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ORDINAMENTO DELLO STATO

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ORDINAMENTO DELLO STATO

A seguito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l'Italia cessò di essere una monarchia e divenne una repubblica. La successiva Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ha stabilito i principi istituzionali cui i massimi organi dello stato devono attenersi e che sono quelli classici delle democrazie liberali, fondati cioè sulla netta distinzione e indipendenza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Al vertice dell'ordinamento è posto il presidente della Repubblica, che è quindi il capo dello stato e rappresenta l''unità nazionale'.Il potere legislativo spetta al Parlamento, formato da due Camere, entrambe elette ogni 5 anni a suffragio universale (le donne ottennero il diritto di voto solo nel 1946) e diretto: la Camera dei deputati, che conta 630 membri, e il Senato, che conta 315 senatori eletti. A questi si aggiungono alcuni senatori a vita; sono tali per diritto tutti gli ex presidenti della Repubblica, cui si aggiungono altri senatori nominati dal capo di stato: nel 1997 i senatori erano 325. Bisogna aver compiuto 18 anni per poter eleggere i membri della Camera dei deputati e 25 anni per essere eletti; bisogna avere 25 anni per poter eleggere i membri del Senato e 40 anni per essere eletti.Il potere esecutivo spetta al governo, formato dal presidente del Consiglio dei ministri e dai vari ministri; per entrare in carica il governo deve ottenere il voto di fiducia del Parlamento, quindi esprime la volontà della maggioranza degli elettori. In genere il presidente del Consiglio è a capo del partito che detiene la maggioranza alla Camera dei deputati. Tra i ministri alcuni sono detti 'senza portafoglio'; essi prendono parte alle riunioni e alle decisioni del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte, in modo assolutamente paritario ai loro colleghi 'con portafoglio', ma svolgono compiti solo politici: sono cioè privi di quel complesso di uffici della pubblica amministrazione (il 'portafoglio') attraverso i quali si riescono concretamente a mettere in atto su tutto il territorio nazionale i programmi governativi.Le due Camere in seduta congiunta, unitamente a tre delegati per ogni regione (un solo delegato per la Valle d'Aosta), eletti dai rispettivi Consigli regionali, così da garantire la rappresentanza delle minoranze, eleggono ogni sette anni il presidente della Repubblica, che può essere rieletto alla scadenza del suo mandato. Anche se non può intervenire direttamente nel determinare gli indirizzi politici ed economici del paese (come, ad esempio, è consentito al presidente degli Stati Uniti o della Francia), tuttavia non ha solo compiti di rappresentanza e ricopre anche l'incarico di capo delle forze armate.La Costituzione italiana, oltre ad attribuire al presidente della Repubblica una funzione importante in ambito giudiziario, in quanto presiede il Consiglio superiore della magistratura, gli consente di intervenire, in particolari circostanze, sia in ambiti che attengono al potere legislativo, sia in ambiti relativi al potere esecutivo. Se ad esempio il presidente della Repubblica ritiene impossibile il normale funzionamento del Parlamento, egli può scioglierlo in qualsiasi momento e indire nuove elezioni (eventi che si sono più volte verificati); è inoltre il presidente della Repubblica a scegliere il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di quest'ultimo, a nominare i vari ministri.Del tutto indipendente e autonomo, come si è detto, è il potere giudiziario. L'amministrazione della giustizia è affidata, per la maggior parte, a magistrati di professione, scelti per concorso e retribuiti dallo stato. Spetta al già citato Consiglio superiore della magistratura da un lato tutelare la reale indipendenza dei giudici dal potere legislativo e giudiziario, impedendone le eventuali interferenze, dall'altro decidere su assunzioni, promozioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari che riguardino i giudici. Il Consiglio superiore della magistratura è eletto ogni quattro anni: due terzi dei membri sono eletti dagli stessi magistrati, un terzo dal Parlamento.Il sistema giudiziario italiano è impostato sull'assunto che l'imputato di qualsiasi reato ha diritto a due processi, o per meglio dire a un doppio livello di giurisdizione, di Primo grado e di Appello; è inoltre prevista la possibilità di ricorrere a un terzo organo giudicante, la Corte di Cassazione, se si hanno fondati motivi di ritenere che, durante il primo o il secondo grado del processo, siano stati compiuti dai giudici errori di applicazione e interpretazione di quanto stabilito dalla legge.Un ruolo di particolare importanza viene infine svolto dalla Corte Costituzionale, formata da 15 giudici (5 nominati dal parlamento, 5 dal presidente della Repubblica, 5 dalle altre supreme autorità giurisdizionali), che durano in carica per nove anni. Alla Corte Costituzionale è affidata, come dice il nome, la suprema tutela della Costituzione, cioè il compito di assicurare la conformità alla Costituzione delle varie leggi votate dal Parlamento; spetta inoltre alla Corte Costituzionale decidere sui conflitti che possono eventualmente insorgere tra i vari organi dello stato.






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