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LA SEPARAZIONE PERSONALE

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LA SEPARAZIONE PERSONALE




A differenza delle "invalidità matrimoniali"non incide sull'atto di matrimonio,ma sul conseguente rapporto giuridico(su i suoi effetti).Non si tratta quindi di invalidare l'atto(annullamento)né di scioglierlo(divorzio o morte di un coniuge)ma essa comporta la modificazione di taluni diritti e doveri(effetti)conseguenti al matrimonio infatti le parti non perdono lo status di coniuge che perdura fino allo scioglimento(divorzio o morte di uno dei coniugi).

Il codice civile regolamenta solo la separazione legale e non la separazione di fatto.




SEPARAZIONE LEGALE


SEPARAZIONE GIUDIZIALE


Se non vi è accordo tra i coniugi la separazione può essere chiesta in giudizio ,quando si verificano,anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi,fatti tali da :

-rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;

-da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Il nostro ordinamento prevede :

la separazione senza colpa la separazione con addebito

si può giungere ad una separazione anche quando non sia ravvisabile si ha quando la intollerabilità può essere causata dal coniuge.In tal caso il giudice

la colpa di uno o di entrambi i coniugi,ma la convivenza sia diventata  pronunziando la separazione dichiara,ove ne ricorrano le circostanze e ne sia

intollerabile(es:incompatibilità di carattere).Prima del 1975 ci si  richiesto,a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione,tenuto conto del suo

poteva separare anche in mancanza di un accordo solo se si riusciva  comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.La pronuncia di

a dimostrare l'altrui colpa,cosicchè il coniuge ligio alle regole poteva  addebitabilità potrà riguardare entrambi i coniugi.

tenere l'altro legato a sé fino alla morte.La colpa è stata sostituita   FATTI ADDEBITABILI=quelli che ledono il dovere reciproco di lealtà quali i

alla intollerabilità della convivenza. Maltrattamenti e la omessa assistenza morale e materiale;per quanto riguarda

l'adulterio è un fatto addebitabile solo se provoca o comporta pregiudizio alla

reputazione dell'altro coniuge.


EFFETTI


EFFETTI SUI RAPPORTI PERSONALI : la sentenza che pronuncia la separazione:

-la sospensione dell'obbligo di coabitazione,che del resto era già sospeso,sia pure provvisoriamente con i cosidetti "provvedimenti presidenziali"(dopo il tentativo fallito di conciliazione,il presidente del tribunale prende provvedimenti provvisori e urgenti=>la cessazione della coabitazione in attesa della sentenza);

-l'incompatibilità tra la separazione tra la separazione e l'obbligo di fedeltà;

-il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito se gravemente pregiudizievole per egli.Oppure consentire alla moglie di non usare lo stesso se pregiudizievole per lei.E ciò non riguarda la dichiarazione di addebito.

In pratica dopo la riforma del 1975 tra i coniugi restano sospesi gli obblighi reciproci derivanti dal matrimonio,salvo l'obbligo dell'assistenza patrimoniale.


EFFETTI SUI RAPPORTI PATRIMONIALI : il giudice,pronunziando la separazione,stabilisce a vantaggio del coniuge cui non è addebitabile la separazione,il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento,qualora non abbia adeguati redditi propri.

-Mantenimento.L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato,ma l'assegno deve assicurare al coniuge che lo riceve lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza,sempre che questi non possa provvedervi con proprie risorse economiche(anche contributi continuativi e regolari da parte dei familiari)e sempre che la posizione dell'altro coniuge non sia tale da determinare(in caso di versamento dell'assegno)problemi di sopravvivenza.La decorrenza dell'assegno retroagisce al momento della domanda.

-Alimenti.Al coniuge cui è addebitabile la separazione,sono in ogni caso dovuti gli alimenti qualora ne ricorrano gli estremi.

-Garanzie.Il giudice può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di mantenimento o alimentare.La sentenza di separazione costituisce titolo idoneo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

-Inadempimento.In caso di inadempienza,su richiesta dell'avente diritto,il giudice può disporre del sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare a terzi(tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato)che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

-Revoca e modifica provvedimenti.Qualora sopravvengono giustificati motivi,il tribunale su istanza di parte può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti anche quando la sentenza sia passata in giudicato.


