Si chiamano fonti del diritto
gli atti o i fatti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme
giuridiche. Requisiti delle norme giuridiche sono, di regola, la generalità (l’essere riferite ad
una pluralità indistinta di soggetti) e l’astrattezza (il prevedere una regola ripetibile nel tempo a
prescindere dal caso concreto).
Chiamiamo fonti di produzione
del diritto, cioè di norme giuridiche, quei fatti (eventi naturali o comportamenti umani non volontari) o
quegli atti (comportamenti umani
volontari e consapevoli) ai quali l’ordinamento considerato attribuisce la
capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri.
Chiamiamo fonti sulla produzione
quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando
i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, i modi
mediante i quali le norme prodotte devono e possono essere portate a conoscenza
dei destinatari. A questo proposito si parla delle c.d. fonti di cognizione, ossia degli atti che non hanno natura
normativa ma svolgono unicamente la funzione di far conoscere il diritto
oggettivo.
Quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la
capacità di produrre norme in via autonoma senza che siano seguite
procedure particolari né che le norme stesse siano frutto di una ben
individuabile ed espressa volontà, si parla di fonti fatto.
Quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale
portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure previste
dalle fonti sulla produzione, si parla di fonti
atto (la Costituzione).
L’appartenenza di un atto alle fonti del diritto produce determinate
conseguenze:
·la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale;
·l’applicazione del principio iura novit curia (il giudice è
tenuto a conoscere la legge) e del principio ignorantia legis non excusat;
·il ricorso in cassazione ex art.
111 Cost.;
·l’art. 12 delle preleggi
sull’interpretazione e applicazione del diritto.
Nello stato liberale
ottocentesco, e fino a parte del Novecento, i processi di produzione normativa
ruotavano intorno ai due soggetti titolari del potere sovrano, il re e il
parlamento. La legge del parlamento era chiamata fonte primaria. Il governo del re doveva osservanza alla legge del
parlamento e poteva esercitare un potere normativo più limitato, varando
regolamenti chiamati fonti secondarie.
L’avvento dello stato
liberaldemocratico, in particolare nella forma dello stato costituzionale, ha operato una rivoluzione: la posizione di
una costituzione rigida quale atto supremo dell’ordinamento giuridico e
superiore ad ogni altra fonte.
La costituzione rigida ha assunto il monopolio dei processi di
produzione del diritto e ha determinato la moltiplicazione dei soggetti
titolari di poteri normativi.
La Costituzione è la massima fonte sulle fonti, nel senso che
essa legittima tutti i processi di produzione del diritto. La Costituzione
contiene i criteri per individuare le fonti del diritto e detta le regole per
la produzione delle norme giuridiche che appartengono all’ordinamento.
La Costituzione non stabilisce direttamente tutti i processi di
produzione del diritto, ma si limita a determinare solo quelli più
importanti, quelli che permettono di adottare gli atti fonte primari. Con riferimento a questi atti, il sistema delle
fonti deve considerarsi un sistema
chiuso.
Non sono conurabili atti fonte primari o fondamentali al di fuori di
quelli espressamente previsti dalla Costituzione stessa. L’eventuale creazione
di altri atti fonte primari deve passare attraverso il processo di revisione
costituzionale.
Gli atti primari o fondamentali sono: le leggi di revisione
costituzionale e le leggi costituzionali; le leggi di rango costituzionale e
ordinario per la modificazione dei confini di regioni, province e comuni; la
legge ordinaria dello stato; il decreto legislativo ed il decreto legge; la
delegazione da parte delle Camere al governo dei poteri necessari in caso di
guerra; il referendum abrogativo; i regolamenti parlamentari; gli statuti delle
regioni speciali e delle regioni ordinarie; la legge regionale.
Ciascun atto normativo non può disporre di forza normativa
maggiore di quello che la Costituzione ad esso affida.
Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (concetto coniato al fine di individuare atti
normativi del governo equiparati alla legge del Parlamento).
La Costituzione individua gli atti abilitati a produrre diritto
oggettivo attribuendo ad essi una determinata forza o efficacia formale. La forza
formale di un atto fonte comprende due profili:
1.profilo attivo: la forza di legge è la capacità di innovare al diritto
oggettivo subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema,
abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati;
2.profilo passivo: la forza di legge è la
capacità di resistere all’abrogazione o modifica di atti fonte che non
siano dotati della medesima forza.
Ad esempio, la forza formale di una legge ordinaria del Parlamento
designa al contempo, la capacità (attiva) di abrogare altra legge o atto
fonte equiparato, nonché la capacità (passiva) di resistere
all’abrogazione da parte di un atto regolamentare subordinato.
L’unità
dell’ordinamento significa che tutte le sue norme possono farsi risalire al
potere costituente, ovvero alla Costituzione.
La coerenza sistematica
significa che l’ordinamento in quanto sistema non tollera contraddizioni tra le
parti (gli atti e le norme) che lo compongono. La continua produzione di nuovo
diritto rende inevitabile il formarsi di antinomie, intendendo con tale
concetto i contrasti tra le disposizioni normative. Ciascun ordinamento prevede
criteri e meccanismi per risolvere le antinomie.
