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UD 17 Scioglimento e liquidazione della spa - Effetti dello scioglimento - Obblighi degli amministratori



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UD 17 Scioglimento e liquidazione della spa


Cause

Decorso del termine (la scadenza indicata nell'Atto Costitutivo può essere prorogata con una modificazione dell'Atto Costitutivo);

conseguimento dell'oggetto sociale

impossibilità di conseguire l'oggetto sociale



impossibilità di funzionamento o inattività dell'Assemblea

riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale

deliberazione dell'assemblea

altre cause previste nell'Atto Costitutivo;

fallimento o provvedimento dell'autorità governativa.


Le cause di scioglimento operano di diritto automaticamente con il sopravvenire di esse senza che sia necessaria un'apposita delibera assembleare (a parte lo specifico caso).  La causa di scioglimento deve essere pubblicizzata con iscrizione c/o il registro delle imprese.


Effetti dello scioglimento

Il sopravvenire di una causa di scioglimento comporta la messa in liquidazione (ovvero la conversione in denaro del patrimonio sociale) della società. Da questo momento, quindi, l'attività tutta della società deve essere finalizzata, tramite i liquidatori, alla vendita dei beni sociali ed alla definizione di tutte le pendenze con i terzi.


Obblighi degli amministratori

convocare entro 30 giorni l'Assemblea straordinaria (o dal Presidente del Tribunale su ricorso dei soci, degli amministratori o dei sindaci nel caso lo scioglimento sia dovuto al mancato funzionamento dell'Assemblea) per la formale messa in liquidazione della società e la nomina dei liquidatori;

non intraprendere nuove operazioni non collegate alle esigenze di liquidazione. Gli amministratori che violino tale divieto rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.


I Liquidatori

Sostituiscono gli amministratori (che decadono) mentre gli altri organi sociali permangono in carica solo per le esigenze di liquidazione. I liquidatori (delibera a maggioranza propria dell'Assemblea), e lo stesso stato di liquidazione (delibera con consenso dell'unanimità dei soci), possono essere revocati in ogni momento dall'Assemblea.


Poteri

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione. Se Assemblea o Atto Costitutivo non dispongono diversamente, possono vendere i beni sociali. Ad essi spetta anche il potere di rappresentanza sostanziale e processuale della società. Sono soggetti alla medesima responsabilità civile e penale degli amministratori.


Obblighi

adempiere all'incarico con la diligenza del mandatario;

depositare c/o il registro delle imprese la propria firma autografa ed inscrivere in tale registro tutti gli atti prescritti per legge;

inventariare il patrimonio, attivo e passivo, della società;

non intraprendere nuove operazioni non necessarie ai fini della liquidazione;

non ripartire utili ai soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali

richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti per le azioni possedute in caso il patrimonio sociale sia insufficiente a coprire i debiti societari;

redigere il bilancio finale di liquidazione.


Il bilancio finale di liquidazione

Atto finale del procedimento di liquidazione nel quale devono essere indicata la parte di attivo eventualmente spettante ad ogni azione.Il bilancio, accomnato dalla relazione del collegio sindacale, deve essere depositato c/o il registro delle imprese. Dall'atto del deposito entro un termine di 3 mesi ogni socio può proporre reclamo al Tribunale. Trascorso tale termine senza reclami il bilancio si intende tacitamente approvato. Approvato il bilancio, i liquidatori sono liberati da ogni responsabilità verso i soci. I creditori insoddisfatti, infatti, possono rivolgersi per la riscossione dei propri crediti, (anche dopo la cancellazione) ai soci, sino all'ammontare degli utili da costoro percepiti in base al bilancio finale di liquidazione, oppure ai liquidatori se il mancato amento è stato causato da colpa di questi.


