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IL PARLAMENTO

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IL PARLAMENTO

Parte II della Costituzione

Ordinamento della Repubblica

Titolo I

(art. 55-82)


Storia 2

Composizione 3



Durata 4

In seduta comune 5

Disciplina costituzionale 6

Organizzazione delle camere 7

Funzioni e procedimenti 8

Il procedimento legislativo 9

Le procedure di indirizzo 11

Le procedure di controllo 12

La programmazione e la votazione 13

Il governo in parlamento 14



Il nostro Parlamento è il diretto erede del Parlamento dell'Italia monarchica previsto dallo Statuto Albertino nel marzo 1848.

Quello statutario era un parlamento bicamerale costituito di una camera sede della rappresentanza nazionale e di una camera alta tutta di nomina regia.

Quello statutario era stato pensato come bicameralismo differenziato (camere aventi funzioni in parte differenti e formate differentemente), ma anche tendenzialmente paritario (nessuno dei due rami prevale sull'altro.

Entrambi condividevano la funzione legislativa; la Camera aveva il potere di mettere in stato d'accusa i ministri e il Senato di giudicarli.

Fu sempre alla Camera dei deputati che i governi si rivolsero per ottenere sostegno politico; si applicò la regola secondo la quale "il Senato non fa crisi" cioè non determinava la cessazione dalle funzioni dell'esecutivo.

Furono quasi sempre i governi a suggerire al re le personalità da nominare senatori; e se ne avvalsero a piene mani per le c.d. "infornate", cioè periodiche iniezioni di uomini di stretta fiducia governativa, volte a garantire l'esecutivo.

Durante il fascismo il Parlamento italiano aveva conosciuto prima l'asservimento al "capo del governo" e al partito nazionale fascista, poi la trasformazione in organo non più espressione del corpo elettorale, ma divenuto Camera dei fasci e delle corporazioni, organo di nomina governativa e partitica, volto a rappresentare i ceti produttori in una logica organicistica: si rifiutava l'idea stessa che le istituzioni, e perfino la Camera, rispecchiassero il pluralismo politico.

Quando alla Costituente si pose la questione di come organizzare il futuro Parlamento repubblicano, una parte delle forze politiche di cui i gruppi parlamentari alla Costituente erano espressione aveva maturato la convinzione che fosse opportuno rifondare lo Stato sulla base di una redistribuzione territoriale del potere politico.

Altri, invece, erano dell'idea che sede della rappresentanza e della sovranità del popolo potesse essere una sola camera: se il sovrano è uno (il popolo), non era immaginabile che esso poi si dividesse in più organi in grado di rappresentarlo.

Il Senato del Regno era sso per sempre dopo il referendum del 2/6/46 (abolizione della monarchia).

Il compromesso fu raggiunto dando ragione a coloro che volevano in ogni caso due camere, ma tacitando nel contempo i timori dei monocameralisti con la scelta di renderle entrambe espressione della sovranità popolare e si venne incontro ai fautori della rappresentanza su base regionale.

Il Senato si differenzia dalla Camera non già per le funzioni espletate (sono identiche per scelta del costituente), ma per la minore rappresentatività rispetto alla Camera (concorrono all'elezione del Senato tutti i cittadini che abbiano compiuto 25 anni di età) e per il differente metodo di conversione dei voti in seggi, cosa che può comportare equilibri politici diversi nelle due Camere, con effetti sulla funzionalità della forma di governo, nel caso di elezioni nelle quali si fronteggino partiti o coalizioni di consistenza analoga.


Il Parlamento italiano è un organo costituzionale complesso formato da due Camere che durano in carica ciascuna 5 anni: la Camera dei deputati che consta di 630 componenti, tutti eletti dai cittadini maggiorenni e il Senato della Repubblica che consta di 315 componenti eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni, più un ristretto numero di senatori a vita (5 nominati dal presidente della Repubblica per "altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario" - art. 59 Cost. - e tutti coloro che sono stati presidenti della Repubblica).

L'elezione avviene a suffragio universale e diretto: universale perché il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini; diretto perché sono ritenute escluse forme di elezione di secondo grado.

Possono essere eletti (elettorato passivo) tutti i cittadini che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni rispettivamente 25 anni di età per la Camera dei deputati e 40 per il Senato della Repubblica e che siano elettori.