La completezza
dell’ordinamento indica l’assenza di lacune o vuoti normativi, ossia di casi
non previsti dal diritto positivo; l’ordinamento predispone determinati rimedi
per colmarli e permette all’interprete si rinvenire la norma applicabile al
caso concreto.
I criteri per ordinare le norme giuridiche sono stabiliti dalla
Costituzione. Tali regole servono sia per ordinare la pluralità delle
norme sia, qualora si verifichino antinomie, per risolvere contrasti tra norme.
La risoluzione delle antinomie è un’operazione pratica, essendo svolta
in sede di applicazione del diritto.
I criteri sono:
·il criterio cronologico regola la successione degli atti normativi nel
tempo: in caso di contrasto tra disposizioni stabilite da fonti aventi il
medesimo rango (ossia tra fonti
equiparate), prevale e deve essere applicata quella posta successivamente
nel tempo (lex posterior derogat priori).
In base al criterio cronologico, la disposizione precedente nel tempo è
abrogata da quella successiva: l’abrogazione
deriva dall’applicazione di tale criterio.
Tutti gli atti normativi iniziano a produrre la propria efficacia, diventando obbligatori per
tutti e suscettibili di applicazione in concreto. Essi, una volta vigenti,
valgono di norma solo per il futuro, non hanno cioè efficacia
retroattiva.
Il divieto di
efficacia retroattiva è derogabile secondo lo stesso criterio
cronologico, per effetto di una legge successiva che disponga diversamente. In
questi casi, la legge retroattiva si applica anche a fatti e rapporti sorti prima
della sua entrata in vigore. La retroattività riguarda solo i c.d. rapporti pendenti a differenza dei c.d. rapporti esauriti irretrattabili. Il
divieto di retroattività è assoluto e inderogabile per le leggi
in materia penale. L’effetto abrogativo non elimina la norma precedente,
bensì circoscrive nel tempo
l’efficacia dell’atto normativo abrogato.
Distinta dall’abrogazione è la deroga, che si ha allorché si mantiene la disciplina, ma se ne
circoscrive l’efficacia nel tempo o nei destinatari.
L’abrogazione può essere di tre tipi:
1.abrogazione espressa quando vengono indicate
le norme preesistenti specificamente abrogate;
2.abrogazione per incompatibilità quando
l’interprete o il giudice rilevano il contrasto tra due disposizioni dal
contenuto incompatibile, sicché si tratta di scegliere tra l’una e l’altra;
3.abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia per cui la nuova legge si sostituisce alla precedente.
Altra cosa sono le c.d. clausole di abrogazione espressa: si fa riferimento ai casi in cui
la legge stessa prevede che la disciplina da essa dettata non possa essere
abrogata, derogata o comunque modificata se non in modo esplicito, mediante
l’indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare o modificare (viene
spesso usata per i testi unici). Esse possono porre l’onere, per il
legislatore, di interventi consapevoli, sicché l’effetto che ne consegue
è propriamente quello di derogare al criterio cronologico. Ciò
perché le disposizioni successive, eventualmente incompatibili con quelle non
espressamente abrogate della legge che contiene la clausola, non potrebbero
essere applicate dall’interprete.
·Quando l’antinomia concerne norme
poste da fonti non equiparate deve applicarsi il criterio della gerarchia: prevale la norma posta dalla fonte
superiore o sovraordinata. La norma sottordinata non si considera abrogata ma invalida, ossia viziata per non avere
rispettato l’ordine gerarchico delle fonti. Essa deve essere eliminata
dall’ordinamento giuridico, mediante l’annullamento
ad opera dei competenti organi giurisdizionali.
L’invalidità determina l’eliminazione
dall’ordinamento dell’atto e la caducazione di ogni sua efficacia, non solo
quella pro futuro ma anche quella prodotta nel passato: non solo ex nunc ma
anche ex tunc (c.d. efficacia
retroattiva).
·Il criterio cronologico non
può essere utilizzato quando le fonti sono ordinate dalla Costituzione
secondo differente competenza. In questi casi opera il criterio della competenza e le antinomie devono essere risolte
dando applicazione alla norma posta dalla fonte competente a disciplinare la
fattispecie concreta con esclusione di qualsiasi altro atto fonte.
La norma non competente è una norma invalida, che deve essere eliminata dall’ordinamento mediante
annullamento.
I criteri che regolano lo svolgimento delle operazioni interpretative
sono:
·interpretazione letterale o testuale, ossia
secondo il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole”
·interpretazione teleologica, ossia secondo il
fine o l’intenzione del legislatore: nel doppio significato di i) scopo soggettivo perseguito dal
legislatore al tempo in cui ha posto una determinata disciplina, ii) scopo oggettivo ricavato dal tenore
dell’atto normativo;
·interpretazione sistematica, ossia secondo la
connessione tra le disposizioni all’interno dell’atto normativo considerato e
nel contesto dell’ordinamento complessivo.
Le lacune si riempiono
applicando lo strumento dell’analogia,
che consiste nell’applicare a un caso non previsto una disciplina prevista per
casi simili.
