere ed esaminare "comunicazioni" provenienti da individui riguardanti al violazione di qualsiasi diritto enunciato nel Patto stesso.

Patto internazionale sui diritti social, economici e culturali

Entrambi i Patti contengono:

art. 1. diritto all'autodeterminazione dei popoli: il diritto di ciascun popolo di scegliere autonomamente la propria condizione politica

art. 2. il divieto di non discriminazione

art. 3. eguaglianza fra uomini e donne


c) Altri atti

L'attività delle Nazioni Unite a favore dei diritti dell'uomo consiste anche nel promuovere l'elaborazione di convenzioni da sottoporre a ratifica degli Stati e di dichiarazioni di principi. Oggetto di disciplina convenzionale sono: varie forme di discriminazione (razza e sesso, contro la schiavitù, la tratta degli esseri umani .

Fra le convenzioni più note:

Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

Convenzione per l'eliminazione e repressione del crimine di apartheid

Convenzione sui diritti politici della donna

Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna

Convenzione relativa alla schiavitù

Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione

Fra le dichiarazioni più note:

Dichiarazioni sul genocidio

Dichiarazioni sull'indipendenza dei popoli coloniali

Dichiarazioni sulla sovranità delle risorse naturali

Dichiarazioni sull'eliminazione della discriminazione razziale

Dichiarazioni sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche.


Le convenzioni di carattere regionale: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo:

Acronimo: CEDU

È una delle forme più evolute per a protezione dei diritti dell'uomo

Attribuisce competenze

Sia alla Corte europea: organo giudiziario cui si rivolgono gli Stati e gli individui che lamentino la violazione di diritti e delle libertà contenuti nella Convenzione

Sia al Comitato dei ministri: organo esecutivo avente il compito di sorvegliare che le sentenze della Corte siano rispettate ed eseguite da parte dello Stato convenuto in giudizio.



Altre convenzioni ed atti


A)    La Convenzione americana

Tale Convenzione si è ispirata a



All'esperienza europea

Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo

È stata adottata nel 1969

Prevede dei "doveri" a carico dell'individuo, in auricolare verso la "famiglia, la comunità e l'umanità".

Il sistema si fonda su una Commissione e una Corte, simile a quello della CEDU.


B)    La Carta africana

Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

Adottata nel 1981, sotto l'impulso dell'Organizzazione per l'Unità africana

Il sistema: Corte e Commissione (per i ricorsi di individui e Stati)

Si occupa in particolare dei diritti dei popoli: autodeterminazione, libera disponibilità delle risorse naturali, sviluppo economico, sociale, culturale e d ambientale.


C)    La Carta araba

Carta araba dei diritti dell'uomo:

Adottata dalla Lega Araba nel 1994

La Carta non fa riferimento alla religione islamica ma accanto ai tradizionali diritti dell'uomo introduce numerose disposizioni rivolte ai soli cittadini che creano una discriminazione a motivo di nazionalità.


Sezione seconda

I tribunali penali internazionali e il controllo giurisdizionale


Il ricorso ad organi giurisdizionali internazionali.

La necessità di creare un controllo giurisdizionale circa la tutela dei diritti alla persona è nata per punire oltre ai crimini d guerra, il genocidio, i crimini contro l'umanità e quelli contro la pace, in altre parole i crimina o delicta juris gentium.

I motivi della creazione d'organi giurisdizionali internazionali:

Gravità dei crimini commessi soprattutto durante la seconda guerra mondiale

Inadeguatezza degli organi nazionali di porre in essere un'efficacia repressiva

esempi più significativi di organi giurisdizionali militari:

Tribunale di Norimberga: scopo di giudicare i crimini commessi dai tedeschi nei territori occupati

Tribunale di Tokio: scopo di giudicare i crimini commessi dai giapponesi nei territori occupati in Estremo Oriente.

Istituiti dalle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale: Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Unione sovietica.


I tribunali penali internazionali

Sono stati promossi dalle Nazioni Unite degli organi giurisdizionali con competenze specifiche:

ª  Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia: sede all'Aja; compito di giudicare le persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio della ex Jugoslavia a partire dal gennaio 1991: infrazioni gravi alla Convenzione di Ginevra, violazione alle leggi e consuetudini di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità.

ª  Tribunale penale internazionale per il Ruanda: sede ad Arusha; compito di giudicare le persone responsabili dei crimini commessi durante la guerra civile nel territorio del Ruanda tra il 1 gennaio 1994 e il 31 dicembre 1994.

Ai 2 tribunali ad hoc se ne sono aggiunti altri per determinate aree e situazioni:

ª  Corte speciale per la Sierra Leone: gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e violazione delle leggi della Sierra Leone durante la guerra civile (a partire dal 30 novembre 1996)

ª  Tribunale del Lockerbie (1998): istituiti dalla Libia, Regno Unito e Stati Uniti sull'attentato compiuto dagli agenti del Governo libico che causò l'esplosione dell'aereo della Pan American in volo sopra la città di Lockerbie, in Scozia.

ª  Amministrazioni transitorie istituite dalle Nazioni Unite: Timor Est e Kosovo: per prevenire crimini di guerra e contro l'umanità


La Corte penale internazionale.

La Corte penale internazionale permanente:

ª  adottato a Roma, è in vigore dal luglio del 2002,

ª  prevede che la giurisdizione della corte, relativamente ai crimini di genocidio, di guerra, l'aggressione e contro l'umanità, sia complementare rispetto a quella degli stati, nel senso di poter essere esercitata solo quando lo stato che ha giurisdizione sul crimine non voglia o non abbia la capacità di perseguirlo.

ª  Istituzione permanente avente giurisdizione di carattere generale: giudica sui crimini più gravi riguardanti la Comunità internazionale.







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