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UNA COSTITUZIONE CHE NASCE DAL POPOLO



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UNA COSTITUZIONE CHE NASCE DAL POPOLO


Per la prima volta gli italiani avevano una Costituzione elaborata direttamente dai loro rappresentanti liberamente e democraticamente eletti.

Lo Statuto Albertino del 1848, che dopo un secolo di vita era giunto al suo definitivo tramonto, era una Costituzione concessa dall' alto, dal Sovrano ai suoi sudditi e, pur rappresentando la risposta del Re Carlo Alberto ai moti insurrezionali che si stavano diffondendo in tutta Europa, nacque senza alcuna consultazione democratica. Ben altro contenuto innovativo avrebbe avuto se fosse stata il frutto di un'Assemblea eletta dal popolo.

Anche successivamente a nulla valsero le richieste di un'Assemblea Costituente provenienti dalle correnti democratiche del nostro Risorgimento, e in particolare da quelle mazziniane. Dopo l'unificazione d'Italia, lo Statuto Albertino, emanato per il piccolo Regno di Sardegna, divenne la legge fondamentale del Regno d'Italia, riconfermando il predominio delle correnti liberali più moderate.

La nuova Costituzione repubblicana nacque invece dalla prima grande lotta di p0polo in Italia ; furono i capi della Resistenza e dei partiti antifascisti che avevano imbracciato le armi e patito la persecuzione politica, il confino e il carcere fascista, i nuovi leader della calsse politica emergente, scelti dallo stesso popolo, ad elaborare la nuova Costituzione.



Essa rappresenta, come la definì un grande giurista antifascista e membro dell'Assemblea Costituente, Piero Calamandrei (Firenze 1889-l956), "il programma politico della Resistenza". Egli scrisse : "Dietro ad ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi : caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento morti per le srade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta". E ancora : "Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione".

Era la prima volta nella storia d'Italia che le grandi masse popolari partecipavano direttamente e consapevolmente al loro destino, in risposta alla dittatura e alla guerra.

La Costituzione si affermò come patto fondamentale tra le forze politiche diverse, ma accomunate dall' antifascismo e da una forte aspirazione ideale nata nella guerra di Liberazione.

Ad essa i Costituenti decisero di imprimere il carattere della rigidità, collocandolo al vertice di tutto l'ordinamento giuridico. Si tratta di una caratteristica propria di quasi tutte le Costituzioni democratiche del novecento legata, appunto, al valore di patto fondamentale tra le diverse forze politiche che esse assumono.

All'opposto, lo Statuto albertino, come in genere le Costituzioni liberali dell'ottocento, era una Costituzione flessibile, modificabile cioè dal Parlamento con il normale procedimento di approvazione delle leggi ordinarie ; ma si trattava di un Parlamento in parte di nomina regia e in parte eletto a suffraggio ristretto, che rappresentava gli iteressi della Corona e dell' alta borghesia e che mai avrebbe potuto minacciare modifiche radicali a una Costituzione decisamente moderata.

Fu anche per questo abbastanza agevole, sul piano giuridico, per il regime fascista introdurre una serie di leggi liberticide le quali, instaurando in Italia la dittatura, ben presto travolsero i contenuti più liberali dello Statuto Albertino, che pure formalmente continuò a rimanere in vigore. Dalla legalizzazione delle squadre ermate fasciste alle nuove leggi elettorali, elaborate su misura per dare al Partito Nazionale Fascista il pieno controllo del Parlamento ; dalla istituzione del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composti da giudici legati al regime, al perseguimento penale del dissenso politico e all'introduzione della censura ; dal divieto di sciopero all'abolizione delle libertà sindacali ; dalle nuove prerogative autoritarie, che vennero riconosciute a Mussolini come capo del Governo, alla legge che trasformò il Gran Consiglio del Fascismo, organo interno del Partito Nazionale Fascista, in organo costituzionale dello Stato e alla abolizione del sistema elettivo parlamentare con la costituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni. Tra le altre leggi fasciste, alla fine vale la pena ricordare l'ignominia delle leggi razziali che nel 1938, sull' esempio della Germania hitleriana, vennero introdotte anche in Italia.



I costituenti decisero dunque di mettere al riparo gli articoli della Costituzione repubblicana da eventuali futuri colpi di mano di momentanee maggioranze politiche, parlamentari  e di Governo, imprimendo ad essa il carattere della rigidità. Le regole del gioco e i principi su cui si sarebbe edificato il nuovo ordinamento non potevano essere toccati se non con un apposito procedimento di revisione costituzionale, molto più lungo e gravoso del normale procedimento legislativo e comunque solo con la partecipazione di larghissimi schieramenti politici.

L'art. 138 della Costituzione, infatti, prevede per la modifica di una parte della stessa Costituzione una doppia votazione ad opera delle due Camere, ad intervallo non inferiore a tre mesi, una maggioranza qualificata per l'approvaione e l'eventualità di un referendum popolare qualora ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali, ma solo nel caso in cui l'approvazione sia avvenuta a maggioranza inferiore ai due terzi e, comunque, superiore alla maggioranza assoluta.

Un altro importantissimo meccanismo giuridico, a tutela della rigidità della Costituzione, è poi previsto da altre norme della stessa Costituzione collocate immediatamente prima dello stesso articolo 138, nel medesimo tit. VI della seconda parte, non a caso intitolato "Garanzie costituzionali". Si tratta della Corte costituzionale, inesistente nel vecchio Statuto Albertino, che ha, tra i suoi compiti principali, quello di giudicare le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134 Cost.).

Questo organo costituzionale può abrogare tutte le norme di legge che contrastino con la Costituzione, che in tal modo è effettivamente, e non solo formalmente, saldamente collocata al vertice di tutto il diritto italiano come una sorta di 'legge delle leggi", a massima garanzia e tutela del patrimonio ideale della lotta antifascista da cui essa nacque e dagli altissimi valori che essa espresse, contenuti nelle diverse disposizioni costituzionali.










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