Sono previste due tecniche:
1.quando la lacuna può essere
colmata rinviando alla disciplina dettata per un caso simile o per materie
analoghe, si ha la c.d. analogia legis.
2.nel caso in cui manchino anche
norme che regolino casi simili, la lacuna può essere colmata facendo
ricorso ai principi generali
dell’ordinamento ricavabili dal complesso delle norme giuridiche vigenti, e
si ha la c.d. analogia iuris.
Le preleggi stabiliscono il divieto
di analogia per le leggi penali e per quelle speciali. Ciò vale
soprattutto per le disposizioni della Costituzione che prevedono diritti
fondamentali per le quali vale il criterio
di stretta interpretazione: in caso di dubbio l’interprete non può
attribuire alle disposizioni costituzionali in alcun modo restrittivo o lesivo
dei diritti fondamentali da esse previsti (c.d. favor libertatis).
Dall’attività di interpretazione vista fino a questo punto va
nettamente tenuta distinta la c.d. interpretazione
autentica, ossia l’interpretazione effettuata con legge direttamente dal
legislatore con riferimento ad un testo legislativo già vigente di
dubbio significato.
Le leggi di interpretazione autentica sono ovviamente leggi
retroattive, dato che il significato stabilito dal legislatore riguarda una
disposizione entrata in vigore prima della legge interpretativa. L’interprete
deve applicare la legge secondo il senso prescritto dal legislatore.
Di fronte alla Costituzione tutti gli altri atti fonte sono subordinati
in quanto posti in essere da poteri costituiti, ossia previsti e disciplinati
dalla Costituzione stessa.
Rigidità costituzionale significa anche garanzia contro ogni
modificazione diretta a mutare la Costituzione: tale garanzia è
assicurata attraverso la disciplina di uno speciale procedimento di revisione
costituzionale.
L’art. 138 Cost. prevede tra le fonti di rango costituzionale le leggi
di revisione costituzionale e le leggi costituzionali. La differenza è
materiale, riguarda cioè il contenuto:
·le leggi di revisione costituzionale hanno come oggetto la
modificazione, mediante emendamento, aggiunta o soppressione di parti del testo
della Costituzione;
·le leggi costituzionali sono quelle espressamente richiamate da
singole disposizioni della Costituzione per integrare la disciplina di
determinate materie, c.d. casi di riserva
di legge costituzionale.
Il procedimento di formazione delle leggi di rango costituzionale
è diverso rispetto al procedimento di approvazione delle leggi
ordinarie. Si chiama procedimento aggravato
e prevede duplice lettura da parte di ciascuna Camera:
·la prima lettura si svolge secondo le regole previste per qualunque
procedimento legislativo, ma con divieto di approvazione in commissione
legislativa;
·la seconda lettura, a distanza non inferiore a tre mesi (c.d. pausa di
riflessione), richiede maggioranze qualificate.
In seconda deliberazione:
a)se il progetto di legge è
stato approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, esso
viene pubblicato in G.U. a titolo notiziole, senza essere immediatamente
promulgato dal presidente della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione
decorrono tre mesi entro cui un quinto dei componenti di una Camera, cinque
consigli regionali, o cinquecentomila elettori possono richiedere che la legge
approvata sia sottoposta a referendum
costituzionale. Richiesto il referendum, la legge costituzionale è
promulgata solo se è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi
(manca un quorum strutturale a differenza del referendum abrogativo).
b)se il progetto è stato
approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, non
è consentito richiedere referendum, e la legge viene senz’altro
promulgata e pubblicata.
Il referendum costituzionale svolge una funzione di garanzia, essendo
posto a tutela delle minoranze: alle quali è consentita la
possibilità di chiedere al corpo elettorale intero di pronunciarsi sulla
legge costituzionale voluta dalla maggioranza.
Esistono limiti alla revisione
costituzionale, direttamente connessi al concetto di rigidità, che
segnano il confine tra modificazioni della Costituzione e mutamento della
stessa.
L’unico limite espresso
è la “forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale”.
Esistono anche i c.d. limiti
impliciti che coincidono con i principi supremi dell’ordinamento. Ad
esempio: il valore della dignità umana, il principio della
sovranità popolare.
Limite logico allarevisione
costituzionale è stato ritenuto lo stesso art. 138 Cost.: ciò si
spiega perché la garanzia della rigidità non potrebbe essere raggirata
abrogando la norma che la Costituzione pone a suo presidio.
Un tipo di legge costituzionale
rinforzata è quella prevista dall’art. 132 Cost., per la fusione di
regioni ovvero per la creazione di una regione nuova. Il procedimento si divide
nelle seguenti fasi: a) iniziativa presa da tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate; b) acquisizione
del parere dei consigli regionali; c) approvazione della proposta con
referendum a maggioranza delle popolazioni stesse; d) approvazione della legge
costituzionale ai sensi dell’art. 138 Cost.
Le nuove regioni devono avere in ogni caso una popolazione non
inferiore a un milione di abitanti.
