ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

Persone fisiche e giuridiche

ricerca 1
ricerca 2

Persone fisiche e giuridiche

Persona fisica è l'uomo considerato dal diritto nella sua individualità e nei rapporti con gli altri. Soggetto giuridico è il titolare di situazioni soggettive. Nel nostro ordinamento sono soggetti di diritto le Persone Fisiche ma pure gli enti collettivi,che abbiano ottenuto o meno la personalità giuridica. La capacità giuridica è l'idoneità di un individuo ad essere titolare di situazioni soggettive e la si acquista dalla nascita. E'necessario non soltanto che il feto si separi dal grembo ma che l'individuo nasca vivo.

Il domicilio è costituito da un elemento intenzionale(un luogo come sede principale dei propri affari) e da uno materiale(se effettivamente quel luogo sia il centro delle proprie relazioni). La residenza,al contrario,si fonda sulla permanenza con sufficiente stabilità in un luogo e può essere provata anche mediante elementi riconoscibili quali il comportamento del soggetto e le consuetudini di vita. Tuttavia parte della dottrina svaluta la descritta distinzione tra le due ure ed enuclea anche la nozione di dimora,definita come il luogo ove la persona si trova temporaneamente. La scelta del domicilio e della residenza è libera,salvo specifiche disposizioni penali o di polizia. Il domicilio legale riguarda il minore o l'interdetto(45).



La morte produce l'estinzione della persona fisica e determina la cessazione della sua capacità. L'accertamento della morte si distingue in diretto o indiretto secondo che sia possibile o meno rinvenire e/o riconoscere il cadavere della persona estinta. La morte simultanea di due o più persone si qualifica come commorienza:la legge le considera morte nello stesso momento(4). La ssa consiste nell'allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o residenza che,insieme alla mancanza di notizie,determina la possibilità di nominare un curatore dello sso(48). Trascorsi due anni dal giorno"cui risale l'ultima notizia"il tribunale può dichiarare l'assenza su istanza dei presunti eredi legittimi o di chi vanti diritti sui beni dello sso a seguito della sua morte(49). Tuttavia,a causa dell'incertezza sull'esistenza in vita dell'assente,il matrimonio contratto dal coniuge non è impugnabile finchè dura la sentenza(1173). Nell'ipotesi che l'assente ritorni o sia provata la sua esistenza in vita,è dovuta la restituzione dei beni da parte dei possessori(562).

La dichiarazione di morte presunta presuppone la ssa di un soggetto per un periodo di almeno dieci anni,sia o no intervenuta dichiarazione di assenza(58). Essa equivale,quanto agli effetti,alla morte naturale sicché chi ha ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni può liberamente disporne. Alla morte presunta si ricorre allorché non sia possibile accertare l'effettiva morte del soggetto. Divenuta eseguibile la sentenza,il coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio(65). Qualora il presunto morto torni il nuovo matrimonio è annullabile a richiesta degli interessati o del p.m.(1175). Egli può anche pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte(66).In talune ipotesi(terremoti,naufragio)la morte presunta può essere dichiarata dopo che siano trascorsi due o tre anni da tali eventi straordinari(60).

Se la capacità giuridica designa il momento statico e il soggetto si presenta come immobile portatore d'interessi;la capacità di agire indica l'aspetto dinamico e il soggetto diventa operatore giuridico attivo. La capacità di agire è,quindi, l'idoneità del soggetto a svolgere l'attività giuridica che riguarda i propri interessi,ad esercitare diritti ed assumere obblighi. La si acquista con la maggiore età(2). Allorché si pretende un'età superiore ai 18 anni,la legge affianca alla capacità di agire un altro requisito:l'età prescritta. Se,invece,la legge consente di compiere un atto giuridico ad un'età inferiore la capacità di agire è speciale(si pensi soprattutto alla capacità in materia di lavoro,22). Il problema è individuare se il minore abbia o no le facoltà di discernimento,se sappia assumere la decisione con adeguata consapevolezza.

L'opinione tradizionale costruisce la potestà dei genitori(316) come istituto derivante dall'inidoneità del minore alla cura dei propri interessi;ne consegue la necessaria"soggezione" alle decisioni del titolare della potestà. L'unico limite si rinviene nell'abuso o nella condotta dalla quale consegua un pregiudizio più o meno grave per il lio.

Essa si enumera in una serie di doveri-poteri consistenti nell'educazione,istruzione,custodia e nella rappresentanza del lio nelle attività patrimoniali e personali(320). Quanto ai diritti di libertà(la scelta del lavoro,la libertà religiosa o l'adesione a un partito politico),il loro esercizio da parte dei li trova pesanti limiti nella potestà dei genitori. All'orientamento tradizionale si contrappone una visione che considera il minore come "soggetto"di diritto e non come"oggetto"della potestà dei genitori(ciò significa consentirgli le scelte che concernono la sua persona).

