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IL MATRIMONIO



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IL MATRIMONIO


Secondo l'art 29 Cost il matrimonio è il fondamento della famiglia. Il modello tradizionale è il + diffuso ed è il solo regolato dalla legge in modo compiuto.

Il termine matrimonio è di significato bivalente:

MATRIMONIO - ATTO: officiato dall'ufficiale dello stato civile, secondo le regole del codice civile o dal ministro del culto cattolico oppure dai ministri dei culti ammessi nello stato.

È un negozio bilaterale puro, non possono essere apposti temini o condizioni e consiste nella manifestazione della volontà à CONSENSO, espresso in una certa forma e in un determinato contesto da 2 soggetti di sesso opposto diretto a costituire tra loro un rapporto giuridico PERSONALE.



MATRIMONIO - RAPPORTO: si instaura tra gli sposi a seguito della celebraione, i cui connotati essenziali possono essere desunti dal complesso normativo del diritto di famiglia.

Rappresenta la comunione spirituale  e materiale tra i coniugi.

Dal matrimonio scaturiscono i vincoli di parentela che producono i molti effetti regolati dalla legge in materia successoria e riguardo agli obblighi alimentari.

La PROMESSA DI MATRIMONIO è una definizione della giurisprudenza, agli artt79-81 c.c. è conurato come il fidanzamento ufficiale. La sua disciplina è ispirata alla salvaguardia del principio della libertà del consenso matrimoniale. La promessa non è vincolante e non obbliga  contrarre matrimonio né a seguire quanto stabilito in caso di inadempimento.

Gli effetti giuridici dello scioglimento della promessa sono:

la restituzione dei doni: la domanda va pota entro un anno dal giorno del rifiuto.

il risarcimento dei danni: il danno risarcibile è quello relativo alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa della promessa, come ad esempio la preparazione della cerimonia nuziale e l'acquisto dei beni utilizzabili solo ai fini del matrimonio. È escluso il risarcimento del danno morale. Il termine di decadenza è breve e conurabile nel tra scorrimento di 1 anno dal giorno del rifiuto.

essi si conurano come una forma di bilanciamento tra libertà del consenso e affidamento sulla promessa.

Ci sono diverse condizioni per contrarre il matrimonio come ATTO, stabilite agli artt 84-90 c.c.

La mancanza di queste CONDIZIONI è motivo di invalidità del matrimonio.

Il matrimonio innanzitutto presuppone:

a)  diversità di sesso tra gli sposi

b)  lo scambio del consenso

c)  la forma

la dottrina distingue 3 categorie di requisiti:

quelli necessari all'esistenza giuridica del'atto

quelli prescritti a condizione di validità del matrimonio detti IMPEDIMENTI DIRIMENTI

quelli che condizionano la regolarità dell'atto detti IMPEDIMENTI IMPEDIENTI.

Gli impedimenti inoltre possono essere DISPENSABILI  o NON DISPENSABILI seconda che possano essere rimossi o meno con autorizzazione giudiziale.

Uno dei requisiti per poter contrarre matrimonio è l'ETA'. È necessario infatti che entrambe i nubendi abbiano compiuto 18 anni. Il tribunale per i minori su istanza dell'interessato, accertata la maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni, sentito il PM, i genitori, può ammettere con decreto il matrimonio per GRAVI MOTIVI coloro che abbiano già compiuto 16 anni. Il grado di maturità dipende dalla consapevolezza delgi obblighi matrimoniali e dall'idoneità ad affrontarli e ad adempierli. Una volta verificato tale presupposto, resta ancora al giudice il compito di accertare la fondatezza delle ragioni e la sussistenza del grave motivo. La gravidanza non è + considerata sufficiente, ma sono stati considerati gravi motivi la convivenza more uxorio instaurata da molti mesi.

Altro impedimento è invece l'interdizione per infermità mentale. Questo è un impedimento dispensabile. La ratio è quella che va a proteggere l'incapace. Chi non può provvedere ai propri interessi non può essere legittimato a contrarre matrimonio. Il divieto non opera in casi di interdizione LEGALE, che ha natura di provvedimento sanzionatorio, e in caso di INABILITAZIONE. Il divieto non è previsto nemmeno nel caso di soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, in questo caso a decidere è il giudice tutelare.

L'impedimento può essere riscontrato in via incidentale dal sindaco. Nel caso si accorga di un'infermità durante la celebrazione ha l'onere di avvisare il PM che sospenderà la cerimonia.

L'impedimento vale anche per lo straniero, pure nell'ipotesi in cui la sua legge nazionale preveda eventuale dispensa. Se l'interdetto giudiziale ha contratto matrimonio concordatario, questo non ha effetti civili.

