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Le Azioni

L'Azione è un documento e in particolare un titolo di Credito che rappresenta o " incorpora" la qualità di socio, ossia la posizione di parte nel contratto di Società. La divisione del capitale sociale in Azioni è elemento caratterizzante del tipo della Società per Azioni.

L'Azione corrisponde alla frazione minima di capitale sociale che occorre sottoscrivere per acquistare la qualità di Socio: essa è perciò INDIVISIBILE.



Se più persone sono comproprietarie di una stessa azione, esse debbono esercitare i diritti inerenti al titolo mediante un rappresentante comune, mentre sono solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti da esso. L'Azione deve, a norma dell'Articolo2354 c.c., necessariamente contenere:

La denominazione, la sede e la durata della società

La data dell'atto costitutivo e della sua inscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la Società è inscritta

Il suo valore nominale e l'ammontare del capitale sociale

L'ammontare dei versamenti eseguiti se si tratta di azione non interamente liberata

I diritti e gli obblighi particolari ad essa inerenti.


Nel sistema del Codice Civile, le Azioni possono essere nominative oppure al portatore, a scelta dell'azionista, salvo che all'atto costitutivo non ne esiga la nominatività o questa sia imposta dalla circostanza che le azioni non siano interamente liberate, se non che ragioni di ordine fiscale hanno suggerito il principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari: L'articolo 1 della Legge 9 Feb. 1942 n° 96, stabilisce che " Le Azioni delle Società aventi sede nello stato devono essere nominative". La regola della nominatività obbligatorio non vige però per quella nuova categoria di Azioni introdotta con la riforma del '74, che sono le Azioni di risparmio prive del diritto di voto, che la Società può emettere sia come Azioni nominative, sia come Azioni al portatore.

I possessori di Azioni al Portatore, si legittimano all'esercizio dei diritti sociali, con la semplice presentazione del titolo, mentre i possessori di Azioni nominative, si legittima, mediante l'intestazione a loro favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.

Il trasferimento delle Azioni si attua per volontà, esclusivamente dell'alienante e dell'acquirente: La qualità di parte nel contratto di Società, si trasmette da un soggetto all'altro, senza necessità del consenso della Società. E' ciò che fa della quota di SPA un valore di scambio destinato ad una rapida circolazione. L'annotazione del trasferimento nel libro dei soci richiesta per la legittimazione dell'acquirente delle Azioni all'esercizio dei diritti sociali è un atto dovuto da parte della società. A questi principi, tuttavia, l'atto costitutivo può derogare: ai sensi dell' art. 2355 c.c. comma 3°, esso " può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative". Dalla norma emerge anzitutto, come l'atto costitutivo possa limitare, ma non vietare l'alienazione delle azioni: La Azione è per valutazione legislativa, un titolo necessariamente destinato alla circolazione.

Le " particolari condizioni " cui l'atto costitutivo può sottoporre l'alienazione delle Azioni nominative possono consistere in primo luogo nella previsione di determinate condizioni personali per l'appartenenza alla società: così l'atto costitutivo può richiedere quale condizione per l'appartenenza alla Società una data cittadinanza o la residenza in un dato luogo etc .

Le " particolari condizioni" potevano in passato consistere nella necessità che l'acquirente delle Azioni conseguisse il gradimento della Società.

La clausola di gradimento era molto diffusa soprattutto nelle Società di Assicurazioni e in quelle Bancarie. La validità della clausola di gradimento è stata vivacemente contestata perché vista come un ostacolo alla libera disponibilità delle proprie azioni da parte degli Azionisti. La riforma del '85 ha introdotto all'articolo 22, il principio secondo cui " sono inefficaci le clausole degli atti costitutivi di SPA, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle Azioni al mero gradimento di Organi Sociali". Le Azioni possono essere validamente alienate, con effetto tra le parti, anche a favore di persone che non rivestano le condizioni richieste dall'atto costitutivo.

Il mancato rispetto delle << particolari condizioni>> di cui all'articolo 2355 comma 3° c.c. vale solo ad impedire che l'acquirente delle Azioni ottenga l'inscrizione nel libro dei soci, e quindi la legittimazione ad esercitare i diritti sociali. Si preoccuperà perciò delle clausole in esame solo chi abbia acquistato le azioni, al fine di esercitare i relativi diritti, non se ne preoccuperà invece chi comperi Azioni in borsa al solo scopo di speculare sulle oscillazioni della quotazione dei titoli.

Diverso discorso vale per un'altra clausola che viene fatta rientrare tra quelle consentite dall'articolo 2355 comma 3°: è la clausola di prelazione, con la quale l'atto costitutivo impone al socio che voglia cedere le proprie Azioni di offrirle prima in vendita agli altri soci, indicando le condizioni di vendita e il nome del terzo disposto ad acquistare a quelle condizioni, in quanto consentita dall'Art. 2355 comma 3°, la prelazioni tra soci, viene considerata come prelazione legale, e dunque reale; la vendita delle Azioni a terzi in violazione della clausola è nulla.