La legge (ex art. 65 Cost.) prevede casi di ineleggibilità e una serie di incompatibilità. In sostanza, sussiste incompatibilità quando la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche; si parla di ineleggibilità quando il cittadino, in ragione della carica o dell'ufficio che ricopre al momento della candidatura o che aveva ricoperto entro termini stabiliti dalla legge, non può essere eletto.

I senatori a vita hanno inciso poco, dato il loro numero così limitato. La durata della carica presidenziale (7 anni) e il fatto che possano essere eletti alla presidenza solo cittadini che abbiano compiuto 50 anni (art. 84-85 Cost.) fa sì che i senatori ex presidenti siano pochi. Quanto a quelli di nomina presidenziale, l'art. 59 Cost. è stato interpretato nel senso che essi devono essere in tutto cinque, e non che ciascun presidente durante il proprio mandato ne possa nominare cinque.

12 deputati e 6 senatori, eletti da due speciali "circoscrizioni estero", rappresentano i cittadini che non risiedono in Italia (art. 56-57 Cost.); può essere eletto nelle circoscrizioni estero solo chi risiede e vota all'estero.


Le Camere durano in carica 5 anni e non possono essere prorogate se non per legge nel solo caso in cui il paese sia in stato di guerra (art. 60 Cost.); il potere di deliberare lo stato di guerra è dato alle Camere dall'art. 78 Cost.

I poteri delle Camere sono prorogati fino al momento in cui non si riuniscono le nuove Camere (entro 20gg dal voto, il quale deve avvenire non oltre 70gg dalla cessazione delle precedenti ma non prima di 45gg - art. 61 Cost.).

Questa disposizione ha lo scopo di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Si pensi al caso in cui il Governo, per necessità od urgenza, adotti un decreto legge; siccome lo stesso perde di valore se non convertito in legge entro 60gg, il Governo deve, ex art. 77 Cost., presentare alle Camere il disegno di legge per la conversione. Nel caso in cui le Camere siano sciolte, queste si riuniranno in via straordinaria entro 5gg per la discussione del disegno di legge e potranno decidere se procedere subito o lasciare che se ne occupino le nuove Camere con il rischio che il provvedimento decada.

L'istituto descritto si chiama prorogatio; è un istituto che viene dal diritto romano e serve a coprire il "vuoto" che potrebbe altrimenti verificarsi nell'esercizio di funzioni affidate a organi per i quali l'ordinamento prevede la periodica sostituzione delle persone fisiche che vi sono preposte.

Una o entrambe le Camere possono essere sciolte in anticipo (art. 88 Cost. - Presidente della Repubblica).


Il Parlamento in seduta comune si riunisce sempre nell'aula della Camera dei deputati (ragioni logistiche) con funzioni quasi esclusivamente elettive (art. 55 Cost).

In seduta comune:

    • elegge, con il concorso dei delegati regionali, il presidente della Repubblica (art. 83 Cost.), assiste al suo giuramento (art. 91 Cost) e lo può mettere in stato d'accusa (art. 90 Cost);
    • elegge un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost);
    • elegge un terzo dei componenti della Corte Costituzionale (art. 135 Cost).

Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal presidente della Camera (art. 63 Cost); anche il regolamento è quello della Camera.

E' sempre il presidente della Camera a indire l'elezione del nuovo presidente della Repubblica (art. 85-86 Cost). Queste disposizioni non comportano preminenza di un ramo sull'altro del Parlamento, visto anche che supplente del presidente della Repubblica è, invece, il presidente del Senato della Repubblica.

L'organo vota sempre e solo a maggioranza qualificata (2/3 dei componenti).


L'organizzazione ed il funzionamento delle due Camere sono disciplinati da fonti costituzionali,, regolamentari e, in piccola misura, legislative: il complesso di tali disposizioni va sotto il nome di diritto parlamentare.

Le norme fondamentali sono le seguenti:

ciascuna camera elegge fra i suoi componenti presidente ed ufficio di presidenza (art. 63 Cost.);

ciascuna camera adotta il proprio regolamento e lo fa a maggioranza assoluta dei propri componenti (art. 64 Cost.). Organizzazione e funzionamento di ciascuna camera sono oggetto di una vera e propria riserva regolamentare;

le sedute sono sempre pubbliche (art. 64 Cost.); per ogni seduta vengono redatti un processo verbale e i resoconti sia in forma integrale (stenografici) sia in forma sintetica (sommari), che sono immediatamente disponibili anche sui siti internet delle Camere;

le decisioni sono di norma assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale) purché sia presente la maggioranza dei componenti di ciascuna assemblea (quorum strutturale o numero legale).

