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TRASFORMAZIONE

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TRASFORMAZIONE


1) Distinzione tra Trasformazioni Omogenee ed Eterogenee

La trasformazione omogenea è quella che avviene tra società.

La trasformazione eterogenea invece è quella che avviene tra società ed Enti non societari.

La trasformazione si attua con un intervento sulla forma, passando da un tipo di società ad un altro tipo, oppure da e verso enti non societari.


2) Continuità dei rapporti giuridici

In caso di trasformazione, poiché vi è soltanto il mutamento della forma attraverso la quale si esercita un'attività d'impresa, l'ente trasformato conserva i rapporti di natura sostanziale e processuale che facevano capo all'ente esistente prima della trasformazione.


3) Limiti della trasformazione

La trasformazione può anche essere deliberata in pendenza di una procedura concorsuale, purché vi sia compatibilità con la finalità e lo stato della stessa.




4) Contenuto, pubblicità ed efficacia delle trasformazioni

La trasformazione verso società di capitale deve avvenire in forma di atto pubblico. L'atto pubblico deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto costitutivo.

L'atto di trasformazione deve essere reso pubblico sulla base della disciplina prevista per il tipo di società od ente adottato. La trasformazione ha efficacia dal momento dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese (dell'atto di trasformazione). L'iscrizione ha efficacia costitutiva.


5) Invalidità della trasformazione

Una volta iscritto presso il Registro delle Imprese l'atto di trasformazione, non è più possibile pronunciare l'invalidità dell'atto stesso.

L'unico rimedio esperibile è rappresentato da un'azione di risarcimento dei danni, che può essere promossa dai partecipanti all'ente trasformato e dai terzi danneggiati dalla trasformazione.


6) Trasformazione di società di persone in società di capitali

Tale tipo di trasformazione presuppone il consenso della maggioranza dei soci determinata sulla base della quota di partecipazione agli utili. Ai soci assenti o dissenzienti spetta comunque il diritto di recesso.

Per questo tipo di trasformazione è prevista la predisposizione di una relazione di stima redatta da un esperto che deve avere riguardo ai valori attuali (o correnti) degli elementi dell'attivo e del passivo, facenti capo alla società di persone trasformata.


7) Assegnazione di azioni o quote

Ciascun socio della società di persone ha diritto ad un numero di azioni o di quote proporzionale alla sua partecipazione.

Anche il socio d'opera ha diritto ad una partecipazione sulla base di quanto attribuito nell'atto costitutivo della società di persone trasformanda.

Ovvero in mancanza di indicazioni, sulla base dell'accordo tra i soci, ovvero ancora in difetto di accordo sulla base di quanto determinato dal giudice.


8) Responsabilità dei soci

I soci a responsabilità illimitata della società di persone trasformanda conserva tale regime di responsabilità, anche dopo la trasformazione, per le obbligazioni sorte prima dell'iscrizione dell'atto di trasformazione nel Registro delle Imprese.

I creditori sociali tuttavia, dando il loro consenso alla trasformazione, possono liberare dalla responsabilità tali soci.

Inoltre si presume che il consenso alla trasformazione sia implicitamente dato se viene trasmessa con raccomandata a tali creditori la deliberazione di trasformazione, e i creditori non hanno espressamente negato il loro consenso, entro sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata.

E' possibile peraltro che la deliberazione di trasformazione venga trasmessa non con raccomandata ma con altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuta ricezione (Esempio: il fax).


9) Trasformazione da società di capitale a società di persone

Tale tipo di trasformazione deve essere adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche dello Statuto e peraltro richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumano responsabilità illimitata.

Gli amministratori devono predisporre un'apposita relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Tale relazione deve essere depositata presso la sede della società almeno trenta giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare la trasformazione.

E i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Ciascun socio ha diritto ad una quota di partecipazione nella società trasformata in proporzione al valore delle sue azioni o quote.

I soci che successivamente alla trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione.


10) Tipi di trasformazioni omogenee

La trasformazione da società di persone a società di capitali è anche detta Trasformazione Evolutiva o Progressiva.

La trasformazione da società di capitali a società di persone è anche detta Trasformazione Regressiva.


FUSIONE


1) Forme di fusione

Possiamo avere due forme di fusione: la fusione propriamente detta e la fusione per incorporazione.