La questione del collegamento
tra fonti comunitarie e fonti interne ha visto protagonista la
giurisprudenza della Corte costituzionale in aperto contrasto con la Corte di
giustizia dell’U.E.
In un primo momento, ritenendo che regolamento comunitario e legge
ordinaria fossero atti sostanzialmente equiparati, la Corte costituzionale
aveva stabilito che i rapporti tra fonti comunitarie e fonti interne dovessero
essere letti alla luce del criterio cronologico, sicché l’atto più
recente avrebbe dovuto prevalere su quello precedente.
Successivamente, il contrasto fu risolto affermando la necessità
di sollevare la questione di legittimità costituzionale: per cui la
Corte si era riservata il compito di dichiarare l’illegittimità
costituzionale delle norme incompatibili con le norme comunitarie per violazione
indiretta dell’art. 11 Cost.
Oggi la Corte costituzionale, conformemente alla Corte di giustizia,
riconosce il primato del diritto
comunitario. Il contrasto viene risolto sulla base del principio di necessaria applicazione del regolamento comunitario da
parte del giudice comune, anche se in contrasto con disposizioni
legislative nazionali precedenti o successive.
Tale principio non significa che il diritto interno eventualmente
contrastante debba considerarsi come abrogato oppure invalido. Quello italiano
e quello comunitario sono ordinamenti separati anche se coordinati. La Corte
costituzionale considera il diritto interno semplicemente non applicabile
quando esiste una disciplina comunitaria. Gli atti fonte interni vedono sospesa
la propria efficacia formale finché in una certa materia permane il regolamento
comunitario.
Per le direttive, invece, occorre precisare che dovendo essere recepite
nell’ordinamento interno con legge dello Stato o della regione, esse avranno la
collocazione nel sistema delle fonti che è propria dell’atto di
recepimento.
La Costituzione riconosce alle regioni il potere di attuare
immediatamente le direttive. Poiché il mancato recepimento di una direttiva
comunitaria espone lo Stato a responsabilità nei confronti degli organi
comunitari, l’art. 117 Cost. prevede un potere sostitutivo statale in caso di
inadempienza da parte delle regioni.
La Corte esclude dalla propria cognizione in sede di giudizio di
legittimità costituzionale gli atti normativi comunitari.
La legge è fonte a competenza generale, sia pure nei limiti
della Costituzione: può disciplinare qualsiasi oggetto fatto salvo
quanto è disciplinato direttamente dalla Costituzione stessa o da questa
riservato a fonti diverse dalla legge.
La legge può essere definita come l’atto fonte abilitato a
produrre norme primarie e dotato di forza di legge.
Alla legge la Costituzione affida importanti materie mediante le c.d. riserve di legge: tale istituto designa
i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una
determinata materia alla sola legge, sottraendola così alla
disponibilità di atti fonte ad essa subordinati, tra cui soprattutto i
regolamenti dell’esecutivo.
Ci sono vari tipi di riserve di legge:
·riserve semplici, quando la Costituzione si
limita a rinviare la disciplina di una materia alla legge senza ulteriori
specificazioni;
·riserve rinforzate, quando la Costituzione
stabilisce che l’intervento legislativo debba avvenire secondo certe procedure;
oppure che esso debba avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti;
·riserve assolute, quando l’intera disciplina
della materia è riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di
stretta esecuzione. Regolamenti di stretta esecuzione sono, ad esempio, quelli
che determinano gli elenchi delle sostanze stupefacenti vietate;
·riserve relative, quando alla legge spetta la
disciplina essenziale o di principio della materia in modo da circoscrivere
adeguatamente la discrezionalità dell’amministrazione nel dettare,
mediante regolamento, la disciplina ulteriore di dettaglio.
Le leggi hanno come contenuto norme generali ed astratte destinate ad
alimentare l’ordinamento giuridico.
La leggedi bilancio, pur avendo la forma della
legge, non può introdurre disposizioni innovative: con l’approvazione
del bilancio il Parlamento svolge una funzione di indirizzo e di controllo sul
governo. Altrettanto può dirsi per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
In questi casi si parla di leggi in
senso solo formale.
Sempre più frequente è il caso di atti la cui forma
è la legge ma il cui contenuto sono veri e propri atti amministrativi:
il cui contenuto non è il prevedere comportamenti da permettere o
vietare, ma il provvedere immediatamente alla cura di un determinato interesse
(ad es. legge recante “intervento straordinario per la riparazione di una gru
nel porto di Ancona). Si parla in questi casi di leggi provvedimento.
La Costituzione attribuisce poteri normativi di rango primario al
governo, che può adottare decreti legislativi e decreti legge. Tali atti
normativi hanno la medesima forza formale della legge ordinaria.
La potestà primaria del governo non è però né
autonoma né ordinaria, in quanto la Costituzione richiede sempre l’intervento
del Parlamento in funzione di garanzia del legittimo esercizio del potere
governativo. Il governo, infatti, non può adottare decreti legislativi
senza una previa legge di delegazione, mentre i decreti legge, adottati in casi
straordinari di necessità ed urgenza, hanno efficacia provvisoria e
devono essere convertiti in legge dalle Camere.
Decreti legislativi.