Il quorum funzionale è quello della maggioranza semplice (metà più uno di coloro che votano, salvo che la Costituzione preveda una maggioranza qualificata.

La più piccola delle maggioranze qualificate è quella assoluta, costituita dalla metà più uno non di coloro che votano, ma di coloro che compongono il collegio.

Alla Camera coloro che, presenti, dichiarano di astenersi non vengono considerati al fine di stabilire se la maggioranza per le deliberazioni è stata raggiunta, al Senato vale il contrario (vengono considerati), quindi coloro che si vogliono astenere ma non vogliono influire sulla votazione, devono necessariamente assentarsi dall'aula;

i membri del governo hanno il diritto di assistere alle sedute e di essere ascoltati ogni volta che lo richiedano; hanno altresì l'obbligo di farlo se richiesti.

La Costituzione disciplina lo status giuridico del parlamentare stabilendo che:

a)  non si può appartenere ad entrambe le Camere (art. 65 Cost.);

b)  i titoli in base ai quali una persona diventa parlamentare e il sopraggiungere nel corso del mandato di cause di ineleggibilità o incompatibilità sono giudicati dalle stesse Camere, ciascuna per i propri membri (verifica dei poteri - art. 66 Cost.).

i parlamentari rappresentano l'intera nazione ed esercitano le loro funzioni senza che di ciò debbano rispondere ad altri che alla propria coscienza;

ogni parlamentare riceve un'indennità stabilita per legge;

i membri del parlamento godono di una serie di immunità, volte a garantire il libero esercizio delle funzioni (art. 68 Cost.).

Le immunità si distinguono in:

a)  insindacabilità: per come votano e per ciò che dicono "nell'esercizio delle loro funzioni" i parlamentari non possono in alcun modo essere chiamati a rispondere;

b)  inviolabilità: i parlamentari non possono subire alcuna forma di limitazione della libertà personale, a meno che la camera di appartenenza non la autorizzi.


Organi interni delle Camere sono i seguenti.

Il presidente dell'assemblea ha il compito di rappresentare all'esterno la camera e di assicurare il buon andamento dei suoi lavori sia l'amministrazione interna; fa osservare il regolamento e dirige le sedute; è coadiuvato da alcuni vicepresidenti e, per le funzioni amministrative, dai questori; per il processo verbale è assistito dai segretari; il presidente è eletto a maggioranza qualificata.

L'ufficio di presidenza (al Senato consiglio di presidenza), composto in modo da rappresentare tutti i gruppi parlamentari, ha compiti amministrativi, compiti attinenti alla disciplina interna e compiti di natura politico-organizzativa.

La conferenza dei presidenti dei gruppi (dei "capogruppo") assiste il presidente in ordine a tutto ciò che riguarda lo svolgimento dei lavori dell'aula e delle commissioni. In particolare decide in ordine al programma dei lavori, al calendario e all'ordine del giorno delle singole sedute. La conferenza delibera all'unanimità al Senato e a maggioranza qualificata dei tre quarti alla Camera. Nel caso in cui non sia in grado di decidere, provvede da solo il presidente, il quale però deve tenere conto di ciò che propongono il governo e la maggioranza, riservando una quota di tempo a ciò che chiedono i gruppi di opposizione.

Alcuni organi collegiali svolgono funzioni specifiche: la giunta per il regolamento dà pareri al presidente quando si tratta di interpretare il regolamento; la giunta delle elezioni svolge il lavoro istruttorio nei confronti dell'aula in relazione alle eventuali contestazioni contro la regolarità delle elezioni; la giunta delle autorizzazioni a procedere riferisce quando l'autorità giudiziaria richieda provvedimenti nei confronti di parlamentari.

Le commissioni permanenti, svolgono funzioni costituzionalmente necessarie ai fini del procedimento di formazione delle leggi, alle procedure di indirizzo, di controllo e informazione.