I DIRITTI E GLI OBBLIGHI INERENTE ALL'AZIONE

Si suole distinguere fra diritti patrimoniali e diritti amministrativi dell'Azionista: i primi sono il diritto agli utili e alla quota di liquidazione, il diritto di opzione il diritto di recesso, gli altri sono il diritto di intervento in assemblea e di voto, il diritto, limitatamente agli azionisti assenti o dissenzienti di impugnare le deliberazioni assembleari invalide, il diritto di denuncia al collegio sindacale, di fatti censurabili, il diritto di prendere visione del progetto di bilancio di consultare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, altri diritti appartenenti a questa seconda categoria, sono riconosciuti all'azionista solo in quanto rappresenti da solo o con altri azionisti una data percentuale del capitale sociale: così il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, il diritto di ottenere che il collegio sindacale indaghi su fatti denunciati, il diritto di denuncia al tribunale delle gravi irregolarità commesse dagli amministratori e dai sindaci.

Si debbono poi aggiungere alla facoltà di disporre dell'azione stessa: il diritto di alienare l'Azione, il diritto darla in pegno, o in usufrutto. Unico obbligo inerente all'Azione è quello di eseguire il conferimento, nei modi e nei tempi stabiliti. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto; non gli è invece, interdetto l'esercizio, degli altri diritti sociali.


LE SPECIALI CATEGORIE DI AZIONI

L'articolo 2348 c.c. recita : " le Azioni devono essere di eguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modifiche di questo".

Una di queste speciali categorie di Azioni è quella delle categorie privilegiate: ai loro possessori è riconosciuta una più elevata partecipazione agli utili annuali e alle ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Queste Azioni hanno diritto di voto normalmente soltanto nelle assemblee straordinarie ( quelle in cui si discutono le modificazioni dell'atto costitutivo) mentre non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e quindi non partecipano alla gestione sociale . I loro possessori hanno comunque il diritto di impugnare anche le deliberazioni d'assemblea ordinaria . Un altra categoria è quella delle azioni di risparmio, emesse da società con azioni ordinarie quotate in borsa.

Sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale ma prive del diritto di voto e, anzi, dello stesso diritto di intervenire in assemblea e di chiederne la convocazione. Il " privilegio " delle azioni di risparmio è regolato da specifiche disposizioni di legge :

a) in sede di ripartizione degli utili, la legge assicura, a titolari un dividendo minimo pari al 5% del valore nominale nella distribuzione annuale degli utili, prima della ripartizione degli utili netti alle altre azioni. Il dividendo deve superare del 2% l'interesse delle azioni ordinarie rispetto al valore nominale.

b)      In sede di liquidazione della società è riconosciuto il diritto di prelazione sul rimborso del valore nominale dell'Azione: l'attivo potrà essere ripartito tra gli altri soci solo dopo che siano stati integralmente rimborsati gli azionisti di risparmio.

c)      La riduzione del capitale sociale, per perdite non importa riduzione del valore nominale delle Azioni di risparmio, se non per la parte che eccede il valore nominale complessivo delle altre Azioni. L'Azione di risparmio presenta determinate caratteristiche: - è priva del diritto di voto, di intervento in assemblea; - viene emessa al portatore a meno che non sia interamente liberata, nel qual caso l'emissione nominativa è obbligatoria; - il possessore ha diritto di ricevere in opzione altre azioni di risparmio di nuova emissione nel caso di aumento di capitale sociale.

Le Azioni di risparmio, unitamente alle azioni a voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale dell'ente. Oltre alle Azioni di cui sopra abbiamo anche le Azioni di godimento che sono emesse in seguito ad una riduzione di capitale sociale; esse non attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee e conferiscono all'azionista il diritto d'intervento in assemblea, il diritto d'opzione e quello di impugnazione delle deliberazioni assembleari. L Azioni di godimento attribuiscono a termine dell'articolo 2353 c.c. , il diritto di partecipare agli eventuale utili - che residuano dopo il amento delle azioni non rimborsate - con un dividendo pari all'interesse legale, in caso di liquidazione della società, le Azioni di godimento concorrono nella ripartizione del patrimonio sociale residuo, ossia dopo che siano state rimborsate le altre azioni al loro valore nominale. Le Azioni a favore dei lavoratori, costituiscono una forma di " risparmio forzato" e vengono assegnate ai prestatori di lavoro, sotto forma di gratificazione ( per un valore corrispondente agli utili che l'ente intende distribuire). Ultima categoria di Azioni speciali da considerare è quella delle Azioni con " Prestazioni accessorie" che impongono oltre che all'obbligo dei conferimenti , anche quello di prestazioni non consistenti in denaro ( come cose, lavoro, o finanziamenti) esse hanno il requisito delle inalienabilità, ossia non possono essere trasferite senza il consenso dei soci amministratori; in oltre, esse nascono con la stipulazione del contratto sociale.







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