EFFETTI PER I LI : con la sentenza di separazione il giudice:

-dichiara a quale dei coniugi i li minori sono affidati,e in presenza di gravi motivi può ordinare che la prole sia collocata presso una terza

persona o nell'impossibilità in un istituto di educazione;

-adotta ogni altro provvedimento con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale.Stabilisce la misura e il modo concui l'altro

coniuge deve contribiure al mantenimento,all'istruzione e all'educazione dei li,nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti

con i li.

Sul piano personale

-Casa familiare.L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e ove possibile al coniuge affidatario dei li nati dal matrimonio(e non da un precedente matrimonio.Si vuole evitare che il minore possa subire traumi da trasferimento.

-Esercizio potestà.Il coniuge affidatario ha l'esercizio esclusivo della potestà.Per le decisioni di maggiore interesse per i li,esse sono adottate da entrambi i coniugi.Il coniuge non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Sul piano patrimoniale

-Mantenimento.Il giudice stabilisce la misura o il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento fino a quando il lio è minore oppure una volta la maggiore età purchè non più convivente.

-Amministrazione dei beni dei li.Il giudice da disposizioni circa l'aaministrazione dei beni dei li.

-Modifica provvedimenti.I coniugi hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei li e l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi,nonché quelle relative alla misura e alle modalità del contributo.




§§ LA SEPARAZIONE CONSENSUALE


I coniugi possono anche raggiungere un accordo in ordine alla separazione.I requisiti essenziali sono :


Consenso tra le parti(ACCORDO) L'omologazione del giudice

Si tratta di un negozio bilaterale di diritto familiare e quindi personalissimo.  Raggiunto l'accordo è necessario ricorrere al giudice affinchè pronunci la

Le norme del contratto si applicano solo in quanto compatibili(è esclusa la  omologazione.Il controllo del giudice sulle pattuizioni riguarda esclusivamente i

simulazione).Nell'accordo i coniugi devono determinare:  requisiti di validità e soprattutto relativamente all'affidamento e mantenimento dei

-a chi saranno affidati i li;    li.Ove egli ravvisi un contrasto con l'interesse dei minori,il giudice convoca i

-le modalità di contribuzione al mantenimento degli stessi e del coniuge   coniugi indicando loro le modificazioni da adottare e in caso di inidonea soluzione

legittimato;   può rifiutare l'omologazione.

-la disponibilità della casa familiare.    La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione.

Nell'accordo qualsiasi clausola che sia in contrasto con norme imperative è

nulla(come la clausola di rinunzia agli alimenti mentre è valida quella di

rinunzia al mantenimento).


EFFETTI


Gli effetti della separazione sono gli stessi di quella giudiziale :

-l'uso del cognome della moglie può essere oggetto di accordo;

-sul piano patrimoniale la Corte costituzionale ha dichiarato che al coniuge per cui è previsto l'obbligo di mantenimento o alimentare il giudice può imporre di prestare idonea garanzia reale o personale,se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento dell'obbligo.

Il decreto di omologazione è titolo idoneo all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.


REVISIONE DELL'ACCORDO


Le pattuizioni precedenti o contemporanee all'accordo poi omologato sono operanti se non interferiscono con l'accordo stesso.

I coniugi possono rivedere le condizioni di separazione dopo l'omologazione.

La rinincia preventiva alla revisione dell'accordo è nulla.   




PROCEDIMENTO


Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta solo ai coniugi,non è dunque possibile tramite un procuratore e per questo motivo non può chiedere la separazione l'interdetto che non può essere sostituito dal tutore.Se però il coniuge dell'interdetto chiede la separazione,il suo tutore può resistere alla domanda di separazione e chiedere l'addebito al coniuge dell'interdetto.


SEPARAZIONE GIUDIZIALE SEPARAZIONE CONSENSUALE

La competenza in materia è affidata al tribunale del luogo in cui risiede  Se la conciliazione non riesce,si da atto a verbale del consenso del

il convenuto.Il giudizio consta di due fasi :   consenso dei coniugi alla separazione,e delle condizioni pattuite in ordine

-la prima fase si svolge innanzi al Presidente del tribunale,il quale convoca alla prole e ai rapporti patrimoniali.

le parti per il tentativo di conciliazione e in caso di esito negativo(dello stesso)  Successivamente il tribunale decide sulla omologazione.

per la determinazione di provvedimenti provvisori e urgenti(i provvedimenti

presidenziali)che riguardano l'autorizzazione a cessare la coabitazione,la

fissazione dell'assegno e l'affidamneto dei li minori.Le parti possono non

intervenire e farsi rappresentare;

-la seconda fase,in questa fase il Presidente nomina un giudice istruttore innanzi

al quale proseguirà la causa secondo il rito ordinario fino alla sentenza.



