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Le fonti della disciplina antitrust - dei procedimenti amministrativi avanti alla Commissione

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Le fonti della disciplina antitrust dell' Unione Europea possono essere individuate in alcuni articoli del Trattato Istitutivo della Comunità Europea e del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonché in alcuni regolamenti adottati dal Consiglio e da altri atti normativi equiparati. Sono ulteriori fonti gli atti posti in essere dalla Commissione e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Le fattispecie base del diritto comunitario antitrust sono tre:

gli accordi anticoncorrenziali;

gli abusi di posizione dominante e

le concentrazioni



e riportano a tre normative specifiche:

l'articolo 85 (che vieta, tra aziende, gli accordi restrittivi della libera concorrenza)

l'articolo 86 (che vieta gli atti di sfruttamento di una posizione dominante sul mercato)

il regolamento del Consiglio n° 4096/89 del 21 dicembre 1989 (che istituisce un sistema di controllo sulle operazioni di concentrazione poste in essere dalle imprese).

A queste tre normative base, si affiancano gli articoli 87,88 ed 89 ed il Regolamento del Consiglio n° 17/62, adottato il 6 febbraio 1962 dal Consiglio.

Da queste ultime, e dalle loro combinazioni, si deduce il diritto procedurale comunitario relativo alle prime due normative.

Articolo 87: rappresenta la base giuridica per l'adozione da parte del Consiglio di tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati negli articoli 85 e 86.

Regolamento n°17/62: prescrive in dettaglio gli adempimenti da osservarsi nel quadro dei procedimenti amministrativi avanti alla Commissione (è integrato dai regolamenti di 2° e dalle decisioni generali).

Articoli 88 e 89: stabiliscono precetti procedurali per applicare gli articoli 85 ed 86 in assenza di più precise discipline; l'articolo 88 riguarda l'intervento delle autorità nazionali antitrust dei vari Stati membri; l'articolo 89 riguarda invece l'azione della Commissione.

Prima dell'emanazione del regolamento n° 17/62, le norme in questione erano le uniche relative agli aspetti di procedura. Successivamente all'entrata in vigore della regolamentazione, hanno conservato un potenziale applicativo residuale limitato a quelle materie a quei settori imprenditoriali esclusi dal campo di applicazione del regolamento sovracitato.

In esecuzione dell'art.87, il Consiglio ha deliberato una serie di ulteriori regolamenti di peculiare significato, perché diretti ad inquadrare ed attribuire alla Commissione una potestà normativa di secondo grado, in vista dell'applicazione del terzo paragrafo dell'art.85 (esenzione). Per semplificare l'iter procedurale necessario alla decisione di esenzione, il Consiglio ha abilitato la Commissione a fissare, in via preventiva, tramite proprio regolamento, le condizioni specifiche al realizzarsi delle quali può essere riconosciuta a determinate categorie di accordi, un'esenzione di blocco.

I regolamenti base adottati a tal fine dal Consiglio dei Ministri sono 3:

il n° 19/65 del 2 marzo 1965 (accordi di distribuzione/acquisto, di licenza o di trasferimento di diritto relativi alla proprietà industriale e commerciale);

il n° 2821/71 del 20 dicembre 1971 (accordi per l'applicazione di norme e di tipi, per la ricerca e lo sviluppo, per la specializzazione delle attività industriali);

il n° 1534/91 del 31 maggio 1991 concernente gli accordi nel settore delle assicurazioni.

Le ipotesi di accordi senza specificità settoriale attualmente disciplinati sono:

gli accordi di distribuzione esclusiva; (reg. n° 1983/83 del 22.6.1983)

gli accordi di acquisto esclusivo; (reg. n° 1984/83 del 22.6.1983)

gli accordi di specializzazione; (reg. n° 417/85 del 19.12.1985)

gli accordi di licenza di brevetto; (reg. n° 2349/84 del 23.7.1984)

gli accordi di ricerca e sviluppo; (reg. n° 418/85 del 19.12.1985)

gli accordi per la distribuzione di autoveicoli e i servizi di assistenza ai clienti; (reg. n° 123/85 del 12.12.1984)

gli accordi di franchising; (reg. n° 4087/88 del 30.11.1988)

gli accordi di licenza di know-how; (reg. n° 556/89 del 30.11.1989)

gli accordi nel settore delle assicurazioni. (reg. n° 3932/92 del 21.12.1992)


Determinate norme antitrust riguardano specificatamente dei settori:

settore dei TRASPORTI ad esso si applicano gli art. 85 e 86, in più ci sono dei regolamenti appositi. Una priorità della COMM. è rappresentata dal settore dei trasporti aerei, infatti qui la concorrenza è fortemente limitata dagli accordi che intervengono tra le comnie e i governi nazionali. Tutto ciò ha portato a situazioni di posizioni dominanti o addirittura a forme di monopolio o duopolio. Le conseguenze di tutto ciò sono tariffe più elevate per gli utenti i quali, oltretutto hanno una possibilità di scelta estremamente limitata. La COMM. è intervenuta nel 1987 al fine di reprimere lo sfruttamento delle posizioni dominanti contenere le restrizioni attuate dalle comnie alla concorrenza ed infine con lo scopo di controllare gli effetti derivanti da nuovi accordi.


settore dell'AGRICOLTURA sono applicabili gli art. 85 e 86 ma con una condizione: il rispetto e la salvaguardia degli obiettivi della Politica Agricola Comunitaria.


settore CARBOSIDERURGICO : per tale settore esiste il Trattato CECA, in particolare sono rilevanti gli art. 65,66,67. L'art. 65 vieta gli accordi restrittivi; l'art.66 si occupa degli abusi di posizione dominante, prevedendo un'autorizzazione preventiva per le concentrazioni; l'art. 67 si occupa dell'intervento della Commissione sollecitato da uno Stato membro contro un altro Stato membro.


Ai fini della normativa antitrust assume notevole importanza anche la giurisprudenza, in particolare i precedenti decisionali della Corte di Giustizia, del Tribunale di I Grado, le decisioni della Commissione e, in ultimo, le sentenze dei tribunali nazionali, anche se in misura minore.

Il controllo giurisdizionale è affidato alla Corte di Giustizia e al Tribunale di I Grado, con la seguente ripartizione:

Corte:

ricorsi su questioni pregiudiziali ex 177;

sulle decisioni del Tribunale di I Grado;

ex 175.1;

ex 169 e 170 per l'inadempimento degli Stati membri;


Tribunale:

ricorsi delle persone fisiche in materia di concorrenza;

ex 173,

ex 175.3.


In materia di competenza esistono anche altri organi come il CONSIGLIO CONSULTIVO IN INTESE E POSIZIONI DOMINANTI, ISTITUITO, istituito dal reg. 17/62 composto dai funzionari delle autorità antitrust nazionali e il COMITATO CONSULTIVO SULLE CONCENTRAZIONI, istituito dal Reg. 4064/89, infine vi è un organo analogo per i trasporti, istituito da un apposito Regolamento.

I destinatari delle norme antitrust sono:

gli Stati membri quando le norme hanno efficacia diretta (sentenza della Corte) tutti i soggetti interessati possono farla valere in un tribunale nazionale.

le imprese, la cui definizione risale alla sentenza KLOCHNER del 1962 e recita: "l'impresa è un'organizzazione di elementi personali, materiali, immateriali a disposizione di un soggetto giuridico autonomo che è finalizzato a partecipare alla vita economica dell'impresa con uno scopo determinato". Quello che rileva è l'assunzione del rischio a prescindere dalla dimensione dalla natura pubblica o privata o dalla forma giuridica.

Ai GRUPPI DI IMPRESA si applica in linea di principio l'art. 85. nel caso di società madre-lie si applica la teoria dell'unità del gruppo, in conseguenza di ciò non si ritiene che le società di un gruppo stipulino accordi, quindi non vi è il presupposto per la fattispecie dell'art. 85.

Inoltre, in tema di responsabilità, rispondono entrambe, l'una per l'altra  in merito a comportamenti concorrenziali.


ARTICOLO 85



L'art.85 fa parte delle regole di concorrenza applicabili alle imprese.

Esso vieta accordi, decisioni di associazioni d'imprese e pratiche concordate, posti in essere da una pluralità di aziende che siano restrittivi della libera concorrenza.

Anche gli Stati membri sono tenuti a rispettare l'art. 85, uno Stato che agevoli o determini una violazione da parte di imprese, private o pubbliche, all'art. 85 (e 86) ne risponde davanti alla Corte di Giustizia per inadempimento del Trattato.


Le tre ure evocate dalla norma (accordi, decisioni di associazioni d'imprese e pratiche concordate) conferiscono un respiro estremamente ampio alla fattispecie stessa che si sostanzia in ogni collusione anticompetitiva tra imprese, in un concerto fra concorrenti che faccia venir meno quella rigorosa contrapposizione emulativa che dovrebbe sempre caratterizzare i loro rapporti sul libero mercato; la dottrina e la giurisprudenza usano infatti spesso il termine 'intesa'.

Ma passiamo ad analizzare queste tre nozioni:

Accordo atto che implica un incontro di volontà che sono vincolanti per chi le manifesta. Si può avere un accordo verbale, quindi se si tratta o meno di un accordo scritto non ha rilevanza; non è decisivo neanche se l'accordo verta su ogni dettaglio del comportamento da porre in essere o se si limiti ad indicare o impostare gli obiettivi o i principi di una data azione anticoncorrenziale.

Decisione di associazione atto che raggruppa più aziende. Presenta il medesimo carattere vincolante dell'accordo; è indispensabile che tale decisione condizioni, almeno in via di principio, la volontà degli associati quanto alle loro scelte imprenditoriali di rilevanza tipicamente concorrenziale.