La composizione delle commissioni permanenti rispecchia la proporzione dei gruppi.

Ciascuna camera può istituire commissioni speciali con compiti specifici; può altresì istituire commissioni d'inchiesta.

Esistono, inoltre, numerose commissioni bicamerali, costituite da un numero uguale di senatori e deputati, al fine di coinvolgere entrambi i rami del Parlamento evitando duplicazioni e dualismi.

I gruppi parlamentari che costituiscono lo strumento tipico di organizzazione della presenza dei partiti politici all'interno delle Camere. Il tempo d'aula viene ripartito tra i gruppi; inoltre, in alcune fasi del procedimento, interviene di norma, un solo parlamentare per ogni gruppo, da questo designato.

Funzioni e procedimenti - Cosa fa il Parlamento Italiano


In Costituzione non esiste un catalogo delle funzioni del Parlamento; il termine "funzione" può essere impiegato:

in senso strettamente tecnico-giuridico, cioè ci si riferisce a quei poteri che un soggetto ha il dovere di esercitare in vista del soddisfacimento di interessi non suoi propri, ma di terzi o dell'intera collettività: con questa accezione la Costituzione affida alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

in senso lato istituzionale, cioè ci si riferisce al ruolo che l'organo considerato assume nell'ordinamento costituzionale, derivante dal complesso di poteri che gli sono attribuiti.

Compiti del Parlamento ed altre non meno rilevanti funzioni derivano dal rapporto fiduciario con il Governo (art. 94 Cost.); si parla così di funzione di indirizzo, di funzione di controllo, di funzione di informazione.

Inoltre le Camere si trovano, in limitati casi, ad assolvere funzioni giurisdizionali e funzioni amministrative.


Il procedimento legislativo consta di 5 diverse fasi:

a)  fase dell'iniziativa;

b)  fase istruttoria (o preparatoria), affidata alle commissioni;

c)  fase deliberativa (o costitutiva);

d)  fase della promulgazione, affidata al presidente della Repubblica;

e)  fase della pubblicazione.


Iniziativa

Titolari del potere sono il governo (art. 71), ciascun consiglio regionale (art. 121), il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 99), il popolo mediante proposta firmata da almeno 50000 elettori (art. 71) e, naturalmente, ciascun membro del Parlamento (art. 71).

Mentre i parlamentari possono presentare proposte alla sola camera cui appartengono, gli altri titolari dell'iniziativa hanno facoltà di scelta senza limitazione alcuna.

Istruttoria

L'istruttoria in commissione non è fase che possa essere evitata; ogni progetto, redatto in articoli secondo la forma tipica della legge, viene assegnato dal presidente a una delle commissioni a seconda delle rispettive competenze per materia (mentre altre commissioni possono essere chiamate ad esprimere un parere).

Deliberativa

Esistono tre diversi procedimenti

a)   il procedimento ordinario o in sede referente che attribuisce alla commissione un compito esclusivamente istruttorio. Il presidente della commissione riferisce alla stessa sul progetto e questa, acquisiti i necessari elementi informativi sulla base di una griglia prestabilita e della relazione tecnica che può chiedere al governo, prima lo discute in via generale, poi lo esamina articolo per articolo, per pervenire a un testo che invia all'assemblea.

b)  alla commissione può essere conferito il compito di formulare un testo semidefinitivo: cioè un testo che, approvato dalla commissione, l'aula voterà come tale senza possibilità di proporre, discutere e votare modifiche. Si tratta del c.d. procedimento misto o in sede redigente.

c)   Se non vi si oppongono il governo oppure 1/10 dei componenti della camera o 1/5 di quelli della competente commissione, progetti di legge che non riguardino questioni di speciale rilevanza generale possono essere esaminati ed approvati in commissione, seguendo le stesse modalità dell'esame in assemblea, senza passare da questa. È il procedimento in sede legislativa o deliberante.