UD 19 La srl


Caratteri generali ed aspetti comuni con la spa

La srl è una società di capitali dotata come tale di personalità giuridica e responsabilità limitata dei soci. Diversamente dalla spa le quote d partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni. Alle srl, sono in massima parte applicabili le norme previste per le spa relative:

alla procedura di costituzione;

ai conferimenti;

all'assemblea;

agli amministratori ed alla loro responsabilità (pur senza limite di durata in carica).Essi sono generalmente scelti tra i soci;

al collegio sindacale (se esistente);

al bilancio ed ai libri sociali;

al riparto utili (fatto in proporzione alle quote di conferimento)



alle modifiche dell'Atto Costitutivo.


Principali differenze con la spa

a)  il capitale sociale è rappresentato da quote di partecipazioni (non azioni). ciò comporta che:

tali quote possono essere di valore differente purché non inferiori a £ 1000 o, se superiori pari ad un multiplo di £ 1000;

la prove della qualità di socio è data solo dalla sua iscrizione nel libro-soci

l'Atto Costitutivo può prevedere il divieto di trasferimento delle quote (a differenza delle azioni la cui circolazione può essere limitata ma non esclusa);

mentre le azioni circolano secondo le regole dei titoli di credito (nominativi ed al portatore) le quote sono trasferibili con specifici atti di cessioni tra vivi o per causa di morte (trasferimento inefficace se non iscritto nel libro-soci)


b)  Il capitale sociale minimo è di 20 milioni (200 per le spa);

c)  con capitale sociale inferiore ai 200 milioni la costituzione del collegio sindacale non è obbligatoria;

d)  per la convocazione dell'assemblea non è richiesta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (come per le spa), ma è sufficiente l'invio di una lettera raccomandata;

e)  l'assemblea delibera con maggioranze differenti rispetto alla spa: maggioranza del capitale sociale se ordinaria, due terzi se straordinaria;

f)    è fatto assoluto divieto alla srl di acquistare le proprie quote o di fere prestiti per il loro acquisto (nelle spa l'acquisto di azioni proprie è possibile);


Srl con socio unico

Dal 1993 anche in Italia è consentito costituire una srl mediante atto unilaterale (cioè con socio unico). Tale fatto deve debitamente risultare da un'apposita dichiarazione depositata dall'amministratore c/o il registro delle imprese. Il capitale deve essere interamente versato.

In caso d'insolvenza il socio unico risponde dei debiti sociali solo nei limiti di quanto conferito a meno che:

sia stato omesso il deposito della dichiarazione c/o il registro delle imprese;

non sia stato interamente versato il conferimento;

il socio unico sia una persona giuridica o sia socia unico anche in altre società di capitali.


UD 20 Le cooperative


Le coop. sono società che hanno scopo mutualistico, ovvero hanno come fine lo svolgimento di un'attività economica, condotta direttamente dai soci (per risparmiare a proprio favore il margine di profitto solitamente spettante all'imprenditore), che dia ad essi la possibilità di ottenere beni o servizi (anche lavoro) a condizioni più favorevoli rispetto a quelle generalmente praticate sul mercato. Il vantaggio economico specifico, non deriva dalla semplice qualità di socio, bensì occorre anche la stipulazione di un contratto autonomo con la coop., esterno al rapporto sociale.




Modelli di società cooperative:

a)  di consumo - associazione di consumatori costituita al fine di acquistare determinati beni direttamente dal produttore, evitando così i ricarichi dei canali commerciali tradizionali, per poi riacquistarli a prezzi più convenienti rispetto ai prezzi di mercato;

b)  agricola - associazione di agricoltori costituita al fine di trasformare, o rivendere direttamente i propri prodotti, eliminando passaggi commerciali intermedi con possibilità per i soci di maggiori margini di profitto;

c)  edilizia - associazione di soggetti costituita al fine della costruzione di alloggi per se stessi a prezzi più convenienti rispetto al mercato immobiliare;

d)  di lavoro - associazione di lavoratori costituita al fine di prestare attività lavorativa con ottenimento di retribuzioni maggiori rispetto ad un analogo lavoro come dipendente;

e)  di credito - associazione costituita al fine dell'ottenimento di finanziamenti a tassi particolarmente favorevoli per i soci;

f)    di assicurazione - associazione costituita al fine della fruizione di polizze assicurative particolarmente vantaggiose per i soci.