SEPARAZIONE DI FATTO


-Avviene quando due coniugi sono separati senza che sia intervenuta alcuna pronuncia giudiziale e quindi la separazione di fatto non produce gli effetti della separazione legale.

-In generale consegue ad un accordo di separazione tra i coniugi,che è giuridicamente irrilevante,ma non si può dire che è illecito.

-Essa ha rilevanza in sede di computo del tempo ai fini del divorzio.

-Ai coniugi separati di fatto viene fatto divieto di richiedere l'adozione di un minore.

-La separazione di fatto non estingue il dovere dei coniugi di contribuzione verso i li e i bisogni della famiglia.




LA RICOCILIAZIONE


I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice :

-con un'espressa dichiarazione ovvero con un accordo espresso e una volta raggiunto la giurisprudenza considera tale accordo irrevocabile e non risolubile.Infatti la riconciliazione preclude che la riconciliazione possa essere nuovamente pronunciata per fatti e comportamenti avvenuti prima della riconciliazione,una nuova separazione può essere dichiarata solo a seguito di fatti avvenuti dopo la riconciliazione;

-con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.La giurisprudenza pretende che il comportamento concludente riguardi l'intero complesso dei rapporti coniugali(la semplice ripresa della coabitazione non sarà rilevante se vi è difficoltà nel reperire un alloggio,così come per la riunione nei fine settimana o durante loe vacanze o di sporadici rapporti sessuali anche se da questi rapporti sia nato un lio).


Se la riconciliazione avviene prima della sentenza,produce l'abbandono della domanda di separazione personale già a suo tempo proposta.




LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO


Il matrimonio civile si scioglie :


-con la MORTE DI UNO DEI CONIUGI :

la morte di uno dei coniugi attribuisce all'altro la libertà di stato consentendogli di contrarre un nuovo matrimonio.La legge prevede un divieto temporaneo di nuove nozze per la vedova,allo scopo di rendere certa la paternità del lio eventualmente nato dopo il decesso del marito.La vedova conserva il cognome del marito fino a che passi a nuove nozze,a differenza di quanto accade in caso di divorzio.Nell'ipotesi di morte presunta di un coniuge l'altro può risposarsi solo dopo che la sentenza di morte presunta sia divenuta eseguibile,il nuovo matrimonio è tuttavia nullo se il coniuge ritenuto deceduto rie.

-oppure NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE :


DIVORZIO


Il legislatore ha accolto nel 1970 l'istituto del divorzio(in realtà la legge non fa riferimento a questo termine,parla invece di scioglimento del matrimonio per il rito civile e di cessazione degli effetti civili per il matrimonio concordatario).


NULLITA' E DIVORZIO

(dichiarata in caso di matrimonio civile dal giudice italiano e in caso di   La sentenza di divorzio opera sul rapporto sciogliendolo o facendone venire

matrimonio concordatario dal giudice canonico con successiva delibazione)   meno gli effetti ex nunc.

comporta effetti limitati solo se è conurabile un matrimonio putativo non

essendo stati gli interessati,almeno sul piano giuridico,coniugi.

La sentenza di nullità opera sull'atto eliminandolo ex tunc.   


Il nostro ordinamento non ammette il cosiddetto "divorzio consensuale".E'necessaria in ogni caso una sentenza che accerti la presenza di determinate condizioni,su ricorso del coniuge interessato :


Condizione oggettiva Condizione soggettiva

Accertata la fine della comunione materiale e spirituale,il giudice deve verificare  Quando sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i

che ricorre almeno una di queste cause :    coniugi.