Pratica concordata è una pratica e deve infatti essere verificata in concreto caso per caso. A volte occorre risalire da certi comportamenti restrittivi della concorrenza ad una qualche forma di concertazione tra le imprese che li pongono in essere; tale concertazione deve giustificarli e presupporli in un effettivo nesso di causalità; l'indagine in materia nasce, in genere, da effetti anticoncorrenziali prodottisi sul mercato, ma il riscontro di questi effetti non è indispensabile all'accertamento sostanziale della fattispecie. La pratica concordata appare, in sostanza, come una forma di coordinamento tra concorrenti che pongono in essere, concertandosi preventivamente, una cosciente collaborazione riduttiva o sostitutiva dei rischi competitivi, pur senza giungere alla stipula di un vero e proprio accordo. La duttilità di questa fattispecie la porta a coincidere con altre ipotesi di fenomeni spontanei e non concertati che non sono agevolmente sindacabili tramite i tradizionali strumenti antitrust; per fare degli esempi: il cosiddetto 'conscious parallelism' ove tutte le aziende, operando in reciproca trasparenza ed interdipendenza, adottano condotte competitive analoghe; il caso della 'price leadership' in cui tutte le imprese seguono spontaneamente i movimenti dei prezzi praticati dall'impresa guida sul loro mercato di riferimento.


Per accertare un'infrazione al disposto dell'art.85, paragrafo 1, bisogna verificare il ricorso simultaneo di due condizioni fondamentali; la loro funzione è quella di definire e delimitare la portata della giurisprudenza della Commissione. Le due condizioni di applicabilità sono: il pregiudizio al commercio intracomunitario e la restrizione della concorrenza. Analizziamole:

Pregiudizio al commercio tra Stati membri è una forma che tutela la concorrenza.

E' stata interpretata dalla Corte di Giustizia in un significato molto ampio.

La giurisprudenza comunitaria sottolinea che il pregiudizio deve risultare sensibile; infatti si utilizza nell'articolo la formula 'possono pregiudicare', questa sta ad indicare che basta l'impatto potenziale di un'intesa a rendere l'illiceità e non anche l'effetto concreto ed attuale.

Il concetto di 'pregiudizio al commercio tra gli Stati membri' delimita la giurisprudenza della Commissione quale autorità antitrust comunitaria rispetto a quella delle varie istanze nazionali competenti in materia. La sua rilevanza risiede nell'esplicito riconoscimento di una rilevante funzione delle leggi statali, anche in vigenza di quella comunitaria; l'applicazione delle due normative può avvenire in modo disgiunto ma può anche essere parallela per consentire ad uno Stato membro di tutelare la concorrenza sul proprio mercato, nelle more di un intervento della Commissione.

Esistono problemi connessi a questa condizione di pregiudizio al commercio tra Stati membri: uno riguarda le cosiddette 'intese nazionali' stipulate tra imprese di un    medesimo Stato membro e che hanno per oggetto il mercato di tale Stato; per esse tradizionalmente la Commissione ritiene che non si ha una violazione quando un dato accordo concerne realmente il mercato interno di uno degli Stati membri, senza alterare i flussi naturali transcomunitari (tesi espressa nella decisione Cobelaz del 6/11/1968). Ma il progressivo intensificarsi della libertà di scambi all'interno dell'Unione Europea determina un aumento delle possibilità d'intervento della Commissione ai sensi dell'art. 85, poiché si riduce la possibilità di un reale isolamento di un mercato nazionale (sentenza Belasco dell'11/7/1989).Un altro problema riguarda la territorialità ed extraterritorialità del diritto comunitario della concorrenza sotto il profilo dell'ambito di applicazione territoriale dell'art. 85. Anche un'intesa tra imprese di Paesi terzi o tra queste ed imprese comunitarie, stipulata e posta in essere fuori dal territorio comunitario, qualora produca effetti o sia suscettibile di farlo ovvero sia comunque attuata all'interno di quest'ultimo, potrà violare l'art. 85; vige invece la non applicabilità di questo articolo nel caso di intese di mera incidenza esterna al mercato comune. Il problema sorge nel primo caso, di come perseguire gli autori dell'illecito per obbligarli ad ottemperare alle decisioni delle autorità comunitarie. Una soluzione consiste nel chiamare le filiali di società estere stabilite nel territorio dell'Unione Europea a rispondere per gli atti imputabili ad altre aziende del loro gruppo; un'altra soluzione è quella di specifici accordi con Paesi terzi.

Restrizione della concorrenza anch'essa è una forma che tutela la concorrenza. L'interpretazione della Commissione su questa condizione si basa su tre aspetti:

la concorrenza può essere anche potenziale, cioè non ancora in atto tra le imprese in causa, e non solo quella reale ed effettiva.

la concezione dell'articolo 85 è piuttosto formalistica: ogni restrizione -'impedire,    restringere o falsare il gioco della concorrenza'- alla libertà di concorrenza delle imprese costituisce un'infrazione.

la restrizione può costituire tanto l'oggetto (obiettivo) quanto l'effetto (conseguenza) di una concertazione.

Da questi presupposti risulta che determinate ure di accordo non ricadono nel divieto dell'art. 85; si tratta di certe forme di cooperazione tra imprese specie se di piccola e media dimensione, di intese su aspetti circoscritti dell'attività aziendale e di impatto indiretto sul mercato e di accordi di importanza minore che sono operazioni anche collusive ma di trascurabile rilevanza economica e quindi non incidono negativamente sulla concorrenza a livello comunitario.


Nel secondo paragrafo dell'art.85 si sancisce la conseguenza giuridica civilistica di un'infrazione: la nullità di pieno diritto dell'intesa. La sanzione retroagisce automaticamente sino al momento della stipula dell'accordo illegittimo (opera ex tunc). L'infrazione può essere constatata dalla Commissione, dai giudici ordinari e dalle istanze specializzate in materia di concorrenza dei vari Stati membri. Le azioni di risarcimento dei danni devono essere sempre esperite davanti ai competenti giudici nazionali secondo il diritto interno dello Stato membro in causa.


Il terzo paragrafo dell'art.85 indica le condizioni per la concessione dell'esenzione legale per un accordo infrattivo del primo paragrafo. I requisiti per l'esenzione si dividono in due categorie: la prima attiene ai vantaggi ed esige che l'intesa contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti ovvero a promuovere il progresso tecnico o economico; la seconda attiene a due accertamenti di tipo negativo, richiedendo di riservare ai consumatori una congrua partecipazione a detti benefici ed evitando restrizioni anticompetitive non indispensabili e richiedendo che non sia eliminata la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.


Nella seconda parte del primo paragrafo dell'art.85 vengono indicati alcuni esempi di accordi che possono integrare gli estremi di una violazione.

Gli accordi si possono ripartire in orizzontali (quelli posti in essere tra imprese che operano al medesimo stadio nel processo produttivo e distributivo) e verticali (tra imprese attive a stadi differenti di tale processo).

Tra le intese di tipo orizzontale menzioniamo:

Accordi relativi ai prezzi: vi sono quelli attraverso i quali imprese concorrenti s'impegnano a praticare il medesimo prezzo sul mercato ('price fixing') o a rispettare certi obiettivi di prezzo ('target price') ovvero concordano dei prezzi indicativi intorno ai quali allinearsi.

Accordi relativi alla produzione: l'intesa può incidere sugli investimenti aziendali a livello della fabbricazione ovvero della ricerca e dello sviluppo di beni o servizi; può anche riguardare il rispetto di determinate quote o di certi obiettivi indicativi di produzione; è possibile intendersi al fine di procedere congiuntamente alla chiusura di    capacità produttive o all'apertura di nuove ( un modello particolare di queste intese è il 'sectiunello anti crisi').

Accordi sulle condizioni: di vendita o acquisto ovvero sulle modalità relative a dette operazioni.

Boicottaggio collettivo: intesa con la quale più produttori operano una pressione o una ritorsione sui concorrenti che non rispettano certi patti, di per sé a volte già anticompetitivi

Prestazioni gemellate: accordi di tipo discriminatorio, obbligano la controparte ad accettare una prestazione non desiderata, a titolo di condizione per l'ottenimento di quella di più diretto interesse.

Accordi di ricerca e sviluppo: intese che incidono sullo sviluppo tecnologico alterando le condizioni di competitività; possono favorire un più rapido conseguimento di    progressi e risultati a vantaggio dell'impresa e del consumatore. Si consente ad aziende concorrenti di procedere congiuntamente, anche attraverso un'impresa controllata in comune, ad attività di ricerca ed allo sfruttamento dei risultati che devono essere accessibili a tutti i contraenti, non devono stipularsi patti relativi ai prezzi o alle quote di produzione e di vendita (Regolamento. 151/93).

Accordi per la ripartizione dei mercati: intese che possono riguardare l'assegnazione di zone geografiche in accordo fra i concorrenti, l'incidenza sui mercati di sbocco o approvvigionamento ovvero sui clienti o sui fornitori.

Accordi di specializzazione: intese con cui le imprese si impegnano a produrre solo certi beni o servizi di una data famiglia di prodotti, dedicandosi a quelli in cui si sentono ativamente più forti; si prevede anche l'obbligo di non fabbricare più i prodotti riservati alle controparti. Un'alternativa è quella di affidare la produzione ad una società creata ad hoc e controllata in comune (Regolamento 151/93).

Accordi di licenza di privative industriali e commerciali: con cui si sfruttano i privilegi della protezione legislativa garantita nei vari Stati membri ai titolari dei diritti di brevetto o di marchio e del diritto d'autore. Dalla Corte di Giustizia è stato chiarito che la loro protezione non può ostacolare la libertà di concorrenza e di circolazione dei beni e dei servizi (sentenza Pare D'AVIS del 29/2/68); infatti non è consentito, attraverso licenze di diritti della proprietà industriale ed intellettuale, pervenire a     garantire una protezione territoriale assoluta al licenziatario per un dato Stato membro contro le importazioni parallele provenienti da altri paesi dell'Unione Europea.

