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LO STATO E I SUOI ELEMENTI ESSENZIALI

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LO STATO E I SUOI ELEMENTI ESSENZIALI

Uno studio della prima metà dell'800 attribuì più di 150 significati diversi alla parola "Stato". Forse, Stato: "ENTE POLITICO COSTITUITO DA UNA COLLETTIVITA' STABILMENTE STANZIATA SU UN TERRITORIO E FORNITA DI UNA SOVRANITA' TANTO ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO"

Ecco gli elementi essenziali dello Stato. POPOLO,TERRITORIO,POTESTA'DI IMPERIO ( O SOVRANITA'). La parola Stato è abbastanza recente; il Macchiavelli (1469-l527) inizia il "Principe: "Tutti gli Stati, tutti i domini che hanno avuto ed hanno impero sopra gli uomini, sono stati e sono o Repubbliche o Principati".

La Costituzione italiana RINVIA ESPLICITAMENTE A ORDINAMENTI GIURIDICI EXTRASTATUALI:

la Chiesa cattolica (art. 7) e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8); l'ordinamento internazionale (art. 10). lo Stato è in posizione di supremazia nei confronti degli altri ordinamenti giuridici.

Esempi della Costituzione italiana:

l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'UTILITA' SOCIALE (art. 41 secondo comma)

LE NAZIONALIZZAZIONI sono consentite per finalità di UTILITA' GENERALE (ex art. 43)

l'autonomia legislativa delle regioni non può svolgersi in contrasto con l'INTERESSE NAZIONALE (ex art. 117).

Lo Stato, diversamente dagli altri ordinamenti:

a)    detiene il monopolio dell'uso della forza ( autorità giudiziaria o di p. s. (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18,,21, 23, 26 e 27).
art. 11 limita l'uso della forza nei confronti degli altri Stati (ripudio della guerra come strumento di offesa . . ).
Però all'art. 52 (obbligatorietà del servizio militare sostituita dall'esercito volontario professionale).
art. 78 che attribuisce al Parlamento la competenza di deliberare lo stato di guerra e al Governo di esercitare i poteri conseguenti.



b)    Deve assicurare la convivenza sociale, in virtù di una rinuncia del corpo sociale al ricorso alla violenza (privata o individuale).

c) Lo Stato e il DIRITTO DI RESISTENZA.

Il potere deve essere LEGALE (cioè conforme alla legge), e LEGITTIMO (promanato da una autorità a ciò legittimata). In caso contrario, può sorgere in capo ai cittadini un DIRITTO DI RESISTENZA, o rifiuto di ottemperare all'esercizio arbitrario del potere statuale (da parte di singoli o di gruppi organizzati o di tutto il popolo).

La resistenza è diversa dalla rivoluzione, che intende sostituire l'ordine vigente con uno nuovo ispirato a pincìpi contrapposti; diverso dal terrorismo politico, praticato da gruppi ridotti, isolati politicamente e idealmente dal corpo sociale. Diversa dalla disubbidienza civile: in questo caso non si contesta la legittimità del comportamento dei pubblici poteri, bensì la sua opportunità. (motivazioni etiche, filosofiche . ).

La Costituzione USA e la Costituzione francese hanno codificato il diritto di resistenza tra i diritti fondamentali; non la Costituzione italiana:

La COSTITUZIONE ITALIANA, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali, prevede anche:il giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica (art. 134 Costituzione), nonché lo scioglimento di un Consiglio regionale (art. 126 Costituzione).

Solo come extrema ratio non si può escludere a priori un ricorso alla resistenza, ma solo come rimedio eccezionale e straordinario contro tentativi eversivi del potere costituito. Fondamento della resistenza: nella necessità primaria di salvaguardare i valori costituzionali.





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