1.condanna di un coniuge(anche per fatto anteriore al matrimonio,purchè l'altro

coniuge che propone la domanda non sia stato a sua volta condannato per

concorso nel reato o non sia stata ripresa la convivenza) :

-all'ergastolo oppure ad una pena superiore a quindici anni per uno o più delitti

non colposi,esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare

valore morale e sociale;

-qualsiasi pena detentiva per incesto,violenza carnale,atti di libidine violenta,

ratto a fine di libidine o matrimonio,induzione,costrizione,sfruttamento o

favoreggiamento della prostituzione;

-qualsiasi pena detentiva per omicidio volontario di un lio o per tentato

omicidio del coniuge o del lio;

-qualsiasi pena detentiva con una o più condanne per i delitti di lesione,di

circonvenzione d'incapace,di omessa assistenza familiare e di maltrattamenti

commessi in danno del coniuge e del lio;

2.assoluzione per vizio totale di mente da un delitto contro la persona o la libertà

sessuale;

3.separazione personale(con sentenza passata in giudicato)ininterrotta per almeno

tre anni(dal giorno di izione dei coniugi innanzi al giudice nel procedimento

di separazione)oppure separazione di fatto dei coniugi iniziata almeno due anni prima

del Dicembre 1970 e protratta per almeno due anni;

4.scioglimento del matrimonio ottenuto all'estero dall'altro coniuge o nuovo matrimonio

contratto all'estero dallo stesso coniuge;

5.matrimonio rato(non celebrato)ma non consumato;

6.cambiamento di sesso di un coniuge.


EFFETTI


Lo scioglimento del matrimonio civile e il venir meno degli effetti civili del matrimonio concordatario hanno :

-l'effetto di far riacquistare ai coniugi la libertà di stato,permettendo quindi loro di risposarsi;

-cessano,inoltre,i diritti e i doveri matrimoniali,ma restano da sistemare :


I RAPPORTI TRA I CONIUGI à (di ciò si occupa la sentenza di divorzio)  I DOVERI VERSO I LI


Sul piano personale : Il divorzio non fa venire meno il dovere dei genitori di mantenere,istruire,

educare i li,visto che i li mantengono il loro status anche dopo la

Cognome della moglie.Il divorzio comporta che la moglie non può più usare il    rottura del vincolo matrimoniale,anche se uno o entrambi i genitori si

Nome del marito se ella dimostra che sussiste un interesse meritevole di tutela   siano risposate con altre persone.

Suo e dei suoi li.   Affidamento.Il tribunale dichiara a quale genitore i li minori sono

Affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo

Sul piano patrimoniale : riferimento all'interesse morale e materiale di essa.Il tribunale può

Disporre l'affidamento congiunto o alternato e nel caso sia impossibile

Assegno divorzile.La legge prevede che con la sentenza di divorzio,il giudice l'affidamento ai genitori,il tribunale procede all'affidamento familiare:

Possa fare nascere in capo ad un coniuge l'obbligo di somministrare  -il genitore a cui sono affidati i li ha l'esercizio della potestà ma deve

Periodicamente all'altro coniuge un assegno a condizione che questi non abbia    attenersi alle condizioni determinate dal tribunale,pena il cambio di

Mezzi adeguati o non possa comunque procurarseli per ragioni oggettive(per affidamento;

Cause di salute o per le condizioni offerte dal mercato del lavoro). -il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione

Per stabilire la misura dell'assegno il giudice terrà conto :  ed educazione dei li e di visitarli.Egli può ricorrere al tribunale

-delle condizioni dei coniugi quando ritenga che siano state prese delle decisioni pregiudizievoli ai

-delle ragioni della decisione    loro interessi.

-del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione    Le decisioni di maggiore interesse per i li sono adottate da entrambi i

Familiare  genitori.

-del reddito di entrambi,valutando tutti questi elementi in rapporto alla durata del    Contribuzione.Il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui il

Matrimonio.  Coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento,alleducazione,

Sono nulli i patti tra i coniugi conclusi durante il matrimonio volti a determinare la all'educazione dei li.Nel fissare loa misura dell'assegno di

Misura dell'assegno in caso di divorzio perché contrari all'ordine pubblico visto    mantenimento,il tribunale stabilisce un criterio di adeguamento

Che incidono sugli status personali dei coniugi.Su accordo delle parti la   automatico con riferimento all'indice di svalutazione monetaria.

Corresponsione può avvenire in un'unica soluzione se ritenuta equa dal tribunale. Si applicano le disposizioni in materia di garanzie e di azione diretta

La sentenza deve prevedere anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno    esecutiva contro il terzo debitore del coniuge obbligato.

