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Diritto internazionale privato

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Esame di: Diritto internazionale

Università degli studi di: Messina


Diritto internazionale privato

Introduzione:

Il termine "diritto internazionale privato" indica il complesso delle norme giuridiche dello stato che regolano quei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso. L'esigenza, avvertita in ogni stato, di creare un sistema di d.i.p. nasce dall'esistenza di una serie di fatti e rapporti giuridici che appaiono collegati con una pluralità di ordinamenti. È il caso di un matrimonio in Italia tra cittadini tedeschi ovvero di una compravendita immobiliare stipulata in Italia ma avente ad oggetto beni siti in Sna. In presenza di rapporti di questo tipo si determina, inevitabilmente, un potenziale concorso tra norme dei diversi ordinamenti giuridici che appaiono collegabili, per un verso o per l'altro, alla fattispecie. Le norme vengono definite, allora, come quelle con cui ciascuno Stato risolve, a suo modo, tale conflitto, stabilendo in quali casi il rapporto dovrà essere disciplinato dalle proprie norme e, in quali, invece, dovranno essere applicate, ritenendosi prevalente il collegamento esistente tra il rapporto ed un altro paese, norme di un diritto straniero.



Legge 218/1995

Il sistema previgente di d.i.p., costituito dagli artt. 17-31 delle preleggi, per individuare il diritto applicabile, utilizzava, prevalentemente, il criterio della nazionalità. La riforma del d.i.p. si è avuta in Italia con la L. 218/1995. Composta da 74 articoli, contiene gruppi di norme: il primo gruppo stabilisce e delimita la sfera di operatività della legge che, rispettando le convenzioni a cui l'Italia partecipa, disciplina in modo organico sia il d.i.p. propriamente detto che il d.i. processuale civile; il secondo contiene disposizioni che disciplinano lo svolgimento del processo civile allorquando lo stesso coinvolge persone (come attore e convenuto), fatti, atti beni o provvedimenti che presentano elementi di estraneità.

Art. 3 L. 218/1995 "Ambito della giurisdizione". Nel sistema previgente il criterio, alla stregua del quale veniva stabilita la giurisdizione Italiana, era quello della cittadinanza del convenuto. Attualmente i criteri di collegamento si individuano nel domicilio (sede principale dei suoi affari ed interessi) e nella residenza (dimora abituale) in Italia del convenuto; nella presenza in Italia di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c..(procuratore generale ed institore). Se dovesse essere convenuta una persona giuridica, il domicilio si identifica nella sede dell'amministrazione. Inoltre, l'art. 3 comma 2 afferma la giurisdizione italiana nei casi previsti dalle norme sulla giurisdizione fissate dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, ormai superata dal regolamento Ce 44/2001, il quale si applica alle sole materie civili e commerciali.

I fattori di connessione, contemplati dalla predetta Convenzione, possono essere: circostanze inerenti a categorie determinate di controversie; il domicilio del convenuto; la volontà delle parti. Ricorrendo uno di tali fattori, l'individuazione del giudice competente deve avvenire in base alle norme dettate dalla convenzione, le quali possono indicare esse stesse l'organo competente per territorio o rimetterne la designazione alle regole interne dello stato nel cui ambito rileva il fattore di connessione.

Competenze esclusive (art. 16 C.Brux). In tale articolo sono elencate determinate controversie, per le quali è stabilito il giudice competente in via esclusiva. Nessun altro giudice può conoscere la controversia, neppure se il convenuto trascuri di eccepirne l'incompetenza, la quale dovrà essere dichiarata d'ufficio dal giudice malamente adito.