La discussione in aula

Se il procedimento seguito è quello ordinario, l'esame in assemblea del progetto di legge predisposto dalla commissione in sede referente, accomnato da una o più relazioni, si sviluppa attraverso tre momenti. Innanzitutto la discussione generale, nel corso della quale si dibatte sull'opportunità stessa di legiferare sull'oggetto della proposta (approvazione delle c.d. pregiudiziali). Si passa poi all'esame articolo per articolo, nel corso del quale di discute e si vota su ciascun singolo articolo in cui il testo è ripartito; è nel corso di essa che è possibile presentare, discutere e votare gli emendamenti, cioè le proposte di modifica dei singoli articoli. Seguono, infine, le dichiarazioni di voto e la votazione finale che decide le sorti del progetto che, per essere approvato, deve ottenere la metà più uno dei voti che vengono espressi, purché sia presente la metà più uno dei componenti l'assemblea. Si noti che le votazioni avvengono per lo più a scrutinio palese. Il voto palese è obbligatorio in caso di norma con conseguenze finanziarie. Il voto segreto è possibile su richiesta nel caso in cui le norme in esame abbiano ad oggetto principi e diritti di libertà costituzionalmente garantiti.

Il messaggio all'altra camera e l'eventuale navette

Il testo, quale emerge dall'esame descritto, viene trasmesso con apposito "messaggio" al presidente dell'altro ramo del Parlamento, che dovrà approvare il testo nella stessa identica formulazione: qualsiasi modificazione comporta il ritorno all'altra camera. Questo "su e giù" si usa chiamare con il termine francese navette (la spola del telaio che va e viene in continuazione).

I regolamenti prevedono procedimenti abbreviati in seconda lettura: nel senso che la camera alla quale è stato rinviato il progetto riesamina soltanto ciò che è cambiato, senza rimettere in discussione il resto.

Nel caso in cui il testo approvato sia già stato votato nello stesso testo dall'altra camera, allora il messaggio attestante la conformità del procedimento di approvazione va al presidente della Repubblica per la promulgazione.


La c.d. funzione di indirizzo consiste nell'indicare, innanzitutto alla pubblica amministrazione, cosa si deve fare e, soprattutto, a quale fine, nel rispetto di quali valori, privilegiando quali interessi.

Accanto agli indirizzi in forma di legge, le Camere concorrono alla determinazione dell'indirizzo generale del paese, facendo ricorso a vari strumenti, innanzitutto quelli che riguardano il rapporto fiduciario (mozione di fiducia al nuovo governo; i dibatti e le votazioni sulle eventuali questioni di fiducia poste dal governo nel corso del suo mandato; i dibattiti e le votazioni sulle eventuali mozioni di sfiducia presentate dall'opposizione ai sensi dell'art. 94 Cost.).

Le Camere utilizzano altri strumenti allo scopo di specificare l'indirizzo politico generale: le mozioni, le risoluzioni, gli ordini del giorno di istruzione al governo.

Le mozioni sono lo strumento che serve a provocare una deliberazione su un qualsiasi argomento. Sono esaminate e votate con procedure in tutto simili a quelle dei progetti di legge. Va da sè che quando entrambe le Camere approvano due mozioni uguali o dal contenuto analogo, queste assumono una forza politica particolarmente forte. Dal punto di vista giuridico, l'inottemperanza del governo nei confronti di una mozione/risoluzione, si traduce nell'occasione politica per attivare altri e più stringenti strumenti parlamentari (ad es. mozione di sfiducia).

La risoluzione ha le stesse finalità della mozione, ma ciò che cambia sono le circostanze in cui può essere presentata: come atto di indirizzo che conclude un dibattito; come atto tipico di indirizzo che può essere votato in commissione.

Gli ordini del giorno di istruzione al governo sono in genere presentati nel corso dell'esame di un progetto di legge o anche di una mozione e costituiscono certamente l'atto di indirizzo più blando che spesso traduce, con l'assenso del governo, emendamenti che non siano stati da questo accettati, una sorta di promessa a futura memoria.

A tutto ciò va aggiunto l'esame e la discussione del bilancio: approvato in forma di legge, ma storicamente considerato strumento di indirizzo per eccellenza, perché altro non è che la decisione fondamentale in ordine alla destinazione e allocazione, per l'anno successivo, delle risorse pubbliche in relazione ai diversi fini da perseguire.

La legge di bilancio, che non può prevedere nuove spese o nuove entrate, è considerata solo legge formale. Di qui il ricorso alla legge finanziaria che ha un contenuto sostanziale, nel rispetto degli obiettivi fissati nel DPEF (documento di programmazione economico-finanziaria): questo è presentato dal governo come primo atto del ciclo annuale di bilancio (entro il 30/6) e le Camere lo approvano con risoluzioni.