La legge di delegazione ha
per oggetto il conferimento al governo del potere normativo di adottare norme
primarie aventi forza di legge. Essa:
·deve stabilire i principi (ossia le norme generali che
regolano la materia) e i criteri
direttivi (ossia le regole procedurali);
·deve indicare il termine entro il quale la delega
può essere esercitata.
Per le leggi di delegazione vale il divieto di approvazione in
commissione legislativa. Le leggi di delegazione prevedono che il governo debba
acquisire il parere delle competenti commissioni parlamentari; possono anche
prevedere l’obbligo di riferire al Parlamento sul loro stato di attuazione.
Nella prassi, la delega legislativa è diventata un procedimento
a costante tecipazione Parlamento-governo: nel senso che l’iniziativa
è in genere governativa; poi il Parlamento discute e vara la legge di
delegazione; quindi il governo predispone uno schema di decreto legislativo che
deve essere esaminato dalle Camere; infine il governo delibera definitivamente,
di solito accogliendo in larga misura le indicazioni parlamentari.
Il decreto legislativo è approvato dal Consiglio dei ministri,
emanato dal presidente della Repubblica con proprio decreto e pubblicato nella
G.U. con la denominazione di decreto legislativo.
Decreti legge.
L’art. 77 Cost. consente al governo di adottare decreti legge. Tali
atti sono provvedimenti provvisori con forza equiparata alla legge ordinaria
del Parlamento, deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati dal presidente
della Repubblica.
Il decreto legge:
·può essere adottato solo
“in casi straordinari di necessità ed urgenza”; tale presupposto viene
normalmente interpretato in senso ampio, non essendo limitato solamente a
eventi imprevisti, ma anche a situazioni che richiedono interventi rapidi;
·devono essere presentati alle Camere
per la conversione lo stesso giorno in cui sono adottati e le Camere, anche se
sciolte, si riuniscono entro i successivi 5 giorni;
·la loro efficacia dura solo 60
giorni ed è dunque provvisoria; se non sono convertiti in legge la
perdono sin dall’inizio (decadono ex tunc).
I decreti legge:
·non possono conferire deleghe
legislative;
·non possono provvedere nelle
materie che l’art. 72 Cost. riserva all’approvazione dell’assemblea;
·non possono riprodurre le
disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in
legge con il voto di una delle due Camere;
·non possono regolare i rapporti
giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti;
·non possono ripristinare
l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale
per vizi non attinenti al procedimento.
Appena adottato dal governo, il decreto diventa oggetto di un apposito disegno di legge di conversione e in
questa forma presentato alla Camera o al Senato.
La legge di conversione
è l’atto mediante il quale il Parlamento si riappropria della funzione
legislativa eccezionalmente esercitata dal governo, ratificando il contenuto
normativo del decreto legge.
In sede di conversione le Camere sono libere di approvare emendamenti
al testo del decreto legge, ma essi hanno efficacia solo pro futuro.
L’abuso della decretazione d’urgenza ha prodotto il fenomeno della c.d.
reiterazione dei decreti legge,
ossia la riproduzione delle norme di un decreto legge, non convertito in legge,
in altro decreto legge, scaduto il termine di decadenza del precedente. In
effetti si sono avuti decreti reiterati decine di volte, prima che la Corte
costituzionale sancisse il divieto di riprodurre lo stesso identico decreto
allo scopo di protrarne l’efficacia nel tempo.
La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo ripresentare decreti non
convertiti sullo stesso oggetto solo se fondati su presupposti nuovi o se
caratterizzati da disciplina sostanzialmente diversa.
L’art. 77 Cost. stabilisce che qualora il decreto legge decada perché
non convertito in legge, il Parlamento può adottare una legge regolatrice dei rapporti e delle
situazioni che in fatto si sono determinate nel periodo di provvisoria vigenza
dell’atto normativo del governo.
L’art. 75 Cost. disciplina il referendum
popolare per l’abrogazione, totale o parziale, di leggi e di atti aventi
forza di legge.
L’abrogare non è mai un “non disporre”, ma più
precisamente un “disporre diversamente”, e come tale, esercizio di
potestà normativa.
Sono specializzate quelle fonti caratterizzate: a) da procedimenti di
formazione particolari; b) dal fatto che sussiste dissociazione tra forma e
forza dell’atto; c) dal fatto di essere chiamate a disciplinare in forma
specializzata determinate materie.
Tra le fonti specializzate rientrano i seguenti atti legislativi:
·leggi di esecuzione dei Patti
lateranensi;
·leggi che disciplinano i rapporti
tra lo Stato e le altre confessioni religiose;
·leggi di amnistia (estingue il reato) ed indulto (condona la pena).
L’art. 64 Cost. stabilisce che “ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti”. I regolamenti
parlamentari sono atti fonte di rango primario a competenza materiale riservata
(riserva di regolamento parlamentare).
I regolamenti delle due Camere prevedono a loro volta l’adozione di regolamenti parlamentari speciali, che
disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento di particolari organi delle
Camere (ad es. la giunta delle elezioni).