Competenze speciali (art. 5, 6, 6 bis C.Brux): anzitutto tali disposizioni si estendono anche se il convenuto non è domiciliato in un paese della Comunità. Sono dette facoltative, in quanto l'attore può scegliere fra il giudice specificatamente indicato e il giudice dello stato di domicilio del convenuto. In materia contrattuale, è competente il giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Poiché, talvolta, il luogo non è indicato nel contratto, la C.G.C.E ha stabilito che è decisiva l'obbligazione dedotta in giudizio e che il luogo di esecuzione dovrà essere determinato in conformità alla legge che secondo il d.i.p. del giudice adito disciplina obbligazione. Il Consiglio dell'U.E ha modificato la norma dell'art 5,1 nel Reg. 44/01.(il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è nel caso di compravendita di beni, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Nel caso di prestazioni di servizi, il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Obbligazioni alimentari: il Giudice del luogo in cui il creditore ha il domicilio o la residenza abituale. Per i delitti o quasi delitti (il Reg.to ha cancellato la categoria sostituendola con la nozione di illeciti civile dolosi e colposi) la Corte di Giustizia ha adottato il c.d. principio di "ubiquità", secondo il quale il quale è competente il giudice del luogo dove si è verificato l'evento dannoso, intendendo sia il luogo dove è insorto il danno sia il luogo dove si è verificato il fatto generatore; per l'esercizio di una succursale, agenzia sarà competente il giudice in cui essa è situata; per le azioni di risarcimento danno da reato, è competente il giudice davanti al quale viene esercita l'azione penale.

Competenze imperative (art7-15 C.Brux): rilevanti in materia di assicurazione, per i contratti conclusi da consumatori e per i contartti individuali di lavoro, mentre la parte contrattualmente più debole beneficia di vari fori, l'altra dispone del solo foro del domicilio del convenuto (v. . 31- 32).

Reg.to Ce 1347/2000: elaborate per unificare le disposizioni sui conflitti di competenza in materia matrimoniale e potestà dei genitori, tali norme hanno carattere tassativo ed esclusivo, cioè: prevalgono su norme interne e convenzionali, non sono derogabili dalla parti. Si afferma la giurisdizione dei giudici dello stato membro di cui i coniugi sono entrambi cittadini ovvero nel cui territorio si trova: la residenza abituale dei coniugi, del convenuto, di uno dei coniugi ovvero dello stesso attore. Al di fuori degli stati membri valgono i criteri generali fissati dagli artt. 3 e 32 della L. 218/95.

Riprende l'esame della L. 218/1995.

L'art. 3 L.218/95 contiene una norma residuale, disponendo che la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza del territorio. La sua applicazione viene in gioco qualora siano esclusi il criterio generale fondato sul domicilio del convenuto e le disposizioni della C. Brux. Il giudice Italiano è competente per le cause tra soci e condomini, se in Italia si trova sede sociale o maggior parte dei beni comuni; cause che derivano da un fallimento se il tribunale che ha dichiarato il fallimento è italiano. Infine per le cause connesse.

Art. 9 L.218/95 "Giurisdizione volontaria": oltre che in presenza dei criteri ex art. 3, il giudice italiano ha giurisdizione qualora il provvedimento è destinato a produrre effetti nei confronti di persone con cittadinanza italiana o residenti in Italia ovvero quando le procedure si riferiscono a rapporti sottoposti alla legge sostanziale italiana.

Art. 10 L. 218/95 "Provvedimenti cautelari": oltre che nei casi previsti dai criteri generali indicati dall'art. 3, la giurisdizione del giudice italiano sussiste ogni qualvolta il provvedimento cautelare (sequestri, provvedimenti d'urgenza ect.) debba trovare esecuzione in Italia.

Art. 5 L.218/95: la giurisdizione italiana è sempre esvclusa in riferimento alle azioni reali ( es.la rivendica) relative ad immobili siti all'estero.

Art. 4 L. 218/95 "Accettazione e deroga della giurisdizione": l'art. 4 prevede dei criteri sussidiari, destinati ad operare soltanto qualora la giurisdizione italiana non sia stata già stata affermata alla luce dei criteri generali indicati dall'art. 3. 1comma: l'accettazione della giurisdizione italiana può essere espressa, risultando da un accordo tra le parti (forma scritta ad probationem), o tacita da parte del convenuto che, endo in giudizio, non eccepisce il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo scritto. 2 comma: la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di giudici o arbitri stranieri purchè la deroga sia provata per iscritto e la causa abbia per oggetto diritti disponibili. La deroga deve consentire l'individuazione di un giudice che potrà essere effettivamente investito delle controversie. Infatti la deroga sarà inefficace se l'arbitro o il giudice estero convenzionalmente prescelti non potranno conoscere della causa.