Il fine mutualistico

Le coop, possono stipulare contratti esclusivamente con i soci, ma anche (e più spesso, come per le coop. d consumo), anche con terzi non soci. Nel primo caso la coop. ha fine esclusivamente mutualistico (mutualità pura unicamente nei confronti dei soci); nel secondo caso esiste anche un fine di lucro, derivante dai contratti con terzi estranei, da ripartire ai soci (mutualità impura). Per impedire che la condizione di coop. sia, in effetti, solo una copertura per evitare l'applicazione delle norme sulle società di capitali, la legge prevede che:

lo scopo di lucro non sia comunque prevalente su quello mutualistico;

gli utili annuali conseguiti debbano essere imputati a riserva legale per almeno 1/5 del loro ammontare;



una quota degli utili netti deve essere corrisposta, nella misura indicata dalla legge, ad appositi fondi mutualistici destinati alla promozione e sviluppo della cooperazione;

gli utili residuanti dopo l'assegnazione a riserva legale o ad altri fondi e non distribuiti devono essere destinati a fini mutualistici.



Norme applicabili e aspetti comuni con la spa

Aspetti comuni con la spa:

la costituzione (redatta con atto pubblico e soggetta ad omologa del Tribunale ed iscrizione nel registro delle imprese);

le modifiche dell'Atto Costitutivo;

i conferimenti e le prestazioni accessorie;

l'Assemblea;

amministratori e sindaci (che devono però essere necessariamente soci);

il bilancio e la tenuta dei libri sociali;

l'acquisto delle proprie quote o azioni;

la cause di scioglimento e la fase di liquidazione.


Aspetti peculiari delle coop.

Responsabilità per le obbligazioni sociali. Nelle coop a responsabilità illimitata la società risponde dei debiti sociali con il proprio patrimonio; tuttavia nel caso in cui la coop. sia sottoposta a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, dei debiti rispondono anche i soci.

Caratteristiche della responsabilità dei soci:

eventuale (opera solo in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa);

sussidiaria (i soci rispondono solo dopo l'escussione del patrimonio sociale);

solidale

illimitata.

Nelle coop. a responsabilità limitata la società risponde dei debiti sociali soltanto con il proprio patrimonio. L'Atto costitutivo può però prevedere che in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, i soci siano chiamati a rispondere dei debiti sociali limitatamente ad una somma prestabilita, multipla della loro quota.


Variabilità del numero dei soci e del capitale sociale

Al contrario che nelle spa, per le coop la legge richiede ai fini della costituzione un numero minimo di 9 soci (5 in caso di piccola coop.) mentre non pone alcun limite minimo al capitale, nemmeno per le coop. a responsabilità limitata. Al fine di soddisfare il carattere mutualistico della coop. ed incrementare al massimo il numero dei soci, nelle coop. vige il principio della "porta aperta", ovvero la possibilità di entrare a far parte della società semplicemente presentando domanda. Tale richiesta deve comunque essere esaminata dagli amministratori allo scopo di valutare la rispondenza dell'aspirante socio ai requisiti previsti dall'Atto Costitutivo. In caso di esame positivo, gli stessi amministratori deliberano l'ammissione del nuovo socio. L'ingresso di nuovi soci (come anche l'uscita dei vecchi) comporta aumenti o diminuzioni del capitale sociale pari ai conferimenti di ciascuno; ecco perché alla continua variabilità del numero dei soci deve accomnarsi la continua variabilità del capitale sociale.


Il socio uscente

sono presi in considerazione 3 casi: recesso - esclusione - decesso. Il verificarsi di tali eventi comporta la liquidazione della quota o delle azioni, o il rimborso agli eredi, valutata sulla base del bilancio d'esercizio in cui si verifica la causa di scioglimento del vincolo sociale. Il socio uscente resta comunque obbligato per i due anni successivi all'uscita dalla coop. sia verso quest'ultima per i conferimenti non ancora versati, sia verso i creditori sociali per le obbligazioni sorte prima della cessazione della qualità di socio. La stessa responsabilità grava sugli eredi del socio defunto.