L'ordinamento italiano osserva il principio monogamico per cui l'art 86 c.c. stabilisce che non può contrarre matrimonio chi sia già vincolato da un precedente matrimonio. È l'impedimento relativo alla LIBERTA' DI STATO, stabilito per motivi di ordine pubblico che non è dispensabile e vincola anche lo straniero al cui legge nazionale tolleri la poligamia. La violazione implica la nullità del 2 matrimonio e comporta una sanzione penale per bigamia. Il precedente matrimonio deve però essere efficace per il nostro ordinamento. È irrilevante il primo matrimonio nullo o sciolto per morte del coniuge, per divorzio o a seguito di una dichiarazione di morte presunta.



Per motivi di ordine pubblico sono impedimenti anche quelli di LEGAMI RELATIVI alla PARENTELA, l'AFFINITA', l'ADOZIONE e l' AFFILIAZIONE.

La parentela, anche naturale è impediente in liena reta all'infinito e in linea collaterale fino al 2 grado. L'impedimento non è dispensabile, lo è la parentela in liena collaterale di 3 grado con autorizzazione del tribunale.

È vietato il matrimonio tra affini in linea retta all'infinito (suocero - nuora) e in linea collaterale in 2 grado (cognato - cognata), in quest'ultimo caso è dispensabile. In linea retta è dispensabile solo se il primo matrimonio risulti nullo.

L'impedimento derivante da adozione non è dispensabile.

Il DELITTO è il caso in cui il matrimonio sia vietato perché è stato commesso un reato ai danni di un coniuge per contrarre matrimonio col coniuge superstite. Le ragioni sono evidentemente di ordine pubblico.

L'art 89 c.c. disciplina il DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE, la ratio sta nell'esigenza di assicurare la certezza nell'attribuzione della paternità ed evitare possibili conflitti. La donna deve attendere 300 giorni dalla morte del precedente coniuge o dal pasaggio in giudicato della sentenza di divorzio o di cessazione degli effetti civili o di annullamento. L'impedimento è solo impediente, se le nozze vengono celebrate ugualmente, sono valide, si incorre però in una sanzione pecuniaria a danno dell'ufficiale dello stato civile e dei coniugi.

Il matrimonio deve essere preceduto dalla PUBBLICAZIONE, la cui mancanza non ne consente la celebrazione. Lo scopo è quello di rendere conoscibile ai terzi l'intenzione delle parti di contrarre matrimonio per consentire la eventuale proposizione di opposizione.

Sono legittimati a proporre opposizione i genitori o, in mancanza, gli ascendenti e i collaterali entro il 3 grado. Eventualmente il tutore o il curatore, in caso di infermità mentale questa spetta al PM.

La CELEBRAZIONE del matrimonio avviene secondo l'art 106 c.c. nella casa comunale in maniera pubblica. Può essere celebrato anche in luogo diverso, alla presenza di 4 testimoni, quando uno degli sposi sia nell'impossibilità di presentarsi in comune.

Il matrimonio va celebrato davanti all'ufficiale di stato civile a cui si è presentata la richiesta di pubblicazione. Per ragioni di necessità o convenienza si può porre una deroga a questo principio.

La FORMA è stabilita dall'art 107 cc per cui la celebrazione si svolge alla presenza di 2 testimoni maggiorenni e prevede la lettura degli artt. 143, 144, 147 c.c. sui diritti e i doverei dei coniugi. dopodichè sta la dichiarazione dele parti di volersi prendere in marito e moglie. Per ultima la dischiarazione dell'ufficiale che le parti sono unite in matrimonio. Sempre l'ufficiale compila poi l'ATTO DI MATRIMONIOà deve avere un CONTENUTO NECESSARIO:

generalità dei coniugi

dichiarazione di volontà: non può essere sottoposta né a termini né a condizioni.

à e un CONTENUTO EVENTALE:

il riconoscimento dei li naturali

scelta del regime patrimoniale

In casi tassativi il matrimonio può essere celebrato per PROCURA:

militari in tempo di guerra

per gravi motivi quando uno dei 2 coniugi vive all'estero.

Se chi celebrava il matrimonio non era l'ufficiale di stato civile e gli sposi non ne erano a conoscenza, il matrimonio è cmq valido.

L'INVALIDITA' del matrimonio deriva dalla mancanza di una delle condizioni richieste dalla legge per al sua celebrazione:

età

capacità



libertà di stato

vincoli di parentela

delitto

altre invalidità derivano dai VIZI DEL CONSENSO. Il consenso infatti deve essere libero e consapevole, può essere impugnato dallo sposo il cui consenso sa stato estorto con VIOLENZA, determinato da TIMORE o per effetto di ERRORE.