Sono gli strumenti di cui i parlamentari dispongono per ottenere informazioni e per accrescere la conoscenza di qualsiasi materia di pubblico interesse.

Le interrogazioni consistono in una domanda rivolta al governo per chiedere informazioni o conferma di informazioni già note. Possono essere svolte anche in forma orale, una volta la settimana e con la trasmissione in diretta televisiva, col governo che risponde subito (interrogazioni a risposta immediata). L'interrogante deve limitarsi a dire se è soddisfatto della risposta o no, e perché, in pochi minuti. Non si apre alcun dibattito.

Le interpellanze sono domande per sapere dal governo perché si è comportato in un certo modo e cosa intende fare in ordine a questo o quell'aspetto della sua politica. L'interpellante può replicare più a lungo che nel caso dell'interrogazione, può presentare una mozione per innescare un dibattito vero e proprio, al termine del quale la camera detta suoi indirizzi.

Le commissioni:

a)  possono chiedere ai ministri competenti informazioni e documenti;

b)  possono chiedere che i ministri vengano in commissione allo scopo di chiedere loro chiarimenti su questioni politiche e amministrative (c.d. audizioni);

c)  possono chiedere che i ministri facciano intervenire in commissione i dirigenti pubblici che da loro dipendono;

d)  possono chiedere al governo di riferire sull'esecuzione delle leggi e su come hanno dato attuazione agli strumenti di indirizzo approvati;

e)  possono disporre indagini conoscitive, cioè serie coordinate di audizioni, che si concludono con un documento.

La Costituzione prevede direttamente la possibilità per ciascuna camera di istituire, con propria deliberazione, vere e proprie commissioni d'inchiesta. L'art. 82 Cost. stabilisce che queste:

a)  abbiano per oggetto materie di pubblico interesse;

b)  siano composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi;

c)  dispongano degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Le commissioni d'inchiesta rappresentano lo strumento più incisivo per approfondire la conoscenza di grandi fenomeni sociali o per controllare l'operato delle pubbliche amministrazioni.


I lavori parlamentari sono improntati al metodo della programmazione, nel senso che si cerca di cadenzarli secondo criteri concordati dalla conferenza dei capigruppo, su proposta del governo, della maggioranza e delle opposizioni.

Il principale strumento tecnico che permette la concreta applicazione del metodo della programmazione è il c.d. contingentamento dei tempi, in base al quale, di norma, tutti i procedimenti in assemblea devono concludersi entro una data prefissata, sicché, decisa questa e decise le sedute che i presidenti dei gruppi si dichiarano disposti a tenere, il tempo disponibile è ripartito in quote fra governo, relatori, rappresentanti dei gruppi, eventuali parlamentari che intervengono a titolo personale, in modo da far sì che effettivamente, in tal giorno alla tale ora, la decisione finale venga assunta.

Oggi la stragrande maggioranza delle votazioni avvengono in forme diverse ma sempre a scrutinio palese: ciò rende impossibili attacchi improvvisi al governo da parte di componenti della stessa maggioranza, come accadeva frequentemente in passato.

Chi è all'opposizione tende con frequenza a far ricorso all'ostruzionismo; cioè all'utilizzo esasperato di tutte le facoltà previste dal regolamento allo scopo di ritardare o impedire che l'assemblea deliberi.


L'art. 64 Cost. dà ai membri del governo il diritto di partecipare a qualsiasi riunione e di far udire la propria voce; l'art. 72 Cost. permette al governo di ottenere in qualunque fase del procedimento legislativo che sia seguito quello ordinario, evitando la sede legislativa; l'art. 77 Cost., attribuendogli il potere di legislazione d'urgenza, conferisce al governo la possibilità di incidere sull'ordine del giorno delle Camere; l'art. 94 Cost. pone alcune condizioni volte ad evitare "imboscate" parlamentari contro il governo; infine sempre l'art. 94 Cost. chiarisce che il governo non ha l'obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un semplice voto contrario.

Un istituto tipico dei governi parlamentari è la questione di fiducia che consiste nell'annuncio formale fatto dal governo, nell'imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, che esso la considera tanto rilevante ai fini del proprio indirizzo che si dimetterà nel caso in cui l'assemblea si pronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni.




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