Accordi di licenza di brevetto e di Know-how: intese che consistono nel concedere lo sfruttamento di un brevetto o di conoscenze tecnologiche, per un dato periodo di tempo e su una data area geografica; è ammessa la tutela contro la concorrenza reciproca fra licenziatario e concedente e contro quella di altri licenziatari, non possono tuttavia ostacolarsi le vendite passive (Regolamento 151/93).


Tra le intese di tipo verticale menzioniamo:

Accordi di distribuzione esclusiva: fattispecie che consentono ad un venditore di essere l'unico a distribuire in una certa zona geografica determinati prodotti. Essenziale è la clausola di esclusiva che può essere chiusa (accomnata da patti tali da garantire al beneficiario una protezione territoriale assoluta) ovvero aperta (altri commercianti indipendenti sono in grado di operare nella zona riservata). Il giudizio sull'intesa varia a seconda della sua natura. Il beneficio automatico è concesso se all'intesa partecipano solo due parti fra loro non in concorrenza, se l'area di vendita è ben delimitata e se al fornitore è inibita l'attività solo in tale area.

Accordi di distribuzione selettiva: permette ad un fabbricante di vendere solo attraverso determinati punti di rivendita.

Contratti di franchising: accordo con il quale si concedono licenze di diritti della proprietà industriale e commerciale al fine di consentire la vendita di prodotti in locali   con presentazione uniforme e identici metodi commerciali. La Commissione, considerati gli effetti positivi per i consumatori e il mercato, ha disciplinato le condizioni alle quali può essere concessa un'esenzione alla categoria di accordi limitatamente al franchising in materia di distribuzione e servizi ma non a quello industriale.

Accordi di acquisto esclusivo: ura simile alla vendita esclusiva, in questo caso però l'obbligo riguarda l'approvvigionamento che una parte contraente si impegna ad effettuare solo presso un unico fornitore, la sua controparte. La Commissione controlla che la protezione del beneficiario non sia assoluta e che sussista sempre una certa competitività tra marche di prodotti.


La Commissione recentemente ha intrapreso alcuni cambiamenti sostanziali nella valutazione delle intese.

Innanzitutto gli sforzi investigativi della Commissione nell'applicazione del'art.85 si focalizzano sugli accordi orizzontali tra concorrenti relativi alla timentazione dei mercati e alla fissazione dei prezzi, piuttosto che sulle intese verticali.

Per quanto riguarda i criteri sostanziali di valutazione, la Commissione ha adottato un approccio più pragmatico nell'apprezzare l'impatto anticoncorrenziale degli accordi, valorizzando in particolare l'analisi economica. La Commissione non tende più a considerare gli accordi tra due concorrenti potenziali come automaticamente restrittivi della concorrenza ai sensi dell'art.85.1, ma predilige una valutazione che tenga conto delle condizioni concrete del mercato in cui le intese si inscrivono.

Analogamente, nella distinzione tre joint ventures cooperative e concentrative, la Commissione considera esclusivamente il coordinamento anticoncorrenziale tra le imprese fondatrici dell'impresa comune.

Per contro, nell'ambito della valutazione delle intese verticali la Commissione segue tuttora un indirizzo formalista. Essa considera illegali per sé e mai estensibili quelle intese che percepisce come deliberatamente miranti ad impedire le importazioni parallele, ovverosia le clausole contrattuali con cui il produttore riserva al distributore una protezione territoriale assoluta e quelle con cui il produttore fissa il prezzo di rivendita. Tuttavia è opinabile che detti accordi abbiano un impatto negativo sull'integrazione del Mercato unico.

L'orientamento della Commissione nei confronti degli accordi verticali risulta criticabile laddove questa qualifichi come restrittive della concorrenza ex art.85.1, in quanto limitative della libertà contrattuale delle parti, determinate clausole accessorie stipulate nell'ambito di rapporti contrattuali verticali le quali, per contro, nella pratica rendono una transazione conveniente e hanno un effetto proconcorrenziale.

In varie ipotesi è proprio la carenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali a livello comunitario che permette alle imprese di praticare politiche di prezzo differenziate a seconda della destinazione del prodotto (caso del settore farmaceutico nella Comunità).

E analoghe incongruenze appaiono nei settori relativi allo sfruttamento dei diritti di proprietà industriale, dove l'incondizionata difesa del commercio parallelo da parte della Commissione solleva delicati problemi (sentenza Merk v. Primecrown).

Un'altra anomalia del sistema, causata dall'eccessivo formalismo impiegato dalla Commissione nel valutare le intese verticali, è la proliferazione dei regolamenti di esenzione per categoria, che da un lato ha introdotto un'ulteriore elemento di rigidità, in quanto le imprese pur di beneficiare delle esenzioni per categoria, hanno standardizzato i contratti, conformando le clausole contrattuali alle prescrizioni regolamentari; dall'altro l'inclinazione della Commissione ad assumere il ruolo di regolatore, più che di giudice, nella sua attività di enforcement.

Le giurisdizioni comunitarie tendono ad assumere un approccio meno formalista nell'applicazione dell'art.85 dove alcune pronunce hanno riaffermato l'attualità della rule of reason. Nella sentenza Delimitis, infatti, la Corte ha indicato chiaramente che gli effetti sul mercato e sulla concorrenza di un contratto di acquisto esclusivo vanno valutati nell'ambito del contesto economico e giuridico, al fine di determinare se esso contribuisca a creare un impedimento all'accesso al mercato, così rientrando nel campo di applicazione dell'art.85.1. Gli accordi verticali dovrebbero perciò essere assoggettati alla rule of reason e godere di una presunzione positiva, a meno che la struttura del mercato non sia tale da rendere tali accordi parte di un meccanismo di restrizione all'accesso.

Attualmente la stessa Commissione ha preso coscienza della maggior parte dei problemi elencati ed ha pubblicato un Libro verde sulle restrizioni verticali della concorrenza.

La Commissione riconosce che l'impatto concorrenziale di un'intesa verticale sul mercato dipende dalla struttura dello stesso e che 'effetti anticoncorrenziali sono plausibili solo quando la concorrenza interbrand è debole e quando esistono barriere all'entrata al livello della produzione o a quello della distribuzione'. Essa sottolinea anche che le singole clausole di un'intesa non hanno di per sé un effetto positivo o negativo sulla concorrenza o sull'integrazione dei mercati cosicché l'analisi concorrenziale non deve concentrarsi sulla forma di un'intesa ma sull'esame del suo impatto sul mercato, tenendo conto della struttura di quest'ultimo.

La Commissione sottolinea che non intende rivedere il suo indirizzo relativamente alle clausole contrattuali sulla protezione territoriale assoluta e sulla fissazione del prezzo, le quali continueranno ad essere considerate restrittive per e non esentabili; quanto invece alle altre intese verticali, essa propone alcune possibili evoluzioni del sistema vigente.


Le autorità nazionali possono intervenire soltanto in vista di un'eventuale applicazione dei divieti previsti all'articolo 86 ed al paragrafo 1 dell'art. 85. Resta preclusa ogni decisione relativa al beneficio eccezionale di cui al terzo paragrafo di quest'ultima norma. Sono infatti da identificare:


Autorità degli Stati membri

Sentenza chiave: BRT-SABAM I (31.1.74 causa 127/73)

Si evince: si tratta delle istanze, amministrative e/o giurisdizionali, nazionali alle quali è specificamente demandato il compito di applicare le regole di concorrenza, ovvero di controllare la corretta applicazione (in Italia vige l'Autorità Garante, costituita con la legge 287 del 1990).

Queste autorità risultano, pertanto, competenti ad intervenire tanto in forza delle proprie leggi di diritto interno, quanto di quelle rilevanti dal diritto comunitario.


Momento effettivo e formale di inizio procedura

Sentenza chiave: Brasserie de Haecht II (6.2.73 causa 48/72)

Si evince: lo si intende coincidente con la data dell'atto di manifestazione certa della volontà della Commissione di voler procedere ad una decisione, con riguardo ad un certo accordo: quale che sia il suo contenuto, favorevole o sfavorevole, ovvero la sua veste conclusiva, formale od informale.


Competenza sulle istanze giurisdizionali ordinarie (esclusa dalla portata della nozione di autorità degli Stati membri)

Sentenza chiave: sentenza della Corte di Giustizia nel caso Bosch (6.4.62 causa 13/61)

Si evince:  efficacia diretta negli ordinamenti giuridici dei vari stati dell' Unione Europea; quindi tali regole possono essere fatte valere in giudizio nei tribunali nazionali, da ogni soggetto che ne abbia interesse.


La Corte di Giustizia, nel caso BRT-SABAM I ha stabilito che:

"per loro natura, i divieti sanciti dagli artt. 85 paragrafo 1 ed 86, sono atti a produrre direttamente degli effetti nei rapporti tra i singoli (attribuendo) dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare".

Quindi il 3° paragrafo dell' art.85 non ha efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, che rimangono di competenza della Commissione (espressamente precisato nella sentenza Delimitis 28.2.91 causa c-234/89)


Per quanto riguarda l' art.86, l'univocità del suo precetto sancisce un chiaro divieto, senza possibilità di eccezioni. Di conseguenza, i giudici delle giurisdizioni ordinarie di ciascuno stato membro, se aditi su ricorso di parte, possono liberamente pronunciarsi nel merito di un'eventuale violazione senza soggiacere a limitazioni di sorta.


Per quanto riguarda l'articolo 85, la libertà d'intervento delle corti nazionali è circoscritta rigorosamente al giudizio circa l'esistenza o meno di un'infrazione al dispetto del 1° paragrafo. E' preclusa ogni competenza rispetto al beneficio dell'esenzione.