VIOLENZA: di tipo morale e non fisica la quale da luogo a una mancanza assoluta di consenso. La minaccia deve essere idoneaa a far temere un male ingiusto notevole. La violenza x esser invalidante deve essere effettiva e non semplicemente supposta o presunta. La minaccia può esprimersi con qualunque mezzo anche senza evidenti manifestazioni esteriori. La violenza può essere esercitata dall'altro sposo o da terzi, in questo caso può essere ignota allo sposo. La minaccia può consistere in una lesione dell'integrità fisica, ma anche dell'integrità morale, come l'onorabilità o la reputazione del soggetto. È legittimato all'impognazione il coniuge che subisce la violenza. L'azione non può + essere proposta se c'è stata coabitazione per 1 anno dopo che sia cessata la violenza. Senza coabitazione il termine è ordinario 10 anni.

TIMORE: è timore di eccezionale gravità ad esempio l'impulso psicologico che genra la percezione di un pericolo esercitato sulla persona. La causa esterna può consistere in un comportamento umano non integrante una minaccia e non posto in essere allo scopo di costringere al matrimonio. Si esclude la rilevanza del timore riverenziale e del timore putativo o spontaneo. Il primo è quello provato verso persone per le quali nutre rispetto ed è indotto al matrimonio dal desiderio di non dispiacergli; il secondo è quello che non trova giustificazione in ragioni oggettive ma scaturisce da interne rappresentazioni mentali dello sposo. La diferenza rispetto alla violenza è la modalità con le quali la coartazione della volontà si verifica: nella violenza ci sono le minacce, nel timore il matrimonio è l'unica via x sottrarsi a una situazione oggettiva a cui si andrebbe incontro se non si celebrasse il matrimonio,  la scelta del male minore. È legittimato ad agire il coniuge che subisce il timore stante il termine della coabitazione per la validità dell'azione ai fini della prescrizione.

ERRORE: su questo tema la riforma del 75 ha introdotto una grande novità con un ampliamento della fattispecie di rilevanza. Viene introdotto l'ERRORE ESSENZIALE sulle qualità dell'altro coniuge, ovvero quell'errore per cui se si fossero conosciute alcune condizioni del coniuge non si sarebbe mai contratto il matrimonio. Questo tipo di errore però rispetta ipotesi tassative quali:

l'esistenza di una malattia  o di un'anomalia o deviazione sessuale: la casistica ha rilevato come malattie fisiche la sieropositività. La scelerosi a placche o malattie psichiche come la psicopatia dissociativa o la psicosi maniaco - depressiva. Per quanto riguarda le anomalie sessuali viene sottolineata l'amenorrea primaria e deviazioni sessuali come il transessualismo. L'impotenza rileva unicamente quando oggetto di errore al pari delle altre malattie. Si distingue l'impotenza coendi dall'impotenza generandi. la prima è considerata nel novero delle malattie o anomalie, al pari della seconda che riguarda l'inettitudine alla procreazione. Per essere considerata tale l'impotenza dev'essere antecedente e perpetua. A volte il matrimonio viene annullato anche nel caso in cui il problema si superasse con tecniche di procreazione assistita.

l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni

la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale

la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni: in questo e negli altri casi di precedenti penali l'azione di annullamento non può esere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile. La condanna penale dev'essere anteriore al matrimonio.

lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore: se la gravidanza è stata portata a termine, l'azione di annullamento può essere esercitata purchè vi sia stato disconoscimento della paternità. Se la gravidanza si è interrotta si ritiene che l'azione sia ugualmente esperibile.

In tutti questi casi la legittimazione spetta al coniuge caduto in errore, l'azione dev'essere esercitata prima che sia trascorso un anno di coabitazione dalla scoperta dell'errore.



Una ura nuova introdotta dalla riforma del 75 è la SIMULAZIONE che ricorre quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. Il presupposto è l'esplicita ed antecedente pattuizione tra i nubendi che esclude la società coniugale una volta sposati creando un'apparenza di matrimonio. La simulazione può essere TOTALE o PARZIALE, è tale quando i simulanti hanno inteso di non dare esecuzione solo ad alcuni dei diritti e doveri coniugali.

Venne considerato simulato anche il matrimonio celebrato previo reciproco accordo degli sposi, al solo scopo di acquistare la cittadinanza, ottenere l'autorizzazione all'ingresso negli USA o all'espatrio dall'URSS. Viene considerata poi simulazione il matrimonio celebrato per assecondare i desideri del proprio genitore gravemente malato e poi deceduto. La legittimazione spetta a ciascuno dei coniugi.

