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DALLA LEGGE BANCARIA AI PRIMI ANNI OTTANTA



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DALLA LEGGE BANCARIA AI PRIMI ANNI OTTANTA.


4.1 GLI ANNI 1936-l939

Nel 1936 vennero dettate disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

Il complesso di queste disposizioni ha dato vita ad un corpo organico di norme comunemente noto come legge bancaria che ha costituito la struttura portante dell'ordinamento bancario italiano fino all'emanazione del T.U. della legge sul credito emanato con D.Lgt.385/1993.

Come risposta alla grande crisi si accentua l'intervento dello Stato nell'economia e si pongono vincoli e controlli sull'attività bancaria.



Si hanno notevoli spinte verso la pubblicizzazione del settore.

All'interno del sistema bancario si era determinata una separazione piuttosto netta tra banche ed industria e si erano venute consolidando le caratteristiche giuridiche ed operative delle varie categorie di banche.

Le linee essenziali della legge bancaria vennero elaborate all'interno dell'IRI da un gruppo di lavoro guidato da Alberto Beneduce e Donato Menichella.

In precedenza la legge del 1926 aveva abbozzato un ordinamento generale applicabile come tale sia alle aziende di credito , sia agli istituti che , soprattutto per l'impulso della finanza pubblica erano sorti per l'esercizio di crediti speciali.

Essa tuttavia non aveva eliminato la frantumazione del potere di controllo che rimaneva attribuito ad una pluralità di Ministri e alla Banca d'Italia.

Un primo obiettivo sicuramente perseguito e realizzato fu appunto quello di creare un'unica struttura pubblica alla quale affidare la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia.

Tale struttura di vertice era costituita da un comitato di ministri presieduto dal capo di governo e composto dai ministri economici alle cui dipendenze veniva posto un organo statale denominato ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito al capo del quale era il governatore della banca d'Italia.

Quest'ultimo nella veste di capo dell'isapettorato partecipava alle riunioni del comitato dei ministri.

Il controllo governo sul sistema delle imprese bancarie non è più attribuito al binomio ministro delle finanze- banca d'Italia ma ad un organo burocratico alle dipendenze di un organo politico.

Alla banca centrale è sottratta la funzione di vigilanza sulle imprese bancarie funzione che viene assegnata ad un organo della pubblica amministrazione.

Un secondo momento è rappresentato dalla distinzione tra enti raccoglitori di risparmio a breve termine ed enti che raccoglievano il risparmio a medio e lungo termine, ossia tra aziende e istituti di credito.

La distinzione introduceva nel nostro sistema un principio di specializzazione delle imprese bancarie fondato sulla durata delle operazioni di raccolta.

La diversa durata di queste ultime ha importanti riflessi anche in ordine alla lunghezza delle operazioni di impiego.

Questo tipo di specializzazione non va sopravvalutato essendo consentito anche alle aziende di credito erogare credito a durata protratta ed assumere partecipazioni , sia pure nei limiti previsti dalle autorità di controllo.

La legge bancaria attribuisce agli organi pubblici di settore una serie molto ampia di poteri senza una precisa indicazione dei limiti che tali poteri incontrano.

Con la legge bancaria del 1936 il mercato del crdito ha assunto le caratteristiche di un oligopolio amministrativo, nell'ambito del quale la concorrenza fra le imprese può essere ridotta ad un ruolo marginale.

La legge bancaria ha creato un'apparato pubblico di governo del settore , capace di regolare la struttura del mercato e la gestione delle imprese attraverso l'attribuzione ai suddetti organi di ampi poteri.

Non solo poteri di controllo ma anche di governo caratterizzati come tali da una fortissima discrezionalità.

Il sistema bancario alle soglie della seconda guerra mondiale si presentava con una forte venatura dirigistica: il tesoro può accedere discrezionalmente alle anticipazioni straordinarie della banca d'Italia , il sistema dei cambi è sottoposto ad un regime di monopolio controllato da una struttura politico-amministrativa e analoga struttura ha il potere di governare il sistema bancario, sistema la cui componente pubblica ha assunto, sia pure in assenza di un disegno organico, una grande importanza sia nel settore delle aziende sia in quello degli istituti di credito.




4.2 LE RIFORME DELL'IMMEDIATO DOPOGUERRA(1945-l952):

Nel 1944 fu soppresso l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e le relative facoltà e attribuzioni passarono al Ministro per il tesoro, insieme con le facoltà e le attribuzioni in precedenza riservate al Comitato dei ministri, al capo del governo e al capo dell'ispettorato.

La vigilanza sulle aziende di credito venne delegate ex lege alla banca d'Italia.

Nel 1947 si istituì un comitato interministeriale per il credito e il risparmio presieduto dal ministro per il tesoro al quale veniva attribuita l'alta vigilanza in materia di tutele del risparmio , in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria, mentre le funzioni dell'ispettorato venivano assegnate alla banca d'Italia.

Le modifiche introdotte realizzavano una tendenziale privatizzazione del controllo bancario sottraendolo ad un organo politico amministrativo e demandandolo ad un ente, la banca centrale.

Nel 1948si pose un limite alla facoltà del tesoro di ottenere anticipazioni straordinarie dalla banca d'Italia precisando che tali anticipazioni avrebbero potuto essere concesse solo se debitamente autorizzate dal Parlamento.

L'alta vigilanza del settore viene attribuita al comitato interministeriale per ilo credito e il risparmio, mentre le funzioni di controllo e di contraente necessario nel commercio delle valute vengono affidate all'Ufficio italiano dei cambi.

Nello stesso periodo si realizza un incremento delle strutture destinate ad esercitare il credito a medio e lungo termine.


4.3 DAGLI ANNI CINQUANTA AGLI ANNI SETTANTA:

L'ordinamento creditizio consolidatosi negli anni della ricostruzione del paese(1945-l952) rimane sostanzialmente immutato per un lungo periodo.

La nuova carta costituzionale non determina modificazioni nell'ordinamento creditizio.

Nel 1968 si sancisce che il comitato interministeriale per il credito e il risparmio deve attenersi alle delibere del comitato interministeriale della programmazione economica.

L'intermediazione finanziaria era affidata pressochè integralmente al sistema bancario che in forme più o meno articolate si preoccupava di articolare il risparmio dalle famiglie alle imprese e alla pubblica amministrazione.

Le imprese bancarie che detenevano perciò il monopolio della intermediazione operavano per di più in un mercato bancario fortemente segmentato. Dove la distinzione per categorie giuridiche conservava una notevole rilevanza, e che veniva protetto nei confronti dell'esterno dal blocco delle autorizzazioni all'ingresso imposto dalle autorità creditizie.

Questo stato di cose che consentiva di neutralizzare anche la concorrenza delle imprese bancarie di altri paesi garantiva la stabilità del sistema creditizio italiano.

Per quanto riguarda i rapporti fra banca centrale e tesoro: non solo il tesoro aveva il potere legislativamente riconosciuto di ricorrere per il proprio fabbisogno al finanziamento consentito dal conto corrente di tesoreria esistente presso la banca centrale, ma quest'ultima aveva assunto l'impegno di sottoscrivere i titoli del debito pubblico che non trovassero collocazione sul mercato.







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