La concessione formale dell'esenzione, da parte della Commissione frappone un limite al discernimento del giudice nazionale, impedendo dunque che possa successivamente esprimersi in maniera divergente (ciò non è valido nel caso della concessione informale mediante comfort letters).


Nella realtà pratica può accadere che un giudice nazionale sia chiamato ad emettere un giudizio su una procedura che presso la Commissione non ha ancora ottenuto l'esenzione formale.

In questi casi, i tre paragrafi dell'articolo 85 devono essere interpretati congiuntamente, ed un'eventuale successiva pronuncia di esecuzione della Commissione, avrebbe effetto retroattivo al momento della stipula dell'accordo.(si vedano le sentenze Bosch, sopra riportata, e De Bloos del 14.12.77 causa 59/77)

Tale problema viene risolto tramite l'interpretazione della sentenza Delimitis, che precisa dei versi anticipati nella Haecht '77.

In pendenza di una procedura avanti alla Commissione, ed a seguito di notifica, un giudice nazionale ha le seguenti diverse possibilità a sua scelta:

sospendere il giudizio pendente, attendendo la decisione della commissione o ricorrendo ad un ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia (soluzione preferita);

domandare dati economici e giuridici a conoscenza dell'organismo comunitario di vigilanza.

Se gli elementi non lasciano dubbi, riguardo all'applicabilità o meno del 1° paragrafo dell'art.85, il giudice nazionale può proseguire il suo procedimento e concluderlo, decretando violata o meno la disposizione (queste due opzioni sono condizionate dalla certezza di non rischiare una smentita dalla Commissione)


La sentenza Delimitis ha ricordato che i regolamenti di esenzione emanati dalla Commissione costituiscono un esercizio del suo potere esclusivo (come da art.85 paragrafo 3); quindi il giudice nazionale DEVE utilizzarli in quanto direttamente applicabili, ma non può estenderne la portata.


Non può essere abbandonata l' ipotesi che la Commissione si esprima in senso divergente dal giudice nazionale, quindi, per evitarlo, è necessaria una sapiente condotta dei tribunali nazionali, rapidità d'azione della Commissione e collaborazione tra le due istanze (ex art.5 del Trattato)


In coerenza con l'art.5 del Trattato, e con l'interpretazione della Corte di Giustizia, la Commissione ha emanato, il 13 febbraio 1993, un'apposita comunicazione in materia (riassume la situazione riguardo alla competenza dei giudici nazionali e della Commissione).

La comunicazione ricorda che la Commissione fruisce di un'autonomia discrezionale nell'individuare le priorità con cui affrontare i singoli casi sottoposti, tenendo presente l'interesse comunitario (affermazione conforme alla sentenza Automec del 18.9.92).

Non bisogna ritenere che vi sia un interesse comunitario sufficiente quando la parte che si considera lesa da un atto anticoncorrenziale sia in grado di ottenere un'adeguata protezione dei propri diritti di fronte ad un giudice nazionale.


Il ruolo e la podestà della Commissione sono ormai chiari e ben percepiti da tutti, e si fa sempre più forte la necessità di fori alternativi per ridurre il carico di lavoro a quest'ultima; ecco il perché della tendenza ad accrescere la partecipazione delle istanze nazionali per l'applicazione degli artt. 85 e 86.

Un simile atteggiamento è comodo da entrambe le parti, in quanto, le parti lese possono innescare delle procedure più usuali, e permette di ottenere provvedimenti di urgenza ed una simultanea valutazione dell'eventuale danno subito.

Per i giudici nazionali aditi c'è il dovere di pronuncia (anche nel caso di mera delibera sospensiva)

Questo tipo d'intervento assicura:

una giustizia più capillare;

una maggiore concentrazione della Commissione su casi con carattere di novità o di interesse prioritario dell' Unione Europea.


Il rischio residuo di conflitti tra le istanze non è tale da ostacolare o scoraggiare l'evoluzione delineata, in quanto, oramai, c'è un notevole margine di certezza, grazie al numero di orientamenti consolidati nella prassi.

I giudici degli stati membri, quindi, ricoprono ruoli di sempre maggior rilevanza.

In materia di concorrenza intervengono ad altri due titoli, in relazione al diritto comunitario:

possono porre questioni pregiudiziali, ai sensi dell'art.177 CE, alla Corte di Giustizia (si veda la sentenza Telemarsicabruzzo riguardante la massima precisione dei quesiti da porre)

sono competenti a conoscere delle azioni di risarcimento danni (ricorsi esecutivi) che si situano a calle di una decisione della Commissione (si svolgono secondo le norme del paese membro)


Le varie discipline antitrust (Unione Europea e paesi membri) si conurano in modo piuttosto simile. E' possibile quindi che i sistemi normativi risultino contemporaneamente applicabili ad un caso che integri gli estremi della medesima fattispecie infrattiva. ½ è quindi la possibilità che si instaurino dei processi simultanei in sede nazionale e comunitaria per lo stesso atto.

La Corte di Giustizia ha dettato i principi chiave nella sentenza Walt Wilhelm (13.2.69 causa 14/68), e la dottrina della "doppia barriera", fino a quel momento accettata dai più, non è stata pienamente recepita dalla Corte.

Il giudicato Wilhelm statuisce che: l'eventuale applicazione contemporanea e parallela dei due sistemi normativi è ammissibile, purché non determini un pregiudizio all'applicazione uniforme delle regole comunitarie nell'intero mercato comune; se ne deduce che due distinte procedure in sedi differenti possono essere liberamente istituite.

Se la Commissione decide prima dell'autorità nazionale, la decisione avrà la prevalenza (a causa della priorità della natura comunitaria ex art. 85 paragrafo 3).

Se si tratta di un' ATTESTAZIONE NEGATIVA (e quindi una dichiarazione di non rilevanza) l'autorità nazionale rimane libera di dare applicazione alla propria legge.

Analogo il caso in cui la Commissione opti per l'invio di una lettera amministrativa, quale che sia il contenuto.

Se, infine, è l'autorità nazionale a decidere per prima, le si richiede di adottare misure adeguate per non entrare in conflitto con la probabile successiva pronuncia in sede comunitaria.


Articolo 86


Per la definizione di "posizione dominante", citata nell'art.86 dobbiamo rifarci alla giurisprudenza della Corte di Giustizia ed alla prassi della Commissione.

Possiamo considerare in posizione dominante un'impresa sottratta ad un'effettiva concorrenza, grazie al proprio livello di potere economico, che le permette di tenere, senza problemi " comportamenti indipendenti in misura apprezzabile rispetto ai propri concorrenti, ai clienti, nonché ai consumatori". Si distingue, pertanto, dal monopolio in quanto non richiede necessariamente che l'impresa che la detiene " abbia eliminato ogni possibilità di concorrenza" (rispettivamente sentenze Hoffmann-La Roche del 13.2.1979, causa 85/76 ed United Brands precedentemente citata).

Per verificare l'esistenza di una posizione dominante, è anzitutto essenziale delimitare il mercato di riferimento da prendere in considerazione. (Relevant market)

Quest'ultimo è infatti lo spazio geografico e/o il gruppo, la categoria di prodotti nell'ambito dei quali le offerte dei venditori sono sostituibili al fine di soddisfare la domanda degli acquirenti.

Di notevole importanza nell'analisi dell'aspetto geografico, sono le barriere all'entrata, mentre nel caso del mercato dei prodotti è essenziale esaminare se i beni o i servizi in questione siano sostituibili, in modo tale da essere fungibili agli acquirenti.

Tutte queste peculiarità rendono, nella pratica, molto difficile e discrezionale l'intera procedura di analisi.

A corollario della problematica del mercato di riferimento si pone la valutazione della specifica di cui all'art.86, circa la necessità che la posizione dominante sia riscontrabile al livello di mercato comune o di una sua parte sostanziale. (Da tenere presente che il completamento dell'unificazione del mercato interno comunitario non comporta automaticamente l'obbligo di considerare sempre l'intero territorio dell' Unione Europea quale parametro).

Per quanto riguarda la misura del potere economico è necessario analizzare la struttura, le prestazioni ed i comportamenti dell'impresa sotto esame. Procedimento analogo dovrà essere quello con cui si accerta l'effettiva possibilità di non dipendere dalle azioni poste in essere dai concorrenti. (Sarebbe anche importante verificare fino a che punto si riesce ad esercitare il proprio potere di dominio sul mercato)

L'analisi è estremamente complessa, ed ha sempre suscitato molta attenzione. Ed ovviamente il problema non è solo degli organi esaminatori, ma anche delle imprese.

Riguardo all'applicazione dell'art.86, La Commissione e la Corte di Giustizia, hanno dimostrato di prendere spesso in maggior considerazione (ma non esclusivamente) il criterio indicatore rappresentato dalla quota parte di mercato detenuta dall'impresa in analisi. (Circa 45% in media)

Ad un'attenta analisi dell' art.86 si può notare che la posizione dominante, non è incompatibile con i principi comunitari di libera concorrenza. La norma tiene in considerazione uno scenario ideale, favorevole a vedere le imprese in una relazione competitiva di maggior equilibrio sul mercato, richiedendo una maggior vigilanza per non consentire a chi si trova nella posizione dominante di recare nocumento alle concorrenti.

Chi ci si trova, infatti, ha la responsabilità specifica di non pregiudicare e/o alterare la concorrenza, ritrovandosi così una libertà di condotta abbastanza limitata.

L'art.86 non si conura come uno strumento giuridico di prevenzione alla creazione di una posizione dominante; si limita solamente a vietarne un abuso rispetto alla concorrenza.