Distinti da questi sono i regolamenti
di organizzazione, che disciplinano la gestione amministrativa degli
apparati dei due rami del Parlamento (ad es. i regolamenti per la biblioteca).
Approvati dall’ufficio di presidenza, essi sono gerarchicamente
subordinati al regolamento generale, che ne costituisce il fondamento.
Regolamenti di altri organi
costituzionali
Per quanto riguarda la Corte
costituzionale, si prevede la possibilità che essa adotti un
regolamento interno per disciplinare l’esercizio delle sue funzioni.
In relazione alla presidenza
della Repubblica, si prevede di adottare regolamenti interni, ma solo per
quanto riguarda l’organizzazione ed il funzionamento amministrativo
dell’apparato burocratico servente.
Per quanto riguarda l’ordinamento della presidenza del Consiglio, la riformaha previsto una generale autonomia organizzativa, contabile e di
bilancio.
Fonti di diritto secondario, ossia subordinate a quelle primarie, sono
i regolamenti, denominazione che
include una categoria eterogenea di atti normativi di competenza del governo,
dei ministri, degli organi centrali e periferici della pubblica
amministrazione, delle regioni e degli enti locali.
Il fondamento della potestà regolamentare è rinvenibile
nelle seguenti disposizioni della Costituzione: l’art. 87 Cost. prevede che il
presidente della Repubblica “emana…i regolamenti”; gli art. 121 e 123 Cost.
stabiliscono che il presidente della giunta regionale “emana i regolamenti
regionali” e lo statuto regionale ne regola la pubblicazione; l’art. 117 Cost.
distribuisce la potestà regolamentare fra Stato, regioni ed enti locali.
La potestà regolamentare deve trovare fondamento in una norma di
legge che attribuisca al titolare il relativo potere (principio di legalità). Il contrasto tra norma di
regolamento e norma di legge deve essere risolto dal giudice ordinario in base
al principio di preferenza della legge,
mentre spetta al giudice amministrativo dichiarare l’invalidità del
regolamento contrario alla legge e annullarlo con sentenza.
Regolamenti dell’esecutivo
I regolamenti governativi
sono approvati dal Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
stato che deve pronunziarsi entro 45gg dalla richiesta, e sono emanati con la
forma del “decreto del presidente della Repubblica”. Tutti i regolamenti devono
essere sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti. Sono
previsti:
·regolamenti di esecuzione, per rendere
più agevole l’applicazione di tutte le fonti primarie;
·regolamenti di attuazione e di integrazione,
per attuare ed integrare leggi e decreti legislativi recanti norme di
principio;
·regolamenti indipendenti, per disciplinare
materie sulle quali manchi una norma di rango legislativo;
·regolamenti di organizzazione, per
disciplinare organizzazione e funzionamento delle amministrazioni pubbliche
sulla base della legge;
·regolamenti di delegificazione (regolamenti autorizzati o delegati); tali atti, in virtù di una autorizzazione legislativa, possono
determinare l’abrogazione di vigenti norme di legge. I regolamenti di
delegificazione svolgono la funzione di ridurre l’area delle materie
disciplinate dalla legge allo scopo di semplificare e razionalizzare i processi
di produzione del diritto. L’adozione di simili regolamenti avviene secondo un
procedimento in tre fasi:
1.deliberazione della legge di
autorizzazione del potere regolamentare;
2.emanazione del regolamento di
delegificazione;
3.abrogazione delle norme
legislative vigenti il cui effetto si produce con l’entrata in vigore del
regolamento.
In
questo modo viene rispettato l’ordine gerarchico delle fonti: infatti
l’abrogazione della legge previgente è formalmente attribuita alla
legge, il cui effetto abrogativo scatta nel momento in cui entra in vigore il
regolamento che disciplina ex novo la materia.
Per regolamenti
interministeriali e ministeriali è necessaria un’apposita legge che
autorizzi l’esercizio del potere regolamentare. I regolamenti interministeriali
sono adottati in materie di competenza di più ministri; i regolamenti
ministeriali sono adottati nelle materie di competenza di un ministro o di
autorità sottordinate al singolo ministro. Sono sempre subordinati ai
regolamenti del governo e devono essere comunicati al presidente del Consiglio
prima della loro emanazione, con decreto interministeriale o ministeriale.
Il loro procedimento di approvazione e revisione consta di due fasi,
una necessaria l’altra eventuale. La fase necessaria riguarda l’approvazione
dello statuto da parte del consiglio regionale ed avviene con due successive
deliberazioni a distanza non inferiore di due mesi; in ogni deliberazione il
testo dello statuto deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei
componenti. La fase eventuale riguarda il possibile intervento del corpo
elettorale mediante referendum.
I suoi contenuti e la procedura aggravata fanno dello statuto regionale
un atto fonte sovraordinato rispetto alla legge regionale. Spetta pertanto alla
Corte costituzionale valutare la conformità della legge regionale
rispetto alle disposizioni dello statuto, potendosi conurare in questo caso
un’ipotesi di incostituzionalità derivata.
Legge regionale
È approvata nelle forme e nei modi previsti da ciascuno statuto
regionale. Incontra gli stessi limiti generali previsti per la legge statale.
