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PERSONA GIURIDICA - PATRIMONIALE - SOCIETA' UNINOMINALI - SOCIETA' DI CAPITALI

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PERSONA GIURIDICA


L'ordinamento giuridico attribuisce i diritti e i doveri anche ad un soggetto diverso dalla persona fisica, cioè la persona giuridica, una costruzione artificiosa che si distacca dal fenomeno umano. La persona giuridica nasce già con capacità giuridica , anche se ci sono limitazioni per alcune associazioni commerciali che non possono compiere atti come la donazione (atto nullo e non annullabile perché manca la presenza del soggetto) perché il loro scopo è quello di lucro.

SOCIETA' COMMERCIALI (libro v° Cod. Civ.): hanno scopo di lucro in termini di profitto;

ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (libro I°Cod. Civ.): hanno uno scopo di utilità sociale;



COOPERATIVE e CONSORZI (libro V° Cod. Civ.): tendono ad uno scopo mutualistico, cioè tendono a migliorare le rispettive capacità produttive mediante la creazione di servizi comuni.

L'atto fondamentale con il quale si dà nascita alla persona giuridica è il RICONOSCIMENTO, ed opera in maniera diversa a seconda delle categorie di persone giuridiche:

SISTEMA AUTOMATICO: riguarda le società commerciali che ottengono il riconoscimento con l'iscrizione nel registro delle imprese dove vengono catalogate tutte le società commerciali. L'iscrizione è preceduta da un controllo di legalità sulla società che si propone all'iscrizione, concessa dal giudice al quale vengono esibiti i documenti e quindi ne verifica la legalità (OMOLOGAZIONE). L'iscrizione dà luogo ad una pubblicità costitutiva cioè solo con l'iscrizione la società esiste.

L'altro metodo riguarda le associazioni e  le fondazioni. Conferito con decreto del Presidente della Repubblica che presuppone un controllo di merito, cioè una verifica dell'effettiva disposizione degli elementi necessari per svolgere l'attività giuridica:

Per l'associazione c'è la prevalenza dell'elemento personale quindi la volontà dei soci;

Per la fondazione c'è la prevalenza della volontà del fondatore e dell'elemento materiale, quindi il patrimonio.

Prima del riconoscimento occorre che sia preceduto da atti mediante i quali una o più persone manifestano la volontà di dar vita ad una persona giuridica. L'atto con il quale più persone decidono di dar vita ad una associazione si chiama ATTO COSTITUTIVO:

Contratto a titolo oneroso (atto costitutivo a causa associativa) a ASSOCIAZIONI

Contratto a titolo gratuito (atto costitutivo con cui una persona separa dei beni dal proprio patrimonio e li destina ad uno scopo determinato) a FONDAZIONI

Elemento caratteristico della persona giuridica è la cosiddetta AUTONOMIA PATRIMONIALE: vale a dire che il patrimonio dell'ente si distingue nettamente da quello degli associati e degli altri soggetti.

Per le associazioni riconosciute c'è netta separazione fra patrimonio della società e quello dei soci;

Per le associazioni non riconosciute non c'è la separazione fra patrimonio sociale e quello dei soci per cui i soci sono solidalmente obbligati con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dalla società.

Gli elementi della persona giuridica

Pluralità di persone (elemento personale);

Patrimonio (elemento materiale) massa di beni con cui l'associazione si serve per raggiungere lo scopo associativo;

Scopo associativo (elemento unificante) ragione per cui si crea la persona giuridica e dove si pongono gli interessi dei soci.

Oggi nel campo delle associazioni commerciali sono nate persone giuridiche costituite da una sola persona fisica, queste sono le SOCIETA' UNINOMINALI; questo perché prevale l'elemento patrimoniale rispetto a quello personale. Questo non accade nel campo delle associazioni non a fini di lucro perché qui è prevalente l'elemento personale e nelle fondazioni dove è già garantita l'uninominalità.

La persona giuridica si fonda su 3 momenti:

momento costitutivo: gli associati danno luogo alla nascita della persona giuridica con un atto costitutivo;

regolamentazione: gli stessi associati si dettano norme che disciplinano la vita della persona giuridica. Queste norme trovano spazio nello statuto, espressione della libertà di dettarsi autonomamente delle norme giuridiche. art. 1372: "il contratto sociale ha forza vincolante di legge tra le parti".

funzionamento: modalità dell'operatività della persona giuridica; essa opera attraverso degli organi che si pongono in un rapporto di rappresentanza organica, cioè di immedesimazione della persona giuridica.



ORGANI DELLA PERSONA GIURIDICA

ORGANI DELIBERATIVI: assemblea dei soci che provvede alla formazione della volontà; non ogni atto viene preso all'unanimità dei soci, nasce così il problema della maggioranza (assoluta o qualificata);

ORGANI ESECUTIVI: hanno il potere di compiere la volontà assembleare (organo amministrativo); possono agire autonomamente senza una delibera assembleare perché vengono attribuiti questi poteri già nello statuto (delega dell'assemblea);

ORGANI DI CONTROLLO: non sono sempre necessari se non in taluni casi (collegio sindacale nelle società commerciali S.p.A. o S.r.l. con patrimonio superiore ai 300 milioni). Nelle persone giuridiche (associazioni) prende il nome di collegio di revisione dei conti.

Le ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE sono formate da una pluralità di persone che si associano per realizzare uno scopo comune, senza chiedere o senza aver ottenuto il riconoscimento. Non sono dotate di personalità giuridica ma tuttavia sono dotate di una relativa autonomia patrimoniale, anche se imperfetta:

Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento e non lo hanno ancora ottenuto;

Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento e gli è stato negato dallo Stato;

Associazioni che vengono costituite con la volontà di non chiedere il riconoscimento.

I COMITATI sono organizzazioni limitate a determinati scopi (organizzazione di convegni, raccolte di beneficenza, feste patronali).

CLASSIFICAZIONE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

ASSOCIATIVE

ai fini di lucro:

o   riconosciute = SOCIETA' DI CAPITALI

o   non riconosciute = SOCIETA' DI PERSONE

non a fine di lucro:

o   riconosciute = ASSOCIAZIONI

o   non riconosciute = ENTI DI FATTO


ISTITUZIONALI

riconosciute = FONDAZIONI

non riconosciute = COMITATI








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