Analogamente al testo dell'art.85, l'art.86 fornisce alcuni esempi di abusi di posizione dominante (come tali vietati):

imposizione dei prezzi di acquisto o di vendita (danneggiano rispettivamente o gli acquirenti o i concorrenti)

abuso delle condizioni di transazione ( si possono annichilire le possibilità di movimento dei concorrenti con delle politiche di vendita basate su sconti fedeltà)

limiti alla produzione o agli sbocchi ( rifiuto ingiustificato di vendere/rinnovare un determinato prodotto/know-how)

forme di discriminazione (porre alcuni concorrenti/clienti in posizione differente di altri, pur se in altri stati membri)

subordinazione della conclusione di contratti all'accettazione di clausole e/o prestazioni non inerenti al tipo di contratto in questione.


Una particolare tipologia di abuso è stata individuata dall'interpretazione giurisdizionale della Corte di Giustizia e riguarda la complessa problematica delle concentrazioni tra imprese.

Può essere vietata, ai sensi dell'art.86, una concentrazione che coinvolga un'impresa già in posizione dominante sul mercato in causa. E' lo stesso fatto di porre in essere l'operazione di natura concentrativa, ampliando e rafforzando così la posizione dominante, ad essere considerato un atto di sfruttamento abusivo di tale posizione.



REGOLAMENTO N.17/62 DEL CONSIGLIO


In base all'art.87 del trattato, che rappresenta la base giuridica per l'adozione da parte del Consiglio di "tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati agli art.85 e 86" è stato emanato il regolamento n.17/62, che prescrive in dettaglio gli adempimenti da osservarsi nel quadro dei procedimenti amministrativi avanti alla commissione. Tale regolamento con la normativa integrativa (regolamenti di secondo grado e decisioni generali) ha fatto assumere posizioni residuale agli art.88 e 89 che sino a questo momento erano state le uniche norme relative agli aspetti procedurali . Prima di entrare nel merito del regolamento è opportuno fare un'ultima considerazione: esso prende le mosse dalla constatazione della necessità di applicare in modo equilibrato ed uniforme gli art.85 e 86 negli stati membri e di prestare una particolare attenzione alle modalità di applicazione dell'art.85 paragrafo 3, al fine di assicurare una sorveglianza efficace nonché di semplificare quanto possibile il controllo amministrativo.

Le procedure avanti alla Commissione (per constatare la presenza o meno di un'infrazione alle disposizioni dell'art.85 e 86) possono iniziarsi su:

esposto denuncia  (art.3 reg.17/62)

iniziativa d'ufficio

notificazione (art.4) .

In  base all'art.3.2 sono autorizzati a presentare domanda alla Commissione per far porre fine all'eventuale infrazione constatata:

gli stati membri

persone fisiche e giuridiche e le associazioni sprovviste di personalità giuridiche che sostengano di avervi interesse.

Nei primi due casi la conclusione della Commissione può essere solo nel senso di constatare o meno la sussistenza di un'infrazione: la Commissione, infatti, ricevuto l'esposto, effettua gli accertamenti che la porteranno a riscontrare o meno la violazione; se la denuncia risultasse infondata, dopo aver dato la possibilità al denunciante di fornire nuovi elementi, procede al rigetto.

Per quanto riguarda la notificazione, invece, questa in base all'art.4, deve essere presentata alla Commissione dalle stesse imprese interessate in relazione agli accordi, decisioni e pratiche concordate (intervenuti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento) per i quali le stesse intendono avvalersi dell'art.85 par.3 .

Con questo Regolamento la notifica viene a conurarsi, non tanto come un obbligo, bensì, come un onere a carico degli interessati essendo indispensabile per ottenere l'esenzione. La notifica viene effettuata, di solito, prima dell'entrata in vigore degli accordi anche perché, oltre a mettere in moto la procedura diretta a concedere un'esenzione (se ne ricorrono i presupposti) ha l'importante effetto giuridico (come disciplina l'art.15.5b del reg.) di assicurare alle parti notificanti l'immunità dalle ammende, che potrebbero essere comminate nel caso in cui la conclusione della Commissione fosse sfavorevole all'accordo .

Il Consiglio nel momento dell'adozione del regolamento aveva già constatatola numerosità degli accordi decisioni e pratiche concordate, in relazione alle quali, ci si intendeva avvalere dell'art. 85 par. 3. Così, per far fronte alle difficoltà amministrative, alle quali si sarebbe andati incontro, a causa del numero elevato di casi da esaminare contemporaneamente, ha previsto un regime più elastico per alcune categorie di accordi. Essi presentano infatti, caratteri particolari, in grado di renderli meno pregiudizievoli allo sviluppo del mercato comune. L'art. 4.2 specifica che "tali accordi, decisioni e pratiche concordate possono essere notificati", non devono esserlo ai fini dell'esenzione ed elenca le caratteristiche che devono possedere:


vi devono partecipare imprese di un noto stato membro o comunque le operazioni non devono riguardare l'importazione o l'esportazione tra stati membri;


vi devono partecipare solo due imprese e gli accordi devono avere unicamente per effetto;


a)   di limitare la libertà di formazione dei prezzi o delle condizioni contrattuali di uno dei contraenti nella rivendita di merci che egli acquista dall'altro contraente;

b)  di imporre all'acquirente o all'utilizzatore di diritti relativi alla proprietà industriale, e in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi, limitazioni all'esercizio di tali diritti oppure di imporre al beneficiario di contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali, limitazioni all'utilizzazione di questi procedimenti o cognizioni.


devono avere come unico oggetto:


a)   l'elaborazione o l'applicazione uniforme di norme e tipi;

b)  la ricerca e lo sviluppo in comune.


Per quanto concerne la terza categoria di esenzione alla notifica, il REGOLAMENTO CEE N.2822/71 ha introdotto delle integrazioni. In particolare ha incluso nella dispensa dell'obbligo della notifica gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che vertono sulle ricerca e lo sviluppo in comune, anche se restringono la concorrenza, nonché certi accordi di specializzazione in ragione delle successive considerazioni:


I.    La cooperazione delle imprese può costituire un mezzo adeguato per conseguire lo scopo di adattamento delle imprese alle condizioni del mercato, ampliato in conseguenza della creazione di un mercato comune;

II. E' particolarmente opportuno favorire la cooperazione nel campo della Ricerca e lo sviluppo, nonché la conclusione di accordi di specializzazione che non impediscano una efficace concorrenza;

III.Tale cooperazione verrebbe facilitata dall'eliminazione della notifica relativa ai suddetti accordi, decisioni e pratiche concordate;

IV.In genere gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che vertono solo sulla ricerca e lo sviluppo in comune, pur restringendo la concorrenza non presentano, in genere, inconvenienti tali da essere lesivi di una "efficace" concorrenza;

V. Gli accordi di specializzazione contribuiscono al miglioramento dei prodotti e della loro distribuzione e non pregiudicano il gioco della concorrenza finché, le imprese partecipanti, non superano una certa dimensione e finché la loro quota di mercato non supera il limite determinato per i prodotti oggetto di specializzazione.


In base a quanto detto, mentre prima l'esenzione veniva concessa a quegli accordi aventi per oggetto solo la ricerca in comune di miglioramenti tecnici ed inoltre a condizione che il risultato fosse accessibile e potenzialmente utilizzabile a tutti i partecipanti, ora, a seguito del Regolamento, è sufficiente che abbiano come unico oggetto la ricerca e lo sviluppo in comune.

Inoltre il Regolamento n.2822/71 estende l'esenzione agli accordi di specializzazione ma purché rispettino determinate condizioni.

Questi accordi infatti, imponendo di solito anche l'obbligo di non fabbricare i prodotti riservati alla controparte, finiscono per limitare la concorrenzialità del loro rapporto; proprio in relazione a questa loro pericolosità si tende a controllare maggiormente i loro effetti sulla concorrenza, imponendo dei vincoli dimensionali. Quindi viene introdotto il punto c, che concede l'esenzione a questa categoria di operazioni purché abbiano come unico oggetto la specializzazione nella fabbricazione di prodotti, ivi compresi gli accordi necessari alla sua realizzazione, e:


i prodotti che sono oggetto della specializzazione non rappresentino, in una parte sostanziale del mercato comune, più del 15% del fatturato realizzato con prodotti identici o considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso, e

il fatturato totale annuo delle imprese partecipanti non superi 200 mil. di unità di conto.


Una particolare attenzione va prestata agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art.85.1 del trattato, esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento 17/62 e per i quali gli interessati intendono avvalersi dell' esenzione ai sensi dell'art.85.3. Questi dovevano essere notificati prima di un termine firmato al 1° agosto del 1962 dall'art.5.1. Inoltre per gli accordi, decisioni e pratiche concordate, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento 17/62 e notificati anteriormente al 1° agosto 1962 era prevista dall'art. 7.1 la possibilità di porvi fine o modificarli in modo da non cadere più nel divieto dell art.85.1 del Trattato o da rispondere alle condizioni per l'esenzione ; in questo caso il divieto dell'art. 85.1 si applica solo per il periodo stabilito dalla commissione.

Successivamente il Consiglio, con il REG. N.59/62 ha prorogato il termine fissato al 1° agosto 1962: la proroga è di tre mesi in linea generale e di sei mesi per gli accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali partecipano soltanto due imprese in relazione alla loro minore pericolosità per la concorrenza al fine di facilitare l'applicazione delle suddette disposizioni transitorie.

Infine l'art, 7.2 dispone che gli accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nelle categorie esentate dalla notifica (di cui all'art.4.2) ed esistenti nel momento dell'entrata in vigore del Reg. 17/62 per avvalersi delle disposizioni transitorie previste dall'art. 7.1 devono essere stati notificati entro il 1°gennaio 1964.

Il REG. 118/63/CEE ha prorogato tale termine al 1°gennaio 1967: la motivazione della proroga risiede nel fatto che la modifica da apportare (delle imprese interessate) avrebbero potuto essere valutate meglio, quando, l'istruzione di un certo numero di accordi, decisioni e pratiche concordate, già notificati alla Commissione, avrebbero permesso di precisare meglio le modalità di applicazione dell'art.85 del Trattato. .