L’individuazione delle materie di competenza regionale deve tenere conto del
testo dell’art. 117 Cost., il quale provvede ad elencare le materie di
competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.
Regolamenti regionali
In base all’art. 117 Cost. la potestà regolamentare spetta “allo
Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni”,
mentre per tutte le altre materie essa spetta alle regioni. A seguito della
modifica dell’art. 121 Cost. “il consiglio regionale esercita le potestà
legislative attribuite alla regione”, mentre “il presidente della regione
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali”.
Statuti speciali
L’art. 116 Cost. stabilisce che il “Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna,
la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale”. Il procedimento
di adozione è quello dell’art. 138 Cost. salvo due modifiche:
1.quando l’iniziativa della
revisione statutaria è del governo o di un parlamentare, il progetto
deve essere comunicato all’assemblea rappresentativa regionale, la quale ha due
mesi di tempo per esprimere un proprio parere;
2.non si fa comunque luogo a
referendum nazionale.
Costituiscono l’atto fondamentale dell’organizzazione dell’ente locale.
Il procedimento aggravato di approvazione induce a ritenere che gli statuti
siano atti fonte sovraordinati rispetto ai regolamenti degli enti locali. Gli
statuti di comuni e province sono deliberati dai rispettivi consigli a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se tuttavia tale
maggioranza non viene raggiunta, il progetto di statuto è messo in
votazione nelle sedute successive entro 30gg dalla prima ed è approvato
se, in due successive deliberazioni, ottiene il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Regolamenti
Ogni ente territoriale dispone di potestà regolamentare. L’art.
117 Cost. stabilisce che “i comuni, le province e le città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. La
potestà regolamentare spetta al consiglio dell’ente locale; fanno
eccezione i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che sono
adottati dalla giunta, pur nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio. Essi sono subordinati allo statuto, nonché alle leggi statali e
regionali relative alla materia oggetto di disciplina regolamentare.
Fra le fonti del diritto sono da annoverare anche fonti che,
espressione dell’autonomia dei privati, sono tuttavia direttamente legittimate
dalla Costituzione. Il presupposto perché siano considerate fonti del diritto
è che esse: a) producano norme generali ed astratte; b) siano
legittimate a produrre atti ad efficacia erga omnes; c) siano assistite da
apparati dello Stato; d) abbiano il trattamento proprio delle fonti pubbliche.
Fra queste fonti sarebbero da annoverare i contratti
collettivi di lavoro, destinati a disciplinare il rapporto di lavoro fra
datori di lavoro e lavoratori.
L’art. 39 Cost. prevede che i sindacati registrati e dotati di
personalità giuridica “possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie cui il
contratto si riferisce”.
All’art. 39 Cost. non è stata data attuazione per ragioni varie.
Il vuoto è stato riempito dai contratti collettivi di diritto comune, stipulati ai sensi del
codice civile, che vincolano solo gli aderenti alle organizzazioni,
imprenditoriali e sindacali, che li stipulano. E si sono ottenuti effetti non
dissimili da quelli previsti dall’art. 39 Cost., grazie all’applicazione di
quegli articoli del codice civile che rendono invalide talune clausole dei
contratti individuali difformi dal contratto collettivo.
Ma questi contratti non possono considerarsi vere e proprie fonti del
diritto. Potrebbero invece esserlo i contratti collettivi per la disciplina del
lavoro nelle pubbliche amministrazioni: le procedure per la loro stipula sono
fissate dalla legge; sono previste norme per la formazione del soggetto
contraente pubblico e requisiti di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali per essere ammessi al tavolo negoziale; sono
vincolanti per tutti i dipendenti pubblici; è prevista la loro
pubblicazione sulla G.U.; è riconosciuta la possibilità di
ricorso in cassazione per la loro violazione.
Costituiscono fonti del diritto nell’ordinamento italiano anche le
fonti appartenenti ad un altro e distinto ordinamento cui il nostro faccia rinvio. Ciò si ha quando si
attribuisce a fonti normative esterne l’attitudine a produrre norme giuridiche
nell’ordinamento interno.
A questo proposito si parla di rinvio
mobile o rinvio alla fonte,
ossia del rinvio a tutte le norme che la fonte richiamata è in grado di
produrre nel tempo, distinto dal rinvio fisso
o rinvio alla disposizione, quando
il rinvio avviene nei confronti di una determinata disciplina storicamente
individuabile.
Un caso di rinvio mobile o alla fonte è l’adattamento automatico alle norme generalmente riconosciute
dall’ordinamento giuridico internazionale (art. 10 Cost.).
Costituisce un rinvio fisso o alla disposizione l’ordine di esecuzione, attraverso il quale vengono recepite
nell’ordinamento interno le norme contenute in specifici accordi
internazionali.
Le norme interne di riconoscimento
sono vere e proprie norme sulla produzione giuridica, così come le fonti esterne richiamate sono vere e
proprie fonti di produzione.
Norme interne che valgono come fonti sulla produzione sono le norme di diritto internazionale privato
che operano un rinvio all’ordinamento straniero complessivamente considerato.