Nella fusione propriamente detta due o più società si fondono e danno vita ad una società di nuova costituzione.






Nella fusione per incorporazioni una o più società vengono incorporate.






La fusione è consentita anche a società che si trovino in liquidazione, a condizione che le società non abbiano iniziato al distribuzione dell'attivo.


2) Procedimento di fusione

La fusione si snoda in tre fasi fondamentali:

  1. Predisposizione progetto di fusione.
  2. Deliberazione di fusione o decisione di fusione.
  3. Stipulazione dell'atto di fusione.

Il progetto di fusione è redatto dall'organo amministrativo delle società che partecipano alla fusione. Essa deve contenere una serie di indicazioni, fra le quali il rapporto di cambio, cioè il rapporto tra le azioni o quote attribuite ai soci nelle società che partecipano alla fusione e le azioni o quote che verranno attribuite ai soci nella società risultante dalla fusione.

Il progetto di fusione deve essere iscritto presso il Registro delle Imprese del luogo in cui hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Tra l'iscrizione del progetto di Fusione e la deliberazione o decisione di fusione devono intercorrere almeno 30 giorni, a meno che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.


3) Situazione Patrimoniale

Gli organi amministrativi delle società che partecipano alla fusione devono redigere una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione viene depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale deve essere redatta nel rispetto delle norme sul bilancio d'esercizio. Essa può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio a condizione che questo sia stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito di cui si è detto.


4) Relazione dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo delle società che partecipano alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione ed il rapporto di cambio. La relazione inoltre deve contenere l'indicazione dei criteri di determinazione dei rapporti di cambio. Infine nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.


5) Valutazione degli esperti

E' previsto che uno o più esperti per ciascuna società partecipante alla fusione debbano redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio.

L'esperto o gli esperti sono designati nel caso di S.p.A. dal presidente del tribunale, e nel caso di S.r.L. sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

E' possibile la designazione di un esperto comune; nel caso di fusione tra società di persone e società di capitali l'esperto deve altresì redigere una relazione di stima del patrimonio della società.


6) Il deposito dei Documenti

I seguenti documenti devono essere depositati presso la sede delle società che partecipano alla fusione almeno 30 giorni prima della data della deliberazione o della decisione di fusione.

  1. Progetto di fusione e relazione dell'organo amministrativo e degli esperti.
  2. Bilancio degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione.
  3. Situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione.

I soci hanno diritto di prenderne visione e di estrarne copia.

I soci inoltre, con consenso unanime, possono rinunciare al termine di deposito.


7) Deliberazione o decisione di fusione

Nelle società di persone la decisione di fusione avviene con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo le quote di partecipazione agli utili.

Nelle società di capitale la deliberazione avviene secondo le norme previste per le modificazione dell'atto costitutivo.

La deliberazione o decisione di fusione consiste nell'approvazione del relativo progetto.

La deliberazione di fusione deve essere iscritta nel Registro delle Imprese; In allegato devono essere depositati i documenti in precedenza elencati.

Analogamente accade per la decisione di fusione.


8) Opposizione dei creditori

L'atto di fusione può essere stipulato soltanto dopo che siano decorsi 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione o decisione di fusione.

In tale intervallo di tempo i creditori possono fare opposizione.


9) Atto di fusione

L'atto di fusione deve essere stipulato in forma di atto pubblico e deve essere iscritto nel Registro delle Imprese del luogo in cui hanno sede le società che partecipano alla fusione.


10) Effetti delle fusione

I rapporti di natura sostanziale e processuale che facevano capo alle società partecipanti alla fusione si trasferiscono alla società risultante dalla fusione.

La fusione ha effetto dalla data dell'ultima iscrizione presso il Registro delle Imprese. E' tuttavia possibile retrodatare la fusione relativamente agli aspetti contabili e alle partecipazioni agli utili. E' inoltre possibile postdatare la fusione nel caso di fusione per incorporazione.


10) Invalidità della Fusione

L'invalidità non può più essere pronunciata una volta che sia avvenuta l'iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese. I soci e i terzi conservano tuttavia il potere di promuovere un'azione di risarcimento dei danni.


11) Incorporazione di Società interamente possedute

Nel caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute non si deve indicare nel progetto di fusione il rapporto di cambio e non devono essere predisposte le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti.






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