A questo punto appare opportuno soffermarci sui POTERI DECISIONALI che il regolamento attribuisce alla Commissione, in forza dei quali, le è possibile adottare tre tipi di decisione:

L'ATTESTAZIONE NEGATIVA;

L'ESENZIONE;

LA CONSTATAZIONE DI UNA VIOLAZIONE;

Esaminiamole:

L'attestazione negativa può essere chiesta contestualmente alla notifica. Essa consiste (come sancito all'art.2 del reg. 17/62) nella dichiarazione di non applicabilità dei divieti nei riguardi di un determinato accordo, decisione o pratica concordata. Si differenzia dall'esenzione in quanto nega l'esistenza di un'infrazione ("la Commissione può accertare [] che in base agli elementi di sua conoscenza non ha motivo di intervenire, a norma dell'art.85 par. 1 e 86") mentre nel caso di esenzione l'infrazione è constatata, anche se, a titolo eccezionale le viene riconosciuto un trattamento di favore; inoltre, l'attestazione negativa riguarda sia l'art. 85 sia l'art.86 (riferito alle posizioni dominanti), mentre l'esenzione, solo l'art.85.

Per quanto concerne l'esenzione, in base all'art.8, questa viene rilasciata dalla Commissione (che, in base all'art. 9, ha competenza esclusiva in materia) sempre per un periodo determinato e può essere condizionata a determinati comportamenti o fatti. L'esenzione può essere rinnovata, su domanda degli interessati, qualora sussistano ancora le condizioni previste; in caso contrario l'accordo esentato cessa di essere valido.

Nel corso della sua durata, inoltre la dichiarazione può essere revocata (art.8) o modificata dalla Commissione qualora:

si modifichi la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della dichiarazione;

non venga osservato un onere imposto dalla dichiarazione;

la dichiarazione sia stata rilasciata con frode o in base a indicazioni inesatte;

ci sia abuso dell'esenzione da parte degli interessati;

In questi ultimi tre casi l'esenzione può essere revocata anche con effetto retroattivo. Il regime transitorio di cui all'art. 23 prevede che: ha valore di esenzione la dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro (fatta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento) di non applicare le disposizioni dell'art.85 par.1 (in virtù dell'art.85 par.3), tale dichiarazione cessa di essere valida allo scadere del termine fissato che, comunque, non può essere oltre tre anni dall'entrata in vigore del regolamento.

3. Quando è accertata l'infrazione ad una delle norme dell'art.85 o 86 o a norme di procedura, la Commissione dà luogo alla constatazione di una violazione, assortita, se necessario, dall'ordine inibitorio di poni fine e di sanzioni pecuniarie.

Il reg. 17/62 attribuisce alla Commissione POTERI DI INDAGINE esercitabili al fine di compiere verifiche preistruttorie e nel corso delle istruzioni stesse.

Essi si distinguono in:

Potere di richiedere informazioni (art.11)

Potere di inchiesta per settore economico (art.12)

Potere di accertamento (art.14)




In ragione dei compiti affidatile, la Commissione, ai sensi dell'art.11 può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i Governi, le autorità competenti degli Stati membri, nonché presso le imprese e associazioni di imprese.

La Commissione nella domanda di informazioni dà indicazioni:


delle basi giuridiche,

dello scopo della domanda,

delle sanzioni in cui si incorre nel caso in cui vengono fornite indicazioni inesatte


Qualora le informazioni richieste non vengono date alla Commissione entro il termine o vengono date in modo incompleto, essa può richiederle mediante decisione formale e in questo caso non ci può essere rifiuto, salvo incorrere in apposite sanzioni (art.15 par.1b; art.16 par.1c)




La facoltà di procedere d'iniziativa ad inchieste su un dato settore economico viene esercitata in istruttorie di più ampio respiro che coinvolgono tutti gli operatori di quel dato settore.

In base a quanto previsto dall'art.12, qualora l'evoluzione degli scambi fra gli Stati membri, l'andamento dei prezzi o altre circostanze, facciano presumere  che nel settore economico considerato, il gioco della concorrenza sia ristretto o falsato all'interno del mercato comune, la Commissione può dar luogo ad un'inchiesta generale e richiedere alle imprese di questo, tutte le informazioni che ritiene necessarie ai fini di assolvere i compiti ad essa affidati.

La Commissione, inoltre può richiedere:

alle imprese del settore considerato: la comunicazione di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate esentati dalla notificazione (in virtù dell'art.4 par.2 e 5 par.2);

alle imprese e gruppi di imprese, le cui dimensioni facciano presumere una posizione dominante; la comunicazione di elementi relativi alla struttura delle imprese ed al loro comportamento.




Sempre nel quadro dell'assolvimento dei compiti affidati alla Commissione dell'art.89, di primaria e peculiare rilevanza è il potere di ordinare accertamenti presso le imprese e associazioni di imprese. Tali "ispezioni" possono essere effettuate, sempre su mandato della Commissione .

Sia gli agenti dell'autorità competenti (art.13), sia gli agenti incaricati direttamente dalla commissione, esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che specifichi l'oggetto dell'indagine e lo scopo dell'ispezione.

A conferma della collaborazione tra Stati membri e Commissione, gli agenti di quest'ultima possono assistere gli agenti dell'autorità competente nell'assolvimento dei loro compiti (in base all'art. 13.2) o viceversa (in base all'art.14.5) su domanda della Commissione o dell'autorità competente.

Le attività ispettive che possono svolgere gli incaricati sono indicate all'art. 14.1 e sono:

a)   controllare i libri e gli altri documenti aziendali;

b)  prendere copie o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;

c)  richiedere spiegazioni "in loco";

d)  accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese;


Le imprese possono rifiutare l'accertamento salvo il mandato sia accomnato da un'apposita decisione formale della Commissione che, (ai sensi dell'art.14.3) obbliga a sottoporsi agli accertamenti ordinati.

La decisione, oltre a precisare l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, indica le eventuali sanzioni previste in caso di rifiuto o di ritardo nel fornire le informazioni.

Se l'imprese in questione, continua ad opporre un rifiuto, è prevista la possibilità di costringere a sottomettersi all'accertamento, tramite l'intervento della forza pubblica.

Le norme esecutive in materia sono predisposte dagli Stati membri, che devono garantire il buon fine delle iniziative della Commissione, conformemente al diritto Comunitario.

A tal fine, ma anche a motivo della possibile assistenza dei funzionari dell'autorità competente, nello svolgimento delle procedure, l'autorità nazionale deve essere sempre avvertita prima dell'inizio delle operazioni di accertamento, deve esserle trasmessa copia di ogni notifica di accordi e delle lettere di richiesta di informazioni, inviata ad azienda del proprio Stato. Tutto ciò, è ancora in garanzia di una piena cooperazione a di un reciproco collegamento tra le amministrazioni nazionali e l'esecutivo comunitario.

Più volte è stato fatto riferimento al terzo potere della Commissione, menzionato dal Reg. 17/62, ovvero il POTERE SANZIONATORIO. Questo è fondamentale al fine di garantire il rispetto delle regole della concorrenza ed anche il funzionamento complessivo del relativo sistema procedurale.

L'art.15, infatti, dispone che nel caso di imprese che hanno commesso "intenzionalmente" o per "negligenza" infrazione alle disposizioni dell'art.85 o 86 del Trattato. o che non hanno osservato l'onere imposto per l'ottenimento dell'esenzione, la Commissione può infliggere, mediante decisione ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione di unità di conto, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume di affari realizzato nell'es. precedente da ciascuno impresa che abbia partecipato all'infrazione.

Nel fissare l'ammontare dell'ammenda si deve tener conto di tutti gli elementi rilevanti per il caso esaminato; su un piano generale occorre considerare la gravità dell'atto commesso come infrazione la conoscenza della sua illiceità, la sua durata nel tempo e il livello di profitto che, le imprese in causa, hanno conseguito, grazie alla pratica anticoncorrenziale.

L'art. 15 prevede, inoltre la possibilità per la Commissione di infliggere (sempre mediante decisione), ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto alle imprese

che all'atto della domanda per l'attestazione negativa o della notificazione forniscano indicazioni inesatte;

che presentino in maniera incompleta i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione della Commissione;

che alla richiesta di informazioni della Commissione forniscano informazioni inesatte o non le forniscano entro il termine.

La Commissione, al fine di costringere le imprese a:

porre fine ad un'infrazione del trattato

porre fine ad ogni azione che ha vietata (ai sensi dell'art.8 par.3) in seguito a revoca o modifica della dichiarazione di esenzione

fornire informazione complete ed esatte alla richiesta

sottoporsi ad accertamento che ha ordinato con decisione dispone (in base all'art.16) del potere di infliggere a tali imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione.


Sulla base dell'art.24 di tale regolamento che autorizza la Commissione ad emanare disposizioni di esecuzione relative alle condizioni previste dall'art.19 par.1 e 2, essa ha adottato il REGOLAMENTO 99/63/CEE riguardante, appunto, le condizioni degli interessati e dei terzi (audizioni).

Tale regolamento, finalizzato alla tutela dei terzi che abbiano qualche interesse e in modo particolare al diritto di difesa delle parti, sancisce in primis la preminenza del punto di vista delle imprese interessate, su quello del Comitato Consultivo, riguardo gli addebiti su cui essa si basa.

L'art.2 prevede, a garanzia dell'informazione degli interessati, più forme di pubblicità: la Commissione è tenuta, infatti a comunicare per iscritto alle imprese interessate gli addebiti che essa contesta loro.

Qualora le circostanze del caso, come ad es. il numero delle imprese da informare, o la mancanza di un rappresentante comune lo giustifichino, la Commissione può effettuare la comunicazione mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (ma è solo il primo tipo di comunicazione che consente di infliggere le ammende o le penalità di mora).