Art. 8 L. 218/95: momento determinante la giurisdizione. L'art. 5 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 8 L. 218/95 stabilisce che la giurisdizione e la competenza del giudice si determinano con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda ( cioè co la notificazione della citazione) a nulla rilevando gli eventuali mutamenti dello stato di fatto intervenuti successivamente. Ma l'art. 8 della L. 218/95 introduce un'eccezione all'art. 5. prevedendo che tuttavia la giurisdizione sussiste  se i fatti e le norme che la determinano sopravengono nel corso del processo.

Art. 11 L. 218/95: rilevabilità difetto di giurisdizione. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato in qualunque grado del processo, nel primo atto difensivo scritto. Mentre dal giudice solo se il convenuto è contumace; se la lite ha ad oggetto diritti reali su beni immobili situati all'estero; se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di un accordo o norma consuetudinaria.

Art. 7 L. 218/95 :"Litispendenza all'estero". La litispendenza internazionale non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita da una delle parti. Occorre che il procedimento pendente all'estero abbia, rispetto a quello italiano, i requisiti dell'identità delle parti, dell'oggetto e del titolo. Oltre a verificare l'identità dei due procedimenti, il giudice italiano dovrà ritenere se l'eventuale provvedimento straniero possa produrre effetti nel territorio nazionale. Se tale duplice valutazione è positiva, il giudice italiano, a differenza di quanto previsto dall'art. 39 c.p.c., sospende il procedimento, in attesa della definizione di quello pendente all'estero. Sulla formulazione di tale norma ha influito l'art. 21 della Conv. Brux il quale impone al giudice successivamente adito di sospendere, anche d'ufficio, il procedimento. Qualora il giudice preventivamente adito avrà positivamente accertato la propria competenza, il giudice successivamente adito, si dichiara incompetente.

Il rinvio: è il fenomeno in virtù del quale un ordinamento attribuisce valore giuridico a norme appartenenti ad un ordinamento diverso. L'art. 13 L. 218/95 1 comma ammette il rinvio indietro e il rinvio oltre solo se è accettato: ciò avviene quando il diritto dello stato rinviato accetta il rinvio. Il tenore letterale della norma de quo sembra non ammettere il rinvio all'infuori, cioè qualora  la norma di dir. Inter. Italiana richiami la legge dello stato A, quest'ultimo ordinamento potrebbe rinviare alla legge dello stato B che a sua volta potrebbe rinviare allo stato C. Il 2 comma dell'art. 13 L.218/95 prevede dei limiti al rinvio: il rinvio sia indietro che oltre non opera in tema di disciplina di determinate materie (la forma degli atti, obbligazioni non contrattuali); qualora il diritto straniero originariamente richiamato è stato individuato in base ad un accordo delle parti; in materia di filiazione, legittimazione e riconoscimento del lio naturale, qualora si determinasse l'esclusione del rapporto di filiazione.

Art. 17 L.218/95 "Norme di applicazione necessaria". Viene sancito il primato delle norme interne, che per l'oggetto e lo scopo, devono essere applicabili anche in presenza del richiamo a leggi straniere. Tali norme costituiscono un limite preventivo e positivo. Pensiamo all'art. 116 c.c., laddove stabilisce che, per il matrimonio del cittadino straniero si applicano i divieti stabiliti dagli art.  85, 86, 87, 88 e 89 cc. Italiano.

Art. 16 L.218/95 "Ordine pubblico". Concepito come l'insieme di principi a carattere universale, comuni a molte nazioni di civiltà affine, intese alla tutela di diritti fondamentali dell'uomo, rappresenta un limite successivo e negativo al funzionamento del dir. inter. La legge straniera non viene applicata qualora, nel caso concreto, dalla sua applicazione potrebbero derivare effetti contrari all'ordine pubblico. È relativo, in quanto rilevano i valori e i principi individuati nel periodo storico in oggetto. Pensiamo all'indissolubilità del matrimonio e ai principi affermatesi in virtù dell'esegesi della Costituzione. Il 2 comma dell'art. 16 stabilisce che, qualora la norma richiamata non possa essere applicata, la lacuna, eventualmente formatasi, verrà colmata attraverso i vari criteri di collegamento previsti dalla stessa legge richiamata. Come soluzione residuale e subordinata si applicherà la legge italiana.