Limiti al possesso di quote o azioni e loro trasferibilità

Per evitare che si formina concentrazione di potere nelle mani di un solo, o di pochi, soci, la legge pone i seguenti limiti:

nessun socio può detenere quote di partecipazione o azioni per un valore superiore a £ 80 milioni (120 per le coop. agricole e di produzione e lavoro);

il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore e £ 50.000 e superiore a £ 1 milione.

Il trasferimento delle quote, o azioni, è normalmente libero se preventivamente autorizzato dagli amministratori (altrimenti non ha effetto nei confronti della società) e se non vietato dall'Atto costitutivo (nel qual caso il socio ha diritto di recesso dalla coop.).

Nelle coop. vige il principio personalistico, per cui ogni socio ha diritto ad 1 solo voto, a prescindere dalla sua quota di partecipazione.


I controlli da parte dell'autorità governativa

Le coop. sono sottoposte al controllo governativo, realizzato con ispezioni periodiche dal Ministero del Lavoro, che tiene uno schedario generale di tutte le coop. nazionali e dal Prefetto, che tiene un registro prefettizio per le coop. della provincia al fine di garantire la trasparenza dell'amministrazione ed il permanere dello scopo mutualistico (evitando così di divenire una copertura per spa che vogliano esercitare attività puramente lucrativa, godendo dei benefici, anche fiscali, concessi alle coop.). L'iscrizione ai sopraccitati albi è necessaria per ottenere le agevolazioni di legge.

In caso d'irregolarità il Ministero del Lavoro può:

revocare amministratori e sindaci e nominare un commissario governativo (gestione commissariale);

sciogliere la coop. in caso non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali, oppure non abbia negli ultimi 2 anni compiuti atti di gestione e non abbia depositato i bilanci (decreto di scioglimento iscritto nel Registro delle Imprese e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale)

sostituire i liquidatori nominati dalla coop. in caso d'irregolarità o ritardo nelle operazioni di liquidazione.




UD 21 Trasformazione, fusione e scissione delle società


Premessa

Le società, considerate le mutate situazioni di mercato ed eventuali nuovi obiettivi che intendono perseguire, possono decidere se cambiare assetto societario attraverso i seguenti istituti:

v  Trasformazione - cambia la forma giuridica della soc.;

v  fusione - la soc. s'inserisce in un complesso produttivo potenziato;

v  scissione - trasferimento del patrimonio sociale ad una o più soc. le cu quote o azioni vengono assegnate ai soci della soc. scissa.


Trasformazione

Una soc. può sempre trasformarsi in un tipo diverso di soc. La legge regola espressamente soltanto la trasformazione in una s.n.c., o di una S.a.s., in soc. di capitali la trasformazione di una soc. di persone in una di capitali con personalità giuridica è sottoposta ai seguenti requisiti:

v  modificandosi l'Atto Costitutivo la delibera di trasformazione deve essere adottata con le maggioranze previste per il tipo di società;

v  la delibera di trasformazione deve essere fatta con atto pubblico;

v  l'atto pubblico di trasformazione deve contenere tutti i requisiti previsti dalla legge per l'atto costitutivo del tipo societario prescelto.

v  la delibera deve essere accomnata da una stima patrimoniale ufficiale a garanzia dei terzi creditori; entrambi i documenti devono essere iscritti c/o il registro delle Società (al fine di acquisire la personalità giuridica) previa omologazione da parte del tribunale

La trasformazione non comporta l'estinzione della soc., che resta in essere in veste di nuovo tipo societario. Dalla permanenza della soc. deriva che:

v  essa conserva i diritti e gli obblighi precedentemente contratti;

v  i soci di una soc. di persone trasformatasi in una soc. di capitali non sono liberati dalla responsabilità illimitata per i debiti sociali contratti in data anteriore all'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, a meno che i creditori non abbiano acconsentito alla trasformazione con consenso espresso o presunto in caso essi non abbiano dissentito entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata informativa dell'atto di trasformazione;

v  in caso la soc. si trasformata in spa o saa, ogni socio ha diritto di vedersi assegnare un numero di azioni proporzionale al valore della quota valutata in base all'ultimo bilancio.