Nel comunicare gli addebiti, la Commissione deve fissare un termine, entro il quale, le imprese possono manifestare il proprio punto di vista .

I diritti di difesa delle parti sono garantiti dalle procedure amministrative che si svolgono davanti alla Commissione e tale regolamento va proprio a precisare tali modalità procedurali.

L'art. 3 e succ. del regolamento 99/63 precisa le modalità con le quali le imprese possono esprimere il loro punto di vista in relazione agli addebiti sui quali la Commissione si basa : la dichiarazione deve essere per iscritto, entro il termine, e può riportare tutti gli argomenti utili alla loro difesa, nonché la richiesta di sentire testimoni e di esaminare documenti a riprova dei fatti esposti.

Inoltre la Commissione deve permettere di manifestare il loro punto di vista, per iscritto, entro il termine, a tutte le persone fisiche o giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridiche che dimostrino di avervi un interesse.

Un'ulteriore forma di garanzia è prevista (dall'art.19.3 regolamento 17/62) prima di adottare un'esenzione o attestazione negativa, la Commissione pubblica il contenuto essenziale della notificazione o della domanda e invita i terzi interessati a far pervenire le loro osservazioni entro il termine da essa fissato non inferiore a un mese.

La Commissione dà anche la possibilità di esprimere oralmente il proprio punto di vista a coloro che lo abbiano chiesto per iscritto e ne dimostrino l'interesse o quando intende infliggere loro penalità di mora o ammenda o in generale quando lo ritiene opportuno (art.7 Regolamento/63). In base all art.6 del Reg. 99/63, la Commissione deve indicare i motivi in relazione ai quali intende rifiutare una domanda fatta da soggetti autorizzati, finalizzata agli accertamenti relativi all'art.85 e 86 del Trattato. e deve fissare loro un termine per la presentazione di eventuali osservazioni scritte. Per quanto concerne le modalità di fissazione del termine, sono precisate all'art.11 del Reg. 99/63: la Commissione deve tener conto del tempo per presentare le osservazioni e l'urgenza del caso; non si computa nei termini il giorno in cui la comunicazione è ricevuta o consegnata. Le osservazioni, scritte per lettera raccomandata, devono pervenire o essere spedite prima dello scadere del termine.

In base all'art.9 del Regolamento/63 procedono all'audizione solo le persone che hanno ricevuto mandato a tal fine e possono apparire personalmente oppure in persona del loro rappresentante legale anche da un procuratore scelto fra il loro personale permanente.

Le persone sentite possono essere assistite da avvocati o professori che siano ammessi al patrocinio della Corte.

La conflittualità delle informazioni fornite dalle parti o da terzi, o raccolte dagli agenti della Commissione è garantita in ogni stadio della procedura e dopo la sua conclusione; in modo particolare si ricordi l'art.20 del Reg. 17/62 dove si precisa che: le informazioni possono essere usate solo allo scopo per il quale sono state richieste e che, fatto salvo il diritto di informazione delle parti interessate, "la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che per loro natura, sono protette dal segreto professionale".

E' tutelato anche il segreto aziendale : l'art.19.3, infatti, riguardo la pubblicazioni di notifiche o domande dice"[] la pubblicazione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari " ed ancora l'art.2 Reg. n.99/63 quando precisa le modalità di pubblicazione delle decisioni formali.


LA COOPERAZIONE TRA LA COMMISSIONE E LE AUTORITA' GARANTI DELLA CONCORRENZA DEGLI STATI MEMBRI


Nel campo della politica di concorrenza, la Comunità e gli Stati membri sono investiti di funzioni diverse, in quanto, mentre la prima è competente solo per l'applicazione delle regole comunitarie, i secondi applicano sia la legislazione nazionale che gli articoli 85 e 86 del Trattato CE.

La Commissione è, infatti, responsabile dell'orientamento e dell'attuazione della politica comunitaria della concorrenza e deve agire in relazione all'interesse pubblico. I giudici nazionali hanno, invece, la funzione di salvaguardare i diritti soggettivi dei singoli nei rapporti che intercorrono tra loro. Le competenze della Commissione e quelle dei giudici nazionali differiscono non solo per finalità e contenuto, ma anche per modalità di esercizio: la Commissione esercita le sue competenze secondo le norme di procedura previste dal Regolamento n. 17, mentre l'esercizio delle competenze dei giudici nazionali si effettua nel quadro del diritto procedurale nazionale.

Questa suddivisione dei compiti è anche sottolineata dall'art. 3B del Trattato CE, secondo il quale ' la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.' Da ciò ne deriva che spetta alla Commissione intervenire quando l'azione non può essere attuata in misura soddisfacente a livello nazionale, altrimenti può agire l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro interessato.

L'art.5 del Trattato CE stabilisce il principio della cooperazione permanente e leale tra la Comunità e gli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato. Tale principio implica obblighi e doveri di assistenza reciproca tra gli Stati membri e le istituzioni della Comunità. La partecipazione dei giudici nazionali all'applicazione quotidiana del diritto comunitario consente alla Commissione di dedicarsi maggiormente ai suoi compiti amministrativi , ossia all'orientamento della politica della concorrenza nella Comunità. La Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno, infatti, entrambe il dovere di agire nell'interesse pubblico, nel quadro della loro missione di vigilanza e di controllo in materia di concorrenza.

Analizzando l'art.9 del regolamento n. 17, si evince che la Commissione ha competenza esclusiva riguardo alla dichiarazione di inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 85, paragrafo 1, in virtù dell'art. 85, paragrafo 3. Le autorità nazionali restano competenti per l'applicazione dell'art. 85, paragrafo 1 , e dell'art. 86, in conformità dell'art. 88 del Trattato, fino a quando la Commissione non abbia iniziato nessuna procedura riguardo una dichiarazione di 'attestazione negativa', eliminazione delle infrazioni, dichiarazioni ai sensi dell'art.85, paragrafo 3. Riassumendo si hanno dunque:


AUTORITA' NAZIONALI :hanno competenza per applicare i divieti dell'art. 85, paragrafo 1, e dell'art. 86, a condizione che la legislazione nazionale di tali autorità conferisca loro i poteri necessari a tal fine; invece riguardo l'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, esse non sono competenti a concedere esenzioni nei casi individuali (in quanto la Commissione ne ha competenza esclusiva), bensì devono rispettare le decisioni ed i regolamenti adottati dalla Commissione a norma del paragrafo in questione. Esse possono inoltre tenere conto, come elementi di fatto, degli altri provvedimenti adottati dalla Commissione in tali casi, ad esempio delle lettere amministrative.

La competenza riservata alle autorità nazionali potrebbe generare dei vantaggi:

data la loro vicinanza alle attività sottoposte al loro controllo le autorità nazionali possono trovarsi in una posizione migliore della Commissione per svolgere la loro missione di garanzia della concorrenza;

un altro vantaggio si avrebbe per il fatto che per evitare molteplici controlli concernenti il rispetto delle norme della concorrenza, la vigilanza deve essere esercitata da una sola autorità , sia essa l'autorità di uno Stato membro competente in materia di concorrenza o la Commissione;

le autorità nazionali, spesso, conoscono meglio della Commissione i mercati e le imprese in questione: in particolare si possono trovare in una posizione migliore della Commissione per scoprire intese non notificate o abusi di posizione dominante aventi effetti avvertibili prevalentemente sul loro territorio. La Commissione ritiene preferibile che dette autorità applichino direttamente il diritto comunitario invece di obbligare le imprese a ricorrere al giudizio della Commissione;

la Commissione non può concedere agli interessati il risarcimento del danno subito a causa di una violazione degli art. 85 e 86: in materia è competente solo il giudice nazionale, inoltre le imprese saranno più inclini ad astenersi dal commettere violazioni del diritto comunitario della concorrenza qualora rischino una condanna al risarcimento dei danni;

il giudice nazionale può di solito adottare provvedimenti provvisori e ordinare la cessazione delle infrazioni più rapidamente di quanto non sia in grado di fare la Commissione;

dinanzi ai giudici nazionali è possibile far valere congiuntivamente pretese basate sul diritto comunitario e pretese fondate sul diritto nazionale, cosa che non è possibile nei procedimenti dinanzi alla Commissione;

il giudice può, in taluni Stati membri, condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese per gli onorari dei legali della controparte, mentre tale possibilità non sussiste nei procedimenti ammministrativi dinanzi alla Commissione.

La Commissione deve constatare che in molti paesi non esistono ancora gli strumenti procedurali sufficienti per applicare l'art. 85, paragrafo 1, e l'art. 86: in tali casi i comportamenti, oggetto delle disposizioni suddette, possono essere efficacemente contrastati dalle autorità nazionali solo in base al diritto nazionale in materia di concorrenza.


RIPARTIZIONE DEI CASI


Per constatare se il comportamento in causa debba essere disciplinato dal diritto comunitario e non esclusivamente da quello nazionale bisogna vedere se quest'ultimo incida significativamente sugli scambi tra gli Stati membri.

Le decisioni di un'autorità nazionale possono essere applicate efficacemente solo alle restrizioni della concorrenza i cui effetti si producono essenzialmente sul territorio dello Stato membro cui appartiene detta autorità, tali restrizioni si riferiscono ad imprese di un solo Stato membro e che, pur non riguardano l'importazione o l'esportazione tra Stati membri, possono tuttavia incidere sugli scambi intracomunitari.


Si dovrà tener conto se gli effetti, attuali o prevedibili, di un'intesa o di un abuso di posizione dominante sono strettamente legati al territorio nel quale l'intesa o la pratica è posta in essere nonché al mercato geografico in questione per i prodotti o per i servizi di cui trattasi.