Riconoscimento delle sentenze civili straniere. Con la L. 218/95 è venuto meno il principio secondo il quale nessuna straniera poteva produrre effetti processuali in Italia, se non dopo essere stata sottoposta al particolare procedimento, detto di delibazione innanzi alla Corte d'appello. L'art. 64 L. 218/95 ha introdotto il principio dell'automaticità del riconoscimento delle sentenze civili straniere purchè ricorrano determinati presupposti:a)il provvedimento deve essere qualificato come sentenza;b)il giudice che ha pronunciato la sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; c)si sia instaurato un regolare contraddittorio, realizzando il diritto alla difesa; d) le parti si siano costituite in giudizio  secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo; e) la sentenza deve essere passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; f)non deve essere contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passato in giudicato; g)non deve pendere un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; h) le disposizioni non devono produrre effetti contrari all'ordine pubblico. Secondo quanto previsto dall'art. 67 L. 218/95, nel sistema attuale, l'intervento della Corte d'appello, del luogo in cui la sentenza dovrà essere eseguita, avrà luogo a) quando chiunque vi abbia interesse contesti il possesso dei requisiti elencati dall'art. 64; b)quando il soccombente non esegua spontaneamente la sentenza e si renda necessario procedere ad esecuzione forzata.

Altre forme di riconoscimento.

Art. 65 L. 218/95. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, all'esistenza di rapporti di famiglia o diritti della personalità, purchè siano pronunciati dall'autorità dello stato la cui legge è richiamata dalla norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello stato, purchè non siano contrari con l'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. In tale ipotesi il riconoscimento avviene a condizioni meno gravose rispetto all'art. 64. non necessariamente la decisione deve passare in giudicato, ma è pur vero che in caso di contrasto con un giudicato italiano, la sentenza straniera non potrà essere riconosciuta per l'art. 2909 c.c. la materia contemplata dall'art. 65 coincide con quella del Reg.to CE 1347/00, ove l'art. 14 stabilisce che le decisioni pronunciate in uno stato membro sono riconosciute negli altri stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

Art. 66 L.218/95. I provvedimenti di volontaria giurisdizione ottengono riconoscimento purchè siano rispettate le condizioni ex art. 65, pronunciati dalla autorità di quello stato oproducono effetti nell'ordinamento di quello stato, ovvero siano pronunciati da un'autorità che sia competente in base ai criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento Italiano.

Reg.to CE 44/01. Concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in tale Reg.to è stato ribadito il principio, introdotto dalla Conv. Brux del 1968 all'art. 26, del riconoscimento internazionale automatico di qualsiasi decisione adottata dai giudici di uno stato contrente. Tali decisioni non potranno essere riconosciute se contrarie all'ordine pubblico, contraddittorio e difesa. Per ottenere l'esecuzione coattiva la parte interessata dovrà fare istanza innanzi alla Corte d'Appello.

Reg.to 1347/00. In virtù di tale Reg.to, è riconosciuta automaticamente la decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio, emessa da un giudice di uno Stato membro, non chè qualsiasi decisione relativa alla potestà dei genitori emessa in occasione di tali procedimenti. Le decisioni in materia matrimoniale non troveranno riconoscimento qualora contrastino con l'ordine pubblico dello stato straniero, qualora il processo sia stato contumaciale, per irritualità della notifica al convenuto, e nel caso di contrasto con altre decisioni tra le stesse parti. Per quanto riguarda le decisioni relative alla potestà dei li, l'ordine pubblico deve asi con l'interesse del minore e il lio minore deve essere ascoltato, salvo urgenza.

LO STATUTO PERSONALE DELLE PERSONE FISICHE.

Il termine statuto personale indica l'insieme delle questioni che vengono disciplinate mediante rinvio alla legge personale del soggetto. Tale legge viene individuata tramite diversi criteri di collegamento, quali ad es., la cittadinanza e il domicilio.

Art. 20 L. 218/95 "capacità giuridica": la capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Intesa come l'idoneità a divenire titolare di diritti ed obblighi, si acquista con la nascita, la cui prova deve essere data mediante atti dello stato civile o mediante ad es. il passaporto. La seconda parte dell'art. 20 stabilisce che "le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge. La fine della personalità, coincidente con la morte, deve essere provata in base d atti dello stato civile del luogo in cui è avvenuto il decesso purchè riconosciuti dalla legge personale del soggetto deceduto.