Fusione

E' l'unione di due o più soc. in una sola. Può avvenire in due modi:

v  con l'estinzione delle soc. originarie e la creazione di una soc. nuova;

v  con l'incorporazione di una soc. (incorporata) in un'altra (incorporante).

Procedura di fusione:

deliberazione di fusione da parte di ciascuna soc. interessata, adottata con le maggioranze richieste per le modifiche all'Atto Costitutivo. Può avvenire sulla base di una relazione illustrativa degli amministratori e d un progetto di fusione proposto dagli stessi;

deposito della delibera, unitamente ad una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 4 mesi c/o il Registro delle Imprese;

omologazione da parte del Tribunale ed iscrizione nel Registro delle Imprese;

redazione dell'Atto di fusione (pubblico e la nuova soc. è di capitali);

iscrizione dell'Atto di fusione c/o il Registro delle Imprese.

Per le soc. quotate in Borsa l'operazione deve essere comunicata alla Consob per i controlli necessari. L'atto di fusione può essere perfezionato soltanto dopo2 mesi dall'iscrizione c/o ilo Registro delle Imprese delle delibere assembleari, ciò al fine di garantire i creditori sociali il tempo necessario a valutare la situazione ed a presentare eventuale opposizione (decisa dal Tribunale). Il termine decade se tutti i creditori hanno manifestato il loro consenso o se sono stati ati i creditori dissenzienti.

La soc. risultante dopo la fusione, sia creata ex novo con l'estinzione delle soc. precedenti, sia la soc, incorporante, assume gli stessi diritti e gli stessi obblighi delle soc. estinte, inoltre i diversi precedenti patrimoni sociali danno vita ad un patrimonio unitario (successione a titolo universale).

I soci possono vedere aumentato o diminuito il valore reale della propria partecipazione sociale a seconda delle condizioni alle quali la fusione è avvenuta. In particolare nella fusione per incorporazione tra soc. per azioni. Le azioni della soc. incorporata devono essere annullate; come contropartita i soci della incorporata hanno diritto a ricevere un certo numero di azione della incorporante. Il rapporto tra azioni annullate ed azioni di nuova assegnazioni, denominato rapporto di con cambio, viene indicato dagli amministratori nel piano di fusione da sottoporre alla delibera assembleare ed è sottoposto a stima di esperti.  Analogo rapporto va fatto per le quote di partecipazione nelle srl.


Differenze tra fusione e trasformazione

v  la trasformazione riguarda 1 soc., la fusione riguarda necessariamente almeno 2 soc.;

v  la trasformazione presuppone il cambiamento di tipo societario, la fusione può non comportare alcun cambiamento di tipo societario;

v  la trasformazione presuppone la permanenza della soc., la fusione comporta l'estinzione delle soc. e la creazione di un nuovo soggetto giuridico.


Scissione

Fenomeno contrario alla fusione. In forza della scissione l'intero patrimonio sociale, o parte di esso, viene trasferito a più soc. preesistenti oppure di nuova costituzione. Le azioni o quote d queste vengono a loro volta assegnate ai soci della prima società. Ciascuna soc. è responsabile in solido dei debiti della soc. scissa soltanto nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa attribuito. la procedura di scissione è simile a quella di fusione: occorre predisporre un progetto di scissione con i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle soc. beneficiarie; occorre altresì che siano depositate la situazione patrimoniale, la relazione illustrativa e quella degli esperti di ciascuna società. Per le soc. quotate in Borsa la legge consente il diritto di recesso agli azionisti dissenzienti con la fusione o la scissione, che comportino l'assegnazione di azioni non quotate.









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