Il MATRIMONIO PUTATIVO è quello invalido celebrato in buona fede da almeno uno dei coniugi che lo considerava valido al momento della celebrazione. Esso produce ugualmente i suoi effetti in favore dei coniugi e dei li. Restano salvi dunque gli status personali e gli effetti patrimoniali verificatisi. Se il matrimonio è dichiarato nullo gli effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi fino alla sentenza di nullità, se c'è la malafede di entrambe questa clausola non si applica. rispetto alla prole invece gli effetti del matrimonio valido si producno, senza limitazioni temporalisia per i li nati durante il matrimonio sia per quelli nati prima. In caso di malafede di entrambi, gli effetti del m. valido valgono sempre rispetto ai li nati o concepiti durante il matrimonio. Questi dunque sono li legittimi salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto, in questo caso il loro status sarà di li naturali.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad entrambe i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di loro l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro a favore dell'altro se non dispone di risorse necessarie e non sia passato a nuove nozze. È una sorta di indennità.

L'atto di matrimonio estratto dai registri dello stato civileè una PROVA privilegiata dell'unione coniugale. In quest'atto l'ufficiale o il ministro del culto celebrante attesta che le nozze sono avvenute in sua presenza nel luogo e nel tempo risultanti dall'atto.

Il CERTIFICATO invece costituisce un documento di secondo grado attenstante le risultanze dell'atto. Il possesso di stato conforme all'atto di matrimonio vale a sanare ogni difetto di forma dell'atto. Il possesso di stato è costituito dal NOMEN: il fatto che i coniugi siano identificati come tali e la moglie prenda il cognome del marito; dal TRACTATUS: il fatto che essi agiscano alla stregua di persone sposate; infine dalla FAMA: il fatto che la generalità dei consociati li consideri come marito e moglie.

L'art 82 c.c. stabilisce che il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del concordato con la santa sede e delle leggi speciali in materia. Il MATRIMONIO CONCORDATARIO è regolato dal diritto canonico e acquista effetti civili dal momento della celebrazione delle nozze, a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile. Il concordato è quello dei patti lateranensi del 1929 aggiornato poi nel 1984 cn importanti modifiche. Sono riconosciuti effetti civili solo ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico e regolarmente trascritti previe pubblicazioni nella casa comunale. Il parroco redige l'atto subito dopo la cerimonia. La trascrizione non può avere luogo se gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile. Il termine di trascrizione è di 24 ore. È possibile una trascrizione tardiva effettuata posteriormente su richiesta dei 2 contraenti  anche di uno di essi con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. Non è consentita la trascrizione post mortem, tuttavia i giudici di merito hanno considerato valida la trascrizione avvenuta su richeta del coniuge superstite dopo che il de cuius aveva lasciato una scrittura privata indirizzata a un terzo prima della celebrazione religiosa esprimendo la volontà che le nozze acquistassero effetti civili solo dopo la sua morte.

Resta complicata la questione di quale sia da parte del giudice italiano il diritto applicabile nei giudizi di nullità dei matrimoni concordatari, ma a riguardo la giurisprudenza non ha mai avuto dubbi applicando le leggi civili.

Le sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono dichiarate efficaci con sentenza della corte d'appello competente solo su domanda di una o entrambe le parti. In questo caso è necessario l'intervento del PM, se manca il procedimento è nullo.

La domanda diretta a far valere gli effetti civili del provvedimento eccelsiastico di dispensa dal matrimonio rato e non consumato è stata ritenuta improponibile.

La sentenza di divorzio contiene un'implicita valutazione della validità del vincolo, nei limiti di un accertamento incidentale e ai fini del decidere. Questo accertamento non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, la sentenza ecclesiastica non travolge al sentenza del divorzio.

La disciplina applicabile ai matrimoni celebrati davanti a ministri dei culti ammessi è quella prevista dal codice per i matrimoni celebrati davanti all'ufficiale di stato civile. È considerata una forma particolare di celebrazione del matrimonio civile. Per la CHIESA VALDESE è stata eliminata anche l'autorizzazione scritta al matrimonio. I requisiti di capacità e le cause di invalidità continuano ad essere disciplinate dalla legge italiana.

L'art 27 della legge 218/1995 stabilisce che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sno regolate dalla legge nazionale di ciascun subendo. Il matrimonio poi è valido, in base alla forma, se considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione. Non viene riconosciuto in Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Lo straniero infine può contrarre matrimonio in Italia presentando la dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese (NULLA OSTA) in mancanza di rilascio di nullaosta è possibile rivolgersi al tribunale che potr autorizzare la celebrazione qualora ritenga il rifiuto dell'altro stato come una lesione ingiustificata della libertà matrimoniale.







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