Art. 21 L.218/95 "commorienza": quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e, non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto ala quale l'accertamento rileva. Poiché il momento della morte rileva, soprattutto ai fini delle successioni, la legge regolatrice sarà, di regola, quella nazionale.

Art. 22 L.218/95 "assenza e morta presunta": il primo comma di tale disposizione stabilisce che " i presupposti e gli effetti della ssa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale. Il secondo comma dispone che "sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al I^ comma se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana; se l'ultima residenza della persona era quella in Italia e se l'accertamento della ssa, assenza e morta presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

Art. 23 L. 218/95 "capacità d'agire": intesa come attitudine del soggetto a manifestare personalmente e validamente la propria volontà, disponendo del proprio patrimonio giuridico, in virtù del I^comma, è regolata dalla legge nazionale. Tuttavia se per il compimento di un determinato atto, sono prescritte dalla legge condizioni speciali di capacità di agire, anche queste sono regolate dalla legge chiamata a disciplinare l'atto anche se diversa da quella nazionale di chi lo deve compiere. Il II^comma stabilisce che chi compie un atto, per il quale sarebbe incapace secondo la propria legge nazionale, ma per il quale è capace secondo il diritto del paese in cui l'atto stesso si compie, è considerato generalmente capace. Egli, quindi, potrà invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se controparte era a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere l'incapacità al momento della conclusione del contratto. Per gli atti unilaterali, l'incapacità può essere invocata solo se non si arreca pregiudizio a soggetti che, senza loro colpa, hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto. Le predette limitazioni però non si applicano agli atti relativi ai rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno stato diverso da quello per cui l'atto è compiuto.

Art. 24 L.218/95: in virtù di tale disposizione, la legge nazionale del soggetto regola anche l'esistenza e il contenuto dei diritti della personalità. La lex personae non trova applicazione per quei diritti della personalità che sono soggetti a norme di applicazione necessaria, come il diritto d'autore. Sono sottratti alla disciplina della legge nazionale i diritti della personalità che derivano a un rapporto di famiglia, quale il diritto al nome. Le conseguenze della violazione dei diritti della personalità sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per atti illeciti, in base alla lex loci delicti.

MATRIMONIO E RAPPORTI TRA CONIUGI

Art. 27 L.218/95 "condizioni per contrarre matrimonio": in linea generale i requisiti necessari per contrarre matrimonio rimangono disciplinati dalla legge nazionale di ciascuno dei nubendi. Tale regola, nel sistema italiano, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 116 c.c., il quale stabilisce che "il cittadino straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia, (oltre a dover presentare una dichiarazione dell'autorità competente dal proprio paese attestante che, secondo la sua legge, nulla osta al matrimonio) deve rispettare alcune condizioni relative alla capacità di contrarre matrimonio dei cittadini italiani (art. 85, 86, 88, 87, 89 c.c.). L'art. 27 fa salvo lo stato libero che ciascuno dei nubendi abbia acquisito per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Art. 28 L.218/95 "celebrazione del matrimonio": la forma del matrimonio (modo e circostanze in cui viene esternata la volontà) è regolata dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio, o dalla legge nazionale di uno dei due coniugi al momento della celebrazione o da quella dello stato di comune residenza dei coniugi in tale momento. Il matrimonio può essere celebrato all'estero in conformità alla lex loci celebrationis. La trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia ha natura dichiarativa e di pubblicità. Il matrimonio contratto davanti ad un'autorità consolare e religiosa, riconosciuto valido dalla legge nazionale di uno dei nubendi o dalla legge dello stato delll aloro residenza, è valido in Italia. Se un cittadino italiano ha contratto all'estero matrimonio canonico, potrà ottenere la trascrizione del matrimonio nei registri italiani. Ci sono delle difficoltà ad ammettere la celebrazione in Italia del matrimonio concordatario di un cittadino straniero. Conformemente alla pratica, parte della dottrina, compreso il Ballarino, ne sostiene l'ammissibilità, purchè l'atto sia trascritto con effetti costitutivi. Relativamente alla possibilità di celebrare in Italia matrimonio secondo una legge straniera, sembra frapporre ostacoli l'art. 116 c.c.. Il matrimonio celebrato innanzi ad un'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero è ammesso tra cittadini o tra un cittadino e un non cittadino. Può essere rifiutata quando si oppongono le leggi locali. Mentre è ammesso il matrimonio celebrato in Italia dinnanzi ad un'autorità consolare straniera, quando i nubendi hanno la nazionalità di quello stato. La legge italiana consente, altresì, il matrimonio per procura quando uno dei nubendi risiede all'estero e concorrono gravi motivi, previa autorizzazione del tribunale. La procura deve essere fatta per atto pubblico. L'invalidità del matrimonio può essere fatta valere dalla legge nazionale dei coniugi. Qualora i coniugi abbiano nazionalità diversa, l'accertamento e le conseguenze della violazione, alla luce della legge di una di esse, producono effetti anche per l'altro coniuge. Se entrambi le leggi nazionali risultassero violate, ma prevedendo conseguenze diverse, prevale la legge più severa. Se il matrimonio venisse annullato conserverebbe alcuni degli effetti prodotti: questo è il c.d. matrimonio putativo.