Con riferimento agli indici di svalutazione monetaria(per evitare di fare ogni volta  Il tribunale da disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei li.

Ricorso al giudice).    Abitazione nella casa familiare.L'abitazione nella casa familiare

Con la sentenza di divorzio,il giudice può imporre all'obbligato di presentare idonea   spetta di preferenza al genitore affidatario della prole minorenne o

Garanzia reale o personale se esiste pericolo di inadempienza.La sentenza costituisce maggiorenne se non economicamente indipendente.

Titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.Il coniuge creditore può notificare il Ai fini dell'assegnazione,il giudice deve valutare le condizioni

Provvedimento che fissa la misura dell'assegno ai terzi che sono tenuti a corrispondere economiche dei coniugi e le ragioni della decisione,favorendo il coniuge

Periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato(es:datori di lavoro)con invito a più debole.

Versargli direttamente le somme dovute. L'assegnazione è trascritta ed è quindi opponibile al terzo acquirente.

La corresponsione dell'assegno decorre dalla sentenza di primo grado che è

Provvisoriamente esecutiva per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica.

L'assegno divorzile può essere modificato qualora sopravvengono dopo la sentenza

Giustificati motivi(es:l'obbligato si risposa).

Sul piano successorio i coniugi divorziati perdono ogni reciproco diritto come conseguenza

Della perdita dello status di coniuge.Anche se la legge ha previsto alcuni diritti che l'ex

Coniuge superstite titolare dell'assegno può vantare :

-se un soggetto muore e non si è risposato dopo il divorzio(quindi non ha un coniuge)la

Pensione di reversibilità spetta all'ex coniuge,purchè titolare dell'assegno divorzile.Se il

Soggetto che muore si era,invece,sposato dopo la sentenza di divorzio e ha quindi un

Coniuge,il tribunale attribuisce all'ex coniuge titolare dell'assegno solo una quota della

Reversibilità tenendo conto della durata del rispettivo matrimonio.Se il soggetto che

Muore si è risposato più volte e ha quindi tanti/e ex coniugi titolari dell'assegno,il tribunale

Provvede a ripartire fra tutti la reversibilità;

-se un soggetto muore e l'ex coniuge versa in stato di bisogno,il tribunale può porre a carico

Dell'eredità un assegno periodico in suo favore(assegno di sussistenza)fino a quando persiste

Lo stato di bisogno o quando questi si risposa;

-l'ex coniuge titolare dell'assegno,se non si è risposato/a ha diritto ad una percentuale sulla

Indennità di fine rapporto(anche se questa viene maturata dopo la sentenza di divorzio);

-entrambi i coniugi divorziati hanno diritto in parti eguali alla pensione di reversibilità loro

Spettante per la morte di un lio deceduto per cause di servizio.


PROCEDIMENTO


Il diritto di chiedere il divorzio è personalissimo,quindi è inderogabile,intrasmissibile,imprescrittibile.

-Il coniuge interessato può con ricorso introdurre la causa.

-L'altro coniuge può aderire alla domanda oppure opporvisi.

-I coniugi possono presentare ricorso congiunto.

Come per la separazione vi sono due fasi successive :

prima faseàinnanzi al Presidente del tribunale devono ire i coniugi per il tentativo di conciliazione.Se riesce se ne da atto a verbale.Se non riesce,il Presidente emette con ordinanza i "provvedimenti presidenziali" ovvero i provvedimenti temporanei ed urgenti(fissazione dell'assegno e affidamento dei li);

seconda faseàconsiste nell'istruzione della causa che sarà rapida perché concentrata in poche udienze.


In caso di ricorso congiunto il tribunale decide in camera di consiglio con rito assai più breve di quello ordinario.Il ricorso deve indicare compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.Il tribunale deve verificare sempre la respondenza delle condizioni nell'interesse dei li.


IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti,anche in caso di ricorso congiunto.La sentenza passata in cosa giudicata deve essere trasmessa in copia autentica a cura del cancelliere dello stato civile per essere annotata in calce all'atto del matrimonio.


Il divorzio ha effeicacia :

-erga omnesàa tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione della sentenza;

-inter partesàgli effetti si producono dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza stessa e non dal giorno della domanda come nel caso di separazione.








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