Quando il mercato geografico in questione è un mercato limitato al territorio di uno Stato membro, e se l'intesa o la pratica è posta in essere unicamente in detto Stato, si deve ritenere che i suoi effetti si producano essenzialmente in detto Stato. Di regola, questi accordi o pratiche sono posti in essere da imprese che hanno tutte la loro sede sociale nello stesso Stato membro.

In tale ipotesi l'autorità dello Stato membro sul cui territorio l'accordo o la pratica in questione produce essenzialmente i suoi effetti è di norma la più idonea ad esaminare il caso, d'ufficio o su inchiesta della Commissione.


ART. 85, PARAGRAFO 3


La Commissione ha competenza esclusiva per dichiarare inapplicabili le disposizioni dell'art. 85, paragrafo 3 del Trattato, di conseguenza qualsiasi intesa che possa beneficiare di un'esenzione deve essere esaminata dalla Commissione.

Tale limitazione non esiste invece nei confronti dell'applicazione dell'art. 86.

Nel caso che sia già iniziato un processo in uno stato membro, il giudice nazionale deve constatare se sussistano le condizioni per l'esenzione da parte della Commissione, a norma dell'art. 85, paragrafo 3. Dovrà, infatti, verificare se l'intesa sia stata debitamente notificata. Una volta che il giudice nazionale abbia acquisito in tal modo la certezza che l'intesa controversa non può essere oggetto di una valutazione individuale, adotta i provvedimenti necessari per l'applicazione dell'art. 85, paragrafi 1 e 2, se invece ritiene possibile una tale esenzione, il giudice nazionale sospende il giudizio in attesa che la Commissione si pronunci.


CASI CHE HANNO UN'IMPORTANZA PARTICOLARE PER LA COMUNITA'

Alcuni casi che presentano un interesse particolare per la Comunità, specie sotto il profilo giuridico ed economico, dovranno comunque essere trattati dalla Commissione anche se i loro effetti attuali e prevedibili sono localizzati essenzialmente in un unico Stato membro oppure se non soddisfano le condizioni richieste per beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, paragrafo3.

Possono entrare in questa categoria anche i casi che sollevano un punto di diritto nuovo, che non è stato ancora oggetto di una decisione della Commissione o di una sentenza della Corte o del Tribunale di primo grado.

Sotto il profilo dell'importanza economica di un caso, la competenza delle autorità nazionali sarebbe la norma, ma la Commissione potrebbe tuttavia intervenire quando siano in gioco interessi rilevanti di soggetti appartenenti agli Stati membri.

Si può inoltre considerare che rivestano importanza particolare per la Comunità le pratiche anticoncorrenziali presunte a carico di un'impresa pubblica, un'impresa cui uno Stato membro ha concesso diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 90, paragrafo 1 del trattato o un'impresa incaricata dalla gestione di servizi di interesse economico generale o aventi natura di monopolio fiscale ai sensi dell'art. 90, paragrafo 2 del trattato.


DENUNCE


Le denunce il cui soggetto rientra nella sfera di competenza esclusiva della Commissione , come l'ipotesi della revoca di una esenzione, non possono essere esaminate da un'autorità nazionale garante della concorrenza., negli altri casi le autorità antitrust degli Stati membri possono esaminare, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, le denunce.

La denuncia può essere RESPINTA qualora la Commissione constati che il caso non presenti un interesse comunitario sufficiente a giustificare l'adozione di misure istruttorie. Tale diritto riconosciuto alla Commissione è anche di competenza concorrente con i giudici degli Stati membri in ordine all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 1 e dell'art. 86.

Per poter valutare nei singoli casi la sussistenza o l'assenza dell'interesse comunitario, la Commissione deve indagare attentamente gli elementi di fatto e di diritto contenuti nella denuncia, la Commissione è inoltre tenuta ad indicare che non sussiste un sufficiente interesse comunitario tale da giustificare le misure istruttorie (secondo l'obbligo sancito dall'art. 190 del trattato). La Commissione non può quindi limitarsi ad un riferimento astratto all'interesse comunitario.


In particolare, quando le conseguenze delle infrazioni denunciate si esplicano essenzialmente sul solo territorio di uno Stato membro e sono stati aditi ai giudici e le autorità amministrative competenti del detto Stato membro sulle controversie tra il denunciante e il soggetto denunciato, la Commissione ha diritto di respingere la denuncia per la mancanza di interesse comunitario sufficiente.

La Commissione ritiene di poter respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente a rinviare il denunciante all'autorità nazionale garante della concorrenza qualora siano soddisfatte le due condizioni seguenti:

il centro di gravità dell'asserita infrazione si situa chiaramente in un unico Stato membro, sul cui territorio se ne esplicano essenzialmente gli effetti ;

il rinvio a dette autorità garantisce in modo del tutto soddisfacente la salvaguardia dei diritti del denunciante. In merito a quest'ultimo punto la Commissione ritiene che l'efficacia dell'intervento dell'autorità nazionale dipenda soprattutto dalla possibilità di adottare, se necessario, provvedimenti urgenti, su domanda dalla parte concorrente sempreché tale concessione si giustifichi una volta rinviato il caso a detta autorità.


APPLICAZIONE DELL'ART. 85, PARAGRAFI 1 E 2, E DELL'ART. 86


Il primo quesito al quale il giudice nazionale dovrà dare risposta sarà se l'intesa o la pratica contestata violi i divieti stabiliti dall'art. 85, paragrafo 1, o dall'art.86. Nel valutare se la fattispecie concreta corrisponde alle condizioni enunciate, i giudici nazionali dovrebbero accertare se l'intesa o la pratica sia già stata oggetto di una decisione, di un parere o di un'altra presa di posizione di un'autorità amministrativa ed in paricolare della Commissione. Tali atti offrono ai giudici nazionali elementi rilevanti ai fini della decisione, pur non vincolandole formalmente. A tal riguardo, occorre segnalare che non sempre i procedimenti dinanzi la Commissione si concludono con l'adozione di decisioni formali e che un caso può invece essere archiviato mediante lettera amministrativa. Se è vero che la Corte di giustizia ha dichiarato che questo tipo di lettere non vincola i giudici nazionali, essa ha però precisato che la valutazione degli uffici della Commissione costituisce un elemento di fatto di cui i giudici possono tener conto nell'esaminare la conformità degli accordi o dei comportamenti in questione con l'art.85.

Se la Commissione non ha preso posizione sulla stessa intesa o pratica, il giudice nazionale può sempre riferirsi, per l'interpretazione del diritto comunitario, alla giurisprudenza della Corte di giustizia e alla prassi decisionale della Commissione. In quest'ottica la Commissione ha pubblicato varie comunicazioni generali che definiscono alcune categorie di accordi che non ricadono nel divieto stabilito dell'art. 85, paragrafo 1.

Su questa base i giudici nazionali dovrebbero generalmente essere in grado di pronunciarsi sulla compatibilità delle pratiche contestate con gli art. 85, paragrafo 1 e 86. Tuttavia qualora la Commissione abbia avviato un procedimento in un caso relativo alle stesse pratiche, i giudici nazionali possono sospendere il giudizio in attesa dell'esito dell'attività della Commissione, se lo ritengono necessario per motivi attinenti alla certezza del diritto.Tale sospensione può essere ipotizzata anche qualora i giudici nazionali desiderino interrogare la Commissione, secondo le modalità esposte. Infine qualora i giudici nazionali nutrano dubbi persistenti sulle questioni di compatibilità, possono sospendere il procedimento e adire la Corte di giustizia, conformemente all'art. 177 del Trattato.

Spetta invece al giudice nazionale, qualora decida di pronunciarsi e pervenga alla conclusione che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 85, paragrafo 1 e dell'art. 86, continuare il procedimento su tale base, anche se l'intesa o la pratica contestata è stata notificata alla Commissione. Qualora dalla valutazione dei fatti risulti che tali condizioni sussistono, il giudice nazionale constata che la pratica contestata viola il diritto comunitario della concorrenza e adotta i provvedimenti appropriati, compresi quelli relativi alle conseguenze previste dal diritto civile in caso di violazione di un divieto stabilito dalla legge.

La Commissione ritiene che, in virtù del primato del diritto comunitario della concorrenza, qualora un'autorità applichi unicamente il proprio diritto nazionale e comunque in tutti i casi, queste misure dovrebbero di norma consistere nella sospensione della decisione da parte delle autorità nazionali in attesa dell'esito della procedura in corso dinnanzi la Commissione.

La sentenza Walt Wilhelm, statuisce che l'eventuale applicazione contemporanea e parallela dei due sistemi normativi (quello nazionale e quello comunitario) è ammissibile, purché non determini un pregiudizio all'applicazione uniforme delle regole comunitarie nell'intero mercato comune.

Riprendendo il discorso riguardante il blocco delle procedure si possono sottolineare i seguenti casi:

se la Commissione decide prima dell'autorità nazionale, la decisione prevale su quella nazionale,

nel caso di attestazione negativa della Commissione, trattandosi di non rilevanza del problema di diritto comunitario, l'autorità nazionale resta libera di dare applicazione alla propria legge,

se l'autorità nazionale decide per prima, le si richiede misure appropriate per evitare un conflitto con la probabile successiva pronuncia in sede comunitaria (come si è detto precedentemente).


Nel caso in cui la denuncia presentata alla Commissione manca di un interesse comunitario la Commissione chiederà all'autorità garante della concorrenza dello Stato membro, se accetta di istruire la denuncia e di pronunciarsi in merito. In caso affermativo, la Commissione respinge la denuncia. La Commissione metterà a disposizione di quest'ultima i documenti pertinenti in suo possesso. Le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza non possono utilizzare come mezzi di prova, per l'applicazione delle norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza, le informazioni non pubblicate contenute nelle risposte fornite alle richieste di informazioni rivolte alle imprese ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17 né quelle ottenute in seguito agli accertamenti effettuati in virtù dell'art. 14 di detto regolamento.







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