Non tutte le norme straniere richiamate possono essere applicate:
limiti sussistono sia quando, nonostante il rinvio, nel caso di specie
insistono norme italiane di necessaria
applicazione, sia quando gli effetti dell’applicazione della legge
straniera sono contrari all’ordine
pubblico, concetto generale col quale ci si riferisce a tutti quegli
effetti indeterminabili a priori, i quali in concreto siano considerati
eversivi delle basi stesse della convivenza sociale o in contrasto con la
Costituzione.
La fonte fatto per eccellenza è la consuetudine, la quale consta di due elementi necessari:
1.un comportamento ripetuto nel
tempo;
2.la convinzione, da parte del corpo
sociale, che ripetere quel comportamento sia giuridicamente dovuto.
Ove questa convinzione non vi fosse saremmo di fronte a una mera
prassi, comportamento ripetuto ma senza che sia considerato vincolante.
Le norme consuetudinarie nei rapporti di diritto privato sono subordinate
gerarchicamente alle fonti atto. Le consuetudini, per essere valide, devono
essere o secundum legem (conformi alle norme giuridiche poste da fonti atto)
oppure praeter legem (al di fuori di qualsiasi norma, anche se si tratta di
ipotesi alquanto rara, stante il criterio di integrazione del diritto mediante
analogia). Sono vietate, e perciò invalide, le consuetudini contra
legem.
Il valore delle consuetudini di diritto privato è minore negli
ordinamenti di civil law rispetto a quelli di common law, dove il diritto
comune di origine consuetudinaria viene invece considerato diritto di rango
superiore allo statute law, ossia al diritto statuito mediante procedure
formali.
Le fonti fatto in materia costituzionale integrano le norme
costituzionali scritte, definendo la posizione e regolando l’attività
degli organi costituzionali. Si tratta delle consuetudini costituzionali.
Le norme di correttezza costituzionale nel loro insieme costituiscono
quello che si potrebbe definire il galateo dei rapporti fra organi costituzionali.
Si definiscono fonti di
cognizione gli atti scritti, non aventi forza normativa (a differenza delle
fonti di produzione), volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto
oggettivo.
Possono avere natura di fonti di cognizione i c.d. testi unici, ossia i testi che raccolgono atti normativi
preesistenti che, sebbene posti in tempi diversi, disciplinano la stessa
materia. I testi unici sono propriamente destinati al riordino della legislazione
vigente. Si può distinguere tra testi
unici di mera compilazione e testi
unici normativi, a seconda che il testo unico abbia come fine
esclusivamente quello di agevolare la conoscenza
del diritto esistente in una certa materia, oppure abbia natura di atto di produzione di diritto.
I testi unici normativi sono deliberati dal governo nella forma di
decreti legislativi sulla base di una legge di delegazione del Parlamento.
I testi unici compilativi, invece, vengono formati solitamente dal
governo in atti non aventi valore normativo ma di natura amministrativa,
adottati o sulla base di una mera autorizzazione da parte del Parlamento o su
iniziativa autonoma dell’esecutivo.
Esistono anche i c.d. testi
unici misti,i quali raccolgono
sia disposizioni legislative sia disposizioni regolamentari.
Tutti gli atti normativi devono essere necessariamente pubblicati nelle
forme previste dalla legge, e cioè: nella G.U. della Repubblica, e le
leggi e i regolamenti regionali anche nel Bollettino Ufficiale della regione.
La G.U. pubblica:
1.leggi e regolamenti delle regioni
e delle province autonome;
2.direttive e regolamenti dell’U.E.
Pubblica inoltre:
3.il testo integrale delle sentenze
della Corte costituzionale.
Viene disciplinata anche la denominazione attribuita agli atti
normativi. La legge viene promulgatacon
il nome di legge dal presidente della
Repubblica e pubblicata come tale; lo stesso vale per le leggi costituzionali.
Invece gli atti normativi del governo vengono emanati sempre con decreto del
presidente della Repubblica, ma vengono poi indicati con nomi diversi che
corrispondono alla loro diversa natura: decreto
legislativo, decreto legge e, nel
caso di regolamenti, decreto del
presidente della Repubblica. Se si tratta di regolamenti non deliberati dal
Consiglio dei ministri, l’emanazione non avviene con decreto del presidente
della Repubblica, e la denominazione sarà quella di decreto del presidente del Consiglio dei ministri (se adottato e
decretato da questi), di decreto
ministeriale (se adottato e decretato dal singolo ministro), di decreto interministeriale (se adottato e
decretato insieme da più ministri).
In tutti i casi le leggi e gli altri atti normativi, primari e
secondari, si citano indicando giorno/mese/anno della promulgazione o
emanazione + il numero progressivo attribuito in base all’ordine di
pubblicazione.
Gli atti legislativi e regolamentari entrano in vigore nel quindicesimo
giorno seguente alla loro pubblicazione (termine ordinario di vacatio legis). L’atto stesso può
però prevedere un termine diverso, più lungo o più breve:
anche il giorno stesso in cui è pubblicato o quello successivo, come
fanno normalmente i decreti legge.