Rispetto alla potestà dei genitori la tutela ha carattere surrogatorio in quanto è costituita soltanto quando la prima manchi o non sia esercitatile ed ha una sfera di competenza più limitata. Sul tutore grava la responsabilità della gestione degli interessi dei minori consistenti nella cura della persona,nella rappresentanza negli atti civili e nell'amministrazione dei beni. Egli deve provvedere all'istruzione e all'educazione del minore ma non al suo mantenimento. Il tutore senza l'autorizzazione del giudice tutelare non può compiere taluni atti come l'acquisto di beni,la riscossione di capitali,l'accettazione dell'eredità(374). Il protutore è,rispetto al tutore,un organo complementare(ora sostitutivo,ora sussidiario).

L'unica forma di emancipazione è quella legale e riguarda soggetti ultrasedicenni che contraggono matrimonio prima della maggiore età(390). Il minore emancipato ha la capacità di compiere da solo gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione(394). Si tratta di una capacità di agire limitata o parziale,integrata dal curatore. La volontà del minore e quella del curatore sono poste su piani diversi:il minore agisce personalmente e decide se compiere l'atto;il curatore valuta se l'atto risponda all'interesse del minore. Il curatore,a differenza del tutore,non ha poteri di amministrazione,di rappresentanza e di cura del minore ma deve soltanto prestare il suo assenso agli atti di straordinaria amministrazione compiuti dallo stesso, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Protezione delle persone prive di autonomia. La persona che a causa di un'infermità mentale o anche di una menomazione fisica o psichica si trovi nell'impossibilità,anche parziale o temporanea,di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno(404). Nel provvedimento di nomina dell'amministratore,disposto dal giudice tutelare con decreto,sono indicati gli atti che il beneficiario può compiere validamente soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;per gli atti non indicati e per le esigenze della vita quotidiana,il beneficiario conserva una piena capacità di agire;gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in eccesso dei poteri conferitigli sono annullabili. L'amministrazione di sostegno è un istituto flessibile poiché modula l'assistenza secondo la situazione di vita e le concrete esigenze del beneficiario. Assumono pertanto un ruolo meramente residuale gli istituti dell'interdizione giudiziale e dell'inabilitazione,i quali determinano la perdita totale o parziale della capacità di agire senza alcuna possibilità di proporzionare l'intervento alle reali condizioni psicofisiche del soggetto. Con l'interdizione il soggetto non ha la possibilità di compiere autonomamente atti giuridici o di provocare effetti giuridici,né di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti se non per mezzo di un rappresentante legale:ciò è dovuto all'esigenza di tutelare il soggetto infermo di mente o con un'alterazione delle facoltà mentali di carattere durevole. L'inabilitazione risponde all'esigenza di evitare gli effetti pregiudizievoli dell'attività negoziale a coloro che per prodigalità,abuso di alcool o stupefacenti,espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici ma anche al cieco o al sordomuto dalla nascita se non hanno avuto un'educazione adeguata(415).

Il minore può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età con effetto dal giorno dei 18 anni(416). Una disposizione di carattere generale(427) sancisce l'annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto senza la rappresentanza del suo tutore o del curatore(per gli atti eccedenti la l'ordinaria amministrazione).

A differenza delle incapacità di agire(incapacità legali)sopraelencate,l'incapacità naturale si sostanzia nella effettiva inidoneità ad intendere e a volere l'atto da realizzare(dunque si prospetta come mera situazione di fatto). Affinché essa assuma rilevanza negli atti negoziali è necessario anche fornire la dimostrazione del grave pregiudizio dell'incapace se si tratta di atti unilaterali(428) e/o la prova della malafede dell'altro contraente se si tratta di contratti.

L'annullamento per incapacità naturale si deve proporre soltanto se il soggetto,autore dell'atto negoziale,era capace di agire;diversamente l'invalidità già consegue dalla sua incapacità legale(ciò vale per gli atti negoziali).Per gli atti non negoziali e i fatti illeciti si richiede la semplice capacità d'intendere e volere. Causa generatrice d'incapacità d'intendere e di volere è qualsiasi situazione che concorre a turbare la sfera affettiva ed emozionale dell'individuo;è necessario che l'intelligenza o la volontà siano perturbate in modo tale da impedire una seria valutazione dei propri atti.

La prova dell'incapacità dev'essere rigorosa e specifica nonché concernere fatti obbiettivi;può essere data con ogni mezzo e grava su chi adduce l'incapacità. La valutazione del pregiudizio va determinata dal giudice in relazione al caso concreto.





Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta