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LA SOCIETA’ PER AZIONI E IL GRUPPO SOCIETARIO

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LA SOCIETA’ PER AZIONI E IL GRUPPO SOCIETARIO


LA SOCIETA’ PER AZIONI: GENERALITA’

Caratteristiche fondamentali

La società per azioni (s.p.a.) è una società di capitali; con autonomia patrimoniale perfetta e personalità giuridica (dei debiti sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio e non anche i singoli soci con il proprio patrimonio personale); le cui quote di partecipazione sono rappresentate da azioni, emesse dalla stessa società, che circolano con modalità analoghe a quelle dei titoli di credito.



Finalità

Normalmente si costituisce una s.p.a. per lo svolgimento di attività economiche di grandi dimensioni. I suoi principali svantaggi sono: l’onerosità della sua costituzione (occorre un capitale sociale di almeno € 120.000) e la complessità della sua organizzazione interna e del suo funzionamento. I vantaggi fondamentali sono invece: la limitazione di responsabilità per i debiti sociali e la possibilità di raccogliere presso un numero indeterminato di soggetti gli ingenti capitali necessari attraverso l’emissione e la circolazione delle azioni, oltre che di diversi titoli di debito quali le obbligazioni ed altri valori mobiliari quotati o non quotati sul mercato della borsa.

Il ruolo degli azionisti e la tutela della minoranza

Tenendo conto del ruolo svolto dagli azionisti, si può distinguere tra s.p.a. a ristretta base azionaria, nella quale la proprietà (azionisti) coincide con il controllo o governo (amministratori) e s.p.a. a grande base azionaria, in cui il controllo non è esercitato dalla proprietà (azionisti) ma da amministratori (management) nominati da un piccolo ma determinante gruppo di potere.

La s.p.a. e il mercato finanziario

La legge distingue 2 diverse categorie di s.p.a: quelle che non fanno ricorso al capitale di rischio; quelle che fanno ricorso al capitale di rischio.

Il capitale di rischio è così definito perché non dà al risparmiatore il diritto di ottenerne la restituzione ma è soggetto ad incrementarsi o a ridursi a seconda dell’andamento del mercato e dei risultati della gestione.

Alle s.p.a. che non fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le norme generali ed ordinarie previste dal codice civile (artt. 2325-2510 c.c.).

Alle s.p.a. che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano oltre alle norme del codice civile alcune disposizioni speciali, e se si tratta di società quotate in borsa anche norme speciali contenute del decreto legislativo 58 del 1998 Testo Unico sull’intermediazione finanziaria.

QUANDO AZIONISTA E’ UN’ALTRA SOCIETA’

Società controllate e società collegate

Si considerano controllate le società:

In cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

In cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

Che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono invece considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.

L’acquisizione del controllo di una società per azioni quotata in borsa

Si definisce “scalata” il tentativo di una s.p.a. (quotata o non quotata) di acquisire il controllo di un’altra s.p.a., inglobandola nel proprio gruppo.

Il termine “cordata” indica invece l’alleanza tra più operatori industriali o finanziari finalizzata ad ottenere il controllo di una società di comune interesse.

La legge regolamenta il fenomeno dell’acquisizione del controllo di s.p.a. quotate in borsa, facendo sì che l’acquisizione dei pacchetti azionari avvenga con un’adeguata pubblicità, sotto il controllo della CONSOB (Commissione nazionale per la Società e la Borsa), in condizioni di parità tra i vari soggetti interessati all’acquisto, senza recare pregiudizio agli azionisti di minoranza.

Un tipico mezzo tecnico di acquisizione del controllo è costituita dall’OPA (Offerta pubblica di acquisto), la cui disciplina è contenuta nel Testo Unico sull’intermediazione finanziaria.

DAL SEMPLICE CONTROLLO AL GRUPPO

Come di forma un gruppo societario?

I gruppi societari sono insiemi coordinati di società, soggetti ad un indirizzo imprenditoriale unico, dettato dalla società madre o capogruppo o holding che controlla tutte le altre. L’andamento complessivo del gruppo, rappresentato da un bilancio di gruppo detto bilancio “consolidato”, è la sintesi dell’andamento di ogni singola società.

Perché viene costituito un gruppo societario?

Le principali finalità sono:

Frazionare l’attività di un’unica impresa in un maggior numero di società capaci di usufruire di più vantaggiose economia di “scala” e penetrare più direttamente ed efficacemente nel mercato;

Ampliare i settori di investimento arrivando ad operare in settori economici anche molto diversi da quello della società madre;

Ampliare la capacità di controllo di un determinato azionista (persona fisica o società), il quale con una partecipazione di maggioranza in una sola società controllante, può arrivare a controllare, più o meno direttamente, un numero indeterminato di altre società partecipate.

Holding e multinazionali

Se la holding ha ad oggetto esclusivamente la partecipazione in altre società si parla di holding pura o finanziaria.

Se invece ha ad oggetto sia l’attività produttiva o commerciale, sia la partecipazione azionaria in altre società, si parla di holding mista.

La multinazionale è una società che, attraverso società partecipate, opera in una molteplicità di Paesi. Ogni singola società della multinazionale, da un punto di vista strettamente giuridico, è soggetta alla legge dello Stato nel quale ha sede.

La disciplina dei gruppi societari nel codice civile

Con la riforma del diritto societario in vigore dal 2004 sono state introdotte nel codice civile norme generali applicabili indistintamente a tutti i gruppi societari, indipendentemente dal settore di attività esercitata.

In particolare, gli artt. 2497–2497 sexies c.c. dettano alcuni principi fondamentali per i gruppi societari:

- l’esistenza di un rapporto di “direzione e coordinamento” si presume in presenza dei criteri di controllo di cui all’art. 2359 c.c.;

- la società controllata deve rendere di pubblico dominio l’esistenza del rapporto di controllo mediante iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese e mediante la sua espressa indicazione nella corrispondenza e negli atti societari;

- nel bilancio della società controllata devono essere indicati i dati essenziali del bilancio della capogruppo, e anche i rapporti intercorsi con questa e le altre società del gruppo;

- la società capogruppo ha l’obbligo di gestire la società controllata secondo correttezza e a tutela sia dei soci, sia dei creditori;

- i soci o i creditori della società controllata possono agire contro la società capogruppo per chiedere il risarcimento dei danni, ma solo dopo che gli stessi abbiano richiesto inutilmente il risarcimento alla controllata.






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