Art. 29 L.218/95 "rapporti personali tra coniugi": sono soggetti a tale disposizione i doveri e i diritti a carattere non patrimoniale tra coniugi e le questioni relative alla determinazione della residenza, al nome dei coniugi ect. Il criterio principale è dato dalla legge nazionale attuale, cioè esistente nel momento in cui si pone la questione. Come criterio sussidiario, qualora i coniugi avessero cittadinanze diverse o più cittadinanze comuni, il legislatore impone all'interprete di individuare lo stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Tale criterio coincide con  quello della r4esidenza o del domicilio comune dei coniugi.

Art. 30 L.218/95 "rapporti patrimoniale tra coniugi": tali rapporti sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. Tuttavia, i coniugi possono convenire per iscritto di regolare i loro rapporti patrimoniali con la legge nazionale di uno di loro o con la legge dello stato in cui almeno uno di essi risiede. L'accordo deve essere considerato valido dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato concluso. Il regime patrimoniale può essere opposto ai terzi solo se questi ne hanno avuto conoscenza o se hanno ignorato il contenuto per loro colpa. Nel caso di convenzioni patrimoniali su beni immobili l'opponibilità a terzi presuppone il rispetto delle forme di pubblicità immobiliare previste dalla legge dello stato in cui si trovano i beni.

DIVORZIO E SEPARAZIONE PERSONALE.

Art. 32 L. 218/95 "giurisdizione in materia di divorzio": in materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è celebrato in Italia.

Art. 31 L. 218/95 "legge applicabile al divorzio e separazione": per la separazione personale e per il divorzio, il legislatore ha adottato, come criterio principale, la nazionalità al momento della domanda. Come criterio sussidiario, in caso di cittadinanza diversa, il giudice dovrà secondo il suo prudente apprezzamento, individuare il paese dove è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale. In ogni caso, se la legge straniera non dovesse prevedere la separazione e il divorzio, si applicherà la lex fori, cioè la legge italiana. La ratio di tale scelta è quella di tutelare un vero e proprio diritto al divorzio, spettante allo straniero, nonostante l'assenza di qualsiasi legame con l'ordinamento italiano.

Riconoscimento divorzi stranieri: è divenuto automatico sia quando la sentenza è stata pronunciata nello stato la cui legge è applicabile alla strega dell'art. 31 (o produce effetti in quello stato ai sensi dell'art. 65), sia quando promana da uno stato terzo e si vuol far valere con efficacia di giudicato (art.64). l'unico ostacolo è dato dall'ordine pubblico. La nostra giurisprudenza, in virtù della Conv. dell'Aja del 1970, ha riconosciuto un divorzio consensuale. La predetta Conv., riconosce i divorzi e le separazioni ottenute in un altro stato contraente, a seguito di una procedura, riconosciuta dallo stato a quo. Si prevedono delle regole di competenza internazionale: il giudice a quo è competente se una delle parti è residente in quello stato; quando la sentenza è stata pronunciata nello stato in cui entrambi i coniugi erano cittadini o era cittadino solo l'attore. Elencazione non tassativa.

FILIAZIONE

Art. 33 l. 218/95 "filiazione legittima.




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